IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione
Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L.R.del 28 luglio 2003 n.10, che,
all'art.13, comma 2, lett. a prevede l'adozione di un regolamento attuativo
della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.357 del
21/03/2006 di attuazione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
CAPO I
RUOLO DEGLI ENTI INTERESSATI
Art. 1
Finalità
Il presente regolamento è diretto ad organizzare ed
uniformare su tutto il territorio regionale l'attività di vigilanza delle
Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) istituite con legge
regionale 28 luglio 2003, n.10.
Art. 2
Attribuzioni della
Regione Puglia
1. La Regione Puglia
promuove, indirizza, coordina e verifica il servizio di Vigilanza Ecologica
Volontaria. La struttura tecnica deputata all'attuazione dei suddetti compiti è
individuata nel Settore Ecologia della Regione Puglia.
2.
Rientrano tra i compiti della Regione:
a) definire le linee fondamentali dell'attività e le
direttive tecniche per l'espletamento del servizio delle G.E.V.;
b) definire le linee guida per l'attuazione dei programmi
provinciali;
c) definire i contenuti e le modalità di svolgimento
dei corsi di formazione e di aggiornamento delle G.E.V.;
d) adottare schemi tipo per le convenzioni di cui
all'art. 10
della citata L.R.
n. 10/2003;
e) ricevere le relazioni dell'attività svolta da
ciascun raggruppamento provinciale e circond"Times New Roman"e delle G.E.V.
attraverso le Province competenti per territorio;
f) stabilire le
modalità e i tempi di assegnazione e della rendicontazione da parte delle
associazioni beneficiarie di contributi derivanti dal fondo regionale speciale
per la vigilanza ambientale (art. 14
LR
n. 10/2003) nonché le modalità di svolgimento dei
controlli.
3. La Giunta Regionale elabora e trasmette
al Consiglio Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale
sull'attività del servizio di vigilanza ecologica volontaria.
Art. 3
Attribuzioni delle
Province
1. Le Province svolgono funzione di
gestione dell'attività di vigilanza ecologica volontaria nell'ambito del proprio
territorio di competenza.
2. Ad ogni Provincia è riconosciuta la
facoltà di dotarsi di un proprio modello organizzativo in materia di vigilanza
ecologica volontaria, in relazione alle peculiarità di ciascun ambito
territoriale di riferimento.
3. Le Province individuano al loro interno
la struttura tecnica deputata all'attuazione dei compiti attribuiti per il
servizio di vigilanza ecologia volontaria (di seguito Ufficio provinciale
G.E.V).
4. I rapporti tra le associazioni di cui
all'art. 2
della L.R.
n. 10/2003 e all'art. 23
della L.R.
n. 17/2005 e la Provincia competente sono
regolati mediante convenzione da stipularsi sulla base del modello di cui
all'allegato schema di convenzione.
5.
In particolare ad ogni Provincia compete:
a) la redazione, sulla base delle linee guida
definite dalla Regione Puglia, di programmi provinciali di vigilanza ecologica.
Tali programmi sono redatti d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici
titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
dell'ambiente, nonché delle associazioni a cui appartengono le guardie
ecologiche volontarie della provincia;
b) il coordinamento dei raggruppamenti provinciali e
circond"Times New Roman"i delle G.E.V. per il tramite dei rappresentanti legali
delle diverse associazioni;
c) l'organizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento delle G.E.V.;
d) la nomina
mediante deliberazione della Giunta provinciale della commissione d'esame dei
corsi di formazione composta come indicato dall'art.4
comma 3 della LR.
10/2003;
e) la nomina
delle G.E.V.;
f) ricevere, entro il mese di febbraio di ogni anno, i
resoconti dell'attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni
accertate dai diversi raggruppamenti di G.E.V.;
g) redigere e
inviare alla Regione, entro il mese di aprile di ciascun anno, le relazioni
sull'attività svolta nell'anno precedente dai Raggruppamenti provinciali o
circond"Times New Roman"i presenti nella provincia.
h) stipulare contratti di assicurazione sulla
responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle G.E.V.
nell'espletamento dell'incarico - nei casi in cui alla copertura del rischio non
si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) dell'art.
