TITOLO I
TITOLO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Spesa
a carattere pluriennale.
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,
nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo I - Disposizioni in materia di tributi e
finanze
Art. 2
Disposizioni di carattere tributario,
rideterminazione addizionale regionale IRPEF.
1. Secondo quanto previsto dall’articolo 5
(Compartecipazione IVA non sanitaria) della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione
Puglia), a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’addizionale regionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 50 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’IRPEF e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali), da ultimo modificato dal
comma 8 dell’articolo 40 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 2007, n. 222, è
determinata nella misura dello 0,9 per cento.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo
5
della L.R.
n. 10/2009, l’eccedenza di entrata costituita dalla
compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA) non sanitaria, che già
compensa il mancato gettito di addizionale IRPEF, è destinata al finanziamento
degli interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio,
previsti all’articolo 8 della presente legge regionale.
Art. 3
Disposizioni di carattere tributario, conferma
aliquota IRAP per l’anno 2010.
1. Le disposizioni di cui al comma 6
dell’articolo 3
della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione
Puglia), come richiamate nel comma 2 dell’articolo 1
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 43 (Regionalizzazione dell’imposta
regionale sulle attività produttive - IRAP), sono confermate per l’anno
2010.
Art. 4
Disposizioni di carattere tributario, estensione del
regime agevolato IRAP per le ASP.
1. All’articolo 48 (Esenzione dall’IRAP per gli
enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) della
legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004), è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
“2-bis. In base al comma 299 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006),
l’esenzione del pagamento IRAP di cui ai commi 1 e 2 è estesa anche alle aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza”.
Capo II - Disposizioni in materia di programmazione e
politiche dei fondi strutturali
Art. 5
Destinazione risorse rivenienti da disimpegni quota
regionale cofinanziamento 2000-2006.
1. Le risorse finanziarie rivenienti da
disimpegni della quota regionale facente capo a programmi cofinanziati
dall’Unione Europea del periodo di programmazione 2000-2006 possono essere
dichiarate economie vincolate con atti dirigenziali e reiscritte sui capitoli di
spesa concernenti la quota regionale dei programmi cofinanziati dall’UE del
periodo di programmazione 2007-2013, anche di nuova istituzione, con
provvedimento della Giunta regionale su proposta dell’Autorità di gestione
competente per il fondo strutturale di riferimento della quota regionale
disimpegnata.
Art. 6
Integrazione all’articolo 4 della
legge regionale 3 aprile 2008, n. 4.
1. All’articolo 4
della legge
regionale 3 aprile 2008, n. 4 (Terza variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2008), è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“2-bis. L’allegato di cui al comma 1 può essere
modificato e/o integrato con provvedimento della Giunta regionale, su proposta
dell’Autorità di gestione del programma operativo FESR 2007-2013, al fine di
garantire la copertura della quota di cofinanziamento regionale fino alla
concorrenza del fabbisogno complessivo, nel rispetto di quanto indicato nei
commi 1 e 2”.
Capo III - Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 7
Anticipazioni finanziarie ai consorzi di
bonifica.
1. La Regione, nelle more dell’approvazione
delle nuove norme in materia di riordino dei consorzi di bonifica, provvede a
erogare per l’anno 2010 ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre
d’Apulia, Ugento Li Foggi, a titolo di ulteriori anticipazioni, fino alla
concorrenza di euro 29 milioni, le somme occorrenti per far fronte alle
ordinarie spese di gestione quali:
a) spese di funzionamento;
b) spese per il pagamento degli emolumenti ai
dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) spese per il pagamento dei consumi, anche
pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso
agricolo;
d) spese per il pagamento delle quote del
contributo associativo dovuto da ciascun consorzio all’Unione regionale delle
bonifiche;
e) spese per il pagamento degli oneri, a carico
dei consorzi, spettanti ai dipendenti che andranno in quiescenza fino al 31
dicembre 2010.
