IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Istituzione
dell'area naturale protetta)
1. Ai sensi dell'articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia),
è istituita la Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna
Costiera - Porto Cesareo".
2.
I confini della Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna
Costiera - Porto Cesareo" ricadente sul territorio del comune di Porto Cesareo
sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge
(Allegato A), della quale costituisce parte integrante e depositata in originale
presso l'Assessorato all'ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme,
presso l'Amministrazione provinciale di Lecce, presso la sede dell'Ente di
gestione e presso il Comune di Porto Cesareo.
3.
I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a
cura dell'Ente di gestione con apposito finanziamento regionale.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive della Riserva naturale
orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" sono le
seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti
nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici
superficiali e sotterranei;
b) salvaguardare i valori ed i beni
storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la
funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del
sistema dunale;
e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli
indicatori biologici;
f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
g) promuovere attività di educazione, di formazione e
di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
h) promuovere e riqualificare le attività economiche
compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la
qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3
(Gestione)
1. La gestione della Riserva naturale
orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" è
affidata a un Ente di gestione, individuato nel comune di Porto Cesareo, che vi
provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di
programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree
naturali protette.
2. Il comune di Porto Cesareo, per la
gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito
dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore della
Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere
impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.
3.
In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative
vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e previa deliberazione della
Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, alla nomina di un commissario con
pieni poteri sulla gestione dell'area protetta.
Art. 4
(Zonizzazione
provvisoria)
1. Fino all'approvazione
del Piano territoriale di cui all'articolo 7, la Riserva naturale orientata
regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" è suddivisa nelle
seguenti zone:
a) zona 1, di rilevante valore naturalistico,
paesaggistico e storico-culturale;
b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o
storico-culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche.
2.
Il Piano di cui all'articolo 7 può apportare modifiche al confine delle zone e
dettagliarle ulteriormente, come indicato all'articolo 12 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), al fine di una migliore
organizzazione degli ambiti di tutela.
Art. 5
(Norme generali di
tutela del territorio
e dell'ambiente naturale)
1. Sull'intero territorio
della Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera -
Porto Cesareo" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare
riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In
particolare, vige il divieto di:
a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti,
su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle
specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della l. 394/1991, ed eventuali
prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali
spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le
operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d'interesse
geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati
dall'Ente di gestione;
f) introdurre nell'ambiente naturale specie
faunistiche e floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da
modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici,
idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'
articolo 2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle
strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se
non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di
fruizione naturalistica.
2. Fino all'approvazione del
Piano di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei
centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.
865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica). Per gravi
motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata
compresa nel perimetro indicato;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve
le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione,
delle attività agricole, forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli
boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale
all'agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione
del Piano territoriale di cui all'articolo 7, la competente struttura regionale
di cui all'articolo 23
della l.r.
19/1997, d'intesa con l'Ente di
gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b),
limitatamente alla zona 2 di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4.
Nella zona di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 dette deroghe
possono essere concesse solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo
tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa
vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o
ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento
della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano
di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento CE 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Sono consentiti, previa valutazione da
parte dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi pubblici
o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a
migliorare la fruizione della zona costiera, mediante l'utilizzazione di
manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali
da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area. Sono comunque
fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più
restrittive. In tutti i casi, devono comunque essere utilizzate e/o rispettate
le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica
locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici
e ambientali presenti nell'area.
5. E' consentita la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b) dell'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive
modificazioni e integrazioni.
6. Sono fatti salvi i
diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti
esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono
liquidati dal competente commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di
gestione.
7. Le norme di
salvaguardia di cui al presente articolo non si applicano alle varianti e/o
deroghe urbanistiche per attività turistico-ricettive le cui istanze in variante
al Piano regolatore generale (PRG) siano state presentate in data anteriore al
18 ottobre 2005. E' fatto salvo il rilascio dei pareri ambientali, laddove
richiesti.
Art. 6
(Strumenti di
attuazione)
1. Per l'attuazione delle
finalità della Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna
Costiera - Porto Cesareo", l'Ente di gestione si dota dei seguenti strumenti di
attuazione, tutti sottoposti all'approvazione finale del Consiglio regionale
secondo le modalità definite dalla l.r.
19/1997, previa loro valutazione da
parte dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione:
a) Piano territoriale dell'area naturale protetta,
di cui all'articolo 20
della l.r.
19/1997;
b) Piano pluriennale economico sociale dell'area
naturale protetta, di cui all'articolo 21
della l.r.
19/1997;
c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui
all'articolo 22
della l.r.
19/1997.
Art. 7
(Piano territoriale dell'area naturale protetta)
1. Il Piano territoriale
della Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera -
Porto Cesareo" è predisposto dall'Ente di gestione ed è adottato dal Consiglio
comunale di Porto Cesareo con i tempi e le modalità previste dall'articolo 20
della l.r.
