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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2006
Numero
4
Data
30/04/2006
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Regolamento organizzativo del servizio volontario di vigilanza ecologica
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 42 del 3 aprile 2006
Allegati

 

 TITOLO I

 

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Vista la L.R.del 28 luglio 2003 n.10, che, all'art.13, comma 2, lett. a prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.357 del 21/03/2006 di attuazione del Regolamento suddetto.


EMANA


Il seguente Regolamento:


CAPO I
RUOLO DEGLI ENTI INTERESSATI

Art. 1

Finalità


Il presente regolamento è diretto ad organizzare ed uniformare su tutto il territorio regionale l'attività di vigilanza delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) istituite con legge regionale 28 luglio 2003, n.10.


Art. 2

Attribuzioni della Regione Puglia


1. La Regione Puglia promuove, indirizza, coordina e verifica il servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria. La struttura tecnica deputata all'attuazione dei suddetti compiti è individuata nel Settore Ecologia della Regione Puglia.


2. Rientrano tra i compiti della Regione:

 

a) definire le linee fondamentali dell'attività e le direttive tecniche per l'espletamento del servizio delle G.E.V.;

 

b) definire le linee guida per l'attuazione dei programmi provinciali;


c) definire i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento delle G.E.V.;


d) adottare schemi tipo per le convenzioni di cui all'art. 10 della citata
L.R. n. 10/2003;


e) ricevere le relazioni dell'attività svolta da ciascun raggruppamento provinciale e circond"Times New Roman"e delle G.E.V. attraverso le Province competenti per territorio;


f) stabilire le modalità e i tempi di assegnazione e della rendicontazione da parte delle associazioni beneficiarie di contributi derivanti dal fondo regionale speciale per la vigilanza ambientale (art. 14 LR n. 10/2003) nonché le modalità di svolgimento dei controlli.


3. La Giunta Regionale elabora e trasmette al Consiglio Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sull'attività del servizio di vigilanza ecologica volontaria.


Art. 3

Attribuzioni delle Province


1. Le Province svolgono funzione di gestione dell'attività di vigilanza ecologica volontaria nell'ambito del proprio territorio di competenza.


2. Ad ogni Provincia è riconosciuta la facoltà di dotarsi di un proprio modello organizzativo in materia di vigilanza ecologica volontaria, in relazione alle peculiarità di ciascun ambito territoriale di riferimento.


3. Le Province individuano al loro interno la struttura tecnica deputata all'attuazione dei compiti attribuiti per il servizio di vigilanza ecologia volontaria (di seguito Ufficio provinciale G.E.V).


4. I rapporti tra le associazioni di cui all'art. 2 della
L.R. n. 10/2003 e all'art. 23 della L.R. n. 17/2005 e la Provincia competente sono regolati mediante convenzione da stipularsi sulla base del modello di cui all'allegato schema di convenzione.


5. In particolare ad ogni Provincia compete:


a) la redazione, sulla base delle linee guida definite dalla Regione Puglia, di programmi provinciali di vigilanza ecologica. Tali programmi sono redatti d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché delle associazioni a cui appartengono le guardie ecologiche volontarie della provincia;


b) il coordinamento dei raggruppamenti provinciali e circond"Times New Roman"i delle G.E.V. per il tramite dei rappresentanti legali delle diverse associazioni;


c) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento delle G.E.V.;


d) la nomina mediante deliberazione della Giunta provinciale della commissione d'esame dei corsi di formazione composta come indicato dall'art.4 comma 3 della
LR. 10/2003;


e) la nomina delle G.E.V.;


f) ricevere, entro il mese di febbraio di ogni anno, i resoconti dell'attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate dai diversi raggruppamenti di G.E.V.;


g) redigere e inviare alla Regione, entro il mese di aprile di ciascun anno, le relazioni sull'attività svolta nell'anno precedente dai Raggruppamenti provinciali o circond"Times New Roman"i presenti nella provincia.


h) stipulare contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle G.E.V. nell'espletamento dell'incarico - nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) dell'art. 9 e 10 della
L.R. n. 10/2003;


i) la fornitura ai raggruppamenti provinciali e circond"Times New Roman"i delle G.E.V. di mezzi e attrezzature da destinare all'espletamento del servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio;


j) la cura dell'iter istruttorio conseguente le richieste di G.E.V. da parte dei singoli Comuni, l'assistenza procedurale e ogni ulteriore adempimento che non sia espressamente attribuito alla Regione Puglia o ai soggetti di cui all'art. 5.


