(1) Vedi, anche, quanto
disposto dal primo comma dell'art. 5,
L.R.
11 gennaio 1994, n. 1.
(2) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
Art. 1
Presupposto della rendicontazione e
soggetti.
[ ...] (3).
(3) L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15. Il presente articolo sostituiva
l'art. 14,
L.R.
17 ottobre 1978, n. 54.
Art. 2
Finanziamento per le strutture operative.
[1. Per ciascuna struttura
operativa di formazione professionale, ivi compresa quella destinata a sede di
«comparto» inclusa nei piani annuali di attività, i piani stessi prevedono
l'ammontare minimo dei finanziamenti da erogare per il mantenimento di tale
struttura al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività corsuale]
Art. 3
Utilizzazione dei finanziamenti.
[1. Gli Enti, nei limiti del
finanziamento globale previsto nei piani annuali di attività, amministrano
direttamente i fondi loro assegnati e regolano le modalità di erogazione e di
gestione delle risorse in base alle esigenze delle singole sedi operative in
conformità alle proprie norme statutarie, purché non in contrasto con la
normativa vigente.
2. Il punto 2) del primo comma
ed il quarto comma dell'art. 12 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 sono interpretati nel senso che
le «spese di organizzazione e le spese relative alle «provvidenze finanziarie
per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali» oltre a quelle
ordinarie per il mantenimento efficiente delle strutture operative nell'intero
arco dell'anno formativo, inclusi i periodi di sospensione o interruzione
dell'attività corsuale, comprendono:
- le spese per il funzionamento
degli organi istituzionali degli Enti medesimi;
- le spese per consulenze
prestate da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi, da
docenti universitari, da esperti di provata capacità, limitatamente alle
prestazioni che non possono essere assicurate dal personale dell'Ente e
sempreché finalizzate alla realizzazione di interventi previsti nel piano
annuale di formazione professionale;
- le spese per interessi
sostenute per anticipazioni bancarie, deliberate dagli organi statutari degli
Enti gestori convenzionati o delegati, necessarie per far fronte agli oneri
fissi della formazione relativi al periodo intercorrente tra il termine delle
attività formative dell'anno precedente e l'accredito dei fondi da parte della
Regione per il finanziamento delle attività formative dell'anno successivo;
- le spese derivanti da
contenziosi legali instauratisi con il personale dipendente a seguito di
disposizioni emanate dalla Regione]
Art. 4
Beni inventariabili e utilizzazione beni
regionali.
[1. I beni inventariabili
funzionali all'esercizio dell'attività di formazione professionale, acquistati
legittimamente dagli Enti gestori pubblici e privati con i fondi comunitari,
statali e regionali, sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia e
consegnati agli acquirenti a titolo di comodato in conformità agli articoli 1803
e seguenti del codice civile.
2. Sono acquisiti al patrimonio
regionale anche i beni mobili inventariabili prodotti durante lo svolgimento
delle esercitazioni pratiche degli allievi dei corsi di formazione professionale
attuati con i fondi comunitari, statali e regionali, con esclusione di quelli
prodotti durante lo svolgimento dei corsi speciali, per adulti e minori, attuati
negli Istituti di detenzione e pena, che sono lasciati in dono agli allievi
stessi.
3. Nei casi di mancata
inclusione di una sede operativa nei piani annuali di formazione professionale,
o comunque in caso di inattività, qualunque ne sia la causa, per un periodo
massimo di due anni, i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti, nell'ambito
dello stesso settore di attività, ad altra sede operativa dell'ente medesimo o
consegnati a titolo di comodato ad altro Ente di formazione professionale
operante nel territorio della Puglia.
3-bis. Le spese per le sedi
provvisorie ed occasionali vengono riconosciute limitatamente al periodo di
svolgimento delle attività corsuali (7).
4. Per i beni obsoleti o
inutilizzabili, la Giunta regionale provvede nei modi di legge] (8).
(4) Comma aggiunto dal
primo comma dell'art. 9,
L.R.
23 agosto 1993, n. 18.
(5) La presente legge è stata abrogata dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
Art. 5
Esame delle rendicontazioni e
risoluzione controversie.
