IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art.44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 723 del
03/05/2021 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Oggetto del regolamento
1) Il presente Regolamento dà attuazione alle
disposizioni dell’articolo 11
della Legge
Regionale 20 dicembre 2017, n. 59 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”. Esso disciplina tra l’altro:
a) le modalità di costituzione del Comitato di Gestione degli
ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o
designazione e ai successivi rinnovi;
b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla
caccia programmata;
c) le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna
migratoria e stanziale per i cacciatori residenti negli altri ATC pugliesi; d)
le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria per i
cacciatori extraregionali; e) l’osservanza delle vigenti normative in materia
e del calendario venatorio regionale.
Art. 2
Natura
giuridica, organi e sede dell’ATC
1) Ai sensi
dell’articolo 11
comma 2 della L.R.
20 dicembre 2017, n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per il prelievo venatorio” (di seguito “L.R.”) gli Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC) sono strutture associative senza scopo di lucro alle quali sono
affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del
prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza,
finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa di
settore e nel Piano Faunistico Venatorio regionale.
2) Gli ATC sono
individuati dalla Regione Puglia con il Piano Faunistico Venatorio e la loro
organizzazione e funzionamento è regolata dallo Statuto adottato in conformità
ad apposite “linee guida” regionali. Lo Statuto, redatto dal Comitato di
Gestione ed approvato dall’Assemblea, è sottoposto al controllo e Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 suppl. del 10-5-2021 7 alla presa d’atto
da parte della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria:
esso disciplina, tra l’altro, le modalità di elezione del Presidente, le
modalità di convocazione e di svolgimento dell’Assemblea dei cacciatori
iscritti, le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e
responsabilità, le procedure di rinnovo degli organi e quelle per la
sostituzione o la revoca dei componenti, nonché le ipotesi di incompatibilità e
di decadenza.
3) Sono
organi dell’Ambito Territoriale di Caccia:
a) il Presidente; b) il
Comitato di Gestione (C.d.G.);
c) l’Assemblea dei cacciatori
iscritti, dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’ATC,
degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute (art.
13 Legge 349/1986) residenti nei Comuni inclusi nell’ATC.
4) Il Comitato di
Gestione, al fine di evitare disagi agli utenti, elegge la propria sede
preferibilmente presso gli uffici periferici della Regione Puglia ove ricade
l’ATC oppure in un Comune che occupa una posizione centrale rispetto al
territorio ATC o, in alternativa, presso gli uffici della Provincia/Città
Metropolitana di Bari. In caso di mancata individuazione di una sede legale essa
è istituita, ad ogni effetto di legge, presso gli uffici regionali periferici in
cui ricade l’ATC utilizzando, all’uopo, le segreterie esistenti.
5) E’ fatto
obbligo a ciascun Ambito Territoriale di Caccia di dotarsi di un indirizzo PEC –
Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione
pubblica.
Art. 3
Caratteristiche
1) Gli ATC individuati dalla
Regione ai sensi dell’articolo 7
comma 7 L.R.
devono essere possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Gli ATC
possono interessare territori amministrativi di province diverse.
2) Nel caso in cui detti
confini naturali non siano visibili, la delimitazione degli ATC dovrà essere
eventualmente segnalata da tabelle poste a cura della Regione Puglia con scritte
rosse su fondo bianco (articolo 17
L.R.
.).
3) Gli ATC, al fine di
consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano
tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna
selvatica stanziale e degli ungulati, da sottoporre alla Regione per la
preventiva approvazione.
Art. 4
Comitato di
Gestione
1) Il
Comitato di Gestione ha durata quinquennale, analogamente al Piano Faunistico
Venatorio regionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale. Esso elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario-Tesoriere ed il Direttore Tecnico. Il C.d.G. è
composto da dieci membri nominati dai competenti organi degli enti e degli
organismi indicati, così ripartiti:
a) tre membri designati
dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC.
La rappresentatività è data dalla media ponderata tra i relativi dati INPS,
Camera di Commercio e fascicoli aziendali di ogni organizzazione. Ciascuna
delle organizzazioni designa a livello regionale un rappresentante fra i
proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti nei comuni compresi
nell’ATC;
b) tre membri
designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o
regionale, (articolo 8 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64
suppl. del 10-5-2021 57 L.R.), ove presenti in forma organizzata sul
territorio dell’ATC. Ciascuna delle associazioni, a livello regionale, designa
un rappresentante iscritto alla stessa nonché al relativo ATC;
c) due membri designati, a
livello regionale, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai
sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, presenti in forma
organizzata sul territorio dell’ATC, scelti tra i loro iscritti; d) due membri
designati dalla Provincia o Città Metropolitana di Bari in cui ricade l’ATC,
scelti fra i consiglieri o dipendenti della stessa. Nel caso in cui l’ATC
comprenda territori di altra/e Province i membri saranno suddivisi tra le
Province con maggior territorio agro-silvo-pastorale interessato.
2) Nel caso in
cui le Associazioni/Organizzazioni di cui alle lettere a), b, e c) siano
superiori al numero previsto, i posti saranno assegnati a quelle più
rappresentative e, comunque, organizzate sul territorio dell’ATC, nel numero di
un posto per ciascuna.
