TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO E DI QUARTA VARIAZIONE
AL BILANCIO 2008
ART.
1
(Finalità)
1. Nello stato di previsione del bilancio
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008, approvato con legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 41, sono introdotte le variazioni
necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla
giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti
dal rendiconto generale dell’esercizio 2007 nonché le variazioni ritenute
necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto
per euro 907 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di
previsione per l’esercizio 2008 viene rideterminato in euro 1.692.263.545,28 e
destinato per la quota incrementale all’incremento del fondo per la reiscrizione
dei residui passivi perenti del bilancio vincolato e per la regolarizzazione
delle carte contabili nonché ad alcuni capitoli di spesa per il pagamento delle
rate di ammortamento dei mutui.
3. Gli allegati A e B alla presente legge
contengono l’analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per
capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati
e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e
cassa per effetto dell’utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di
assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.
ART.
2
(Adeguamento dello stato di previsione
dell’entrata e della spesa)
1. Per effetto delle variazioni di cui
all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato
di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 risulta aumentato,
sia per l’entrata che per la spesa, in euro 1.195.880.527,62 in termini di
competenza e in euro 1.849.359.780,13 in termini di cassa.
ART.
3
(Fondo per la reiscrizione
delle economie vincolate)
1. Il fondo per la
reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene
incrementato dell’importo di euro 552.890.796,43, comprensivo della somma di
euro 2.713.212,50, già reiscritta e non impegnata nel corso della gestione 2007,
da destinare, nell’ambito dell’unità previsionale di base 05.02.02, al capitolo
di spesa 1093307 per euro 2.400.837,50 e al capitolo 1095307 per euro
312.375,00.
2. Per l’esercizio 2008 la dotazione finanziaria complessiva del
fondo di cui al precedente comma è pari ad euro 1.055.723.856,50.
ART.
4
(Fondo per reiscrizione residui passivi
perenti con vincolo di
destinazione)
1. Il fondo per il pagamento dei residui
passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi con vincolo di specifica
destinazione (capitolo 1110046) viene incrementato dell’importo di euro
94.664.069,21 nonché dell’importo di euro 129.765.914,00, quale quota di
reintegro derivante dalle maggiori entrate provenienti dal recupero dei crediti
per mobilità sanitaria e dalla vendita di immobili non strumentali delle
AUSL.
2. Per l’esercizio finanziario 2008 la
dotazione finanziaria complessiva del capitolo di cui al comma 1 è di euro
330.429.983,21.
ART.
5
(Istituzione capitolo di spesa per iniziative
umanitarie)
1. All’articolo 21
(Livelli essenziali di assistenza – LEA) della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
“3 bis. All’onere derivante
dall’applicazione del comma 2 si provvede con l’istituzione, nell’ambito
dell’unità previsionale di base 12.02.01 “Assistenza ospedaliera e
specialistica”, del capitolo di spesa n. 721075 “Spese per prestazioni sanitarie
in favore di cittadini extracomunitari nell’ambito di iniziative umanitarie
(art. 21 l.r. 25/2007)” con una dotazione finanziaria di euro 800 mila in
termini di competenza e cassa”.
ART.
6
(Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali di spesa corrente in corso di adozione)
1. Sul capitolo n. 1110070 “Fondo globale per
il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” è
stanziata la somma di euro 150 mila in termini di competenza e cassa. L’elenco
delle leggi da finanziare allegato al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008 è integrato con la seguente: “Istituzione dell’Agenzia
regionale per il governo pubblico dell’acqua”.
ART.
7
(Cofinanziamento per il “Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile)
1. Al fine di provvedere al cofinanziamento
del programma statale denominato “Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile” è istituito nel bilancio regionale 2008,
nell’ambito dell’unità previsionale di base 03.01.01 “Edilizia residenziale
pubblica”, il capitolo n. 411115, a destinazione vincolata e con una dotazione
finanziaria di euro 5.555.468,00 in termini di competenza e cassa.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO
FINANZIARIO
CAPO I
Disposizioni in materia
finanziaria
ART. 8
(Ricorso al mercato
finanziario)
1. Al fine di garantire la copertura
finanziaria per il completamento della nuova sede regionale, la Giunta
regionale, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione) e dall’articolo 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali
e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici),
comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nonché
dall’articolo 71
(Mutui e prestiti) della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controllo) e
successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata a contrarre con la Cassa
depositi e prestiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), un mutuo
dell’importo massimo di euro 50 milioni.