9
e 10
della L.R.
n. 10/2003;
i) la fornitura
ai raggruppamenti provinciali e circond"Times New Roman"i delle G.E.V. di mezzi
e attrezzature da destinare all'espletamento del servizio, nei limiti delle
disponibilità di bilancio;
j) la cura
dell'iter istruttorio conseguente le richieste di G.E.V. da parte dei singoli
Comuni, l'assistenza procedurale e ogni ulteriore adempimento che non sia
espressamente attribuito alla Regione Puglia o ai soggetti di cui all'art. 5.
6.
Per migliorare l'impiego delle G.E.V., secondo quanto stabilito nell'art. 11
della L.R.
n. 10/2003, le province instaurano
rapporti di collaborazione con i Comuni e con altri enti, formalizzati
attraverso la stipula di atti convenzionali e/o di intesa preventivamente
comunicati alla Regione Puglia.
Art. 4
Programma di
attività provinciale
1. Il programma di
attività provinciale di cui al punto b) dell'art 3 del presente regolamento
deve:
a) individuare
le proposte dei programmi di attività che dovranno perseguire i singoli
raggruppamenti provinciali o circond"Times New Roman"i;
b) contenere
proposte di acquisti e di dotazione di attrezzature per le G.E.V.;
c) contenere bozze di direttive e informative rivolte
ai singoli raggruppamenti provinciali e circond"Times New Roman"i;
d) individuare le forme di collaborazione con le
istituzioni/forze di polizia, anche provinciali che dovessero avanzare richieste
di personale G.E.V. alla Provincia, autorizzandone il servizio;
e) programmare percorsi di formazione ed aggiornamento
degli agenti volontari sensibilizzando eventualmente altri enti che potrebbero
contribuire alla relativa attuazione;
f) prevedere l'eventuale assegnazione ai Comuni di
volontari che abbiano prestato il relativo consenso, nell'ambito di accordi
scritti fra le parti (art. 11
L.R.
n. 10/2003);
g) valutare la
consistenza numerica delle G.E.V. assegnate ai singoli raggruppamenti disponendo
eventuali modifiche della loro assegnazione al fine di ottenere uniformità ed
omogeneità di distribuzione, tenuto conto delle richieste delle
medesime.
Art. 5
Attribuzioni dei
Comuni
1. I Comuni possono
dotarsi di G.E.V. a condizione che siano state nominate, svolgano servizio e
siano soggette ai controlli e alle sanzioni secondo quanto disposto dalla
L.R.
n. 10/2003.
2. Ogni Provincia assegna ai Comuni un
congruo numero di volontari a seconda delle disponibilità, delle esigenze e
delle emergenze, da definirsi mediante accordi tra le parti.
3.
Le G.E.V. in servizio presso i Comuni svolgono i loro compiti all'interno del
territorio loro assegnato.
4.
I Comuni destinatari di assegnazione di G.E.V. provvedono, salvo diverso
accordo, attraverso il proprio bilancio alle spese relative al servizio di
vigilanza e, in particolare, alle spese assicurative, di trasporto e
spostamento, di materiale e attrezzature.
5. Gli accertamenti delle violazioni di cui
all'articolo 3,
comma 1, lettera c) della L.R.
n. 10/2003 e le eventuali sanzioni
pecuniarie sono gestiti dal Comune.
6. Gli introiti delle multe effettuate
dalle GEV assegnate ai comuni ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 10/2003
devono essere depositati su un apposito capitolo e ripartiti secondo le seguenti
modalità: il 10 per cento alla Regione Puglia, il 20 per cento alla Provincia di
appartenenza e il 70 per cento al Comune. Le percentuali si intendono al netto
delle spese di gestione.
7. Le somme nette introitate possono essere
utilizzate esclusivamente per attività inerenti la salvaguardia dell'ambiente,
riservando una congrua percentuale delle stesse alla gestione del personale
volontario di cui al presente articolo e al suo
attrezzamento.
8.
