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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1988
Numero
26
Data
08/09/1988
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attivita' di formazione professionale. Interpretazione autentica degli artt. 12 e 14 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 settembre 1988, n. 166.
Allegati
Nessun allegato

 



 

 

(1)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 5, L.R. 11 gennaio 1994, n. 1.

(2)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

 

Art. 1
Presupposto della rendicontazione e soggetti.

[ ...] (3).

(3)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15. Il presente articolo sostituiva l'art. 14, L.R. 17 ottobre 1978, n. 54.

 

Art. 2
Finanziamento per le strutture operative.

[1. Per ciascuna struttura operativa di formazione professionale, ivi compresa quella destinata a sede di «comparto» inclusa nei piani annuali di attività, i piani stessi prevedono l'ammontare minimo dei finanziamenti da erogare per il mantenimento di tale struttura al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività corsuale]

Art. 3
Utilizzazione dei finanziamenti.

[1. Gli Enti, nei limiti del finanziamento globale previsto nei piani annuali di attività, amministrano direttamente i fondi loro assegnati e regolano le modalità di erogazione e di gestione delle risorse in base alle esigenze delle singole sedi operative in conformità alle proprie norme statutarie, purché non in contrasto con la normativa vigente.

2. Il punto 2) del primo comma ed il quarto comma dell'art. 12 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 sono interpretati nel senso che le «spese di organizzazione e le spese relative alle «provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali» oltre a quelle ordinarie per il mantenimento efficiente delle strutture operative nell'intero arco dell'anno formativo, inclusi i periodi di sospensione o interruzione dell'attività corsuale, comprendono:

- le spese per il funzionamento degli organi istituzionali degli Enti medesimi;

- le spese per consulenze prestate da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi, da docenti universitari, da esperti di provata capacità, limitatamente alle prestazioni che non possono essere assicurate dal personale dell'Ente e sempreché finalizzate alla realizzazione di interventi previsti nel piano annuale di formazione professionale;

- le spese per interessi sostenute per anticipazioni bancarie, deliberate dagli organi statutari degli Enti gestori convenzionati o delegati, necessarie per far fronte agli oneri fissi della formazione relativi al periodo intercorrente tra il termine delle attività formative dell'anno precedente e l'accredito dei fondi da parte della Regione per il finanziamento delle attività formative dell'anno successivo;

- le spese derivanti da contenziosi legali instauratisi con il personale dipendente a seguito di disposizioni emanate dalla Regione]

Art. 4
Beni inventariabili e utilizzazione beni regionali.

[1. I beni inventariabili funzionali all'esercizio dell'attività di formazione professionale, acquistati legittimamente dagli Enti gestori pubblici e privati con i fondi comunitari, statali e regionali, sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia e consegnati agli acquirenti a titolo di comodato in conformità agli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

2. Sono acquisiti al patrimonio regionale anche i beni mobili inventariabili prodotti durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche degli allievi dei corsi di formazione professionale attuati con i fondi comunitari, statali e regionali, con esclusione di quelli prodotti durante lo svolgimento dei corsi speciali, per adulti e minori, attuati negli Istituti di detenzione e pena, che sono lasciati in dono agli allievi stessi.

3. Nei casi di mancata inclusione di una sede operativa nei piani annuali di formazione professionale, o comunque in caso di inattività, qualunque ne sia la causa, per un periodo massimo di due anni, i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti, nell'ambito dello stesso settore di attività, ad altra sede operativa dell'ente medesimo o consegnati a titolo di comodato ad altro Ente di formazione professionale operante nel territorio della Puglia.

3-bis. Le spese per le sedi provvisorie ed occasionali vengono riconosciute limitatamente al periodo di svolgimento delle attività corsuali (7).

4. Per i beni obsoleti o inutilizzabili, la Giunta regionale provvede nei modi di legge] (8).

(4)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 9, L.R. 23 agosto 1993, n. 18.

(5)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

 

Art. 5

Esame delle rendicontazioni e risoluzione controversie.

