(1) Il presente provvedimento è stato abrogato
dall’art. 27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R.
9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge).
Art. 1 Adozione degli
elenchi dei tratturi (2)
[L' art. 4 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così
sostituito:
" La
Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati e acquisito il
parere delle Commissioni consiliari competenti per l' agricoltura e foreste e
per il patrimonio, adotta, in via definitiva:
a) gli elenchi
dei tratturi da conservare nella loro integrale o parziale consistenza, perche'
ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell' industria armentizia. Detti
tratturi sono amministrati dalla Regione;
b) gli elenchi
dei tratturi ritenuti totalmente o parzialmente inadatti o superflui agli scopi
di cui alla lettera a) ma idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere
pubblico.
Detti tratturi
possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne
facciano documentata richiesta in sede di predisposizione degli elenchi.
c) gli elenchi
dei tratturi ritenuti superflui agli scopi di cui alle lettere a) e b), di cui
autorizzate l' alienazione onerosa, totale o
parziale.
Gli elenchi
sono predisposti, distintamente, per braccio tratturale e per comune e riportano
indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di
utilizzazione dei singoli appezzamenti costituenti i
tratturi.
Per l'
esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi
di cui al presente articolo, il personale regionale addetto puo' accedere alle
proprieta' private e compiere le operazioni indispensabili, lasciando inalterata
la situazione dei luoghi. Dell' accesso per il compimento delle suddette
operazioni e' dato congruo preavviso al proprietario; ove quest' ultimo si
opponga, il personale addetto puo' farsi assistere dalla forza pubblica ."]
(2) Articolo abrogato dall'art. 7,
L.R.
23 dicembre 2003, n. 29. Sostituiva l'art. 4,
L.R.
9 giugno 1980, n. 67, al quale, si ritiene, si estenda l'abrogazione.
Peraltro il presente provvedimento è stato poi interamente abrogato dall’art.
27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la suddetta L.R.
n. 67/1980.
Art. 2 Strade rotabili
di uso pubblico (3)
[Il primo comma dell' art. 5 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così sostituito: " In caso
di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso
coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso negli elenchi
di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4, la relativa classificazione
in strada comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla
vigente legislazione regionale. "] .
(3) Articolo
abrogato dall'art. 7,
L.R.
23 dicembre 2003, n. 29. Sostituiva il primo comma dell'art. 5,
L.R.
9 giugno 1980, n. 67, al quale, si ritiene, si estenda l'abrogazione.
Peraltro il presente provvedimento è stato poi interamente abrogato dall’art.
27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la suddetta L.R. n. 67/1980.
Art. 3 Ordine di
priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali (4)
[L' art. 6 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così sostituito:
" I terreni tratturali compresi negli elenchi di cui alla
lettera c) del precedente art. 4, ubicati al di fuori delle aree dichiarate
urbane, sono alienate a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta
giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della
Regione, applicando il seguente ordine di priorita':
a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto;
b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale
richiesto nel senso della sua lunghezza, purche' si tratti di coltivatori
diretti, di manuali lavoratori della terra o imprenditori agricoli a titolo
principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9- 5- 1975, n. 153 e
10- 5- 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione;
c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da
coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con
preferenza per quelle che risultino costituite con una maggiore presenza di
giovani dai 18 ai 29 anni;
d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno
tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
e) altri richiedenti. In tutti i casi e' fatto salvo il
rispetto delle servitu' esistenti o che si rendesse necessario istruire.
Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e), l' alienazione dei
terreni naturali ubicata al di fuori delle aree dichiarate urbane e' in ogni
caso condizionata all' impegno di utilizzare per scopi agricoli ".].
(4)
Articolo abrogato dall'art. 7,
L.R.
23 dicembre 2003, n. 29. Sostituiva l'art. 6,
L.R.
9 giugno 1980, n. 67, al quale, si ritiene, si estenda l'abrogazione.
Peraltro il presente provvedimento è stato poi interamente abrogato dall’art.
27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la suddetta L.R.
n. 67/1980.
Art. 4
Possessori attuali aventi diritto
all'acquisto dei beni tratturali extraurbani (5)
[Ai fini dell'applicazione
dell'art.6 della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, così come modificato dalla
presente legge, sono considerati possessori attuali i soggetti per i quali il
possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente all'entrata in
vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, rilasciata per uso di
coltivazione erbacea o arborea, con esclusione, pertanto, di quelle per altri
usi, ivi compreso il pascolo, anche se sul terreno concesso siano intervenute
trasformazioni, salvo che le concessioni per pascolo non siano state rilasciate
a favore dei proprietari dei fondi che fronteggiano il tratturo, limitatamente
ad una superficie corrispondente a quella del confine in comune.
Sono inoltre considerati
possessori attuali:
1) nel caso di morte del
concessionario, il coniuge, anche se non coltivatore diretto, e gli altri eredi
legittimi con precedenza per quelli che al momento dell'apertura della
successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare sulla quota
tratturale attività agricola, in qualità di coltivatore diretto, di manuale
lavoratore della terra o di imprenditore agricolo principale ai sensi della
legge 9 maggio 1975, n. 153;
2) i componenti la famiglia del
concessionario subentrati allo stesso nella coltivazione, sempreché posseggano i
requisiti di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di
imprenditore agricolo a titolo principale.
I componenti la famiglia del
concessionario sono quelli previsti dall'art. 12 della legge 11 febbraio
1971, n. 11;
3) altri possessori subentrati
al concessionario prima dell'entrata in vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, purché trattasi di
coltivatori diretti, manuali lavoratori della terra e soggetti ad essi
assimilabili singoli o associati] .