3) Nel caso di
controversie concernenti il numero dei rappresentanti delle
associazioni/organizzazioni di cui alle lettere a), b, e c) del comma 1,
provvede alle designazioni la struttura regionale competente in materia, sentito
il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (articolo 5
L.R.
.).
4) I componenti
il Comitato di Gestione di cui alle lettere a), b, c) e d) del comma 1 devono
essere residenti in uno dei Comuni ricadenti nell’ATC, essere esperti in materia
faunistico-venatoria e non trovarsi in situazione di incompatibilità o di
conflitto di interessi reale o potenziale con l’incarico da svolgere.
5) Il
Comitato di Gestione è nominato dalla Regione entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell’ultima designazione che deve pervenire entro 30 giorni dalla
richiesta formulata da parte degli uffici regionali, nel rispetto delle
condizioni di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. I membri del Comitato
possono essere nominati per massimo due mandati, anche non consecutivi ed anche
in rappresentanza di Associazioni/Organizzazioni diverse. I componenti del
C.d.G. non possono far parte del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale
(articolo 5comma
12 L.R.
6) Il Comitato di
Gestione può essere costituito con la nomina di almeno sei componenti in
rappresentanza di minimo tre categorie di cui al comma 1. In caso di mancata
nomina della maggioranza dei componenti, la Regione nomina un Commissario
Straordinario con gli stessi poteri del C.d.G.. Per tutti i membri è ammessa la
revoca da parte delle associazioni o degli organismi che hanno provveduto alla
designazione. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo.
7) Allo scadere
del quinquennio dalla nomina, il C.d.G. assicura la continuità delle funzioni di
ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Comitato. Nel periodo
di prorogatio il C.d.G. non può adottare atti di straordinaria amministrazione.
8) I componenti
del C.d.G. decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:
a) assenza ingiustificata a
tre riunioni consecutive;
b) assenza ad oltre un
terzo delle riunioni nell’arco dei dodici mesi; c) condanna per reati che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati
in materia venatoria; d) venir meno dell’iscrizione all’Associazione che li ha
designati; e) ricorrenza di una delle condizioni di incompatibilità previste
dallo Statuto dell’ATC e dal d.lgs. n. 39/2013.
9) Le riunioni
del C.d.G. sono valide con la presenza della maggioranza dei membri nominati e
non decaduti. Le decisioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10) Le riunioni
sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vicepresidente, che predispone il relativo ordine del giorno. Le riunioni
possono essere, altresì, convocate su richiesta di un terzo dei componenti il
C.d.G.
11) Le riunioni
del C.d.G. sono segrete, salvo che venga deliberata la pubblicità della seduta
con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti presenti. Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 suppl. del 10-5-2021 9
12) Nel caso in
cui il C.d.G. non sia in grado di funzionare, o si renda responsabile di
inadempienze, violazioni di legge o irregolarità nello svolgimento delle sue
funzioni, ovvero qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione il
Presidente della Regione procede, previa immediata diffida per i casi di
inadempimento, allo scioglimento del C.d.G.. Con il provvedimento di
scioglimento viene nominato un Commissario straordinario scelto fra i dirigenti
o le posizioni organizzative delle strutture regionali o provinciali competenti.
Entro sessanta giorni dalla nomina, il Commissario riferisce al Presidente della
Regione onde consentire l’avvio delle procedure per la nomina del nuovo C.d.G..
13) La
partecipazione al Comitato di gestione avviene a titolo gratuito salvo
l’eventuale rimborso spese chilometriche nella misura prevista dalla vigente
normativa in materia. In nessun caso è possibile attribuire rimborsi forfettari.
I rimborsi sono rendicontati mediante documenti attestanti gli importi e le
circostanze in relazione alle quali si è determinata la spesa. I rimborsi per
eventuali spese per l’espletamento di missioni sono ammissibili purché siano
state preventivamente autorizzate e siano riferite ad attività effettuate per
conto del C.d.G. attenendosi puntualmente al mandato dell’incarico.