6. Per migliorare l'impiego delle G.E.V., secondo quanto stabilito nell'art. 11 della
L.R. n. 10/2003, le province instaurano rapporti di collaborazione con i Comuni e con altri enti, formalizzati attraverso la stipula di atti convenzionali e/o di intesa preventivamente comunicati alla Regione Puglia.


Art. 4

Programma di attività provinciale


1. Il programma di attività provinciale di cui al punto b) dell'art 3 del presente regolamento deve:


a) individuare le proposte dei programmi di attività che dovranno perseguire i singoli raggruppamenti provinciali o circond"Times New Roman"i;


b) contenere proposte di acquisti e di dotazione di attrezzature per le G.E.V.;


c) contenere bozze di direttive e informative rivolte ai singoli raggruppamenti provinciali e circond"Times New Roman"i;


d) individuare le forme di collaborazione con le istituzioni/forze di polizia, anche provinciali che dovessero avanzare richieste di personale G.E.V. alla Provincia, autorizzandone il servizio;


e) programmare percorsi di formazione ed aggiornamento degli agenti volontari sensibilizzando eventualmente altri enti che potrebbero contribuire alla relativa attuazione;


f) prevedere l'eventuale assegnazione ai Comuni di volontari che abbiano prestato il relativo consenso, nell'ambito di accordi scritti fra le parti (art. 11
L.R. n. 10/2003);


g) valutare la consistenza numerica delle G.E.V. assegnate ai singoli raggruppamenti disponendo eventuali modifiche della loro assegnazione al fine di ottenere uniformità ed omogeneità di distribuzione, tenuto conto delle richieste delle medesime.


Art. 5

Attribuzioni dei Comuni


1. I Comuni possono dotarsi di G.E.V. a condizione che siano state nominate, svolgano servizio e siano soggette ai controlli e alle sanzioni secondo quanto disposto dalla
L.R. n. 10/2003.


2. Ogni Provincia assegna ai Comuni un congruo numero di volontari a seconda delle disponibilità, delle esigenze e delle emergenze, da definirsi mediante accordi tra le parti.


3. Le G.E.V. in servizio presso i Comuni svolgono i loro compiti all'interno del territorio loro assegnato.


4. I Comuni destinatari di assegnazione di G.E.V. provvedono, salvo diverso accordo, attraverso il proprio bilancio alle spese relative al servizio di vigilanza e, in particolare, alle spese assicurative, di trasporto e spostamento, di materiale e attrezzature.


5. Gli accertamenti delle violazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della
L.R. n. 10/2003 e le eventuali sanzioni pecuniarie sono gestiti dal Comune.


6. Gli introiti delle multe effettuate dalle GEV assegnate ai comuni ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 10/2003 devono essere depositati su un apposito capitolo e ripartiti secondo le seguenti modalità: il 10 per cento alla Regione Puglia, il 20 per cento alla Provincia di appartenenza e il 70 per cento al Comune. Le percentuali si intendono al netto delle spese di gestione.


7. Le somme nette introitate possono essere utilizzate esclusivamente per attività inerenti la salvaguardia dell'ambiente, riservando una congrua percentuale delle stesse alla gestione del personale volontario di cui al presente articolo e al suo attrezzamento.


8. Le somme di cui ai commi 5 e 6 devono essere versate con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della riscossione con la seguente causale: "Introiti multe G.E.V. del mese di..............., Comune................".

 


Art. 6

Raggruppamenti provinciali e circond"Times New Roman"i delle G.E.V.


1. Le G.E.V. sono organizzate dalle associazioni di cui all'art. 2 della
L.R. n. 10/2003 e art. 23 della L.R. n. 17/2005 in raggruppamenti provinciali e circond"Times New Roman"i su base territoriale o tematica.


2. Ai fini di un più proficuo e adeguato servizio le aree tematiche di riferimento dei raggruppamenti circond"Times New Roman"i sono le seguenti:


- tutela del paesaggio, dei beni culturali e ambientali, del territorio;


- tutela della fauna selvatica e della fauna ittica, dell'attività venatoria e della pesca, della flora e degli habitat di interesse comunitario; tutela della biodiversità e aree naturali protette, controllo del randagismo;


- tutela dall'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo; controllo dell'inquinamento elettromagnetico.

