Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2003
Numero
1
Data
03/02/2003
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Sospensione Regolamento regionale n. 4/2001 e direttive ai comuni
Note
Pubblicato nel B.U. R. Puglia 30 gennaio 2003, n. 11 suppl.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

            Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella prima parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti Regionali;

            Vista la L.R. 4/8/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/98;

            Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

            Visto l' art. 5 del suddetto Regolamento regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita;

            Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 8 del 28/1/2003 con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita con le direttive da fornire ai comuni:

 

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento

 

 

 Sono sospesi fino al 30 aprile 2003 gli effetti dell'art. 5 del Reg. n. 4/2001 (1). Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i comuni che intendono prevedere la possibilità di insediare grandi strutture di vendita individuano, con delibera di C.C., il "piano di prima attuazione delle strutture di grande distribuzione" che riporti le aree idonee, articolate per le diverse tipologie di insediamento. Tale delibera deve essere trasmessa per conoscenza alla Regione al fine di poter valutare gli effetti cumulativi e generare concorrenza tra le aree. Le aree idonee per le diverse tipologie devono comunque rispondere ai requisiti minimi di compatibilità territoriale e urbanistica".


Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

            E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

       Dato a Bari, lì 28 gennaio 2003

 

(1)  Ai sensi dell'art. 28, comma 10, L.R. 1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi, anche, le altre disposizioni ivi previste.