Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme dovute per effetto
dell'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri
e le modalità di cui alla legge
regionale 15 dicembre 1976, n. 27 e legge
regionale 15 novembre 1977, n. 36, sono corrisposte mediante
versamento alla Tesoreria regionale.
La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli
artt. 51, 52 e 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede a
versare tali somme al bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla fine di ogni
trimestre.
Art. 2
1. Le azioni di rivalsa per il recupero di spese sostenute dal
S.S.R., per prestazioni mediche rese in regime ambulatoriale e di ricovero,
eseguite in favore di pazienti che necessitano di assistenza a causa di eventi o
azioni attribuibili a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle Aziende
presso le quali gli utenti che fruiscono della prestazione sono iscritti.
2. Le aziende ed enti che erogano prestazioni sanitarie, al
fine di consentire, la tempestiva attivazione dell'attività istruttoria da parte
delle Aziende sanitarie locali di competenza, inviano a queste ultime il modello
di ricovero o di avvenuta erogazione della prestazione in regime ambulatoriale
di pronto soccorso.
3. Il modello di cui al comma 2 deve riportare i dati
anagrafici dell'assistito e le dichiarazioni di quest'ultimo dalle quali si
evinca una presunta responsabilità di terzi per l'evento lesivo.
4. Resta ferma, per quanto compatibile, la possibilità di
stipula di convenzioni ex articolo 4
del decreto legge del 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla
legge 26 febbraio 1997, n. 39. (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17. Il testo
originario così disponeva: «Art. 2. A decorrere dall'effettivo trasferimento
delle funzioni alle Unità sanitarie locali, le medesime provvedono alla
istruttoria delle azioni di rivalsa sanitaria, secondo le direttive impartite
dal Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale, conformemente a
quanto disposto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, può stipulare
convenzioni con le imprese assicuratrici».
Art. 3
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aziende sanitarie locali,
oltre a curare l’istruttoria amministrativa, provvedono alla definizione delle
azioni di rivalsa sanitaria, avvalendosi anche della procedura coattiva di cui
al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Gli atti per eventuali rinunce o transazioni rientrano nelle
attribuzioni delle aziende sanitarie locali, cui compete, altresì, promuovere
l’eventuale azione giudiziaria per il recupero delle spese di spedalità.
2. L’esercizio di tutti i diritti di rivalsa sorgenti da fatti
verificatisi prima del 31 dicembre 2008 resta di competenza della Regione a
norma dell’articolo 3 della L.R. n. 24/1981.
3. La riscossione e il recupero delle spese indicate
nell’articolo 1 della L.R.
n. 24/1981 connesse a prestazioni erogate in data precedente a
quella indicata nel comma 1, sono comunque affidate alle aziende sanitarie
locali qualora le stesse abbiano proceduto all’accertamento del fatto che
costituisce titolo per l’esercizio dell’azione di rivalsa (2).
4. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti
regionali incompatibili con il presente articolo.(3)
(2) Comma così modificato
dall'art. 37, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 2,
L.R.
13 novembre 2008, n. 32. Il testo
originario era così formulato: «Art. 3. Gli uffici regionali del contenzioso,
nell'ambito di competenza territoriale, esercitano il controllo sulle azioni di
rivalsa sanitaria, in conformità di quanto prescritto dalla L.R.
15 dicembre 1976, n. 27, e provvedono
alla definizione delle azioni di rivalsa sanitaria avvalendosi anche della
procedura coattiva di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.».