Regolamento abrogato dal R.R.
5/2021,
art.15,
comma 7.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
-
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti
regionali.
-
Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004 n.7 "Statuto della
Regione Puglia".
-
Visto l' art.
44,comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n.7 "Statuto
della Regione Puglia".
-
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1291 del 05.08.2004 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto della modifica al " Regolamento
Regionale 5 agosto 1999, n.3: Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC)".
-
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1460 del 05 ottobre 2004, con la quale
si propongono le modifiche al "Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n.3:"Ambiti
Territoriali di Caccia (ATC)".Adozione definitiva".
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
Modifiche all'art. 1
del Reg.
n. 3/1999.
[1) il comma 1 dell'art. 1
è sostituito dal seguente:
"1. La Regione Puglia istituisce Ambiti Territoriali
di Caccia ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale utile alla
caccia programmata, ai sensi dell'art. 14
della L.R.
n. 27/1998 così come modificato dalla L.R.
29 luglio 2004, n. 12".]
Regolamento abrogato dal R.R.
5/2021,
art.15,
comma 7.
Art. 2
Modifiche all'art. 2
del Reg.
n. 3/1999.
[1) all'art. 2,
comma 1, eliminare le parole: "di dimensione sub-provinciale".
2) all'art. 2,
comma 2, eliminare le parole: "con i poteri previsti dall'art. 14,
comma 12, della L.R.
n. 27 del 1998". ]
Regolamento abrogato dal R.R.
5/2021,
art.15,
comma 7.
Art. 3
Modifiche all'art. 3
del Reg.
n. 3/1999.
[1) All'art. 3,
comma 1, eliminare le parole: "di dimensione sub-provinciale". ]
Regolamento abrogato dal R.R.
5/2021,
art.15,
comma 7.
Art. 4
Modifiche all'art. 5
del Reg.
n.3/1999.
[1) Il comma 7 dell'art.5,
è sostituito dal seguente:
"7. Provvede alla compilazione della graduatoria dei
cacciatori extra-provinciali ammessi all'esercizio venatorio alla fauna
stanziale ed alla graduatoria dei cacciatori extra-regionali ammessi
all'esercizio venatorio alla fauna migratoria per un massimo di venti
giornate".
2) Il comma 8 dell'art. 5
è sostituito dal seguente:
"8. Provvede, nel rispetto dei posti assegnabili con il
Programma venatorio, a rilasciare autorizzazioni:
a) Ai cacciatori extra-provinciali rispettando l'ordine
cronologico delle richieste pervenute. Nel caso in cui le richieste eccedano i
posti assegnabili, procedono al sorteggio;
b) Ai cacciatori extra-regionali, con priorità ai
cacciatori residenti in Regioni limitrofe con le quali esistono rapporti di
reciprocità convenzionata, valutando successivamente le ulteriori domande e
procedendo, sempre con sorteggio, se le istanze pervenute superano i posti
assegnabili".
3) Il comma 10 dell'art. 5,
è sostituito dal seguente: "Provvede a rilasciare permessi giornalieri in
attuazione della L.R.
n. 12 del 29.07.2004, art. 14, comma 5".
4) I commi 9, 11 e 12 sono soppressi. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
5/2021,
art.15,
comma 7.
Art. 5
Modifica all'art. 6
del Reg.
n. 3/1999.
[1) l'art.6
del Reg.
n. 3/1999 è soppresso. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
5/2021,
art.15,
comma 7.
Art. 6
Modifica all'art. 7
del Reg.
n. 3/1999.
[1) al comma 1 dell'art. 7,
rigo 3°, sostituire la parola "iscritti" con "residenti nella Provincia
territorialmente competente". ]
Regolamento abrogato dal R.R.
5/2021,
art.15,
comma 7.
Art. 7
Modifica all'art.8
del Reg.
n. 3/1999.
[1) l'art. 8
del Reg.
n. 3/1999 è sostituito dal seguente nuovo articolo:
"1. Ai cacciatori residenti nella Regione Puglia spetta di
diritto l'esercizio della caccia programmata alla fauna stanziale nell'A.T.C.
della propria Provincia di residenza con la possibilità di avere accesso in
altri A.T.C. di altre Province previo consenso dell'Organo di Gestione, nel
rispetto della capienza dell'Ambito di Caccia determinata con il Programma
Venatorio, con riferimento alla densità venatoria prestabilita.