2. È autorizzata l’anticipazione di euro 2
milioni 500 mila al Consorzio per la bonifica della Capitanata e di euro 500
mila al Consorzio di bonifica montana del Gargano, al fine di attenuare
l’esposizione debitoria derivante dalla rete dei mutui e dalla ridotta attività
di irrigazione.
3. Alla spesa per far fronte all’erogazione
delle anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante iscrizione
dell’importo di euro 32 milioni sui capitoli di entrata 6151270 “Recupero di
somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - UPB 06.01.01 -
e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di
bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - UPB 99.99.01 - delle partite di giro del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.
4. Per gli adempimenti di cui alle lettere b),
c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con
potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta che può
avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere e
corrispondere al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto
per complessivi euro 28 mila fa carico al capitolo 112099 - UPB 01.01.01 - del
bilancio per l’esercizio finanziario 2010.
Art. 8
Interventi a favore delle imprese agricole e dei
produttori vitivinicoli (1)
.
1. Al fine di agevolare la gestione delle
imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche,
finalizzate anche al consolidamento delle passività, la Giunta regionale può
intervenire con un contributo sugli interessi corrisposti dall’impresa alla
banca ovvero con la costituzione di un fondo di garanzia (2) .
2. L’accesso all’agevolazione di cui al comma 1
è determinato secondo criteri e priorità fissati dalla Giunta regionale (3) .
3. L’erogazione degli aiuti di cui ai commi 1 e
2 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria
sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato 25 marzo 1957,
istitutivo della Comunità europea, agli aiuti “de minimis” nel settore della
produzione dei prodotti agricoli. I destinatari possono avvalersi delle misure
agevolative di cui al presente articolo solo se dichiarano, ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo modalità
stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui al comma 2 del presente
articolo, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, come specificati nella
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 (4) .
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.05, il
capitolo di spesa 111018 denominato: “Interventi a favore delle imprese agricole
per il credito di esercizio”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010
di euro 12.469.861,00 (5) .
5. Al fine di limitare l’impatto della crisi del
settore vitivinicolo è istituito un fondo finalizzato alla concessione del
concorso negli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori
vitivinicoli e dalle cooperative del settore in relazione agli acconti erogati
ai soci conferenti.
6. L’aiuto in conto interessi di cui al comma 5
è concesso nel rispetto del regime comunitario “de minimis”. Le modalità
operative di accesso al fondo sono determinate con deliberazione della Giunta
regionale.
7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.05, il
capitolo di spesa 111019 denominato “Fondo per la concessione del concorso sugli
interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori vitivinicoli e
dalle cooperative del settore”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
2010 pari a euro 500 mila.
8. La complessiva somma di euro 12.969.861,00,
stanziata ai fini del presente articolo, è pari all’eccedenza di entrata
costituita dalla compartecipazione IVA non sanitaria che già compensa il mancato
gettito di addizionale IRPEF.
(1) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R.
23 marzo 2010, n. 809 e la Det. 9 giugno 2010, n. 222.
(2) Vedi, al riguardo,
quanto disposto dalla Delib.G.R. 25 giugno 2010, n. 1507.
(3) Vedi, al riguardo,
quanto disposto dalla Delib.G.R. 25 giugno 2010, n. 1507.
(4) Vedi, al riguardo,
quanto disposto dalla Delib.G.R. 25 giugno 2010, n. 1507.
(5) Vedi anche l'art. 15,
L.R.
30 dicembre 2011, n. 38. Vedi altresì quanto disposto dalla
Delib.G.R. 25 giugno 2010, n. 1507.
Art. 9
Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20.(6)
[1. Alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di
assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni
patrimoniali in favore di enti pubblici), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l’articolo 2
è sostituito dal seguente:
«Art. 2
Definizione rapporti per la cessione di unità
produttive e loro pertinenze.
1. La definitiva cessione in favore di
abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali,
singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla
costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base
del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a
condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti
requisiti:
a. sia stato possessore dell’unità
produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente
alla data di entrata in vigore della L. 386/1976;
b. sia stata riconosciuta dai competenti
uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o
imprenditore agricolo professionale.