 

3. L'attività delle G.E.V. si esplica attraverso convenzioni stipulate tra le associazioni di cui all'art. 2 della L.R. n. 10/2003 e art. 23 della L.R. n. 17/2005 e la Provincia o altri organismi pubblici che si avvalgono dei loro servizi.


4. Ogni raggruppamento circond"Times New Roman"e è costituito da almeno 10 G.E.V. ed ogni raggruppamento provinciale di almeno 20 G.E.V. Le Province, sentite le associazioni di cui al primo comma, possono rivedere in aumento tale numero minimo di unità costituenti il raggruppamento, in relazione alle esigenze di ciascun territorio, nonché disciplinare nel dettaglio la loro organizzazione, fatta salva l'autonomia interna delle singole associazioni.


5. Per garantire una adeguata organizzazione delle attività, più associazioni, possono consorziarsi attraverso la stipulazione di convenzioni, al fine di raggiungere il numero minimo di G.E.V. richiesto per la costituzione di un raggruppamento circond"Times New Roman"e territoriale o tematico.


6. Ogni raggruppamento provinciale o circond"Times New Roman"e si dota di un proprio regolamento di servizio, che disciplina le modalità di adesione delle singole G.E.V., la loro partecipazione alle attività del gruppo, i modi con i quali i singoli e il gruppo si rapportano con l'esterno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Questore della provincia come previsto dal R.d.l. n. 1952 del 26 settembre 1935.


7. Copia dei regolamenti approvati sono notificati dai raggruppamenti alle Province e da queste ai competenti uffici regionali affinché gli stessi ne prendano atto.


8. Ogni raggruppamento provinciale o circond"Times New Roman"e ha l'obbligo di inviare la relazione sulle attività annuali alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni anno.

 


CAPO II
FORMAZIONE, NOMINA E COMPORTAMENTO DELLE G.E.V.

Art. 7

Requisiti delle aspiranti guardie ecologiche


1. L'aspirante guardia ecologica deve:

a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;


b) maggiorenne;


c) godere dei diritti civili e politici;


d) essere in possesso del diploma di istruzione della scuola dell'obbligo;


e) essere proposti, mediante apposita dichiarazione siglata dal responsabile legale delle:


- associazioni di protezione ambientale legalmente costituite e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;


- associazioni di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale purché iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 o alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 o alla
legge regionale 3 aprile 1995, n. 12;


f) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;


g) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione provinciale di cui all'art. 4 della
LR n. 10/2003;


h) essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 138 delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773/1931.


Art. 8

Formazione delle guardie ecologiche


1. I corsi di formazione delle aspiranti GEV sono organizzati dalle Province e dalle associazioni ambientaliste riconosciute iscritte presso il Ministero dell' Ambiente, a norma della legge n. 349 del 1986, senza oneri a carico del bilancio regionale.


2. Ai corsi si accede mediante bando di concorso. Possono essere ammessi a questi bandi i candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo.


3. Il numero dei soggetti ammissibili ai corsi di formazione nell'ambito provinciale o circond"Times New Roman"e non può, di norma, essere inferiore a 20 e superiore a 60 unità.


4. Le sedi dei corsi sono stabilite in relazione al programma provinciale di attività e alle esigenze territoriali.

5. Le Province approvano i bandi pubblici di ammissione ai corsi che devono contenere idonei criteri di selezione dei candidati nel caso in cui il loro numero è superiore alle disponibilità.


6. La durata dei corsi è fissata in almeno 90 ore teoriche totali, a cui si aggiungono almeno 20 ore di esercitazioni pratiche.


7. Tali esercitazioni sono finalizzate alla conoscenza diretta del territorio, all'uso di strumenti e tecniche di rilevamento, all'esercizio nella compilazione di verbali di accertamento e di rapporti di servizio e di segnalazione.


8. I corsi si articolano in due parti di cui una a carattere generale riguardante la tematica ambientale e una riguardante la legislazione ambientale e la figura giuridica della G.E.V.

9. Per quanto riguarda questa seconda parte saranno maggiormente trattate le normative su cui alle G.E.V. verrà conferito il potere di accertamento. Di seguito viene riportato a carattere indicativo un programma tipo.

