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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2004
Numero
4
Data
18/10/2004
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 1999, n. 3: "Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)"
Note
Regolamento abrogato dal R.R. 5/2021, art.15, comma 7.
Allegati
Nessun allegato

 



  

Regolamento abrogato dal R.R. 5/2021, art.15, comma 7.

IL PRESIDENTE DELLA

 GIUNTA REGIONALE

 


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004 n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l' art. 44,comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1291 del 05.08.2004 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della modifica al "
Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n.3: Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)".


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1460 del 05 ottobre 2004, con la quale si propongono le modifiche al "Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n.3:"Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)".Adozione definitiva".


EMANA


Il seguente Regolamento:


                                                               

Art. 1

Modifiche all'art. 1 del  Reg. n. 3/1999.

[1) il comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

 "1. La Regione Puglia istituisce Ambiti Territoriali di Caccia ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 27/1998 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 2004, n. 12".]

  

Regolamento abrogato dal R.R. 5/2021, art.15, comma 7.


Art. 2

Modifiche all'art. 2 del Reg. n. 3/1999.

[1) all'art. 2, comma 1, eliminare le parole: "di dimensione sub-provinciale".

2) all'art. 2, comma 2, eliminare le parole: "con i poteri previsti dall'art. 14, comma 12, della L.R. n. 27 del 1998".   ]

Regolamento abrogato dal R.R. 5/2021, art.15, comma 7.

 

Art. 3

Modifiche all'art. 3 del Reg. n. 3/1999.

[1) All'art. 3, comma 1, eliminare le parole: "di dimensione sub-provinciale". ]

 

Regolamento abrogato dal R.R. 5/2021, art.15, comma 7.


Art. 4

Modifiche all'art. 5 del Reg. n.3/1999.

[1) Il comma 7 dell'art.5, è sostituito dal seguente:

"7. Provvede alla compilazione della graduatoria dei cacciatori extra-provinciali ammessi all'esercizio venatorio alla fauna stanziale ed alla graduatoria dei cacciatori extra-regionali ammessi all'esercizio venatorio alla fauna migratoria per un massimo di venti giornate".

 2) Il comma 8 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

"8. Provvede, nel rispetto dei posti assegnabili con il Programma venatorio, a rilasciare autorizzazioni:

a) Ai cacciatori extra-provinciali rispettando l'ordine cronologico delle richieste pervenute. Nel caso in cui le richieste eccedano i posti assegnabili, procedono al sorteggio;

b) Ai cacciatori extra-regionali, con priorità ai cacciatori residenti in Regioni limitrofe con le quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata, valutando successivamente le ulteriori domande e procedendo, sempre con sorteggio, se le istanze pervenute superano i posti assegnabili".

3) Il comma 10 dell'art. 5, è sostituito dal seguente: "Provvede a rilasciare permessi giornalieri in attuazione della L.R. n. 12 del 29.07.2004, art. 14, comma 5".

4) I commi 9, 11 e 12 sono soppressi.   ]

Regolamento abrogato dal R.R. 5/2021, art.15, comma 7.

 

Art. 5

Modifica all'art. 6 del Reg. n. 3/1999.

[1) l'art.6 del Reg. n. 3/1999 è soppresso.   ]

Regolamento abrogato dal R.R. 5/2021, art.15, comma 7.

 

Art. 6

Modifica all'art. 7 del Reg. n. 3/1999.

[1) al comma 1 dell'art. 7, rigo 3°, sostituire la parola "iscritti" con "residenti nella Provincia territorialmente competente".   ]

Regolamento abrogato dal R.R. 5/2021, art.15, comma 7.

 

Art. 7

Modifica all'art.8 del Reg. n. 3/1999.

[1) l'art. 8 del Reg. n. 3/1999 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

"1. Ai cacciatori residenti nella Regione Puglia spetta di diritto l'esercizio della caccia programmata alla fauna stanziale nell'A.T.C. della propria Provincia di residenza con la possibilità di avere accesso in altri A.T.C. di altre Province previo consenso dell'Organo di Gestione, nel rispetto della capienza dell'Ambito di Caccia determinata con il Programma Venatorio, con riferimento alla densità venatoria prestabilita.