2. I terreni e le relative pertinenze non
posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato
possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono
alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a
situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data
della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 4,
purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale
coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo
professionale.
3. All’accertamento del possesso dei
requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della
gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione
esistente agli atti del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della
Puglia (ERSAP), degli ispettorati provinciali per l’agricoltura o degli enti
mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.
4. In caso l’originario richiedente sia
deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui
all’articolo 3 o all’articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2
dell’articolo 7 della L. 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla
riforma fondiaria), sempre che il soggetto designato sia in possesso della
qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o di
imprenditore agricolo professionale.»;
b) il comma 1 dell’articolo 9 è
sostituito dal seguente:
“1. Alla ripresa di possesso degli immobili
a seguito di rinunzia all’acquisto e/o all’assegnazione, mancato pagamento delle
rate di ammortamento, rifiuto o mancata accettazione del prezzo e/o delle
condizioni di vendita, revoca del provvedimento di assegnazione, annullamento
e/o risoluzione del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza dei
requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2 e 13, scadenza e/o
revoca di concessione amministrativa, atto di Giunta regionale che modifichi la
classificazione dell’immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse, si
procede con provvedimento del dirigente del servizio competente. Previa
opportuna diffida, l’atto, debitamente motivato, deve essere ritualmente
notificato all’interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile.
Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o
revoca da parte dello stesso dirigente.]
(6)
Articolo abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì octies,
aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.
Art. 10
Affidamento ai CAA di attività in regime di
convenzione.
1. La Regione affida in regime di convenzione ai
centri di assistenza agricola (CAA) operanti nella Regione Puglia l’incarico di
costituire e detenere i fascicoli aziendali per i soggetti tenuti alla loro
costituzione in forza della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale
per le attività connesse alla realizzazione del programma di sviluppo rurale
della Puglia 2007-2013.
2. Sono escluse dall’affidamento le attività già
oggetto della convenzione in essere fra i medesimi CAA e l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 15 giugno
2000, n. 188.
3. Le procedure operative per la costituzione e
la tenuta dei fascicoli sono definite nei manuali procedurali elaborati dalla
Regione.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.03, il
capitolo di spesa 1150830 denominato: “Concessione contributi ai centri di
assistenza per le attività esercitate in regime di convenzione”, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 150 mila.
Art. 11
Pagamento IVA e IRAP per spese connesse
all’attuazione del PSR 2007-2013.
1. In attesa della emanazione di specifiche
disposizioni nazionali, la Regione assicura per l’esercizio finanziario 2010 la
copertura degli oneri connessi al pagamento delle imposte IVA ed IRAP sulle
spese per i servizi di assistenza tecnica previsti dal programma di sviluppo
rurale (PSR) 2007-2013.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.03, il
capitolo di spesa 1150820 denominato “Pagamento IVA e IRAP per spese connesse
all’attuazione del PSR 2007-2013”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
2010 pari a euro 1 milione.
Art. 12
Accordo di programma quadro “Difesa del suolo”
Cofinanziamento regionale.
1. Ai fini del cofinanziamento regionale
previsto dall’accordo di programma quadro “Difesa del suolo”, Del.CIPE 22 marzo
2006, n. 3 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate
- Rifinanziamento legge 208/1998. Periodo 2006 - 2009 - Legge finanziaria
2006), utilizzato per il pagamento del contratto di appalto n. 009516 del 12
agosto 2008, sottoscritto con l’impresa S.M.A. S.p.A., il Dirigente del Servizio
foreste è autorizzato ad assumere impegni e i relativi pagamenti a valere sul
capitolo di nuova istituzione 531044 del bilancio regionale autonomo - UPB
01.04.03 Servizio foreste – denominato “Legge 208/1998 – Del.CIPE n.
3/2006 - Risorse FAS Accordo di programma quadro “Difesa del Suolo” - risorse
regionali Delib.G.R. 23 ottobre 2006, n. 1611, Servizio di prevenzione del
patrimonio boschivo e di interventi di difesa idraulico-forestale”.