2. Il mutuo di
cui al comma 1 è contratto a tasso fisso e per una durata massima
dell’ammortamento di venti anni.
3. L’onere presunto derivante
dall’ammortamento mutuo di cui al comma 1, o valutato per l’anno 2008 in
complessivi euro 2 milioni, è posto a carico del bilancio regionale nell’ambito
dell’unità previsionale di base (UPB) 10.4.3 “Ragioneria Mutui diretti” e
iscritto al capitolo di spesa 1122062 “Rimborso quote di capitale mutuo
ventennale Cassa depositi e prestiti di euro 50 milioni da destinare al
completamento della costruzione della sede del Consiglio regionale” con una
dotazione finanziaria di euro 500 mila e al capitolo di spesa 1122063 “Rimborso
quote interessi mutuo ventennale Cassa depositi e prestiti di euro 50 milioni da
destinare al completamento della costruzione della sede del Consiglio regionale”
con una dotazione finanziaria di euro 1 milione 500 mila.
4. L’onere complessivo di cui al comma 3
sarà iscritto nei bilanci degli esercizi successivi all’anno 2008, ai capitoli
di spesa 1122062 e 1122063, con gli stanziamenti rivenienti dal piano di
ammortamento.
5. A garanzia dell’adempimento delle
obbligazioni assunte all’atto della contrazione del mutuo di cui al presente
articolo, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo
irrevocabile a favore della Cassa depositi e prestiti s.p.a., dando mandato
irrevocabile al tesoriere della Regione di pagare le rate di ammortamento alle
relative scadenze e autorizzandolo ad accantonare, in ogni esercizio
finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento a valere sul totale
delle entrate proprie riscosse dalla Regione, con priorità rispetto alle altre
spese di natura obbligatoria, ovvero ad apporre specifici vincoli
sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
6. Le spese per
l’ammortamento dei mutui e delle altre operazioni di prestito stipulate dalla
Regione, sia per la parte di rimborso capitale sia per la quota interessi,
rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49
(Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine) della l.r.
28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
ART.
9
(Acquisizione delle partecipazioni societarie
detenute da Finpuglia
S.P.A.)
1. Al fine di dare attuazione
all’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad acquisire le
partecipazioni societarie detenute da Finpuglia s.p.a., come di seguito
elencate:
a)
Interporto fascia Jonico Salentina S.C.p.A.
in liquidazione;
b)
Taranto
sviluppo S.C.p.A. in liquidazione;
c)
Sviluppo
Italia Puglia S.p.A.;
d)
Cittadella della ricerca
S.C.p.A.;
e)
Patto
territoriale Polis del Sud - Est barese S.C.r.l.;
f)
Consorzio sviluppo area conca barese
S.C.r.l.;
g)
Centro
studi e ricerca sviluppo edilizia territoriale (CERSET s.r.l.) in
liquidazione;
h)
Pastis
centro nazionale ricerca e sviluppo dei materiali (CNRSM S.C.p.a.) in
liquidazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito
apposito capitolo di bilancio 3910 - upb 10.01.01 - denominato: “Intervento
finanziario per l’acquisizione delle partecipazioni societarie detenute da
Finpuglia s.p.a.”, con uno stanziamento di euro100,00.
ART.
10
(Costituzione di Società Veicolo per
cartolarizzazione su beni Immobili
regionali)
1. Al fine di adottare procedure di
cartolarizzazione del patrimonio immobiliare afferente alla Regione Puglia, ivi
incluso quello di cui all’articolo 1
(Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari) della legge
regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007), è istituito apposito capitolo di
bilancio 3900 - upb 10.01.01 - denominato: “Intervento finanziario per la
costituzione e avvio di una ‘ Società veicolo ‘ per l’attuazione di procedure di
cartolarizzazione”, con uno stanziamento di euro100 mila.