[1. Il riscontro delle
rendicontazioni viene effettuato per ciascun Ente nel rispetto della normativa
vigente nei termini temporali previsti dai regolamenti e dalle determinazioni
della Comunità europea. A tal fine, la Regione adotta ogni utile iniziativa
compatibile con la legislazione vigente (6).
2. Sull'eventuale differenza
tra gli avanzi di gestione così come rendicontati dall'Ente e le somme non
ammesse a discarico da parte della Regione decorre l'interesse di cui al quarto
comma del precedente art. 1 a far tempo dalla data di richiesta della somma.
3. Per la risoluzione delle
controversie in ordine all'esame ed alla definizione delle rendicontazioni di
cui alla presente legge, le parti, ove concordino, possono ricorrere
all'istituto dell'arbitrato di cui al titolo VIII del C.P.C. se ed in quanto
applicabile. La Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti, che vengono
eseguiti dall'Assessore alla formazione professionale se delegato] (7).
(6) Comma così
sostituito dal secondo comma dell'art. 9,
L.R.
23 agosto 1993, n. 18.
(7) La presente legge è stata abrogata dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
Art. 6
Norme transitorie e
finali.
[1. In attesa della nuova legge
organica sulla formazione professionale ed allo scopo di procedere
sollecitamente all'esame e all'approvazione dei rendiconti già presentati alla
Regione dagli Enti gestori e definire i relativi rapporti debitori e creditori
alla data di entrata in vigore dalla presente legge, valgono le seguenti
disposizioni:
a) sono acquisiti al patrimonio
della Regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con i fondi
comunitari, statali e regionali, erogati con finalità di formazione
professionale ovvero prodotti con i fondi medesimi, comunque ne sia stato
effettuato l'acquisto, a condizione che le relative spese risultino incluse nei
rendiconti finanziari già presentati nel periodo ricompreso dal trasferimento
alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla
data di entrata in vigore della presente legge. Le spese per l'acquisto di tali
beni e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni
degli stessi sono ammesse a discarico in sede di esame dei rendiconti
finanziari;
b) all'Ente comodatario sono
riconosciuti, anche in assenza di attività di formazione professionale, le spese
di manutenzione dei beni regionali consegnati;
c) le spese effettivamente
sostenute e regolarmente documentate per il trattamento economico e relativi
oneri sociali del personale, per il mantenimento delle strutture formative e per
il funzionamento dei comparti sono riconosciute, anche se eccedenti le
sovvenzioni approvate per ciascuna sede operativa e per gli stessi comparti,
purché contenute nell'ammontare globale dei finanziamenti previsti per ciascun
Ente sulla base dei piani annuali di attività, considerando anche gli eventuali
storni di fondi su voci diverse;
d) entro i limiti dei
finanziamenti già erogati dalla Regione a ciascun Ente gestore con i piani
annuali di attività, è riconosciuta la compensazione tra le somme a debito o a
credito risultanti dalle rendicontazioni di ciascun anno formativo;
e) è riconosciuta, altresì,
l'utilizzazione di eventuali differenze finanziarie dell'anno precedente non
restituite alla Regione per far fronte agli oneri fissi della formazione
relativi al periodo intercorrente tra il termine delle attività formative e
l'accredito dei fondi da parte della Regione per il finanziamento delle attività
formative dell'anno successivo;
f) la spesa per il materiale
individuale e didattico di cui al punto 2 del primo comma dell'art. 12 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, è riconosciuta integralmente
nell'ambito della previsione di piano. La spesa per esercitazioni pratiche è
riconosciuta in correlazione alle ore di durata del corso per il numero degli
allievi iscritti;
g) le Province, i Comuni e/o i
Consorzi di Enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge
non hanno presentato i rendiconti sono tenuti a farlo secondo le norme stabilite
dalla presente legge]
Art. 7
Norma finanziaria.
[1. L'onere finanziario
riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1988, in
L. 500.000.000, è posto a carico dell'apposito capitolo di bilancio di
previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1988 numero 0962010
"finanziamento per il funzionamento delle strutture e per l'attuazione delle
attività di formazione professionale, legge regionale n. 54/1978".
2. Per ogni anno successivo, a
partire dall'anno 1989, l'onere derivante dalla applicazione della presente
legge sarà iscritto nei capitoli di bilancio corrispondenti degli esercizi
medesimi]