Art. 5
Compiti del Comitato
di Gestione
1) Il Comitato di Gestione
nel rispetto delle vigenti normative, in conformità agli indirizzi della
pianificazione faunistico-venatoria regionale e sulla base del fondo di
dotazione finanziaria di cui all’articolo 12, nonché delle direttive regionali
in materia:
a) predispone lo Statuto
dell’Ambito Territoriale di Caccia da sottoporre all’Assemblea dei Soci per
l’approvazione e, successivamente, lo trasmette alla Regione per il controllo
e la presa d’atto;
b) predispone il programma
quinquennale di intervento sul territorio destinato a caccia programmata da
sottoporre all’Assemblea dei Soci, per l’acquisizione del relativo parere e,
successivamente, lo trasmette alla Regione per il controllo e la presa d’atto;
c) predispone annualmente,
entro il mese di luglio della ciascuna stagione venatoria, il programma di
intervento sul territorio destinato a caccia programmata da sottoporre
all’Assemblea dei Soci, da tenersi entro il mese di settembre, per
l’acquisizione del relativo parere e, successivamente, da inviare alla Regione
per il controllo e la presa d’atto. Detto programma di intervento deve essere
redatto sulla base di quello quinquennale;
d) promuove ed organizza le
attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza
faunistica nonché gli interventi volti a migliorare gli habitat;
e) provvede
all’attività di ripopolamento e reintroduzione sulla base delle indicazioni
riportate nel Piano Faunistico Venatorio regionale ed eventuali apposite
direttive regionali; inoltre, provvede a creare strutture di ambientamento per
la fauna selvatica stanziale. Per la realizzazione dei predetti interventi
redige un bando che, prima della pubblicazione nelle forme di legge, è
trasmesso per il controllo di legittimità e il conseguente nulla-osta alla
struttura regionale competente che, all’uopo, può apportarvi modifiche ed
integrazioni. Il nulla-osta deve essere rilasciato entro e non oltre 30 giorni
dalla ricezione, trascorsi i quali, senza relativo riscontro, si intende
acquisito. Gli interventi sono soggetti a collaudo dei tecnici degli Uffici
territoriali della Regione Puglia competenti per territorio;
f) su mandato della
Regione Puglia provvede alla gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura,
Oasi di protezione e centri pubblici di allevamento di fauna selvatica allo
stato naturale presenti nell’ATC in base a specifici piani di gestione
preventivamente approvati dalla struttura regionale competente;
g) entro il mese di
febbraio approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio 10
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 suppl. del 10-5-2021
preventivo dell’anno in corso e li trasmette alla Regione per il controllo e
la presa d’atto entro e non oltre trenta giorni dall’approvazione, unitamente
alle relative relazioni tecnico-finanziarie del Collegio dei Revisori dei
Conti e ai programmi di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). I
predetti termini sono perentori e in caso di inottemperanza la Regione nomina
un Commissario ad acta entro venti giorni dalla scadenza dei termini
stabiliti. Il Comitato di Gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle
disponibilità di bilancio. Il bilancio deve essere previsto in pareggio. Nel
caso in cui il bilancio consuntivo presenti un disavanzoper sopravvenienze
passive e spese impreviste intervenute nel corso dell’esercizio, il bilancio
preventivo dell’esercizio successivo deve prevederne l’integrale ripianamento,
fermo restando quanto disposto dal comma 12) del precedente articolo 4. Per i
progetti finalizzati per i quali siano stati erogati contributi da parte della
Regione o altri enti pubblici, i predetti documenti devono fornire specifica
indicazione circa l’utilizzo dei contributi stessi ed i risultati conseguiti.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere resi disponibili a chiunque
ne faccia motivata richiesta;
h) cura la definizione
degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a
favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il
ripristino degli habitat e l’incremento della fauna selvatica, nel rigoroso
rispetto dei criteri (concernenti l’an e il quantum da erogare) e delle
modalità per la concessione degli incentivi predeterminati nel Piano
Faunistico Venatorio regionale o dalle apposite direttive regionali pubblicate
sul sito web dell’ATC, oltre che con le modalità prescritte dall’ordinamento
per i provvedimenti regionali. L’elenco dei beneficiari degli incentivi, con
l’indicazione dell’importo concesso, è pubblicato sul sito web dell’ATC e
sulle pagine del sito istituzionale della Regione, a cura della struttura
regionale competente cui l’elenco è tempestivamente trasmesso dal C.d.G.;
sull’osservanza dell’obbligo di pubblicità e trasparenza vigila il Collegio di
Sindaci Revisori dei Conti. Tali interventi possono essere finanziati anche
con i fondi rivenienti dal Programma Venatorio regionale ripartiti secondo
quanto previsto dall’art. 51 comma 4 L.R. Per la realizzazione degli
interventi il C.d.G. redige un bando che, prima della pubblicazione, è
trasmesso per il controllo di legittimità e il conseguente nulla-osta alla
struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria che, all’uopo,
può apportarvi modifiche ed integrazioni. Gli interventi sono soggetti a
collaudo dei tecnici degli Uffici territoriali della Regione Puglia competenti
per territorio;
i) cura la
valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica
stanziale, di cui si consente il prelievo venatorio, nonché dall’attività
venatoria; individua i criteri per la quantificazione dei danni e corrisponde
i contributi per il loro indennizzo, nei limiti dello stanziamento regionale
di cui al successivo art. 12 lett. b) e nel rigoroso rispetto dei criteri
(concernenti l’an e il quantum da erogare) e delle modalità per la concessione
dei contributi predeterminati nel Piano Faunistico Venatorio regionale.
L’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo
dell’indennizzo concesso, è pubblicato sul sito web dell’ATC e sulle pagine
del sito istituzionale della Regione, a cura della struttura regionale
competente cui l’elenco è tempestivamente trasmesso dal C.d.G.;
sull’osservanza dell’obbligo di pubblicità e trasparenza vigila il Collegio di
Sindaci Revisori dei Conti. Ad esaurimento dello stanziamento annuale, l’ATC
trasmette tutta la documentazione alla Regione che procederà con gli strumenti
previsti dal Programma Venatorio regionale. L’entità del contributo da
corrispondere è stabilito, dopo apposito sopralluogo, dai tecnici degli uffici
territoriali della Regione Puglia, competenti per territorio;
j) predispone i
fac-simili delle richieste di ammissione all’esercizio venatorio nell’ATC
secondo quanto previsto nel presente regolamento e da eventuali apposite
“linee guida” della Regione Puglia;
k) compila la
graduatoria degli ammessi all’esercizio venatorio dell’ATC secondo quanto
previsto dall’articolo 11
L.R..,
dal Piano Faunistico Venatorio, dal Programma Venatorio regionale annuale e
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 suppl. del 10-5-2021 11
dagli articoli del presente regolamento; rilascia altresì le relative
autorizzazioni nei termini previsti dal presente regolamento;
l) pone in essere tutte le
iniziative necessarie per l’espletamento di funzioni e compiti trasferiti
dalla Regione nell’ambito delle previsioni attuative della L.R.
