Art. 1
(Variazioni al bilancio di previsione
2008)
1. Nello stato di previsione del bilancio
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008, approvato con legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 41, sono introdotte le variazioni di
entrata e di spesa riportate nell’allegato “A” alla presente legge.
Art. 2
(Modifica alla legge regionale 2 aprile 1981,
n. 24)
1. L’articolo 3
della legge
regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), è
sostituito dal seguente:
“Art. 3
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aziende
sanitarie locali, oltre a curare l’istruttoria amministrativa, provvedono alla
definizione delle azioni di rivalsa sanitaria, avvalendosi anche della procedura
coattiva di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639. Gli atti per eventuali rinunce o transazioni rientrano
nelle attribuzioni delle aziende sanitarie locali, cui compete, altresì,
promuovere l’eventuale azione giudiziaria per il recupero delle spese di
spedalità.”.
2. L’esercizio di tutti i diritti di rivalsa
sorgenti da fatti verificatisi prima del 31 dicembre 2008 resta di competenza
della Regione a norma dell’articolo 3
della l.r.
24/1981.
3. La riscossione e il recupero delle spese
indicate nell’articolo 1
della l.r.
24/1981 connesse a prestazioni erogate in data precedente a quella
indicata nel comma 1 del medesimo articolo 1, sono comunque affidate alle
aziende sanitarie locali qualora le stesse abbiano proceduto all’accertamento
del fatto che costituisce titolo per l’esercizio dell’azione di rivalsa.
4. Sono abrogate le disposizioni recate da
leggi e regolamenti regionali incompatibili con il presente articolo.
Art. 3
(Integrazioni alla legge regionale 16
novembre 2001, n. 28)
1. Alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), sono
apportate le seguenti integrazioni:
a) all’articolo 82 bis
(Regolarizzazione carte contabili), come aggiunto dall’articolo 4, comma 1,
lettera h), della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“4 bis Al fine di
assicurare la puntuale attuazione delle disposizioni relative al sistema di
rilevazione automatica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni
pubbliche (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), la
Ragioneria è autorizzata a emettere, entro e non oltre il mese di febbraio,
riversali di incasso relative ai provvisori di entrata e mandati di pagamento a
regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita relativi all’esercizio
finanziario precedente con imputazione delle somme al dedicato capitolo 1110097
dello stesso esercizio”;
b) al comma 5 dell’articolo 93 (Residui
passivi. Nozione):
1) dopo le parole:
“stanziamenti di spesa in conto capitale” sono inserite le seguenti: “e quelle
destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale derivanti dalle
deliberazioni CIPE di riparto del fondo sanitario nazionale di parte corrente”;
2) è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Sono altresì conservate tra i residui di stanziamento le
somme affluite su capitoli di entrata del bilancio autonomo regionale e
destinate a finanziare i capitoli di spesa a essi collegati”.
Art. 4
(Norma di carattere interpretativo in tema di
tassa auto)
1. In deroga all’articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente), la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 4
(Veicoli regionali) della legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere
tributario), va intesa nel senso che sono esenti dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del pubblico registro
automobilistico (PRA), risultano intestati alla Regione e sono adibiti
all’esclusivo uso istituzionale della stessa Regione Puglia.
Art. 5
(Finanziamento prosecuzione servizio
controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo)
1. Al fine di consentire la liquidazione e il
pagamento delle spese derivanti dall’avvenuta prosecuzione, nei mesi di luglio e
agosto 2008, del “Servizio di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo
pugliese per la prevenzione del rischio incendi”, è stanziata la somma di euro 1
milione 940 mila sul capitolo 531045 - unità previsionale di base (UPB) 08.03.01
- del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.
2. All’adozione dei relativi atti di impegno
e liquidazione provvede il Servizio foreste.
Art. 6
(Integrazione
del fondo sanitario regionale 2008 - parte corrente)
1. Le risorse finanziarie assegnate dalla
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) 27 marzo 2008, n. 48 (Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il servizio sanitario
nazionale 2008), di ripartizione, per l’anno 2008, del finanziamento del
servizio sanitario nazionale, di parte corrente, e derivanti dalla differenza
tra l’importo spettante di euro 6.246.793.838,00 e l’importo di euro
6.021.753.511,00 già stanziato nel bilancio di previsione per l’anno 2008, sono
iscritte in aumento sui correlati capitoli di entrata 1011050, 1011060 e 1011085
- UPB 01.02.01 - e di spesa 741090 - UPB 12.01.02.