2. Per l'autorizzazione di accesso negli Ambiti di altre Province, per l'esercizio alla caccia programmata alla fauna stanziale, il cacciatore richiedente dovrà inoltrare al Comitato dell'A.T.C. prescelto, domanda in carta semplice, dal 1° febbraio al 31 marzo dell'anno in corso a mezzo "Raccomandata AR". La domanda deve essere corredata del certificato di residenza, della fotocopia del porto d'armi e licenza di caccia, in corso di validità, o relative autocertificazioni (fa fede il timbro postale di partenza). Nel caso che il rinnovo del porto d'armi sia in corso, il richiedente segnalerà detta circostanza nella istanza, riservandosi di esibire la fotocopia ad acquisizione di detta autorizzazione.

3. I cacciatori extra-regionali che intendono esercitare la caccia alla fauna migratoria come da L.R. 29 luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 5, devono inoltrare domanda all'A.T.C. prescelto nei termini e modalità di cui al comma precedente.

4. Il Comitato di Gestione entro il 31 maggio successivo, elabora la graduatoria degli ammessi sulla base delle domande pervenute e con i criteri prefissati. Avverso la graduatoria, esposta per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia competente, è ammesso ricorso in carta semplice al Presidente della Provincia entro dieci giorni dal termine dell'esposizione all'Albo. Il Presidente della Provincia provvederà, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.

5. I cacciatori ammessi devono versare entro il 30 giugno il contributo di partecipazione alle spese di gestione dei territori dell'A.T.C. destinati alla caccia programmata, nella misura predeterminata dalla Regione.

6. Il Comitato di Gestione, a partire dal 15 luglio, rilascerà le autorizzazioni annuali ai cacciatori residenti in altre Province della Regione ed autorizzati all'esercizio della caccia programmata alla fauna stanziale, ad esibizione del versamento.

7. I cacciatori residenti nell'A.T.C. della propria Provincia di residenza, senza effettuare alcuna domanda al Comitato di Gestione, saranno autorizzati di diritto all'accesso nel proprio A.T.C., purché abbiano versato entro il 30 giugno il contributo dovuto come da ricevuta di versamento in proprio possesso ed esibita in fase di controllo.

8. I cacciatori extra-regionali ammessi nell'A.T.C. prescelto avranno diritto all'esercizio della caccia alla sola fauna migratoria esclusivamente nell'A.T.C. autorizzato e per venti giornate di caccia a partire dalla terza domenica di settembre. Le autorizzazioni saranno rilasciate a partire dal 1° settembre previa presentazione della ricevuta di versamento.

9. A tutti i cacciatori residenti in Puglia, in possesso del versamento effettuato all'A.T.C. di appartenenza della propria Provincia di residenza, è consentito l'accesso in tutti gli A.T.C. della Regione, per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria ai sensi della L.R. 29 luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 2.

10. Il cacciatore residente in Regione ha diritto all'addestramento dei cani da caccia nei periodi di preapertura della stagione venatoria così come stabilito dal Calendario Venatorio Regionale.

11. Il rimborso della quota del contributo versato, al cacciatore che non intende più effettuare la caccia alla fauna stanziale in altri A.T.C. della Regione, nei quali era stato autorizzato, oltre quello della Provincia di residenza, avverrà solo se sarà inoltrata domanda di rimborso effettuata a mezzo di raccomandata A.R. da inviarsi prima dell'inizio della stagione venatoria e con la riconsegna dell'autorizzazione, ove già ritirata.

12. Tutti i posti resisi disponibili, in quanto non assegnati, sia per la caccia alla stanziale ai cacciatori residenti in Regione, L.R. 29 luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 4, che per la caccia alla fauna migratoria ai cacciatori extra-regionali, L.R. 29 luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 5, saranno utilizzati come permessi giornalieri e rilasciati su richiesta scritta, previo versamento della quota di partecipazione alle spese di gestione del territorio fissato con il Programma Venatorio".  ]

Regolamento abrogato dal R.R. 5/2021, art.15, comma 7.

 

Art. 8


Modifica all'art. 11 del Reg. n. 3/1999.

[1. Il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Provincia nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile del Comitato di Gestione dell'A.T.C.". ]

Regolamento abrogato dal R.R. 5/2021, art.15, comma 7.


Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia".    

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


Dato a Bari, addì 18 ottobre 2004