n. 59/2017;
m) segnala alla struttura
regionale competente le assenze dei componenti del C.d.G. di cui all’art. 4
comma 8 lett. a) e b) per le determinazioni conseguenziali;
n) può avvalersi
della consulenza tecnico/amministrativa, anche riveniente da strutture
regionali, per la buona riuscita di progetti mirati previsti nel Programma
quinquennale e/o annuale di intervento, preventivamente sottoposti alla presa
d’atto della competente Sezione regionale;
o) provvede alla nomina e
al coordinamento di eventuali gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro, in numero
non superiore a tre, sono composti da massimo nove componenti ciascuno
suddivisi paritariamente tra cacciatori, agricoltori e ambientalisti residenti
nell’ATC che svolgono le relative attività in forma volontaria e a titolo
gratuito, salvo l’eventuale rimborso spese chilometriche nella misura prevista
dalla vigente normativa in materia;
p) predispone appropriati
piani di vigilanza d’intesa con la competente Sezione Vigilanza ambientale
regionale anche servendosi di agenti venatori volontari, nel rispetto delle
normative in materia;
q) autorizza il Presidente
a stipulare tutti gli atti e I contratti inerenti alle attività sociali.
2) Coloro che ricoprono
le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o di componente del
Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia non possono instaurare
alcun rapporto di natura economica con l’Ambito stesso connesso con le proprie
attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate.
Art. 6
Criteri di ammissione all’esercizio venatorio
1) Ogni cacciatore, per accedere
all’esercizio venatorio nell’ATC, deve presentare al C.d.G. apposita richiesta
di ammissione nel periodo 15 febbraio – 31 marzo di ogni anno.
2) La richiesta è inviata, secondo i modi e
nei termini previsti dallo Statuto, con Raccomandata AR o PEC o attraverso
apposito sito internet. Tutti gli ATC pubblicano il fac-simile della richiesta e
la relativa nota informativa entro il 20 gennaio di ogni anno sul proprio sito
web istituzionale, fatte salve diverse disposizioni regionali.
3) I cacciatori residenti nell’ATC
presentano la richiesta di ammissione solo nel primo anno in cui si costituisce
l’Ambito Territoriale di Caccia ovvero nel primo anno in cui si intende
esercitare l’attività venatoria dopo la costituzione dell’ATC. Sarà cura di
ciascun cacciatore comunicare all’ATC ogni variazione di residenza e il nuovo
numero del porto d’armi in caso di rinnovo.
4) L’esercizio venatorio negli ATC è
consentito, oltre che ai cacciatori residenti, anche a quelli residenti negli
altri ATC della Regione nonché ai non residenti nella Regione (extraregionali).
5) L’autorizzazione dell’ATC ha validità
unicamente nella stagione venatoria per la quale viene rilasciata.
6) Per quanto attiene l’accesso dei
cacciatori negli ATC, all’entrata in vigore del presente regolamento, i C.d.G.
si dotano e utilizzano un “sistema di gestione informatizzata” delle
iscrizioni/richieste/ammissioni ATC tenendo presente, ai sensi delle vigenti
normative, quanto stabilito dal presente articolo e dal successivo articolo 7.
7) Il C.d.G. provvede, sulla base del numero dei
cacciatori ammissibili nell’ATC previsto dal Piano Faunistico Venatorio
regionale, nel rispetto della densità venatoria definita dal competente
Ministero e di quanto previsto dall’articolo 11,
comma 5 della L.R..
nonché della suddivisione dei posti assegnabili, così come riportati nel
Programma Venatorio regionale annuale, a rilasciare autorizzazioni all’esercizio
dell’attività venatoria per ogni stagione, garantendo il seguente ordine di
priorità:
a) Cacciatori
residenti in Regione:
a1) ai cacciatori residenti nei Comuni dell’ATC, ai
quali l’autorizzazione spetta di diritto senza alcuna richiesta salvo quanto
previsto dal punto 3) del presente articolo;
a2) ai cacciatori proprietari di terreni agricoli
ricadenti nell’ATC, previa richiesta documentata;
a3) ai cacciatori residenti nei Comuni confinanti con
l’ATC, previa richiesta; a4) ai cacciatori residenti nei comuni della Regione
non confinanti con l’ATC, previa richiesta.
b) Cacciatori non
residenti in Regione (extraregionali):
b1) ai cacciatori nativi nell’ATC ed emigrati;
b2) ai cacciatori non residenti che svolgono
accertata attività lavorativa o di servizio nel territorio regionale;
b3) ai cacciatori proprietari e conduttori di terreni
agricoli non inferiori a 1 Ha coltivato o 10 HA a pascolo ricadenti nell’ATC;
b4) ai cacciatori extraregionali residenti in Regioni
confinanti con le quali esistono rapporti di reciprocità;
b5) ai cacciatori residenti in altre Regioni;
b6) ai cacciatori di altri Stati nel rispetto delle
vigenti normative.
