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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2006
Numero
10
Data
15/05/2006
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 61 del 19 maggio 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I


Art. 1

(Istituzione dell'area naturale protetta)


1. Ai sensi dell'articolo 6 della
legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituito il Parco naturale regionale "Bosco Incoronata".

 

2. I confini del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" ricadente sul territorio del comune di Foggia sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Foggia, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'articolo 5.


3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dal comune di Foggia con fondi regionali.


Art. 2

(Finalità)


1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" sono le seguenti:


a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;


b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;


c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti naturali;


d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;


e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;


f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;


g) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.


Art. 3

(Zonizzazione provvisoria)


1. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7, il Parco naturale regionale "Bosco Incoronata", è suddiviso in:


a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;


b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.


Art. 4

(Norme generali di tutela
del territorio e dell'ambiente naturale)


1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:


a) aprire nuove cave, miniere e discariche. L'attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni. Le cave già esistenti, ma non in esercizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e regionali possono esercitare l'attività previa conclusione dell'iter autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla
legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva);


b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;


c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;


d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;


e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;


f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;


g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;


h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;


i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;


j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.


2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:


a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);


b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;


c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato alle risorse agroalimentari.


3. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della
l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.


4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).


Art. 5

(Ente di gestione)


1. La gestione del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" è affidata al Comune di Foggia, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.


2. Il Comune di Foggia, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore della riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.


Art. 6

(Strumenti di attuazione)


1. Per l'attuazione delle finalità del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" l'Ente di gestione si dota dei seguenti strumenti di attuazione:


a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della
l.r. 19/1997;


b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della
l.r. 19/1997;


c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della
l.r. 19/1997.

 

Art. 7

(Piano territoriale dell'area naturale protetta)


1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" è adottato dal Consiglio comunale di Foggia con i tempi e le modalità previste dall'articolo 20 della
l.r. 19/1997. Esso deve:


a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;


b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;


c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;


d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;


e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;


f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;


g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;


i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;


j) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.


Art. 8

(Piano pluriennale economico sociale)


1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area protetta, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della
l.r. 19/1997.


2. Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.


Art. 9

(Regolamento)


1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
4, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" ed è adottato contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area protetta.


Art. 10

(Nulla osta e pareri)


1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.


2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.


3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta s'intende rilasciato con esito favorevole.


4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.


5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.


Art. 11

(Sanzioni)


1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della l. 394/1991.


2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.


3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.


5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
103,29 a un massimo di euro 1032,91.


6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni
10 metri cubi di materiale movimentato.


7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.


8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 4 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.


9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.


10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.


11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.


12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).


13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata".


Art. 12

(Sorveglianza del territorio)


1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.


2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Foggia e alle guardie ecologiche volontarie.


3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.


4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), della
legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.


Art. 13

(Controllo)


1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.


2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.


3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


4. L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


Art. 14

(Commissariamento)


1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un Commissario che sostituisce l'Ente nella gestione del Parco naturale regionale.


Art. 15

(Norma finanziaria)


1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.


2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali nei limiti di quanto previsto nel bilancio regionale.


3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.


Art. 16

(Gestione di aree monocomunali  in provincia di Brindisi)


1. La gestione delle aree protette regionali monocomunali "Parco naturale regionale Saline di Punta della Contessa" e "Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci", istituite, rispettivamente, con legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28 e legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e situate interamente nel territorio del comune di Brindisi, è affidata al Comune di Brindisi, che è individuato quale Ente di gestione. La gestione della "Riserva naturale regionale Bosco di Cerano", istituita con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 26, è affidata al Comune di Brindisi e a quello di San Pietro Vernotico, che coordinano i propri interventi ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).


2. Il Comune di Brindisi, per la gestione delle aree di cui al comma 1, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore delle aree protette; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area.


3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato all'Ente di gestione, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell' articolo 10.


4. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree di cui al comma 1, sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell' articolo 13. Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui all' articolo 14.


5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente articolo.

 

 

 

Art. 17

(Gestione di aree monocomunali  in provincia di Taranto)


1. La gestione delle Riserve naturali regionali orientate del Litorale Tarantino Orientale, istituite con la
legge regionale 23 dicembre 2002, n. 24, è affidata, in via definitiva, al Comune di Manduria, che è individuato quale Ente di gestione.


2. Il Comune di Manduria, per la gestione dell'area di cui al comma 1, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore dell'area protetta; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area.


3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato all'Ente di gestione, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell' articolo 10.


4. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree di cui al comma 1 sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13. Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui all'articolo 14.


5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente articolo.


   La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


   Data a Bari, addì 15 maggio 2006



 

Vedi: LR200610allegatoA