Le somme di cui ai commi 5 e 6 devono essere versate con bonifico bancario entro
30 giorni dalla data della riscossione con la seguente causale: "Introiti multe
G.E.V. del mese di..............., Comune................".
Art. 6
Raggruppamenti
provinciali e circond"Times New Roman"i delle G.E.V.
1. Le G.E.V. sono
organizzate dalle associazioni di cui all'art. 2
della
L.R. n. 10/2003 e art. 23
della L.R.
n. 17/2005 in raggruppamenti
provinciali e circond"Times New Roman"i su base territoriale o tematica.
2.
Ai fini di un più proficuo e adeguato servizio le aree tematiche di riferimento
dei raggruppamenti circond"Times New Roman"i sono le seguenti:
- tutela del paesaggio, dei beni culturali e
ambientali, del territorio;
- tutela della fauna selvatica e della fauna ittica,
dell'attività venatoria e della pesca, della flora e degli habitat di interesse
comunitario; tutela della biodiversità e aree naturali protette, controllo del
randagismo;
- tutela dall'inquinamento delle acque, dell'aria, del
suolo; controllo dell'inquinamento elettromagnetico.
3.
L'attività delle G.E.V. si esplica attraverso convenzioni stipulate tra le
associazioni di cui all'art. 2
della L.R.
n. 10/2003 e art. 23
della L.R.
n. 17/2005 e la Provincia o altri
organismi pubblici che si avvalgono dei loro servizi.
4. Ogni raggruppamento circond"Times New
Roman"e è costituito da almeno 10 G.E.V. ed ogni raggruppamento provinciale di
almeno 20 G.E.V. Le Province, sentite le associazioni di cui al primo comma,
possono rivedere in aumento tale numero minimo di unità costituenti il
raggruppamento, in relazione alle esigenze di ciascun territorio, nonché
disciplinare nel dettaglio la loro organizzazione, fatta salva l'autonomia
interna delle singole associazioni.
5.
Per garantire una adeguata organizzazione delle attività, più associazioni,
possono consorziarsi attraverso la stipulazione di convenzioni, al fine di
raggiungere il numero minimo di G.E.V. richiesto per la costituzione di un
raggruppamento circond"Times New Roman"e territoriale o
tematico.
6.
Ogni raggruppamento provinciale o circond"Times New Roman"e si dota di un
proprio regolamento di servizio, che disciplina le modalità di adesione delle
singole G.E.V., la loro partecipazione alle attività del gruppo, i modi con i
quali i singoli e il gruppo si rapportano con l'esterno. Tale regolamento è
sottoposto all'approvazione del Questore della provincia come previsto dal
R.d.l. n. 1952 del 26 settembre 1935.
7. Copia dei regolamenti approvati sono
notificati dai raggruppamenti alle Province e da queste ai competenti uffici
regionali affinché gli stessi ne prendano atto.
8. Ogni raggruppamento
provinciale o circond"Times New Roman"e ha l'obbligo di inviare la relazione
sulle attività annuali alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni
anno.
CAPO II
FORMAZIONE, NOMINA E COMPORTAMENTO DELLE G.E.V.
Art. 7
Requisiti delle
aspiranti guardie ecologiche
1. L'aspirante guardia ecologica deve:
a) essere cittadino italiano o di uno stato membro
dell'Unione Europea;
b) maggiorenne;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) essere in possesso del diploma di istruzione della
scuola dell'obbligo;
e) essere proposti, mediante apposita dichiarazione
siglata dal responsabile legale delle:
- associazioni di protezione ambientale legalmente
costituite e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del
1986;
- associazioni
di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale purché
iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 o alla
legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11 o alla legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12;
f) frequentare i corsi di formazione ed effettuare
l'addestramento pratico;
g) superare
l'esame teorico-pratico davanti alla commissione provinciale di cui all'art. 4
della LR n. 10/2003;
h) essere in possesso dei requisiti
richiesti dall'art. 138 delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto n. 773/1931.