8) La compilazione delle graduatorie degli
ammessi, residenti in altri ATC pugliesi ed extraregionali, è fissata al 30
giugno di ogni stagione venatoria, sempre che entro il suddetto termine sia
stato pubblicato il Programma Venatorio regionale annuale. In caso contrario, il
termine è prorogato al decimo giorno successivo alla pubblicazione del
Programma. Le graduatorie dei cacciatori residenti negli altri ATC e di quelli
extraregionali devono prevedere, ove vi sia la possibilità e necessità, il
relativo scorrimento e sono pubblicate sul sito web dell’ATC e sulle pagine del
sito istituzionale della Regione.
9) Oltre alle autorizzazioni spettanti di
diritto ai cacciatori residenti nell’ATC, il C.d.G. nella formulazione delle
graduatorie citate al punto comma 8), ove vi sia disponibilità di posti, tiene
conto, prioritariamente ed obbligatoriamente, delle seguenti ulteriori
condizioni:
- massimo 15 per cento dei posti non assegnati ai
cacciatori residenti da riservare e destinare a quanto previsto dal successivo
art. 7 e, comunque, nei termini riportati nel Programma Venatorio regionale
annuale;
- massimo 5 per cento dei posti non assegnati ai
cacciatori residenti da riservare e destinare ai cacciatori extraregionali. La
restante quota di posti non assegnati ai cacciatori residenti nell’ATC tiene
conto delle priorità di cui al precedente comma 7). In caso di di richieste
superiori al numero di posti disponibili, il C.d.G. procede con sorteggio
pubblico.
10) Il C.d.G. rilascia, nei limiti delle
disponibilità rivenienti da permessi annuali non utilizzati, permessi
giornalieri secondo apposite direttive regionali emanate dalla competente
struttura regionale. Gli eventuali permessi giornalieri rilasciati agli
extraregionali devono riguardare unicamente il prelievo di fauna migratoria, per
un massimo di cinque giornate mensili a cacciatore, utilizzabili nel periodo
previsto dal vigente Calendario venatorio regionale.
11) Il C.d.G. può ammettere nel rispettivo
territorio, con deliberazione motivata e previo nulla-osta della Regione, un
numero di cacciatori regionali superiore alla densità sancita ai sensi dell’art.
14 comma 3 Legge n. 157/92, purchè siano accertate, anche mediante censimenti,
modificazioni positive della popolazione faunistica (art. 14 comma 8 L. 157/92).
12) Il C.d.G. per i cacciatori autorizzati non
residenti nell’ATC rilascia apposita autorizzazione. Nel caso di cacciatori
extraregionali le autorizzazioni, annuali ed eventualmente giornaliere, devono
essere riconsegnate obbligatoriamente all’ATC, a pena di esclusione dalle
graduatorie della successiva annata, per definire i capi di fauna migratoria
prelevati (carnieri) appositamente riportati sulle stesse.
13) Le graduatorie di cui al comma 8) sono
esposte per giorni quindici consecutivi all’albo e sul sito web istituzionale
dell’ATC.
14) Il rimborso della quota di
partecipazione versata dal cacciatore che non intende più effettuare l’attività
venatoria nell’ATC autorizzato è effettuato dal C.d.G. previa apposita istanza
di rimborso a mezzo pec da inviarsi prima dell’inizio della stagione venatoria e
con la riconsegna dell’autorizzazione, ove già ritirata.
Art. 7
Mobilità esercizio venatorio alla fauna
migratoria
1) Nell’ambito del “Sistema regionale di
gestione informatizzata ATC” ogni Ambito Territoriale di Caccia prevede, sui
posti residuali non assegnati ai cacciatori residenti, una percentuale massima
del 15 per cento di posti da destinare all’attività venatoria gratuita in
mobilità alla selvaggina migratoria per i cacciatori pugliesi, nei termini
riportati nel Programma Venatorio regionale annuale.
2) A partire dal 10 ottobre di ogni
stagione venatoria i cacciatori residenti in Puglia possono esercitare la caccia
in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di venti giornate
totali in Ambiti Territoriali di Caccia pugliesi diversi da quelli a cui
risultino iscritti, previa autorizzazione rilasciata dall’ATC per il tramite del
sistema informativo di cui al comma precedente, con un massimo di dieci giornate
in uno stesso ATC.
3) Il sistema informativo regionale ATC
autorizza l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori non superiore alla
percentuale e termini di cui al presente articolo e, comunque, nell’ambito e
rispetto della densità venatoria riveniente dalla vigente normativa così come
riportata, tra l’altro, nel Programma venatorio regionale annuale.
4) La competente struttura regionale,
d’intesa con gli ATC pugliesi, stabilisce le modalità di accesso al sistema
regionale di prenotazione ed eventuali modalità e regole di esercizio di
mobilità venatoria gratuita nel territorio regionale, fermo restando che il
numero o codice della autorizzazione dell’Ambito di cui al comma 3) deve essere
debitamente riportata sul tesserino venatorio regionale, in un’apposita sezione.
5) Agli oneri per la realizzazione del
“Sistema regionale di gestione informatizzata ATC” provvedono gli ATC con propri
fondi.