2. La Giunta regionale è autorizzata, con
proprio atto, a porre in essere i conseguenti adempimenti.
3.
La Giunta regionale può procedere a cartolarizzazione del patrimonio immobiliare
della Regione previa apposita autorizzazione da parte del Consiglio
regionale.
CAPO II
Disposizioni in materia di
agricoltura
ART. 11
(Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di
bonifica)
1. Per le finalità e le esigenze riferite al
secondo semestre dell’esercizio 2008, di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di
bonifica) e all’articolo 17
(Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica), comma 3, della
legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è autorizzata
un’anticipazione finanziaria di euro 15 milioni in favore dei Consorzi di
bonifica. Nell’ambito dello stanziamento evidenziato è altresì autorizzata
l’erogazione di un contributo straordinario di euro 1 milione, sotto forma di
anticipazione, rispettivamente di euro 750 mila al Consorzio per la bonifica
della Capitanata ed euro 250 mila al Consorzio per la bonifica montana del
Gargano al fine di attenuare l’esposizione debitoria derivante dalle rate dei
mutui e dalla ridotta attività di irrigazione.
2. Alla spesa per far fronte
all’erogazione dell’anticipazione di cui al comma 1 si provvede mediante
iscrizione di pari importo sui capitoli di entrata 6151270 “Recupero di somme
anticipate ai Consorzi di bonifica (parte motrice spesa vincolata 1 a 1)” - UPB
6.1.1 - e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di
bonifica (parte motrice spesa vincolata 1 a 1)” - UPB 99.99.1 - delle partite di
giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2008.
3.
Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 1,
comma 1, della l.r.
8/2006 e dell’articolo 17,
comma 3, della l.r.
22/2006, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di
riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta che può avvalersi
di una struttura di supporto.
4. Il compenso da riconoscere e
corrispondere al commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto
per complessivi euro 14 mila fa carico al capitolo 112099 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2008.
CAPO III
Disposizioni in materia di attività
culturali
ART.
12
(Attività culturali e di spettacolo e
progetti per il recupero del patrimonio
culturale e architettonico pugliese.
Sponsorizzazioni e liberalità di soggetti
pubblici e privati)
1. Al fine di consentire l’introito nel
bilancio regionale di risorse finanziarie provenienti da atti di liberalità e da
sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati dirette a sostenere progetti
culturali e di spettacolo attivati o finanziati dalla Regione, nonché progetti
di recupero del patrimonio culturale e architettonico pugliese, sono istituiti
nella parte entrate e nella parte uscite del bilancio regionale dedicati
capitoli 3066230 - upb 03.04.02 - e 813080 - upb 09.01.01 - denominati,
rispettivamente, “Risorse provenienti da atti di liberalità e da
sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati a sostegno di attività culturali
e di spettacolo promosse o sostenute dalla Regione Puglia, nonché di progetti di
recupero del patrimonio culturale e architettonico pugliese” e “Spese per
attività culturali e di spettacolo nonché per progetti di recupero del
patrimonio culturale e architettonico pugliese promosse o sostenute dalla
Regione Puglia e finanziate con risorse provenienti da atti di liberalità e da
sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati”, entrambi con uno stanziamento
di euro 500 mila.
2.
L’autorizzazione all’utilizzazione delle predette risorse, da disporsi con atto
giuntale nei limiti delle somme specificatamente destinate alle finalità di cui
al comma 1, è subordinata all’effettiva loro riscossione nel bilancio regionale
comprovata dall’avvenuta emissione delle corrispondenti reversali di incasso.
Capo IV
Disposizioni in materia di aiuti alle
imprese
ART. 13
(Modifiche alla legge regionale 29 giugno
2004, n. 10)
1. Alla legge
regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di
aiuto), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma
1 dell’articolo 1 (Oggetto e finalità) le parole “e non soggetti all’obbligo di
notificazione” sono soppresse;
b)
il comma
1 dell’articolo 3 (Soggetti beneficiari) è sostituito dal seguente:
“1. I destinatari dei regimi di aiuto
sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria
di piccola, media e grande impresa.”.