19/1997. Esso deve:
a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto
previsto dall'articolo 12 della l. 394/1991 le destinazioni delle diverse parti
dell'area naturale protetta;
b) individuare le opere necessarie alla
conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei
valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico
rurale;
d) individuare le eventuali attività esistenti
incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e
stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
e) individuare e regolamentare le attività
antropiche esistenti;
f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire
in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al
conseguimento delle finalità istitutive;
g) indicare la tipologia e le modalità di
costruzione di opere e manufatti;
h) indicare la tipologia e le modalità di
realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso
per edifici e manufatti esistenti;
i) definire il sistema della mobilità interna
all'area naturale protetta;
j) individuare e definire il sistema di
monitoraggio;
k) definire le misure per la riduzione degli impatti
ambientali sul sistema dunale;
l) definire le metodologie per la valutazione ex
ante degli interventi di trasformazione.
Art. 8
(Piano
pluriennale economico sociale)
1. Il Piano pluriennale
economico sociale della Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e
Duna Costiera - Porto Cesareo" è adottato, contestualmente all'adozione del
Piano territoriale dell'area, dall'Ente di gestione con il fine di individuare
indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di
sviluppo economico compatibile.
2. Il Piano pluriennale
economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle
identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi
che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai
costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività
venatoria.
Art. 9
(Regolamento)
1. Il Regolamento ha la
funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 5,
l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva naturale
orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" ed è
adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano
territoriale dell'area naturale protetta.
Art. 10
(Nulla osta e
pareri)
1. Il rilascio di
concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti
all'interno della Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna
Costiera - Porto Cesareo" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di
gestione.
2. La documentazione
relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni
dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo
all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti
giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le
integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e
riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la
non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente
legge.
3. Decorsi sessanta
giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna
osservazione o prescrizione, il nulla osta s'intende rilasciato con esito
favorevole.
4. Il rilascio del nulla
osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano
territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla
compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.
5. Fino all'entrata in
vigore del Piano territoriale e del Regolamento, il nulla osta preventivo è
rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
6. L'Ente di gestione
della Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera -
Porto Cesareo" è delegato, quale autorità competente ai sensi della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto
ambientale), al rilascio dei pareri relativi alla procedura di valutazione di
incidenza di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE e
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), così come
modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo
2003, n. 120, per piani e interventi ricadenti in tutto o in parte nel proposto
Sito di importanza comunitaria (pSIC) IT9150028 "Porto Cesareo".
7. L'Ufficio comunale
competente è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli
interventi di cui al comma 6 e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio parchi
e riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della
corretta applicazione della procedura di valutazione di incidenza e l'eventuale
formulazione, da parte dello stesso Ufficio parchi e riserve naturali, di
osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli
interventi con lo stato di conservazione complessivo del pSIC.
Art. 11
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni
della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui
all'articolo 30 della l. 394/1991.
2. Le violazioni al
divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la
sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale
rimosso.
3. Per le violazioni al
divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 si applicano le
sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai
divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 5
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di
euro 258,22.
5. Le violazioni ai
divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro
1032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di
euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al
divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro
10.329,13.
8. Le violazioni al
divieto di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 e alle limitazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle
aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 5, comma
2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00
a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato
effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai
divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in
conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta
salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30
della l. 394/1991.
12. Per l'accertamento
delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, si
applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai
sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme
contenute nel regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio
dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Riserva
naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo".
Art. 12
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per gli
effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nella Riserva
naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo"
sono erogati direttamente dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio
bilancio.
2. La liquidazione dei
danni provocati alle colture, anche pluriennali, e alle attività produttive di
tipo artigianale o industriale avviene dopo aver accertato che i danni stessi
derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di
cui all'articolo 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte,
l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività
agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque
diritto all'indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto
dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di
pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni
colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'Ente di gestione deve
procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della
denuncia.
4. Non sono liquidabili i
danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e
territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente
di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale,
all'espropriazione delle aree.
Art. 13
(Sorveglianza
del territorio)
1. La sorveglianza
sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è
affidata all'Ente di gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio
personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite
personale di altri enti. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di
polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale
della provincia di Lecce.
2. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di
gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
3. L'utilizzazione delle
guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44,
comma 1, lett. b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione
dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite
convenzioni con l'Ente di gestione.
Art. 14
(Controllo)
1. Le funzioni di
controllo amministrativo e finanziario sulla gestione della Riserva naturale
orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" sono
affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
2. Le modalità
dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da
emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche
l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione
di specifiche procedure di controllo della gestione.
3. In ogni caso, l'Ente
di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente
con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale
all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve
naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
4. L'Ente di gestione provvede ad inviare
all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto
delle somme impegnate e pagate, che deve essere pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
Art. 15
(Norme
finanziarie)
1. Gli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.
2. Annualmente, in
relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale,
la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali
nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci
regionali.
3. In sede di prima applicazione della
presente legge, sono stanziati euro 50 mila a carico del capitolo 0581011 "Spese
per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione
Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
INDICE
Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Ente di gestione
Articolo 4 - Zonizzazione
provvisoria
Articolo 5 - Norme generali
di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
Articolo 6 - Strumenti di
attuazione
Articolo 7 - Piano
territoriale dell'area naturale protetta
Articolo 8 - Piano
pluriennale economico sociale
Articolo 9 - Regolamento
Articolo 10 - Nulla osta e
pareri
Articolo 11 - Sanzioni
Articolo 12 - Indennizzi
Articolo 13 - Sorveglianza
del territorio
Articolo 14 –
Controllo
Articolo 15 – Norma finanziaria
* LR200605allegati