2. Nelle more del perfezionamento e
sottoscrizione del piano di rientro e di riqualificazione e razionalizzazione
del servizio sanitario regionale, di cui al comma 180 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), come modificato
dall’articolo 4 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in attesa degli esiti della
verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria
per l’anno 2008, i competenti servizi dell’Area politiche per la promozione
della salute delle persone e delle pari opportunità, al fine di evitare
l’aggravio di costi e oneri finanziari derivanti dai ritardi nei pagamenti di
forniture e servizi, provvedono ad adottare i relativi atti di erogazione in
favore delle aziende sanitarie e ospedaliere delle somme accantonate ai sensi
dell’articolo3,
comma 4, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione
Puglia), pari a euro 314.423.823,00, nonché della quota di cui al comma 1 del
presente articolo di euro 225.040.347,00.
3. La Ragioneria
regionale è autorizzata a porre in essere i consequenziali adempimenti
contabili.
Art. 7
(Integrazione dei fondi di cui all’ articolo
35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)
1. Al fine di assicurare maggiori
disponibilità per il finanziamento di borse di studio finanziate da privati per
i medici specializzandi nelle Università di Bari e Foggia di cui al capitolo
721060 - UPB 12.2.1 - risorse umane - del bilancio per l’esercizio finanziario
2008, il medesimo capitolo 721060 è impinguato della maggiore spesa di euro 2
milioni 500 mila con prelievo di pari somma dal capitolo 721070 - UPB 12.2.1 -
risorse autonome - del bilancio 2008.
Art. 8
(Norme in materia di Società partecipate
regionali)
1. Al fine di consentire il ripiano delle
perdite delle società “Patto territoriale Polis del sud est barese s.r.l. a
s.c.” e “Consorzio per lo sviluppo dell’area conca barese s.c.a.r.l.”, aventi
sedi, rispettivamente, in Monopoli e Molfetta, le cui partecipazioni societarie
detenute da Finpuglia s.p.a. sono state acquisite dalla Regione Puglia ai sensi
dell’articolo 9
della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18
(Assestamento e quarta variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 876,90.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante
l’istituzione, nell’ambito della UPB 10.01.01, di un nuovo capitolo di spesa
“Spese per il ripianamento delle perdite di esercizio delle società Patto
territoriale Polis del sud est barese s.r.l. a s.c. e Consorzio per lo sviluppo
dell’area conca barese s.c.a.r.l.”, con una dotazione finanziaria di euro 876,90
e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 915040
nell’ambito della UPB 11.02.01.
Art. 9
(Modifica
alla legge regionale 2 luglio 2008, n. 18)
1.
All’articolo 15
(Missioni continuative e provvedimenti per il personale degli organi di
direzione politica) della legge
regionale 2 luglio 2008, n. 18
(Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma
1, le parole: “il 15 novembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “la data di
entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009”;
b)
al comma
3, le parole: “dal 15 novembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data
di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto
della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 13 Novembre 2008
VENDOLA
ALLEGATO
A/1
QUINTA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008
RIEPILOGO
PARTE ENTRATE E SPESE |
|
COMPETENZA |
CASSA |
PARTE
PRIMA: ENTRATA |
|
|
|
|
|
|
TOTALI
MAGGIORI ENTRATE |
+ |
364.140.208,34 |
+ |
€
364.140.208,34 |
|
TOTALI
MINORI ENTRATE |
- |
28.378.285,10 |
- |
€
28.378.285,10 |
|
TOTALE
GENERALE |
+ |
335.761.923,24 |
+ |
€
335.761.923,24 |
PARTE
SECONDA: SPESA |
|
|
|
|
|
|
TOTALI
MAGGIORI SPESE |
+ |
346.046.172,85 |
+ |
€
347.627.571,65 |
|
TOTALI
MINORI SPESE |
- |
10.284.249,61 |
- |
€
11.865.648,41 |
|
TOTALE
GENERALE |
+ |
335.761.923,24 |
+ |
€
335.761.923,24 |
Vedi : LR n..
32-2008allegati