CAPO V
Disposizioni in materia di
personale
ART. 14
(Lavoro
straordianrio)
1. Per l’anno 2008 e in attesa
dell’installazione e attivazione del sistema di rilevazione automatica delle
presenze, ai dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro
straordinario.
ART.
15
(Missioni continuative e provvedimenti per il
personale degli organi di direzione politica)
1. Con provvedimento da approvare entro
la data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009(1), l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale disciplina gli istituti, gli strumenti e le modalità di applicazione
diretti ad assicurare la collaborazione ai gruppi consiliari, ai presidenti
delle commissioni e ai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1
la Giunta regionale adotta analogo provvedimento per le segreterie particolari
del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale e degli
assessori.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009(2),
l’articolo 51
(Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto
agli organi politici) della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione
Puglia) e successive modificazioni, è abrogato.
(1)
Comma così modificato dall’art .9,
comma 1, della L.R
. 13 novembre 2008, n. 32
(2)
Comma così modificato dall’art. 9,
comma 1, della L.R
. 13 novembre 2008, n. 32
CAPO VI
Disposizioni in materia di lavori
pubblici
ART. 16
(Integrazioni alla legge regionale 11 m 2001,
N. 13)
[1. Dopo il comma 2
dell’articolo 11 della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di lavori
pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente
comma:
“2 bis. Ai componenti
esterni del Consiglio regionale lavori pubblici, che non siano funzionari
regionali in servizio, compete l’indennità lorda di euro 77,46 per ogni
effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti spetta,
se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione
alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta
un’indennità forfettaria pari al 20 per cento del costo di un litro di benzina
super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché il rimborso
dell’eventuale pedaggio autostradale.”. ]
(1) Articolo
abrogato dall'art. 10,
comma 1, lett. h), L.R.
19 luglio 2013, n. 19.
CAPO
VII
Disposizioni in materia di risorse
naturali
ART. 17
(Integrazione alla legge regionale 6
settembre 1999, n. 28)
1. All’articolo 13
della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra
gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive
modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“7 bis. Ai componenti esterni del
Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, che non siano
funzionari regionali in servizio, compete l’indennità lorda di euro 77,46 per
ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti
spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la
partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo
proprio è dovuta una indennità forfettaria pari al 20 per cento del costo di un
litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché
il rimborso dell’eventuale pedaggio autostradale.”.
CAPO VIII
Disposizioni in materia di formazione
professionale
ART. 18
(Rimborso alla Provincia di Bari delle somme
pignorate a valere sulla
misura 3.1 POR Puglia
2000/2006)
1. In ottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 8 dell’atto d’intesa approvato con deliberazioni della Giunta
regionale del 10 agosto 2001 e del 5 novembre 2001, la Regione riconosce alla
Provincia di Bari la somma di euro 75.634,56 a titolo di rimborso delle somme
già erogate in favore dell’Amministrazione provinciale, a valere sulla misura
3.1 del POR Puglia 2000-2006, ma non incassate dalla stessa in quanto sottoposte
a pignoramento e assegnate dal Giudice dell’esecuzione a creditori dell’Ente
nazionale di addestramento professionale in agricoltura, industria, commercio e
artigianato (ENAPAICA).
2.
Ai fini di cui al comma 1 viene istituito apposito capitolo 966020 - upb
05.02.01 - nel bilancio di previsione 2008 con uno stanziamento di pari importo
avente ad oggetto: “Rimborso alla provincia di Bari delle somme non incassate
per pignoramenti effettuati, da creditori dell’ente ENAPAICA su liquidazioni
disposte, dalla Regione, a valere sulla misura 3.1 del POR Puglia
2000-2006”.
3. La Regione si riserva di
intraprendere, nei confronti dell’ente ENAPAICA, ogni iniziativa utile al
recupero delle somme di cui al comma 1 rimborsate alla Provincia di Bari.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 2 luglio
2008
Allegati A-B (2)
(2) Gli allegati A e B, che si
omettono, contengono variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2008,
approvato con L.R.
31 dicembre 2007, n. 41. Successivamente l'allegato B è stato corretto con
avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 settembre 2008, n. 145.