Art. 8
Formazione delle
guardie ecologiche
1. I corsi
di formazione delle aspiranti GEV sono organizzati dalle Province e dalle
associazioni ambientaliste riconosciute iscritte presso il Ministero dell'
Ambiente, a norma della legge n. 349 del 1986, senza oneri a carico del bilancio
regionale.
2. Ai
corsi si accede mediante bando di concorso. Possono essere ammessi a questi
bandi i candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo.
3. Il numero dei soggetti ammissibili ai
corsi di formazione nell'ambito provinciale o circond"Times New Roman"e non può,
di norma, essere inferiore a 20 e superiore a 60 unità.
4. Le sedi
dei corsi sono stabilite in relazione al programma provinciale di attività e
alle esigenze territoriali.
5. Le Province approvano i bandi pubblici di
ammissione ai corsi che devono contenere idonei criteri di selezione dei
candidati nel caso in cui il loro numero è superiore alle disponibilità.
6. La
durata dei corsi è fissata in almeno 90 ore teoriche totali, a cui si aggiungono
almeno 20 ore di esercitazioni pratiche.
7. Tali
esercitazioni sono finalizzate alla conoscenza diretta del territorio, all'uso
di strumenti e tecniche di rilevamento, all'esercizio nella compilazione di
verbali di accertamento e di rapporti di servizio e di segnalazione.
8. I corsi
si articolano in due parti di cui una a carattere generale riguardante la
tematica ambientale e una riguardante la legislazione ambientale e la figura
giuridica della G.E.V.
9. Per quanto
riguarda questa seconda parte saranno maggiormente trattate le normative su cui
alle G.E.V. verrà conferito il potere di accertamento. Di seguito viene
riportato a carattere indicativo un programma tipo.
PARTE
GENERALI
a) nozioni
generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile. Concetto di
ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di
popolazione. Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico degli
ecosistemi;
b) ambiente
nei singoli elementi: aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici
e relative alterazioni indotte; suolo e suo inquinamento; rifiuti; inquinamento
idrico;
c) ambiente
naturale come sistema: flora e vegetazione, micologia, fauna, habitat e aree
protette;
d)
inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo: fonti, modalità di diffusione,
effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali tecniche di depurazione e
antinquinamento;
e) cenni di
pianificazione territoriale e paesistica e lettura della cartografia;
f) nozioni di
educazione ambientale e sua strutturazione.
PARTE
LEGISLATIVA E RUOLO DELLE G.E.V.
Esame
della normativa di settore delle seguenti aree tematiche con esplicitazione per
ogni materia di riferimento dei compiti specifici delle guardie
ecologiche.
a) servizio di
vigilanza ecologica volontaria e norme sul volontariato; - elementi di diritto
penale e di procedura penale;
b) tutela del
paesaggio, dei beni culturali e ambientali, del territorio;
c) tutela
della fauna selvatica e della fauna ittica, dell'attività venatoria e della
pesca, della flora e degli habitat di interesse comunitario; tutela della
biodiversità e aree naturali protette; controllo del randagismo;
d) tutela
dall'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo; controllo dell'inquinamento
elettromagnetico.
10. Le
Province e le associazioni aventi titolo possono nominare come docenti dei corsi
oltre che personale selezionato in ambito accademico e scolastico, esperti di
provata qualificazione e/o esperienza, derivante dall'appartenenza ad
associazioni di volontariato, enti pubblici e ordini professionali.
11. Al
termine dei corsi gli aspiranti che hanno partecipato per almeno 3/4 delle ore
stabilite, sostengono un esame teorico-pratico consistente in una prova scritta
preliminare ad un colloquio orale finale. Entrambe le prove devono essere
sostenute innanzi la Commissione Esaminatrice istituita ai sensi del comma 3,
art. 4,
della L.R.
n. 10/2003.
12. La
prova scritta, da sostenere inderogabilmente in giorni diversi dal colloquio
orale, consiste nella risoluzione, entro 2 ore di tempo, di un questionario
contenente domande a risposta multipla sulle materie di cui al comma 3 e nella
compilazione di un fac simile di verbale di accertamento o di rapporto di
servizio o di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 331 c.c.p. I candidati
non possono in nessun caso consultare in aula testi o manoscritti, ovvero
utilizzare apparecchi elettronici di qualsiasi tipo atti alla comunicazione,
pena l'annullamento della prova.