Art. 8
Contributo di partecipazione
1) Il contributo di partecipazione all’ATC
è previsto dall’articolo 7, comma 16, lettera d) e dall’articolo 11,
comma 5, della L.R.
n. 59/2017 come modificati dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della
L.R. n. 44/2018. Il contributo è definito annualmente dal Programma Venatorio
regionale unitamente al costo degli eventuali permessi giornalieri che gli ATC
possono rilasciare.
2) I termini per il versamento del
contributo è del 31 luglio per i cacciatori regionali e del 31 agosto per gli
extraregionali, salvo proroghe disposte con apposito atto dalla competente
struttura regionale. Detto termine è prorogato di giorni 30 in caso di
scorrimento delle graduatorie riguardanti i cacciatori extraprovinciali ed
extraregionali. L’eventuale rilascio dei permessi giornalieri è disciplinato da
apposito provvedimento della struttura regionale competente.
3) Per i cacciatori residenti nell’ATC deve
essere garantito il rilascio dell’autorizzazione dell’Ambito di residenza e,
pertanto, i termini del versamento del contributo non sono vincolanti. Per i
cacciatori neofiti (1° rilascio) deve essere garantito il rilascio
dell’autorizzazione dell’ATC di residenza e, pertanto, i termini di
presentazione della richiesta di ammissione e di versamento contributo non sono
vincolanti.
Art. 9
L’Assemblea
1) L’Assemblea è l’organo formato dai
cacciatori iscritti all’ATC, dai proprietari e dai conduttori dei fondi agricoli
inclusi nell’ATC, dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 349/1986 residenti nei
Comuni inclusi nell’ATC.
2) L’Assemblea è convocata dal Presidente,
previa deliberazione del Comitato di Gestione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente almeno una volta all’anno. Può essere convocata, altresì, su
richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. La riunione di
insediamento è convocata e presieduta dal Presidente uscente o dal Commissario
straordinario unico di cui all’articolo 15 comma 6. L’Assemblea può svolgersi
anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dell’ATC.
3) L’Assemblea approva lo Statuto dell’ATC,
le sue modifiche e integrazioni nonchè il programma quinquennale e annuale di
intervento sul territorio destinato a caccia programmata. 4) Le modalità di
convocazione e i compiti dell’Assemblea sono disciplinati dallo Statuto in
conformità alle “linee guida” regionali.
Art.
10
Collegio di Sindaci Revisori dei Conti
1) La Regione Puglia con decreto del
Presidente della Giunta nomina il Collegio di Sindaci Revisori dei Conti (di
seguito “Collegio”) scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei Revisori
legali e/o contabili e che abbiano presentato apposita istanza alla struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria, previa verifica della
insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo
svolgimento dell’incarico. Il Revisore deve dichiarare ai sensi dell’art. 76
d.p.r. n. 445/2000 di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.p.r. n. 62 del
16/04/2013 e nel Codice di comportamento della Regione Puglia approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 4/07/2014; resta in carica per il
medesimo periodo (cinque anni) previsto per il Comitato di Gestione e può essere
rinominato una sola volta. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi,
tra cui viene nominato il Presidente, e due componenti supplenti.
2) II Collegio esercita compiti di controllo
della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell’ATC, in
particolare:
a) redige la relazione del bilancio preventivo;
b) redige la relazione del bilancio successive
(rendiconto finanziario);
c) esprime parere obbligatorio sulle variazioni di
spesa;
d) controlla l’attività ed I movimenti di cassa almeno
una volta ogni tre mesi;
e) vigila sulla osservanza dei canoni di pubblicità e
trasparenza in sede di concessione di vantaggi economici (contributi,
incentivi, indennizzi) in favore di soggetti terzi.
3) I componenti del Collegio hanno diritto
di assistere alle adunanze del C.d.G. e dell’Assemblea dei Soci e possono, in
qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone
immediata comunicazione scritta al Presidente dell’ATC ed alla struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Collegio redige I
verbali delle proprie attività. Ove accerti gravi irregolarità nella gestione
finanziaria dell’ATC e violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza, ne da
immediata comunicazione al C.d.G.; persistendo le irregolarità o le violazioni
informa sollecitamente la struttura regionale competente.
4) I compensi e gli eventuali rimborsi
delle spese dovuti ai Revisori sono a carico della Regione con i fondi
rivenienti dal Programma Venatorio annuale. Essi sono determinati con
deliberazione della Giunta Regionale e sono resi pubblici ai sensi di legge.
Art. 11
Vigilanza venatoria
1) La vigilanza venatoria dell’ATC è
svolta, oltre che dagli agenti dipendenti della Regione Puglia preposti a tali
funzioni, dagli agenti di cui al comma 3 dell’articolo 41
della L.R.
n. 59/2017 e dalle guardie volontarie di cui al comma 2 lettera b) del
medesimo articolo.
2) L’attività di vigilanza nell’ATC è
coordinata dalla competente struttura regionale.
3) Il C.d.G. può stipulare apposite
convenzioni con le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste per
l’utilizzo delle loro guardie volontarie per specifici progetti di controllo
delle attività in materia faunisticovenatoria. Detti progetti sono trasmessi
alla competente Sezione regionale per il preventivo nulla-osta.