2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2010
è stabilita in euro 2 milioni e 500 mila. La restante somma, fino alla
concorrenza dell’importo complessivo di euro 9 milioni, fa carico all’esercizio
2011.
Art. 13
Sostegno per le attività dei distretti
agroalimentari di qualità.
1. Allo scopo di favorire le iniziative rivolte
all’animazione e sensibilizzazione del territorio di competenza, nonché per la
promozione dell’attività dei distretti agroalimentari di qualità riconosciuti
dalla Regione ai sensi della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei
distretti produttivi), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della UPB 01.03.01, il capitolo di spesa 111111 denominato “Interventi per la
promozione delle attività dei Distretti agroalimentari di qualità - L.R.
n. 23/2007”.
Art. 14
Modifica norma finanziaria della legge regionale 29
luglio 2008, n. 20 (7)
.
1. L’articolo 7
della legge
regionale 29 luglio 2008, n. 20 (8) (Costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale), è
sostituito dal seguente:
«Art. 7
Norma finanziaria.
1. Per le finalità di cui alla presente
legge è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB
01.03.02 “Interventi di promozione” il capitolo di spesa 111112 denominato
“Contributi alla Enoteca/Elaioteca regionale per spese di funzionamento e per
attività di promozione e valorizzazione dei vini e degli oli pugliesi
(articolo 3
L.R.
n. 20/2008).
2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2010
è stabilita in euro 690 mila. Per gli esercizi successivi, la dotazione
finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.».
(7) Nel Bollettino
Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 28 luglio
2008.
(8) Nel Bollettino
Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 28 luglio
2008.
Capo IV - Disposizioni in materia di risorse naturali
Art. 15
Informazione e comunicazione attività del Servizio
risorse naturali.
1. Al fine di attivare e finanziare tutte le
iniziative di informazione e comunicazione riferite alle attività effettuate dal
Servizio risorse naturali, è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della UPB 03.08.01, il capitolo di spesa 621015 denominato “Spese
per le iniziative di informazione e comunicazione”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 200 mila.
Art. 16
Fondo di rotazione per incentivare le energie
rinnovabili nelle abitazioni.
1. Al fine di promuovere le fonti rinnovabili e
favorire la realizzazione di impianti di piccola taglia, da 1 a 20 kilowatt (kW)
di potenza, nelle abitazioni, è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito dell’UPB 02.02.02, il capitolo di spesa 636035, denominato “Fondo di
rotazione per incentivare le energie rinnovabili nelle abitazioni”, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 di euro100 mila da destinare
all’installazione di piccoli impianti per la produzione di energia fotovoltaica
ed eolica per nuclei familiari residenti in Puglia.
2. Il contributo, concesso per kilowattore (kWh)
installato, è cumulabile con gli interventi statali già previsti dal “Conto
energia”.
3. La Giunta regionale provvede a regolamentare
le procedure per l’accesso al fondo e la sua rotazione.
Art. 17
Proroga termini richiesta concessione acque
sotterranee.
1. Il termine per la presentazione della
richiesta di concessione di acque sotterranee, individuato dal comma 1
dell’articolo 15
della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e
utilizzazione di acque sotterranee), da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009
dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.
Capo V - Disposizioni in materia di tariffe delle prestazioni
del servizio sanitario regionale
Art. 18
Tariffe delle prestazioni di ricovero per gli IRCCS
pubblici.
1. L’articolo 12
(Tariffe IRCCS pubblici) della legge
regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e
modifiche della L.R. n. 40/2007 e prima variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2008), è abrogato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano
agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici
Oncologico di Bari e De Bellis di Castellana Grotte gli stessi criteri di
tariffazione previsti per le aziende ospedaliere.
Art. 19
Tariffe DRG per l’anno 2009.
1. Per l’anno 2009 restano in vigore le tariffe
e le modalità di calcolo del valore dei ricoveri in essere per l’anno 2008,
fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
2. Per l’anno 2009 il riferimento alla tariffa
unica convenzionale (TUC) di cui agli articoli 14
e 16
delle legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria),
deve intendersi riferito alla TUC dell’anno 2008.