13. Il
giudizio di ammissione o meno al colloquio orale della Commissione esaminatrice
è inappellabile e viene reso noto ai candidati con idonei mezzi di pubblicità
nonché pubblicato all'albo pretorio provinciale.
14. Ogni ulteriore regolamentazione è
rimessa alla Commissione la quale provvede in tal senso in sede di riunione di
insediamento dandone, ove necessario, opportuna comunicazione al
pubblico.
15. Il
colloquio orale verte sulle materie di insegnamento e si svolge secondo modalità
procedurali predeterminate dalla medesima Commissione Esaminatrice; al termine
della pubblica seduta d'esame viene comunicato ufficialmente al candidato
l'eventuale giudizio di idoneità allo svolgimento delle funzioni di guardia
ecologica volontaria.
16. La Commissione esaminatrice di cui
all'art. 4 è composta, tra gli altri, dagli esperti nominati dalle Province fra
persone in possesso di diploma di laurea e di provata competenza desumibile da
curricola preventivamente acquisiti; analogo procedimento osserveranno anche le
altre amministrazioni cui compete la designazione degli altri membri ed
esperti.
17. Qualora le associazioni di cui al comma
secondo dell'art. 4,
L.R.
n. 10/2003, intendano
organizzare in proprio i corsi formativi, devono avanzare istanza scritta,
corredata dai programmi redatti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
presente articolo e nella legge regionale di riferimento, all'Ufficio
Provinciale G.E.V. competente per territorio, che si esprime in merito, entro 60
gg dalla domanda, con proprio provvedimento, notificato oltre che
all'associazione richiedente anche ai competenti uffici regionali.
18. L'avvio dei corsi nonché ogni evento
interruttivo dei medesimi deve, in ogni caso, essere comunicato da parte
dell'associazione promotrice, con un preavviso di almeno 30 giorni, alla
competente struttura G.E.V. provinciale che valuta gli aspetti della
programmazione formativa, i curricula dei docenti prescelti e i piani di costo
generali.
19. Non possono essere avviate le attività
formative in assenza di specifica comunicazione di assenso della Provincia.
20. La
Regione Puglia e la Provincia, svolgono azione di vigilanza in merito alla
effettività e proficuità dei percorsi formativi attivati che possono essere
sospesi o definitivamente interrotti, nel caso di gravi inadempienze o altre
irregolarità compiute dagli organizzatori.
Art. 9
Aggiornamento
delle guardie ecologiche
1. Le azioni formative di aggiornamento
delle guardie ecologiche volontarie sono demandate alle Province competenti per
territorio le quali, anche in relazione alle risorse disponibili ed ai
trasferimenti regionali, attivano con cadenza almeno triennale gli interventi
formativi necessari.
2. I corsi
di aggiornamento sono organizzati per materia o gruppi di materie.
3. Ciascun percorso di aggiornamento delle
G.E.V. si conclude con un colloquio orale obbligatorio, innanzi la Commissione
di cui all'art.4
della L.R.
n. 10/2003, teso ad
accertare il livello di preparazione raggiunto.
4. La mancata partecipazione ai corsi di
aggiornamento provinciali, per due volte consecutive, comporta la revoca
dell'incarico ai sensi dell'art. 8 della richiamata legge regionale.
5. La durata minima dei corsi di
aggiornamento è fissata in 40 ore. Tenuto conto della specificità
dell'intervento formativo i docenti sono scelti tra operatori dello specifico
settore di intervento, esperti reperiti in particolare nell'ambito della
pubblica amministrazione, personale di vigilanza in servizio.
Art. 10
Nomina in servizio
delle G.E.V.
1. L'atto
di nomina a G.E.V. è predisposto dalla Provincia nei confronti di chi ha
superato i corsi di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. L'atto
di nomina definisce i compiti che ciascuna G.E.V. è chiamata a espletare in
relazione alle diverse normative ambientali anche in riferimento alle aree
tematiche indicate all'art. 6 del presente regolamento.
