ARTICOLO
1
(Finalità)
1. La Regione Puglia riconosce la funzione del volontariato
per la salvaguardia dell’ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti
specifiche finalità:
a)
diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori
ambientali;
b) concorrere con le istituzioni
pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente;
c)
effettuare un costante monitoraggio e controllo del territorio al fine di
prevenire e accertare violazioni in materia ambientale;
d)
partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento delle Autorità
competenti, ad interventi in caso di emergenze di carattere
ambientale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove
l’istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da
guardie ecologiche volontarie.
3.
Sono guardie ecologiche volontarie, di seguito denominate GEV, coloro che,
avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da Province o da
associazioni di tutela ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e superato l’esame finale ai sensi dell’articolo 4, sono nominati
dalla Provincia ai sensi dell’articolo 6.
(Organizzazione della vigilanza
ecologica volontaria)
1. Le
GEV, nominate con le procedure indicate all’articolo 6, si strutturano in uno o
più Raggruppamenti provinciali (RP) o circond"Times New Roman"i (RC) dotati di
propri regolamenti di servizio; le guardie ecologiche sono proposte e
organizzate dalle associazioni di protezione ambientale legalmente costituite e
riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986 e dalle
associazioni di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale,
purché iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
alla legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11 e alla legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12. I
regolamenti di servizio sono approvati dall’Autorità di Pubblica sicurezza a
norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.*
*periodo
così modificato dall’art. 23,
l.r. n.
17/2005 2.
Le GEV svolgono la propria attività nell’ambito dei programmi predisposti dalle
Amministrazioni provinciali e delle convenzioni di cui agli articoli 9 e
10.
3. I
rappresentanti legali delle associazioni di volontariato cui appartengono i
Raggruppamenti provinciali o circond"Times New Roman"i costituiscono i tramiti
mediante i quali le Province e gli enti o organismi pubblici, titolari di
competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente,
intrattengono i rapporti con le GEV.
ARTICOLO
3
(Compiti e poteri delle
GEV)
1. Le
GEV:
a)
promuovono e diffondono l’informazione in materia ambientale, con particolare
riferimento alla legislazione relativa, favorendo una consapevole educazione
ecologica attuata sulla base di programmi di sensibilizzazione in collaborazione
con enti e istituzioni;
b)
concorrono ai compiti di protezione dell’ambiente, dell’igiene pubblica, di
tutela e di valorizzazione del patrimonio naturalistico;
c)
accertano – nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 10 e nei limiti
del presente articolo – violazioni: comportanti l’applicazione di sanzioni
pecuniarie previste dalle disposizioni di legge o dai regolamenti in materia di
protezione del patrimonio naturale e dell’ambiente, nonché di provvedimenti
istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e
attuazione;
d) collaborano con gli enti o
organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di:
1. inquinamento idrico
(della falda, marittimo, lacustre e fluviale), atmosferico, elettromagnetico e
acustico;
2. smaltimento dei
rifiuti;
3. uso di prodotti
chimici in agricoltura, pozzi e cave;
4. escavazione di
materiali litoidi e di pulizia idraulica;
5. protezione della
fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca in acque marine e
salmastre;
6. protezione della
flora, dei prodotti del sottobosco, dei funghi e dei
tartufi;
7. tutela del
patrimonio naturale e paesistico;
8. difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale,
segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del
trasgressore.
Nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate
dai predetti enti o organismi;
9. danno ambientale
derivante dall’imbrattamento con vernici di edifici e
manufatti;
e) collaborano con le competenti
Autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di
carattere ecologico.
2.
L’atto di nomina definisce i compiti specifici che ciascuna GEV è chiamata a
espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento
all’articolo 3 e all’allegato “A” della presente legge. In particolare,
individua l’ambito normativo entro il quale la guardia volontaria può esercitare
la propria attività e, di conseguenza, il potere di elevare contravvenzioni in
ambiti specifici.
3. Nel
caso in cui, con i poteri di cui all’articolo 255 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, accertino violazioni – che comportino l’applicazione di sanzioni
pecuniarie – alle disposizioni statali e regionali in materia ambientale, le GEV
redigono il verbale con le modalità previste dalle norme vigenti. Il verbale
deve essere depositato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto
ore, alla Provincia di rispettiva pertinenza, competente a emanare
l’ordinanza/ingiunzione, o al Comune, nel caso in cui il servizio di vigilanza
sia espletato in ambito comunale, così come previsto dall’articolo 11. Il
pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente mediante versamento in
appositi conti correnti postali.
4. Le
GEV, nell’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza, in virtù
dell’ordinamento legislativo vigente, acquisiscono lo status di pubblici
ufficiali (articolo 357 del codice penale) e funzioni di polizia amministrativa
(articolo 13 legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni).
5. Nei
casi di collaborazione con gli enti o organismi pubblici competenti alla
vigilanza, ai sensi del comma 1, lettera d), le GEV procedono, ove possibile,
all’identificazione del trasgressore e redigono un rapporto scritto sulle
infrazioni rilevate, da inviare all’ente o organismo competente, secondo le
direttive ufficialmente impartite dal medesimo.
6. I
compiti di cui ai commi precedenti, ovvero altri compiti non previsti dal
presente articolo, sono disciplinati attraverso una convenzione sottoscritta tra
l’ente pubblico titolare della funzione e le associazioni di GEV, ai sensi
dell’articolo 5
della legge
regionale n. 11 del 1994.
7.
L’espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a
costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo
gratuito.
8. Il
servizio di cui ai commi precedenti è approvato e posto sotto vigilanza del
Questore della Provincia nel cui territorio è disimpegnato il servizio, ai sensi
degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge n. 1952 del
1935.