3. Per la specialità clinica cod. 28 (Unità
spinale) dell’IRCCS Maugeri, e per la specialità clinica cod. 75
(Neuroriabilitazione) dell’IRCCS Medea e del Presidio
ospedaliero Brindisi - Mesagne - San Pietro
Vernotico - Ceglie Messapica dell’ASL
BR, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009
le seguenti tariffe:
a) Unità spinale (cod. 28): euro 400,22 per il
regime ordinario, euro 308,96 per il regime diurno;
b) Neuroriabilitazione (cod. 75): euro 373,53
per il regime ordinario, euro 264,15 per il regime diurno.
4. Le tariffe di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 non sono soggette a modifiche derivanti dalla fascia di appartenenza
dell’istituto di ricovero e non subiscono modifiche fino a 120 giorni di
degenza.
5. Le tariffe di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 sono abbattute, a decorrere dal 121° giorno, del 40 per cento. Sono
esclusi dagli abbattimenti i ricoveri in regime diurno.
6. Per le prestazioni di assistenza intensiva
post-acuzie ad alta complessità erogate dalla Casa di cura Villa Verde di Lecce
si applica la tariffa giornaliera di euro 876,07.
7. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale approva, entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del competente Servizio
assistenza ospedaliera e specialistica di concerto con l’Agenzia regionale
sanitaria (ARES), una tabella di corrispondenza fra i Diagnosis related groups
(DRG) previsti dalla classificazione CMS 19 e quelli nuovi o modificati a
seguito dell’introduzione della versione 24 della classificazione DRG. Tale
tabella è utilizzata sia per la definizione delle tariffe, sia per
l’individuazione dei DRG di alta complessità. Nel caso in cui uno dei DRG di cui
all’articolo 22
(Definizione dei livelli essenziali di assistenza) della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), corrisponda, nella classificazione CMS 24, a due o più DRG, la tabella
da approvarsi a cura della Giunta regionale deve contenere anche gli
aggiornamenti delle corrispondenti percentuali.
8. Al comma 1 dell’articolo 14
(Remunerazione ricoveri) della L.R.
n. 1/2008 le parole: “Per l’esercizio finanziario” sono sostituite
dalle seguenti: “A partire dall’esercizio finanziario”.
9. Il comma 2 dell’articolo 24
(Tariffe dei ricoveri ospedalieri e tetti di spesa) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è abrogato.
Art. 20
Tariffe per la remunerazione dei ricoveri
ospedalieri a partire dall’anno 2010.
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce metodologia e criteri
per la definizione delle tariffe e del calcolo del valore dei ricoveri.
2. Entro il 30 giugno 2010 la Giunta regionale
approva il nuovo tariffario regionale da applicare per l’anno 2010 con
riferimento alla versione CMS 24 della classificazione dei DRG, definito in
conformità alla metodologia e ai criteri di cui al presente articolo.
3. La remunerazione delle endoprotesi e dei
dispositivi medici e del relativo impianto deve essere ricompresa nelle tariffe
DRG regionali.
4. Le norme regionali in materia di tariffe e di
calcolo del valore dei ricoveri in contrasto con le disposizioni emanate con i
provvedimenti di Giunta di cui ai commi 1, 2 e 3 si intendono abrogate.
Art. 21
Prestazioni di ricovero per parto e relative
tariffe.
1. Al fine di garantire l’appropriatezza delle
prestazioni di ricovero per una migliore qualità delle cure e per un attento uso
delle risorse del sistema sanitario, le cartelle cliniche e/o le schede
dimissione ospedaliera (SDO) relative ai ricoveri per parto naturale devono
essere corredate di partogramma e, in caso di parto cesareo, devono riportare
l’indicazione clinica di cui alle linee guida regionali.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono
individuate le modalità per la rilevazione dei parti cesarei inappropriati.
3. Le prestazioni inappropriate di cui al
presente articolo sono remunerate nella misura massima del 50 per cento della
corrispondente tariffa regionale prevista per il parto cesareo.
