IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
PROMULGA
La seguente
legge:
Art.
1
1. L'incarico di
direttore di distretto, ai sensi dell'articolo 3 sexies, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
successive modificazioni, è attribuito dal direttore generale a un dirigente
dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi
territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un
medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs 502/1992, da
almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di
organico della dirigenza sanitaria. Il direttore di distretto, ai sensi
dell'articolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs 502/1992, si avvale di un ufficio di
coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle
figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto
di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei
pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati
operanti nel distretto.
2. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) comma 7 dell'articolo 26
della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il
riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517);
b) lettera C. del comma 1
dell'articolo 30
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia).
La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.