(*)
Vedi nota
Art. 1
(Incentivazione all’esodo dei formatori in
albo)
1. L’albo e l’elenco
del personale di cui all'articolo 26 della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni
sono soppressi.
2. Le disposizioni di
cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r.
54/1978 sono abrogate.
3.
La Regione Puglia riconosce agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze
personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui al comma 1 il costo relativo
alla corresponsione di una indennità "una tantum", aggiuntiva al trattamento di
fine rapporto, destinata agli operatori che, avendo maturato alla data di
entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo,
presentino domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro
trenta giorni*dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* il
termine è stato riaperto di 30 giorni dall’art. 34 della l.r.
15/2000
* * in riferimento al presente comma vedi anche quanto disposto dal comma
5 dell’art. 8
della l.r. 1/2005
4.* L'indennità di cui al comma 3
viene attribuita nella misura di lire 4 milioni per ciascuno degli anni che
separano l'operatore dal raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia,
con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e, comunque,
fino a un massimo di lire 28 milioni.
* Comma così modificato
dall’art. 34
della l.r.15/2002
5.* La Regione Puglia riconosce, altresì, agli enti gestori
aventi alle proprie dipendenze personale che, già iscritto nell'albo e
nell'elenco di cui al comma 1, non abbia maturato alla data di entrata in vigore
della presente legge il diritto al collocamento a riposo e che presenti domanda
di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni **dalla
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione della Giunta
regionale di approvazione dei criteri per l'utilizzo degli operatori nei Centri
territoriali per l'impiego, un contributo "una tantum" pari a lire 4 milioni per
ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento del diritto al compimento del
sessantacinquesimo anni di età, con arrotondamento ad anno intero del periodo
superiore a sei mesi e fino a un massimo di lire 80
milioni.
* Comma così modificato
dall’art. 34 della l.r. 15/2000
**
il termine è stato
riaperto di 30 giorni dall’art. 34 della l.r.
15/2000
* **
in riferimento al presente comma vedi anche quanto disposto dal comma 5
dell’art. 8
della l.r.
1/2005
6. La Regione Puglia
corrisponderà direttamente ai formatori, in nome e per conto degli enti gestori,
le indennità e i contributi di cui ai precedenti commi sulla base di appositi
tabulati nominativi predisposti dagli stessi enti - da trasmettere entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 3 e 5 - e contenenti
i relativi conteggi, l'importo delle eventuali ritenute di legge, la firma per
accettazione dei formatori destinatari con la espressa rinuncia da parte degli
stessi alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della
Regione, l'impegno dell'ente a ricomprendere la manovra di esodo che interessa
le proprie strutture nel progetto di cui all'articolo 2. I benefici di cui sopra
saranno erogati con apposito atto del Settore formazione professionale entro
novanta giorni dalla data di ricezione dei predetti
tabulati.
7. La Giunta
regionale, a conclusione del percorso attuativo del presente articolo, attuerà,
sentite le Organizzazioni sindacali, le iniziative da assumere per
l'utilizzazione degli operatori che non abbiano usufruito dei benefici di cui ai
commi 3 e 5.
Art. 2
(Misure
di sostegno per l'accreditamento delle strutture
formative)
1. Allo scopo di
sostenere l'accreditamento delle sedi formative degli enti gestori che hanno
operato in regime di convenzione con la Regione Puglia, la Giunta regionale
riconosce ai predetti organismi un contributo straordinario "una tantum"
determinato sulla base di un progetto di ristrutturazione presentato dagli enti,
finalizzato al superamento delle carenze e delle criticità che possono
pregiudicare l'accreditamento delle sedi formative stesse.
2.I progetti
devono indicare:
a.
le linee di sviluppo che si intendono
perseguire;
b.le strategie
per la rimozione delle criticità relativamente alle risorse umane, strumentali,
infrastrutturali e finanziarie;
c.
le risorse finanziarie
occorrenti;
d.i tempi di
realizzazione.
3.
Il contributo sarà determinato sulla base del progetto di cui al comma 2,
da valutare entro il 31 marzo 2002 da parte di apposita commissione composta da
tre componenti, anche esterni, dotati di specifiche competenze. A tal fine le
azioni finanziabili dovranno in particolare assumere a riferimento i criteri
adottati dalla Giunta regionale con specifico provvedimento, sentite le parti
sociali.
4. L'onere di cui al
presente articolo sarà contenuto entro il limite massimo delle somme
complessivamente derivanti:
a.
dagli introiti rivenienti da operazioni e
iniziative già finanziate dalla Regione Puglia a carico del bilancio autonomo,
nel periodo di operatività del Quadro comunitario di sostegno 1994/1999, e
successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale in sede di
chiusura del predetto programma;
b.da eventuali
riduzioni per insussistenza di residui passivi derivanti da impegni già assunti
a carico del bilancio autonomo per le medesime attività;
c.
da eventuali risorse aggiuntive, rispetto
a quelle già assegnate con il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12
giugno 2001, provenienti dallo Stato per le medesime finalità previste
dall'articolo 118, comma 9, della legge 29 dicembre 2000, n.
388;
c bis.* Dalle somme impegnate per le esigenze di
cui all’articolo1 e rimaste inutilizzate alla chiusura delle operazioni di esodo
degli operatori.
* lettera così aggiunta
dall’art. 20
della l.r. 20/2002
5.Il contributo di cui innanzi potrà essere corrisposto a
condizione che l'organismo:
a. presenti espressa rinuncia alla
prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione o nei
quali la Regione è chiamata in causa;
b. abbia regolarmente provveduto a
corrispondere ai formatori in albo che abbiano esercitato la facoltà di cui
all'articolo 1 il trattamento di fine rapporto.
6. La Regione Puglia
si riserva la facoltà di disporre al riguardo specifici controlli ed erogherà
all'ente gestore interessato il contributo di cui al presente articolo in due
rate annuali, previa presentazione di apposita fidejussione, ad avvenuta
approvazione del progetto di ristrutturazione e a presentazione della
dichiarazione e degli elementi di cui al comma 5.
7. Gli enti gestori
cui viene destinato il contributo straordinario "una tantum" di cui alla
presente legge dovranno presentare alla Regione Puglia, entro dodici mesi dalla
data di approvazione del progetto, apposito rendiconto.
7
bis.* Qualora il progetto di ristrutturazione presentato
dagli enti gestori di formazione non venga dichiarato ammissibile dalla apposita
prevista Commissione di valutazione, l’indennità di incentivazione all’esodo in
favore degli operatori viene comunque corrisposta da parte della Regione. Al
relativo onere si farà fronte con le risorse di cui al successivo articolo 3,
lett. b).
*Comma
così aggiunto dall’art. 20
della l.r. 20/2002
Art. 3
(Norma
finanziaria)
1. Omissis
2.
Omissis
La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.