[1. Il riscontro delle rendicontazioni viene effettuato per ciascun Ente nel rispetto della normativa vigente nei termini temporali previsti dai regolamenti e dalle determinazioni della Comunità europea. A tal fine, la Regione adotta ogni utile iniziativa compatibile con la legislazione vigente (6).

2. Sull'eventuale differenza tra gli avanzi di gestione così come rendicontati dall'Ente e le somme non ammesse a discarico da parte della Regione decorre l'interesse di cui al quarto comma del precedente art. 1 a far tempo dalla data di richiesta della somma.

3. Per la risoluzione delle controversie in ordine all'esame ed alla definizione delle rendicontazioni di cui alla presente legge, le parti, ove concordino, possono ricorrere all'istituto dell'arbitrato di cui al titolo VIII del C.P.C. se ed in quanto applicabile. La Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti, che vengono eseguiti dall'Assessore alla formazione professionale se delegato] (7).

(6)  Comma così sostituito dal secondo comma dell'art. 9, L.R. 23 agosto 1993, n. 18.

(7)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

 

Art. 6

Norme transitorie e finali.

[1. In attesa della nuova legge organica sulla formazione professionale ed allo scopo di procedere sollecitamente all'esame e all'approvazione dei rendiconti già presentati alla Regione dagli Enti gestori e definire i relativi rapporti debitori e creditori alla data di entrata in vigore dalla presente legge, valgono le seguenti disposizioni:

a) sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con i fondi comunitari, statali e regionali, erogati con finalità di formazione professionale ovvero prodotti con i fondi medesimi, comunque ne sia stato effettuato l'acquisto, a condizione che le relative spese risultino incluse nei rendiconti finanziari già presentati nel periodo ricompreso dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese per l'acquisto di tali beni e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni degli stessi sono ammesse a discarico in sede di esame dei rendiconti finanziari;

b) all'Ente comodatario sono riconosciuti, anche in assenza di attività di formazione professionale, le spese di manutenzione dei beni regionali consegnati;

c) le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per il trattamento economico e relativi oneri sociali del personale, per il mantenimento delle strutture formative e per il funzionamento dei comparti sono riconosciute, anche se eccedenti le sovvenzioni approvate per ciascuna sede operativa e per gli stessi comparti, purché contenute nell'ammontare globale dei finanziamenti previsti per ciascun Ente sulla base dei piani annuali di attività, considerando anche gli eventuali storni di fondi su voci diverse;

d) entro i limiti dei finanziamenti già erogati dalla Regione a ciascun Ente gestore con i piani annuali di attività, è riconosciuta la compensazione tra le somme a debito o a credito risultanti dalle rendicontazioni di ciascun anno formativo;

e) è riconosciuta, altresì, l'utilizzazione di eventuali differenze finanziarie dell'anno precedente non restituite alla Regione per far fronte agli oneri fissi della formazione relativi al periodo intercorrente tra il termine delle attività formative e l'accredito dei fondi da parte della Regione per il finanziamento delle attività formative dell'anno successivo;

f) la spesa per il materiale individuale e didattico di cui al punto 2 del primo comma dell'art. 12 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, è riconosciuta integralmente nell'ambito della previsione di piano. La spesa per esercitazioni pratiche è riconosciuta in correlazione alle ore di durata del corso per il numero degli allievi iscritti;

g) le Province, i Comuni e/o i Consorzi di Enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato i rendiconti sono tenuti a farlo secondo le norme stabilite dalla presente legge]

Art. 7
Norma finanziaria.

[1. L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1988, in L. 500.000.000, è posto a carico dell'apposito capitolo di bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1988 numero 0962010 "finanziamento per il funzionamento delle strutture e per l'attuazione delle attività di formazione professionale, legge regionale n. 54/1978".

2. Per ogni anno successivo, a partire dall'anno 1989, l'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà iscritto nei capitoli di bilancio corrispondenti degli esercizi medesimi]