4. Le economie derivanti dall’applicazione dei
commi precedenti sono destinate dalla Giunta regionale, nell’ambito del
documento di indirizzo economico - funzionale del servizio sanitario regionale,
per l’attuazione di progetti di interesse regionale finalizzati alla promozione
del parto naturale.
Art. 22
Proroga disposizioni articolo 23, comma 1, lettera
c), L.R. n. 26/2006 per ASL FG (9)
.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 23,
comma 1, lettera c), della L.R.
n. 26/2006 continuano ad applicarsi alla ASL FG, subentrata alla ex
ASL FG/2, fino al 31 dicembre 2010.
Art. 23
Assistenza domiciliare integrata per pazienti
oncologici.
1. Per l’esercizio finanziario 2010 il riparto
del fondo sanitario regionale (FSR) deve comprendere la somma di euro 5 milioni
da destinare esclusivamente all’assistenza domiciliare integrata per pazienti
oncologici.
Art. 24
Esenzione ticket per visite ed esami
specialistici (10)
.
[1. A decorrere dal 1°
gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 sono esentati dal pagamento del ticket
per visite ed esami specialistici le persone fisiche e i familiari a carico
residenti nella regione Puglia che trovasi, secondo quanto disposto dalla
normativa vigente, in regime di stato lavorativo di:
a) cassa integrazione ordinaria e
straordinaria;
b) disoccupazione e mobilità.
2. Gli aventi diritto sono tenuti a produrre
agli uffici dell’ASL attestato rilasciato dagli enti competenti da cui risulti,
per il periodo indicato al comma 1, lo stato di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 1 (11)
].
(10) Articolo abrogato dall’art. 13,
comma 4, L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della
sua pubblicazione.
(11) Comma così
sostituito dall’art. 34,
L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. Per l’attuazione di
quanto previsto al comma 1 sono utilizzati gli stessi adempimenti e procedure
attualmente in vigore per l’esenzione del ticket sui farmaci.».
Capo VI - Disposizioni in materia di
programmazione sociale ed integrazione sociosanitaria
Art. 25
Modifiche all’articolo 67 della
legge regionale 10 luglio 2006, n. 19.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 67
della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), è inserito il seguente:
“3-bis Per sostenere gli oneri connessi al
finanziamento per i comuni degli interventi in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati di cui agli articoli 10 e 11,
come modificato, quest’ultimo, dall’articolo 3 della legge 27 febbraio 1989,
n. 62, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire
il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati), per l’annualità 2010 del bilancio di previsione è posta a disposizione
del Servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria della Regione
una quota pari a euro 2 milioni a valere sul fondo globale per i servizi
socio-assistenziali di cui al comma 1. La suddetta somma concorre alla spesa per
l’erogazione di contributi da parte dei comuni per le domande riferite alle
annualità 2005, 2006 e 2007, a integrazione di quanto già erogato per effetto
della Delib.G.R. 13 maggio 2009, n. 812 (L. 13/1989 - Stanziamento
risorse FNPS per assegnazione ai comuni per le annualità 2005-2007)”.
Art. 26
Sostegno ai soggetti affetti da
dislessia.
1. Nell’ambito della quota di stanziamento pari
ad euro 2 milioni di cui all’articolo 25, è istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della UPB 05.01.01, il capitolo di spesa n. 784011,
denominato: “Sostegno a favore dei soggetti affetti da dislessia“, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 150 mila.
1. In deroga all’articolo 17
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico,
contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, - così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517), il termine per l’adozione del bilancio economico
preventivo relativo all’esercizio 2010 da parte delle aziende sanitarie, degli
IRCCS, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell’ARES è
prorogato al 31 gennaio 2010.
Art. 28
Modifica alla legge regionale 16 aprile
2007, n. 10.
1. L’articolo 32
(Interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica. Norma
transitoria) della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 - 2009 della Regione
Puglia), è sostituito dal seguente:
«Art. 32
Interventi socio-assistenziali collegati
all’assistenza psichiatrica.