 

 

PARTE GENERALI

 

a) nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile. Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di popolazione. Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico degli ecosistemi; 

b) ambiente nei singoli elementi: aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte; suolo e suo inquinamento; rifiuti; inquinamento idrico;

c) ambiente naturale come sistema: flora e vegetazione, micologia, fauna, habitat e aree protette;

d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo: fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali tecniche di depurazione e antinquinamento;

e) cenni di pianificazione territoriale e paesistica e lettura della cartografia;

f) nozioni di educazione ambientale e sua strutturazione.

 


PARTE LEGISLATIVA E RUOLO DELLE G.E.V.


Esame della normativa di settore delle seguenti aree tematiche con esplicitazione per ogni materia di riferimento dei compiti specifici delle guardie ecologiche.

a) servizio di vigilanza ecologica volontaria e norme sul volontariato; - elementi di diritto penale e di procedura penale;

b) tutela del paesaggio, dei beni culturali e ambientali, del territorio;

c) tutela della fauna selvatica e della fauna ittica, dell'attività venatoria e della pesca, della flora e degli habitat di interesse comunitario; tutela della biodiversità e aree naturali protette; controllo del randagismo;

d) tutela dall'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo; controllo dell'inquinamento elettromagnetico.

10. Le Province e le associazioni aventi titolo possono nominare come docenti dei corsi oltre che personale selezionato in ambito accademico e scolastico, esperti di provata qualificazione e/o esperienza, derivante dall'appartenenza ad associazioni di volontariato, enti pubblici e ordini professionali.


11. Al termine dei corsi gli aspiranti che hanno partecipato per almeno 3/4 delle ore stabilite, sostengono un esame teorico-pratico consistente in una prova scritta preliminare ad un colloquio orale finale. Entrambe le prove devono essere sostenute innanzi la Commissione Esaminatrice istituita ai sensi del comma 3, art. 4, della
L.R. n. 10/2003.

12. La prova scritta, da sostenere inderogabilmente in giorni diversi dal colloquio orale, consiste nella risoluzione, entro 2 ore di tempo, di un questionario contenente domande a risposta multipla sulle materie di cui al comma 3 e nella compilazione di un fac simile di verbale di accertamento o di rapporto di servizio o di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 331 c.c.p. I candidati non possono in nessun caso consultare in aula testi o manoscritti, ovvero utilizzare apparecchi elettronici di qualsiasi tipo atti alla comunicazione, pena l'annullamento della prova.


13. Il giudizio di ammissione o meno al colloquio orale della Commissione esaminatrice è inappellabile e viene reso noto ai candidati con idonei mezzi di pubblicità nonché pubblicato all'albo pretorio provinciale.


14. Ogni ulteriore regolamentazione è rimessa alla Commissione la quale provvede in tal senso in sede di riunione di insediamento dandone, ove necessario, opportuna comunicazione al pubblico.

15. Il colloquio orale verte sulle materie di insegnamento e si svolge secondo modalità procedurali predeterminate dalla medesima Commissione Esaminatrice; al termine della pubblica seduta d'esame viene comunicato ufficialmente al candidato l'eventuale giudizio di idoneità allo svolgimento delle funzioni di guardia ecologica volontaria.


16. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 4 è composta, tra gli altri, dagli esperti nominati dalle Province fra persone in possesso di diploma di laurea e di provata competenza desumibile da curricola preventivamente acquisiti; analogo procedimento osserveranno anche le altre amministrazioni cui compete la designazione degli altri membri ed esperti.


17. Qualora le associazioni di cui al comma secondo dell'art. 4,
L.R. n. 10/2003, intendano organizzare in proprio i corsi formativi, devono avanzare istanza scritta, corredata dai programmi redatti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo e nella legge regionale di riferimento, all'Ufficio Provinciale G.E.V. competente per territorio, che si esprime in merito, entro 60 gg dalla domanda, con proprio provvedimento, notificato oltre che all'associazione richiedente anche ai competenti uffici regionali.


18. L'avvio dei corsi nonché ogni evento interruttivo dei medesimi deve, in ogni caso, essere comunicato da parte dell'associazione promotrice, con un preavviso di almeno 30 giorni, alla competente struttura G.E.V. provinciale che valuta gli aspetti della programmazione formativa, i curricula dei docenti prescelti e i piani di costo generali.


19. Non possono essere avviate le attività formative in assenza di specifica comunicazione di assenso della Provincia.


20. La Regione Puglia e la Provincia, svolgono azione di vigilanza in merito alla effettività e proficuità dei percorsi formativi attivati che possono essere sospesi o definitivamente interrotti, nel caso di gravi inadempienze o altre irregolarità compiute dagli organizzatori.