2. Per l'autorizzazione di accesso negli Ambiti di altre
Province, per l'esercizio alla caccia programmata alla fauna stanziale, il
cacciatore richiedente dovrà inoltrare al Comitato dell'A.T.C. prescelto,
domanda in carta semplice, dal 1° febbraio al 31 marzo dell'anno in corso a
mezzo "Raccomandata AR". La domanda deve essere corredata del certificato di
residenza, della fotocopia del porto d'armi e licenza di caccia, in corso di
validità, o relative autocertificazioni (fa fede il timbro postale di partenza).
Nel caso che il rinnovo del porto d'armi sia in corso, il richiedente segnalerà
detta circostanza nella istanza, riservandosi di esibire la fotocopia ad
acquisizione di detta autorizzazione.
3. I cacciatori extra-regionali che intendono esercitare la
caccia alla fauna migratoria come da L.R. 29
luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 5, devono inoltrare domanda
all'A.T.C. prescelto nei termini e modalità di cui al comma precedente.
4. Il Comitato di Gestione entro il 31 maggio successivo,
elabora la graduatoria degli ammessi sulla base delle domande pervenute e con i
criteri prefissati. Avverso la graduatoria, esposta per quindici giorni
consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia competente, è ammesso ricorso in
carta semplice al Presidente della Provincia entro dieci giorni dal termine
dell'esposizione all'Albo. Il Presidente della Provincia provvederà, nel termine
perentorio di dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.
5. I cacciatori ammessi devono versare entro il 30 giugno
il contributo di partecipazione alle spese di gestione dei territori dell'A.T.C.
destinati alla caccia programmata, nella misura predeterminata dalla Regione.
6. Il Comitato di Gestione, a partire dal 15 luglio,
rilascerà le autorizzazioni annuali ai cacciatori residenti in altre Province
della Regione ed autorizzati all'esercizio della caccia programmata alla fauna
stanziale, ad esibizione del versamento.
7. I cacciatori residenti nell'A.T.C. della propria
Provincia di residenza, senza effettuare alcuna domanda al Comitato di Gestione,
saranno autorizzati di diritto all'accesso nel proprio A.T.C., purché abbiano
versato entro il 30 giugno il contributo dovuto come da ricevuta di versamento
in proprio possesso ed esibita in fase di controllo.
8. I cacciatori extra-regionali ammessi nell'A.T.C.
prescelto avranno diritto all'esercizio della caccia alla sola fauna migratoria
esclusivamente nell'A.T.C. autorizzato e per venti giornate di caccia a partire
dalla terza domenica di settembre. Le autorizzazioni saranno rilasciate a
partire dal 1° settembre previa presentazione della ricevuta di versamento.
9. A tutti i cacciatori residenti in Puglia, in possesso
del versamento effettuato all'A.T.C. di appartenenza della propria Provincia di
residenza, è consentito l'accesso in tutti gli A.T.C. della Regione, per
l'esercizio venatorio alla fauna migratoria ai sensi della L.R.
29 luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 2.
10. Il cacciatore residente in Regione ha diritto
all'addestramento dei cani da caccia nei periodi di preapertura della stagione
venatoria così come stabilito dal Calendario Venatorio Regionale.
11. Il rimborso della quota del contributo versato, al
cacciatore che non intende più effettuare la caccia alla fauna stanziale in
altri A.T.C. della Regione, nei quali era stato autorizzato, oltre quello della
Provincia di residenza, avverrà solo se sarà inoltrata domanda di rimborso
effettuata a mezzo di raccomandata A.R. da inviarsi prima dell'inizio della
stagione venatoria e con la riconsegna dell'autorizzazione, ove già ritirata.
12. Tutti i posti resisi disponibili, in quanto non
assegnati, sia per la caccia alla stanziale ai cacciatori residenti in Regione,
L.R.
29 luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 4, che per la caccia alla
fauna migratoria ai cacciatori extra-regionali, L.R.
29 luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 5, saranno utilizzati come
permessi giornalieri e rilasciati su richiesta scritta, previo versamento della
quota di partecipazione alle spese di gestione del territorio fissato con il
Programma Venatorio". ]
Regolamento abrogato dal R.R.
5/2021,
art.15,
comma 7.
Art. 8
Modifica all'art. 11
del Reg.
n. 3/1999.
[1. Il comma 1 dell'art. 11
è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Provincia nomina un Collegio dei
Revisori dei Conti, con il compito di controllare la regolarità della gestione
contabile del Comitato di Gestione dell'A.T.C.". ]
Regolamento abrogato dal R.R.
5/2021,
art.15,
comma 7.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia".
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.
Dato
a Bari, addì 18 ottobre 2004