1. Le aziende sanitarie locali (ASL) della
regione, tramite progetti individuali integrati sviluppati in pieno raccordo con
gli uffici di piano degli ambiti territoriali, assicurano la continuità delle
prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone affette da disturbi
psichici in trattamento presso i competenti servizi territoriali di cui alla
legge
regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle USL
per interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica),
abrogata per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 5
dell’articolo 70
della L.R.
n. 19/2006.
2. La Regione annualmente, nei limiti della
disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari alla realizzazione
degli interventi terapeutico – riabilitativi integrati, determinati mediante i
seguenti criteri dl riparto:
a) il 50 per cento in modo proporzionale al
numero dei pazienti in trattamento, nell’anno precedente, presso i servizi
territoriali di ciascuna ASL;
b) il restante 50 per cento in modo
proporzionale all’incidenza percentuale del numero dei pazienti in trattamento
rispetto alla popolazione residente in ciascuna ASL.
3. Per erogare i fondi di cui al comma 2, entro
il mese di febbraio di ogni anno, i dipartimenti di salute mentale delle ASL,
per il tramite del direttore generale, trasmettono al Servizio politiche di
benessere sociale e pari opportunità della Regione la seguente
documentazione:
a) una relazione strutturata per centro di
salute mentale (CSM) e concordata con ì relativi uffici di piano circa gli
interventi attuati nell’anno precedente e indicante il numero complessivo dei
pazienti in trattamento e dei progetti individuali integrati di cui al comma 1,
la somma spesa, le modalità di integrazione tra i servizi sociali e sanitari, le
tipologie di interventi attuati;
b) una richiesta riguardante il fabbisogno
finanziario indicativo per l’anno di riferimento e il numero di progetti
personalizzati da attivare.
4. Ai fini della presente disposizione, per
pazienti in trattamento si intendono i pazienti che hanno una cartella attiva
nella quale sia stato elaborato un progetto terapeutico individuale
finalizzato.
5. Alla spesa riveniente dall’applicazione della
presente disposizione si fa fronte mediante risorse autonome allocate sul
capitolo di bilancio 783035 “Trasferimenti alle ASL per l’assistenza economica
ai pazienti psichiatrici” – UPB 05.01.02 - ammontanti per l’anno 2010 a euro 2
milioni 550 mila.».
Capo VII - Disposizioni in materia di
turismo
Art. 29
Proroga commissari e collegi revisori APT (12) .
1. I Commissari delle Aziende di promozione
turistica (APT) di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e i Collegi dei
revisori delle stesse Aziende, in scadenza al 31 dicembre 2009, sono prorogati
nelle loro funzioni fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma
dell’amministrazione turistica e comunque non oltre il 30 giugno 2010.
Art. 30
Contributo straordinario agli enti
fieristici.
1. Al fine di sostenere le spese di
funzionamento degli enti fieristici di carattere regionale è iscritta nel
bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2010, sul capitolo 352026
“Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia,
della Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana, della Fiera di San Giorgio
di Gravina e della Fiera di Galatina. L.R. n. 4/2003” - UPB 2.1.2. – la
somma di euro 800 mila, come di seguito articolata:
a) Fiera di Foggia: euro 410 mila;
b) Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana:
euro 130 mila;
c) Fiera di San Giorgio di Gravina: euro 130
mila;
d) Fiera di Galatina: euro 130 mila.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1
è subordinata alla presentazione, al competente servizio regionale, di apposita
istanza corredata di una relazione sulle spese generali di funzionamento
relative all’anno 2009.
Art. 31
Accordo transattivo tra Regione Puglia e Tourinform
-Finater S.p.A.