Art. 9

Aggiornamento delle guardie ecologiche


1. Le azioni formative di aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie sono demandate alle Province competenti per territorio le quali, anche in relazione alle risorse disponibili ed ai trasferimenti regionali, attivano con cadenza almeno triennale gli interventi formativi necessari.


2. I corsi di aggiornamento sono organizzati per materia o gruppi di materie.


3. Ciascun percorso di aggiornamento delle G.E.V. si conclude con un colloquio orale obbligatorio, innanzi la Commissione di cui all'art.4 della
L.R. n. 10/2003, teso ad accertare il livello di preparazione raggiunto.


4. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento provinciali, per due volte consecutive, comporta la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 8 della richiamata legge regionale.


5. La durata minima dei corsi di aggiornamento è fissata in 40 ore. Tenuto conto della specificità dell'intervento formativo i docenti sono scelti tra operatori dello specifico settore di intervento, esperti reperiti in particolare nell'ambito della pubblica amministrazione, personale di vigilanza in servizio.


Art. 10

Nomina in servizio delle G.E.V.


1. L'atto di nomina a G.E.V. è predisposto dalla Provincia nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 8 del presente regolamento.


2. L'atto di nomina definisce i compiti che ciascuna G.E.V. è chiamata a espletare in relazione alle diverse normative ambientali anche in riferimento alle aree tematiche indicate all'art. 6 del presente regolamento.

3. Tale atto è trasmesso al Prefetto unitamente alla richiesta di approvazione e riconoscimento della qualifica di Guardia giurata ai sensi dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Espletati gli accertamenti di rito, il Prefetto trasmette all'aspirante G.E.V. le determinazioni assunte riferendone altresì alla Provincia.


4. Le GEV rispondono personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Alle G.E.V. è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale durante il loro servizio.


5. L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito. La corresponsione di rimborsi spesa non inficia la gratuità del servizio.


6. Le G.E.V. sono garantite nella responsabilità verso i terzi mediante apposita polizza assicurativa.


7. Lo status di guardia ecologica volontaria viene meno nei seguenti casi:


a) per volontà dell'interessato, che deve darne comunicazione formale alla Provincia per l'immediata revoca dell'incarico;


b) in caso di perdita dei requisiti prescritti dall'art. 7 del presente Regolamento; il volontario interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia per l'immediata revoca dell'incarico;


c) in caso di accertata inosservanza degli obblighi fissati dalle convenzioni e dai regolamenti.


8. La sospensione dell'incarico ed eventualmente la revoca, può essere disposta dalla Provincia anche nel caso di inattività perdurante da 24 mesi.


9. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati dalla Provincia alla Regione e al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.


Art. 11

Identificazione e servizio delle G.E.V.


1. Ogni G.E.V. è munita di tesserino personale, con apposita matricola, rilasciato dalla Provincia, conforme al modello all'allegato denominato "facsimile del tesserino di riconoscimento G.E.V." costituente parte integrante del presente regolamento.


2. Il tesserino, che ha validità quinquennale, deve sempre essere accompagnato al provvedimento di nomina a G.E.V.


3. Nell'espletamento delle proprie mansioni, la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione di tale tesserino.


4. Le G.E.V. non possono operare al di fuori dell'ambito territoriale, del giorno e dell'orario di servizio assegnato.


5. Le guardie volontarie prestano servizio disarmate e di regola almeno in coppia.


6. Nell'espletamento delle proprie mansioni le G.E.V. sono obbligate in particolare a:


a) assicurare almeno otto ore di servizio ogni mese, comunicando, con congruo preavviso la disponibilità di giornate ed orari al responsabile del raggruppamento di appartenenza;


b) prestare il proprio servizio nei modi, orari e località indicati dall'ordine di servizio;


c) comunicare tempestivamente all'Ufficio Provinciale G.E.V. l'eventuale impossibilità di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di servizio;


d) vigilare per assicurare l'osservanza, nelle materie di competenza, delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, in precipua funzione di educazione ambientale;


e) operare con diligenza, prudenza e perizia tenendo un comportamento calmo e dignitoso, improntato ad assoluta imparzialità e senso di giustizia, nonché fornire i chiarimenti e le informazioni che venissero loro richieste;


f) compilare i rapporti di servizio e i processi verbali in modo chiaro e completo, inoltrandoli, nei termini previsti, all'Ufficio Provinciale G.E.V.;


g) redigere, al termine del servizio, una relazione sull'attività effettuata (rapporto di servizio), che, unitamente alle richieste di rimborso spese e agli originali dei verbali eventualmente compilati, deve essere consegnata entro dieci giorni al Responsabile del proprio raggruppamento;


h) partecipare con impegno alle attività formative e ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia;


i) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione.


