Art. 1
Alla legge
regionale 15 maggio 1980, n. 45: «Provvedimenti per il risanamento e
per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei
centri storici dei comuni pugliesi» sono apportate le seguenti modifiche:
All'art. 1 dopo le parole «di tipo A» aggiungere
«e B».
All'art. 2 sopprimere il primo comma.
... (1)
.
All'art. 3 la frase «venticinquennale e con un
onere a carico del mutuatario pari al 4%» è sostituita dalla seguente fase: «di
durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari
al 7% oltre il rimborso del capitale».
... (2)
.
All'art. 5 dopo la parola «la Regione»
aggiungere: «si avvarrà delle convenzioni vigenti in quanto applicabili ovvero».
... (3)
.
... (4)
.
... (5)
.
... (6)
.
... (7)
.
(1) Modifica il
secondo comma dell'art. 2, L.R.
15 maggio 1980, n. 45.
(2) Aggiunge l'ultimo
comma all'art. 3,L.R.
15 maggio 1980, n. 45.
(3) Sostituisce la
lettera b) dell'art. 6, L.R.
15 maggio 1980, n. 45.
(4) Aggiunge l'ultimo
comma all'art. 6, L.R.
15 maggio 1980, n. 45.
(5) Sostituisce
l'art. 9, L.R.
15 maggio 1980, n. 45.
(6) Aggiunge l'ultimo
comma all'art. 10, L.R.
15 maggio 1980, n. 45.
(7) Sostituisce
l'art. 11, L.R.
15 maggio 1980, n. 45.
Art. 2
L'importo di contributi di cui alla presente
legge è fissata per l'anno 1985 in lire un miliardo.
L'onere riveniente dall'applicazione della
presente legge trova copertura sul cap. 0102030 «azioni ed interventi per
attività di edilizia convenzionata ed agevolata per nuove costruzioni; acquisto
e recupero, L.R.
n. 57/1979, L.R.
n. 33/1980, L.R.
n. 45/1980, L.R.
n. 16/1981, L.R.
n. 76/1980, L.R.
n. 3/1983, e successive modifiche ed integrazioni nonché
anticipazioni, legge
regionale n. 18/1974, art. 16 semestralità, ammortamento e
conguagli, leggi regionali riferite agli interventi per edilizia agevolata» del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, approvato con legge
regionale 12 febbraio 1985, n. 4.