[1. Al fine di far
fronte agli oneri derivanti dalla proposta di accordo transattivi tra Regione
Puglia e Tourinform - Finater s.p.a. relativa a Contt. 1337 - 1338/95/NDL, dal
cui mancato assolvimento potrebbero derivare danni patrimoniali certi e gravi
all’ente ovvero ulteriore contenzioso legale, si provvede mediante
l’istituzione, nell’ambito dell’UPB 04.05.02 “Servizio turismo”, di dedicato
capitolo di spesa 311035, denominato “Spese per far fronte alla proposta di
accordo transattivi tra Regione Puglia e società Tourinform - Finater s.p.a. per
Contt. 1337-1338/95/N-DL”, con una dotazione finanziaria di euro 1 milione 250
mila] (13) .
Capo VIII - Disposizioni in materia di
personale e organizzazione
Art. 32
Personale in comando presso il Commissario delegato
per gli eventi sismici.
1. La Regione pone a suo carico la spesa per il
personale, comprensivo degli oneri riflessi, dei dipendenti regionali in comando
presso la struttura amministrativa del Commissario delegato per gli eventi
sismici verificatisi nella provincia di Foggia, come individuato dal comma 3
dell’articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (Interventi
urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni
Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
286 e ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile), per il periodo di servizio
corrispondente al comando stesso.
Art. 33
Modifiche all’articolo 1 della
legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17.
1. Al comma 4 dell’articolo 1
della legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 17 (Estensione al personale della
Regione Puglia dei benefici rivenienti dall’articolo 72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, relativo alla disciplina dell’esonero dal servizio), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “al 50 per cento” sono sostituite
dalle seguenti: “al 75 per cento” e le parole: “dal 50 per cento al 70 per
cento” sono sostituite dalle seguenti: “dal 75 per cento all’80 per cento”;
2. Sono fatti salvi gli effetti delle domande di
esonero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,
presentate nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 1 della L.R. n.
17/2009.
1. Fino al 30 giugno 2010, in attesa del
completamento delle procedure rivolte all’installazione del sistema di
rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali può essere
erogato il compenso per il lavoro straordinario (14) .
Capo IX - Disposizioni in materia di
istruzione
Art. 35
Legge regionale 4 dicembre 2009, n.
31.
1. Ai fini di quanto previsto dagli articoli
2
e 5,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), della legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio
del diritto all’istruzione e alla formazione), è istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della UPB 04.04.01, il capitolo di spesa 911070,
denominato “Legge regionale n. 31/2009 - Interventi di cui all’art. 5,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o)”, con una
dotazione finanziaria di euro 1 milione. Tale somma si aggiunge ai finanziamenti
già previsti in capo alla legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42, abrogata dalla L.R.
n. 31/2009.
Art. 36
Contributi
alle scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti
locali (15)
“1. In deroga a quanto previsto dall’articolo
9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli
regionali delle regioni a statuto normale), da ultimo modificato
dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nelle prossime
elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della IX legislatura
le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di
partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio
o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della
indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un
solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, sono
esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla
presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo
o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub
delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.”.
1. Al fine di incrementare gli interventi in
materia di mobilità ciclistica regionale previsti dall’articolo 6 della legge 19
ottobre 1968, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), è
istituito, nell’ambito della UPB 03.07.03 del bilancio regionale 2010, dedicato
capitolo di spesa n. 552058 denominato “Spese per interventi in materia di
mobilità ciclistica regionale”, con una dotazione finanziaria di euro 2 milioni
400 mila.
2. Al fine di consentire l’avvio del servizio di
vigilanza ecologica di cui al comma 1, è autorizzato, in termini di competenza e
cassa, limitatamente all’esercizio finanziario 2010, un contributo straordinario
di euro 50 mila da iscrivere sul capitolo di spesa di cui al comma 1.
1. I componenti delle commissioni per la
formazione delle graduatorie e per la mobilità di cui all’articolo 5
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), e successive modifiche, le cui nomine sono scadute o sono in scadenza
nel corso dell’anno 2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2010.
c) 30 per cento all’approvazione del PUG.
Per detti piani, il termine di cui al primo
comma dell’articolo 3 deve essere riferito a ciascun provvedimento di cui alle
lettere a), b) e c).».
1. La copertura delle spese previste dalla
presente legge è rinviata alla legge regionale “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.