7. Al fine dell'espletamento delle proprie funzioni, le G.E.V. che siano lavoratori dipendenti hanno diritto alla fruizione, nel rispetto dell'art. 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.


Art. 12

Organizzazione del servizio G.E.V.


1. Le G.E.V. prestano la propria attività sulla base di programmi predisposti dalle Province, per ogni raggruppamento territoriale. Possono essere previste occasioni di servizi congiunti fra Polizia Provinciale e G.E.V., soprattutto nella fase di formazione e di iniziale inserimento.


2. L'ufficio provinciale G.E.V. attua il coordinamento dell'attività di vigilanza ambientale volontaria, individuando un referente per ogni raggruppamento territoriale, scelto tra le G.E.V.


Capo III
Regolamentazione del servizio delle G.E.V.


Art. 13

Verbali e accertamento delle violazioni amministrative


1. L'accertamento delle violazioni amministrative deve essere effettuato con modelli rilasciati dalle Province sulla base del modello indicato nell'allegato "Fac simile verbale accertamento" costituente parte integrante del presente Regolamento.


2. Le G.E.V. devono curare la stesura del processo verbale di accertamento in tutte le sue parti e procedere alla contestazione immediata, ove possibile, della violazione al trasgressore e alla consegna allo stesso del processo verbale.


3. Il verbale deve essere depositato nei termini di legge e comunque non oltre quarantotto ore, alla Provincia di rispettiva pertinenza, che provvederà al seguito di competenza.


4. Le G.E.V. che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno notizia di illeciti penali, devono trasmettere senza ritardo alla Procura della Repubblica competente per territorio tutti i consequenziali atti osservando le prescrizioni dell'art. 220 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.


Art. 14

Assicurazione


1. La Provincia stipula una assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati a persone o cose dalle G.E.V. esclusivamente nello svolgimento di attività connesse al servizio.


2. Le Province e le associazioni di appartenenza possono prevedere l'estensione della copertura assicurativa a:


- infortuni, verificatisi durante l'espletamento del servizio, da cui derivi l'invalidità temporanea superiore a giorni tre, l'invalidità permanente o la morte;


- eventuali spese legali sopportate dalle G.E.V. in relazione all'espletamento dell'attività assegnata.


Art. 15

Uso di mezzi di trasporto


1. Le G.E.V., che usano un proprio mezzo di trasporto per esigenze del servizio, sollevano la Provincia da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo stesso, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione.


2. Le G.E.V. hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto sostenute per l'espletamento del proprio servizio, purché autorizzate dalla competente struttura provinciale.


3. I rimborsi sono riconosciuti dalle Province alle G.E.V. tramite i raggruppamenti a cui appartengono. Tali somme, una volta liquidate, non possono essere distolte in alcun modo dalla loro destinazione.


Art. 16

Norme transitorie


1. Alle Guardie volontarie già in servizio così come individuate dall'art.5 della
L.R. n. 10/2003, la nomina a GEV viene rinnovata ovvero riconosciuta senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione previsti dall'articolo 4 della L.R. n. 10/2003.


2. Esse sono tuttavia tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati posteriormente alla data di rinnovo/riconoscimento della nomina.


3. Al fine di una opportuna conoscenza della consistenza numerica delle G.E.V. tali guardie dovranno presentare istanza documentata nella quale risulta il raggruppamento provinciale o circond"Times New Roman"e di riferimento.


4. Sulla base di tali istanze le Province provvederanno alla realizzazione dei relativi tesserini di riconoscimento.

5. Sono fatti salvi, dalle presenti norme, i corsi di formazione delle G.E.V e i relativi procedimenti amministrativi, già avviati dalle Province alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché regolarmente comunicati al competente assessorato regionale.


   Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. . 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

 

Allegati:

a) Schema di convenzione (rif. art. 3);

b) Fac-simile del verbale di accertata violazione amministrativa (rif. art. 13);

c) Fac-simile del tesserino di riconoscimento delle GEV (rif. art. 9).