TITOLO I
Soppressione del fondo di
previdenza.
[1. Il fondo di previdenza dei Consiglieri
regionali della Puglia, istituito con legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 (1) e successive modificazioni, è
soppresso.
2. Tutte le funzioni in capo al fondo di
previdenza sono esercitate dal competente Ufficio del Consiglio regionale dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro il 31 marzo 2003, il competente
Ufficio provvede alla liquidazione del fondo, alla definizione del suo stato
patrimoniale e al trasferimento delle risultanze nel bilancio regionale.
4. Ogni eventuale disavanzo del fondo di
previdenza è ripianato con apposito stanziamento del bilancio regionale] .
(1) Nel B.U. il provvedimento è
indicato erroneamente con la data del 14 febbraio 1972.
Determinazione e decorrenza delle
trattenute mensili.
[1. I Consiglieri regionali sono
assoggettati d'ufficio al versamento dei contributi mensili per l'assegno
vitalizio e l'indennità di fine mandato, dal giorno di inizio della
corresponsione dell'indennità consiliare.
2. Le trattenute di cui al comma 1 sono
versate in conto entrata sul bilancio regionale, cui spettano totalmente gli
oneri per la corresponsione dell'assegno vitalizio e di reversibilità.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le
trattenute mensili per l'assegno vitalizio e di reversibilità sono determinate
nella misura del 22 per cento dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g), della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale è autorizzato, con proprio atto deliberativo, a modificare la
percentuale delle trattenute, così come determinata al comma 3].
Norma finanziaria.
[1. All'onere finanziario derivante
dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 2003, si fa fronte come
segue:
a) per il ripiano del disavanzo del fondo
di previdenza di cui al comma 4 dell'articolo 1, quantificato al 31 marzo 2003
in euro 1 milione 125 mila, si provvede mediante contestuale riduzione di pari
importo dello stanziamento del capitolo 1020 dell'unità previsionale di base 1.1
"Consiglio regionale", da iscrivere al capitolo di nuova istituzione "Ripiano
disavanzo al 31 marzo 2003 a seguito di liquidazione e soppressione del fondo di
previdenza di cui all'articolo 1 della L.R. n. 13/1972 e successive
modificazioni" della u.p.b. 1.1;
b) per le competenze dell'assegno vitalizio
e di reversibilità, quantificato in euro 5 milioni 120 mila, si fa fronte con lo
stanziamento del capitolo di nuova istituzione "Competenze dovute per assegni
vitalizi e di reversibilità e IRAP (legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3),
finanziato per euro 1 milione 130 mila dal capitolo di entrata di nuova
istituzione "Trattenute mensili ai Consiglieri regionali per l'assegno vitalizio
e di reversibilità (legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3)" e per euro 3 milioni 990 mila mediante
contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo
1020 della u.p.b. 1.1 "Consiglio regionale".
2. Per gli anni successivi si provvederà in
sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione]
Abrogazioni.
[1. Tutte le norme in contrasto con la
presente legge sono abrogate] .