3. Tale atto è
trasmesso al Prefetto unitamente alla richiesta di approvazione e riconoscimento
della qualifica di Guardia giurata ai sensi dell'art. 138 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza. Espletati gli accertamenti di rito, il Prefetto
trasmette all'aspirante G.E.V. le determinazioni assunte riferendone altresì
alla Provincia.
4. Le GEV
rispondono personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie
funzioni. Alle G.E.V. è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti
del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale durante il loro
servizio.
5. L'espletamento del servizio di vigilanza
ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego
o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito. La corresponsione di rimborsi spesa
non inficia la gratuità del servizio.
6. Le G.E.V. sono garantite nella
responsabilità verso i terzi mediante apposita polizza assicurativa.
7. Lo
status di guardia ecologica volontaria viene meno nei seguenti casi:
a) per volontà dell'interessato, che deve
darne comunicazione formale alla Provincia per l'immediata revoca dell'incarico;
b) in caso
di perdita dei requisiti prescritti dall'art. 7 del presente Regolamento; il
volontario interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia
per l'immediata revoca dell'incarico;
c) in caso
di accertata inosservanza degli obblighi fissati dalle convenzioni e dai
regolamenti.
8. La
sospensione dell'incarico ed eventualmente la revoca, può essere disposta dalla
Provincia anche nel caso di inattività perdurante da 24 mesi.
9. I
provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati dalla Provincia alla
Regione e al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 11
Identificazione e
servizio delle G.E.V.
1. Ogni
G.E.V. è munita di tesserino personale, con apposita matricola, rilasciato dalla
Provincia, conforme al modello all'allegato denominato "facsimile del tesserino
di riconoscimento G.E.V." costituente parte integrante del presente
regolamento.
2. Il tesserino, che ha validità
quinquennale, deve sempre essere accompagnato al provvedimento di nomina a
G.E.V.
3.
Nell'espletamento delle proprie mansioni, la guardia è tenuta a qualificarsi
mediante l'esibizione di tale tesserino.
4. Le
G.E.V. non possono operare al di fuori dell'ambito territoriale, del giorno e
dell'orario di servizio assegnato.
5. Le
guardie volontarie prestano servizio disarmate e di regola almeno in coppia.
6.
Nell'espletamento delle proprie mansioni le G.E.V. sono obbligate in particolare
a:
a)
assicurare almeno otto ore di servizio ogni mese, comunicando, con congruo
preavviso la disponibilità di giornate ed orari al responsabile del
raggruppamento di appartenenza;
b) prestare il proprio servizio nei modi,
orari e località indicati dall'ordine di servizio;
c)
comunicare tempestivamente all'Ufficio Provinciale G.E.V. l'eventuale
impossibilità di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di
servizio;
d)
vigilare per assicurare l'osservanza, nelle materie di competenza, delle leggi,
dei regolamenti e delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, in
precipua funzione di educazione ambientale;
e) operare
con diligenza, prudenza e perizia tenendo un comportamento calmo e dignitoso,
improntato ad assoluta imparzialità e senso di giustizia, nonché fornire i
chiarimenti e le informazioni che venissero loro richieste;
f)
compilare i rapporti di servizio e i processi verbali in modo chiaro e completo,
inoltrandoli, nei termini previsti, all'Ufficio Provinciale G.E.V.;
g)
redigere, al termine del servizio, una relazione sull'attività effettuata
(rapporto di servizio), che, unitamente alle richieste di rimborso spese e agli
originali dei verbali eventualmente compilati, deve essere consegnata entro
dieci giorni al Responsabile del proprio raggruppamento;
h)
partecipare con impegno alle attività formative e ai corsi di aggiornamento
organizzati dalla Provincia;
i) usare
con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione.
7. Al fine
dell'espletamento delle proprie funzioni, le G.E.V. che siano lavoratori
dipendenti hanno diritto alla fruizione, nel rispetto dell'art. 17 della legge
11 agosto 1991, n. 266, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente
con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.