Art. 12
Dotazione e gestione finanziaria
1) Il fondo di dotazione finanziaria
per le attività dell’Ambito Territoriale di Caccia è composto da:
a) quote associative annuali di cui all’art. 8, ossia
i versamenti effettuati dai cacciatori per l’esercizio dell’attività venatoria
nell’ATC;
b) contributi stanziati dalla Regione con il
Programma Venatorio regionale;
c) contributi stanziati dalla Regione per progetti
finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi della pianificazione
faunistica territoriale giusto trasferimento di funzioni e compiti ai sensi
della L.R.
n. 59/2017;
d) eventuali contributi di altri soggetti pubblici o
privati;
e) altre entrate;
f) eventuali residui attivi dell’esercizio
finanziario precedente.
2) Per il finanziamento del programma
annuale di interventi e delle spese di gestione, il C.d.G. ha facoltà di spesa
esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dai
fondi accertati di cui al comma 1.
3) Per quanto attiene i contributi
regionali di cui al punto c) del comma 1), essi sono vincolati per gli obiettivi
oggetto del trasferimento. Detti contributi, unitamente a quelli del punto b)
del comma 1), devono essere obbligatoriamente rendicontati alla struttura
regionale competente in materia faunistico venatoria.
4) L’esercizio sociale e finanziario
dell’ATC ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (anno solare).
5) Nel bilancio preventivo di spesa,
deliberato nelle forme e termini di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera g), deve essere prevista quale quota parte dell’intera entrata:
a) una percentuale compresa tra il 20 ed il 30
per cento dell’intera entrata per interventi sul territorio al fine di
migliorare gli habitat e di favorire la presenza faunistica e precisamente:
1) coltivazione a perdere;
2) ripristino zone umide;
3) messa a dimora e ripristino di siepi, cespugli o
altre piante autoctone di rilevanza faunistica (sorbo, lentisco, ecc.);
4) fonti di abbeveraggio;
5) miglioramento dell’habitat di aree non inferiori
ad 1 Ha;
6) contributi per progetti di attività di controllo
ottenuti dalle guardie volontarie (art. 10 comma 3);
b) una percentuale compresa tra il 10 ed
il 20 per cento da destinare come contributi da erogare in conto danni causati
alle attività e produzioni agricole dalla fauna stanziale cacciabile e attività
venatoria;
c) una percentuale compresa tra il 20 ed il 30
per cento per l’acquisto di fauna selvatica per ripopolamento e strutture di
ambientamento della fauna selvatica stanziale oltre alla relativa quota
stanziata dalla Regione con il Programma Venatorio annuale;
d) una percentuale compresa tra il 10 ed il 15
per cento per specifiche attività di ricognizione delle risorse ambientali e
della consistenza faunistica;
e) una percentuale compresa tra il 20 ed il 35
per cento per spese di gestione.
6) E’ data facoltà al C.d.G., previo parere
favorevole del Collegio, apportare con deliberazione motivata una variazione
alle percentuali di cui al comma 5) per far fronte a spese indifferibili ed
urgenti sopravvenute nonché straordinarie. La relativa deliberazione, con il
parere del predetto Collegio, è trasmessa alla Regione entro 15 gg.
dall’adozione per la presa d’atto, che costituisce condizione di esecutività del
provvedimento. Il bilancio dell’esercizio deve chiudersi in pareggio, salvo
eventuali residui attivi per le spese non sostenute e riportate nel fondo di
dotazione di cui al comma 1) dell’anno successivo.
7) I componenti del C.d.G. dell’ATC
rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste
nel bilancio preventivo e per importi eccedenti le spese autorizzate. Non sono
responsabili delle predette obbligazioni i componenti assenti e quelli che in
sede di approvazione abbiano, con espressa motivazione, votato contro la
deliberazione.
8) I componenti del C.d.G., ivi compresi il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere ed il Direttore Tecnico,
non possono instaurare con l’ATC alcun rapporto economico connesso con le
proprie attività commerciali, industriali e professionali.
Art.
13
Sanzioni
1) E’ fatto divieto ai cacciatori che non
siano stati autorizzati all’esercizio venatorio all’interno dell’Ambito di
esercitare qualsiasi forma di caccia nell’ATC stesso.
2) Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 46, comma 1,
lettera d) L.R..
3) I cacciatori ammessi nell’ATC non
autorizzati all’abbattimento di fauna stanziale o quelli autorizzati ma che
abbiano abbattuto fauna stanziale in periodo della stagione venatoria non
consentito, sono obbligati al risarcimento dei danni per ogni capo abbattuto
come di seguito riportato, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente
in materia: a) € 50,00 per ogni fagiano b) € 75,00 per ogni starna c) € 100,00
per ogni pernice rossa d) € 400,00 per ogni lepre e) € 300,00 per ogni cinghiale
f) € 500,00 per ogni capriolo o daino o muflone o cervo.
4) Ai trasgressori di cui ai precedenti commi nonché a
coloro ai quali sia comminata la sanzione per l’uso dei richiami acustici
vietati ai sensi dell’articolo 89, comma 8, L.R.
il Comitato di gestione provvede al ritiro dell’autorizzazione per la stagione
in corso. In caso di recidiva, è disposta l’estromissione dall’ATC per un
periodo minimo di anni tre.
5) Ai fini dell’applicazione del presente articolo si
fa espresso riferimento all’articolo 48
della L.R.
Art. 14
Centrale unica di committenza
1) Al fine di garantire un più elevato
livello di qualità, efficienza, economicità e trasparenza, gli ATC svolgono in
forma accentrata le procedure per l’affidamento di servizi e forniture di
importo pari o superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro netti, nel rispetto del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (“Attuazione delle direttive
2014/237UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”).
