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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1981
Numero
24
Data
02/04/1981
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Azioni di rivalsa sanitaria.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 30del 9 aprile 1981
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27 e legge regionale 15 novembre 1977, n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale.

La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli artt. 51, 52 e 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede a versare tali somme al bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Art. 2

1. Le azioni di rivalsa per il recupero di spese sostenute dal S.S.R., per prestazioni mediche rese in regime ambulatoriale e di ricovero, eseguite in favore di pazienti che necessitano di assistenza a causa di eventi o azioni attribuibili a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle Aziende presso le quali gli utenti che fruiscono della prestazione sono iscritti.

2. Le aziende ed enti che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire, la tempestiva attivazione dell'attività istruttoria da parte delle Aziende sanitarie locali di competenza, inviano a queste ultime il modello di ricovero o di avvenuta erogazione della prestazione in regime ambulatoriale di pronto soccorso.

3. Il modello di cui al comma 2 deve riportare i dati anagrafici dell'assistito e le dichiarazioni di quest'ultimo dalle quali si evinca una presunta responsabilità di terzi per l'evento lesivo.

4. Resta ferma, per quanto compatibile, la possibilità di stipula di convenzioni ex articolo 4 del decreto legge del 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1997, n. 39. (1)

(1)  Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 4 maggio 1999, n. 17. Il testo originario così disponeva: «Art. 2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle funzioni alle Unità sanitarie locali, le medesime provvedono alla istruttoria delle azioni di rivalsa sanitaria, secondo le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, può stipulare convenzioni con le imprese assicuratrici».

Art. 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aziende sanitarie locali, oltre a curare l’istruttoria amministrativa, provvedono alla definizione delle azioni di rivalsa sanitaria, avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli atti per eventuali rinunce o transazioni rientrano nelle attribuzioni delle aziende sanitarie locali, cui compete, altresì, promuovere l’eventuale azione giudiziaria per il recupero delle spese di spedalità.

2. L’esercizio di tutti i diritti di rivalsa sorgenti da fatti verificatisi prima del 31 dicembre 2008 resta di competenza della Regione a norma dell’articolo 3 della L.R. n. 24/1981.

3. La riscossione e il recupero delle spese indicate nell’articolo 1 della L.R. n. 24/1981 connesse a prestazioni erogate in data precedente a quella indicata nel comma 1, sono comunque affidate alle aziende sanitarie locali qualora le stesse abbiano proceduto all’accertamento del fatto che costituisce titolo per l’esercizio dell’azione di rivalsa (2).

4. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con il presente articolo.(3)

(2) Comma così modificato dall'art. 37, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 13 novembre 2008, n. 32. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Gli uffici regionali del contenzioso, nell'ambito di competenza territoriale, esercitano il controllo sulle azioni di rivalsa sanitaria, in conformità di quanto prescritto dalla L.R. 15 dicembre 1976, n. 27, e provvedono alla definizione delle azioni di rivalsa sanitaria avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.».