Art. 12
Organizzazione
del servizio G.E.V.
1. Le
G.E.V. prestano la propria attività sulla base di programmi predisposti dalle
Province, per ogni raggruppamento territoriale. Possono essere previste
occasioni di servizi congiunti fra Polizia Provinciale e G.E.V., soprattutto
nella fase di formazione e di iniziale inserimento.
2. L'ufficio provinciale G.E.V. attua il
coordinamento dell'attività di vigilanza ambientale volontaria, individuando un
referente per ogni raggruppamento territoriale, scelto tra le G.E.V.
Capo
III
Regolamentazione del servizio delle G.E.V.
Art. 13
Verbali e
accertamento delle violazioni amministrative
1.
L'accertamento delle violazioni amministrative deve essere effettuato con
modelli rilasciati dalle Province sulla base del modello indicato nell'allegato
"Fac simile verbale accertamento" costituente parte integrante del presente
Regolamento.
2. Le G.E.V. devono curare la stesura del
processo verbale di accertamento in tutte le sue parti e procedere alla
contestazione immediata, ove possibile, della violazione al trasgressore e alla
consegna allo stesso del processo verbale.
3. Il
verbale deve essere depositato nei termini di legge e comunque non oltre
quarantotto ore, alla Provincia di rispettiva pertinenza, che provvederà al
seguito di competenza.
4. Le G.E.V. che nell'esercizio o a causa
delle loro funzioni, hanno notizia di illeciti penali, devono trasmettere senza
ritardo alla Procura della Repubblica competente per territorio tutti i
consequenziali atti osservando le prescrizioni dell'art. 220 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 14
Assicurazione
1. La Provincia stipula una assicurazione
sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati a persone o cose dalle
G.E.V. esclusivamente nello svolgimento di attività connesse al
servizio.
2. Le Province e le associazioni di
appartenenza possono prevedere l'estensione della copertura assicurativa a:
-
infortuni, verificatisi durante l'espletamento del servizio, da cui derivi
l'invalidità temporanea superiore a giorni tre, l'invalidità permanente o la
morte;
-
eventuali spese legali sopportate dalle G.E.V. in relazione all'espletamento
dell'attività assegnata.
Art. 15
Uso di mezzi di
trasporto
1. Le
G.E.V., che usano un proprio mezzo di trasporto per esigenze del servizio,
sollevano la Provincia da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo
stesso, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione.
2. Le
G.E.V. hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto sostenute per
l'espletamento del proprio servizio, purché autorizzate dalla competente
struttura provinciale.
3. I
rimborsi sono riconosciuti dalle Province alle G.E.V. tramite i raggruppamenti a
cui appartengono. Tali somme, una volta liquidate, non possono essere distolte
in alcun modo dalla loro destinazione.
Art. 16
Norme
transitorie
1. Alle Guardie volontarie già in servizio
così come individuate dall'art.5
della
L.R.
n. 10/2003, la nomina a
GEV viene rinnovata ovvero riconosciuta senza obbligo di frequenza ai corsi di
formazione previsti dall'articolo 4
della
L.R.
n. 10/2003.
2. Esse
sono tuttavia tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati
posteriormente alla data di rinnovo/riconoscimento della nomina.
3. Al fine
di una opportuna conoscenza della consistenza numerica delle G.E.V. tali guardie
dovranno presentare istanza documentata nella quale risulta il raggruppamento
provinciale o circond"Times New Roman"e di riferimento.
4. Sulla
base di tali istanze le Province provvederanno alla realizzazione dei relativi
tesserini di riconoscimento.
5. Sono fatti salvi, dalle presenti norme,
i corsi di formazione delle G.E.V e i relativi procedimenti amministrativi, già
avviati dalle Province alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
purché regolarmente comunicati al competente assessorato regionale.
Il presente Regolamento è
dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. . 44
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Allegati:
a) Schema di convenzione (rif. art. 3);
b) Fac-simile del verbale di accertata violazione amministrativa
(rif. art. 13);
c) Fac-simile del tesserino di riconoscimento delle GEV (rif. art.
9).