2) Entro sessanta giorni dalla nomina dei
Comitati di Gestione, ove per ricorrano i requisiti di legge per l’ottenimento
della qualifica di centrale di committenza o di soggetto aggregatore, gli ATC
con apposita convenzione costituiscono un ufficio con funzioni di Centrale Unica
di Committenza per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1 di importo
pari o superiore a 5.000,00 euro netti. Nella convenzione sono individuati l’ATC
presso il quale è costituito l’ufficio, la sede, il responsabile dell’ufficio e
il personale ATC da adibire allo stesso. Le spese sostenute per il funzionamento
dell’ufficio sono ripartite tra gli ATC in base a criteri definiti dalla
competente struttura regionale. Il responsabile dell’ufficio trasmette
trimestralmente alla struttura regionale competente una relazione sull’attività
svolta.
3) In alternativa, vale a dire nel caso in
cui la qualifica di Centrale Unica di Committenza (con relative iscrizioni
propedeutiche all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita dall’art.
33 ter del d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012, ed all’Elenco dei
soggetti aggregatori, disciplinata dall’art. 9 del d.l. n. 66/2014 convertito in
l. n. 89/2014) non sia, o non possa, essere acquisita, ovvero nel caso in cui
gli ATC non attuino la previsione del comma 2 del presente articolo, gli Ambiti
Territoriali di Caccia, previa stipula di apposita convenzione ai sensi
dell’art. 20,
comma 5, della legge
regionale 1 agosto 2014, n. 37 (“Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014”), si avvalgono della Centrale di
Committenza regionale Innova Puglia s.p.a. per l’affidamento di servizi e
forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro netti, ed anche per quelli
di importo inferiore quando l’affidamento sia connesso allo svolgimento di
attività o di progetti finanziati con fondi pubblici.
4) Fino alla costituzione della Centrale
Unica di Committenza di cui al comma 2 oppure alla stipula della convenzione di
cui al comma 3 con la Centrale di Committenza regionale InnovaPuglia s.p.a e,
comunque, per tutti gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000,00 euro netti, ciascun ATC provvede attraverso gli strumenti elettronici
di acquisto gestiti da un soggetto aggregatore dell’ambito territoriale di
riferimento, anche avvalendosi, ove necessario, dell’assistenza della struttura
regionale competente in materia di faunistico-venatoria.
5) Quando presso i soggetti aggregatori di
cui ai commi 3 e 4 non siano disponibili i contratti relativi alle forniture e
servizi occorrenti o nei casi di motivata urgenza, ciascun ATC provvede allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria, nel rispetto dell’art. 4 e delle
altre disposizioni applicabili del d.lgs. n. 50/2016.
6) Gli ATC comunicano alla Centrale Unica
le proprie esigenze in merito all’acquisto di fauna selvatica da ripopolamento.
La Centrale, ricevute le istanze degli ATC regionali, ove necessario anche
avvalendosi dell’assistenza della struttura regionale competente in materia di
faunistico-venatoria, bandisce un’unica gara a livello regionale prevedendo, nel
caso, lotti differenziati per ogni tipologia di selvaggina, nel rispetto
dell’art. 4 e delle altre disposizioni applicabili del d.lgs. n. 50/2016.
7) La competente Sezione regionale svolge
compiti di vigilanza e controllo sull’attività di ciascun ATC, ivi compresa
quella di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art. 15
Norme transitorie e finali
1) In caso di scioglimento dell’ATC è
nominato un Commissario liquidatore unico munito dei necessari poteri.
2) In caso di accorpamento di ATC il
capitale sociale entra a far parte della nuova associazione. Nel caso in cui gli
ATC vengano ridefiniti, il capitale sociale è destinato ai nuovi ATC secondo
apposite direttive regionali concordate con i Presidenti dei C.d.G. uscenti.
3) Il C.d.G. degli ATC redige lo Statuto
dell’Ambito entro sessanta giorni dal suo insediamento nel rispetto delle
vigenti normative, del presente regolamento e delle emanande linee guida
regionali.
4) La Regione, entro novanta giorni
dall’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio, nomina il nuovo C.d.G.
degli ATC pugliesi.
5) Gli attuali Commissari Straordinari
restano in carica fino alla nomina di cui al precedente punto.
6) In caso di variazioni territoriali degli
attuali ATC derivanti dall’approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale
2018/2023, la Regione nomina, tra il personale regionale o provinciale, un
Commissario straordinario unico per ciascun Ambito Territoriale di Caccia che
gestisce la fase transitoria fino all’insediamento del nuovo C.d.G.. Fino alla
nomina del Commissario straordinario unico restano in carica gli attuali
Commissari Straordinari.
6) Per quanto non espressamente previsto
dal presente regolamento e dallo statuto degli ATC, si rinvia alle disposizioni
di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili,
fermo restando che è fatto divieto agli organi degli ATC di introdurre o attuare
disposizioni in contrasto con le norme sull’attività venatoria stabilite dalla
legge, dal presente regolamento o dal calendario venatorio regionale.
7) Il presente regolamento abroga il regolamento
n. 3 del 05 agosto 1999 e le sue successive modifiche e integrazioni (R.R.
n. 4/2004).
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.