Art. 5 Concessioni scadute e
miglioramenti fondiari (6)
[Sono
da considerare legittime le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore
della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, anche se scadute, purché
venga presentata domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla pubblicazione della
presente legge e vengano pagati i canoni arretrati.
Uguale sanatoria è concessa per
gli altri possessori attuali dei terreni tratturali, elencati nel precedente
art. 4.
I miglioramenti fondiari di
natura agricola realizzati dai soggetti elencati nel precedente art. 4, sono
considerati legittimamente eseguiti e pertanto non passibili di sanzione
amministrativa e in tal senso saranno definiti i contesti eventualmente pendenti
presso gli uffici regionali del contenzioso] .
Art. 6 Terreni
tratturali compresi nei perimetri urbani (7)
[Con salvezza dei vincoli
ricadenti per la natura di beni culturali, i terreni tratturali ricadenti entro
i perimetri urbani della città e che nello strumento urbanistico comunale
vigente e relativi piani attuativi hanno una destinazione specifica per attività
edilizia, possono essere alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro
novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi su Bollettino Ufficiale
della Regione, in base al seguente ordine di priorità:
a) possessori attuali, o
loro eredi, del terreno tratturale richiesto, purché il possesso trovi
fondamento in una formale concessione precedente all'entrata in vigore della
L.R. 9 giugno 1980, n. 67, anche se scaduta;
b) proprietari di beni
che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
c) altri richiedenti.
I richiedenti di cui alle
lettere b) e c) devono presentare l'attestato del Sindaco dal
quale risulti che il Comune non è interessato all'utilizzo delle aree da
alienare] .
Abrogazione norme precedenti (8)
[Sono abrogati:
a) l'ultimo comma
dell'art. 8 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67;
b) l'art. 9 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67].
(8) Il presente provvedimento è stato
abrogato dall’art. 27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R.
9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge).
Adozione degli elenchi dei beni dell'Opera nazionale
combattenti (9)
[Per procedere alla definitiva
destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera nazionale per i
combattenti, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n.
641, la Giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente competenti e
acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per l'agricoltura e
foreste e per il patrimonio, adotta:
a) gli elenchi dei beni
da conservare perché destinati a uso di pubblico interesse. Detti beni sono
amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli enti
locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;
b) gli elenchi dei beni
di cui autorizzare l'alienazione onerosa, perché ritenuti inadatti o superflui
agli scopi di cui alla precedente lettera a).
Gli elenchi sono predisposti
distintamente per Comune, per «azienda agraria» e per «borgata» e riportano
indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di
utilizzazione delle singole unità immobiliari].
(9) Il presente provvedimento è stato
abrogato dall’art. 27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R.
9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge).
Art. 9 (10)
[ ... (11) ].
(10) Il presente provvedimento è stato
abrogato dall’art. 27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R.
9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge).
(11) Sostituiva
l'art. 13,
L.R.
9 giugno 1980, n. 67.
Art. 10 (12)
[ ...].
(12) Il presente articolo, come
modificato dall'articolo unico, L.R.
24 maggio 1994, n. 17, sostituiva l'art. 15,
L.R.
9 giugno 1980, n. 67. Successivamente l'art. 7,
L.R.
23 dicembre 2003, n. 29, ha abrogato i commi 2 e 3 del presente
articolo. Si ritiene che detta abrogazione riguardi i commi 2 e 3 dell'art.
15,
L.R.
9 giugno 1980, n. 67, come sostituito dal presente articolo. Infine, il
presente provvedimento è stato poi interamente abrogato dall’art.27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la suddetta L.R.
n. 67/1980.
Art. 11 (13)
[Sono abrogati gli articoli
16
e 17
della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67].
(13) Il presente provvedimento è stato
abrogato dall’art. 27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R.
9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge).
Art. 12 Unificazione
Uffici preesistenti (14)
[È istituito, con sede in
Foggia, un Ufficio del settore demanio e patrimonio con l'incarico di provvedere
all'attività tecnica e amministrativa connessa all'attuazione della presente
legge relativamente ai beni del demanio armentizio e della soppressa Opera
nazionale combattenti.
All'Ufficio di cui al primo
comma è assegnato il personale del Commissariato reintegra tratturi di Foggia e
dell'Opera nazionale combattenti trasferito alla Regione Puglia per effetto del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del D.P.R. 31 marzo 1979 ed altro
personale regionale idoneo ad assicurare la rapida applicazione della presente
legge.
Il coordinamento dell'Ufficio è
affidato a un coordinatore nominato ai sensi della legislazione regionale
vigente].
(14) Il presente provvedimento è stato
abrogato dall’art. 27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R.
9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge).
Art. 13
Reimpegno proventi
dell'alienazione (15)
[Le somme ricavate dalla
vendita dei beni tratturali, della disciolta O.N.C. e degli altri beni
regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione,
sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare
regionale e per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dei beni
immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di enti
strumentali della stessa.
I lavori di conservazione e di
sviluppo degli immobili di proprietà regionale sono eseguiti dal Settore demanio
e patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel rispetto delle norme
di procedura previste dalla L.R. 16 maggio 1985, n. 27] .
(15) Articolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 18,
L.R.
17 aprile 1990, n. 10, poi abrogato dall'art. 7,
L.R.
23 dicembre 2003, n. 29. Peraltro il presente provvedimento è stato poi
interamente abrogato dall’art. 27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la suddetta L.R.
n. 67/1980.
Art. 14 Abrogazione di
norme in contrasto con la presente legge (16)
[Sono abrogate tutte le norme
regionali in contrasto con quelle della presente legge].
[La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione].
(16) Il presente provvedimento è stato
abrogato dall’art. 27,
comma 1, lettera c), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Detto art. 27
ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R.
9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente
legge).
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