Art. 1
Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre
1995, n. 39
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5
(Volontariato) della legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di
protezione civile”), sono inseriti i seguenti:
“3 ter I coordinamenti provinciali delle associazioni di
volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile, costituiti ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2010, n. 1019 (Iniziative
per favorire la costituzione dei coordinamenti provinciali delle associazioni di
volontariato e dei gruppi comunali per la protezione civile iscritti all’elenco
di cui alla l.r.
39/1995 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di uno per ogni
provincia, sono iscritti di diritto all’elenco regionale delle associazioni di
volontariato per la protezione civile, previa presentazione della copia conforme
all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma di atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero di scrittura privata registrata.
3 quater La Regione Puglia riconosce per il funzionamento di
ciascun coordinamento provinciale un contributo spese di euro 5 mila per l’anno
2011 a valere sul cap. 531040 denominato “Spese per l’organizzazione, le
attività e gli interventi del servizio di protezione civile - L.R.
39/95 e L.R.
n. 18/2000” e, per gli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti del
bilancio di previsione.
3 quinquies La Regione Puglia, mediante appositi accordi, può
definire con ogni singolo coordinamento provinciale, iscritto anche al registro
generale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
regionale 16 marzo 1994, n.11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul
volontariato), specifiche attività finalizzate al miglioramento e rafforzamento
dell’operatività del sistema regionale della protezione civile, alla
realizzazione di percorsi formativi ovvero alla diffusione della cultura della
protezione civile.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 12 dicembre 2011