ARTICOLO 4
(Corsi di
formazione e di aggiornamento)
1. La Giunta regionale,
sentite le Province e i rappresentanti delle associazioni di cui all’articolo 1,
definisce le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione
per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica, stabilisce il
contenuto dei programmi e determina il numero massimo di soggetti ammissibili ai
corsi medesimi per ciascun ambito provinciale e circond"Times New
Roman"e.
2. I corsi possono essere
organizzati dalle Province e dalle associazioni ambientaliste riconosciute
iscritte presso il Ministero dell’ambiente, a norma della legge n. 349 del 1986,
senza oneri a carico del bilancio regionale, e si concludono con un esame
teorico-pratico, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del
comma 1, dinanzi a una commissione costituita con le modalità di cui al comma
3.
3. La commissione d'esame,
nominata con deliberazione della Giunta provinciale, è presieduta dall'Assessore
provinciale all’ambiente o da un funzionario competente in materia dallo stesso
delegato ed è composta da:
a) un esperto in
legislazione in materia ambientale;
b) un esperto in discipline
ecologiche e ambientali;
c) un esperto di settore
designato dalla Regione;
d) il responsabile dei
Raggruppamenti provinciali o circond"Times New Roman"i presenti nella
provincia;
e) il responsabile
dell’organo organizzatore;
f) un funzionario di
pubblica sicurezza designato dal Prefetto.
Esercita le funzioni di
segretario della commissione un impiegato della Provincia.
4. Con il provvedimento di
nomina della commissione o con atto successivo è stabilito il calendario
d’esame.
5. La Giunta regionale, con
lo stesso procedimento di cui al comma 1, definisce altresì le modalità di
svolgimento dei corsi di aggiornamento per le GEV già in
servizio.
ARTICOLO
5
(Guardie già in
servizio)
1. Alle GEV nominate ai
sensi delle leggi nazionali vigenti e alle guardie venatorie volontarie delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute a norma dell’articolo 13
della legge n. 349 del 1986, nominate ai sensi dell’articolo 44,
comma 1, lettera b), della
legge regionale 13 agosto 1998, n. 27
(Norme per la protezione della fauna omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico ambientali e per la regolamentazione del
prelievo venatorio) e iscritte nei registri provinciali di cui al comma 9 del
medesimo articolo, che prestano attività alla data di entrata in vigore della
presente legge viene rinnovata ovvero riconosciuta la nomina senza obbligo di
frequenza ai corsi di formazione previsti dall’articolo 4; esse tuttavia sono
tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al comma 5 del citato
articolo 4. Inoltre, per la conferma e la continuazione del servizio volontario
sono tenute a dimostrare, singolarmente o tramite il rappresentante legale
dell’associazione cui appartengono, l’avvenuto espletamento degli obblighi
procedurali e il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo
6.
ARTICOLO
6
(Nomina delle
GEV)
1. La nomina a GEV è disposta nei confronti di chi ha
superato i corsi di cui all'articolo 4 con provvedimento della Provincia
competente per territorio.
2. La nomina di cui al comma 1, per la sua efficacia, è
subordinata:
a) al giuramento davanti al Sindaco
del comune di residenza della guardia, ai sensi dell’articolo 231 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
b) al possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(Identificazione delle
GEV)
1. Ogni GEV è munita di
tesserino personale, con apposita matricola, rilasciato dalla Provincia,
conforme al modello approvato dalla Giunta regionale; nell’esercizio dei propri
compiti, la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l’esibizione del medesimo
tesserino.
2. Nell’espletamento del
servizio la GEV è tenuta, inoltre, a indossare il contrassegno distintivo della
Provincia di appartenenza da questa fornito. Il distintivo deve contenere:
a)
l’emblema della provincia;
b) il nome della
provincia;
c) il
nome della regione;
d) un
piccolo tricolore con al centro il simbolo della Repubblica
Italiana.
3. La Regione Puglia
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a fornire alle Province lo schema del distintivo, il materiale con cui
deve essere realizzato e le sue dimensioni. Lo schema del predetto distintivo è
approvato dalla Giunta regionale.
ARTICOLO
8
(Sospensione e revoca
dell’incarico)
1. L’inosservanza degli obblighi fissati dalle convenzioni
e dal regolamento provinciale autorizza
la Provincia, sentiti i rappresentanti del Raggruppamento provinciale o
circond"Times New Roman"e, a comunicare al Questore l’irregolarità commessa
dalla GEV o dalla squadra in servizio e a sospenderla, con decreto, in attesa
delle decisioni in merito adottate dal Questore, ai sensi dell’articolo 4 del
regio decreto-legge n. 1952 del 1935. La sospensione dell’incarico, ed
eventualmente la revoca, può essere disposta dalla Provincia anche nel caso di
persistente accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari
requisiti di idoneità.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati dalla
Provincia al Questore, alla Regione e al Prefetto per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
ARTICOLO
9
(Compiti delle
Province)
1. Le Province:
a) redigono i programmi di cui
all’articolo 2, comma 2, d’intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari
di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente,
nonché con le rappresentanze dei Raggruppamenti provinciali o circond"Times New
Roman"i delle associazioni chiamati a concorrere alla realizzazione dei
programmi medesimi;
b) ricevono i resoconti dell’attività
espletata e le notizie relative alle trasgressioni
accertate;
c) promuovono il coordinamento con
tutti gli enti od organismi pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo
apposite convenzioni;
d) redigono e inviano alla Regione,
entro il mese di aprile di ciascun anno, le relazioni sull’attività svolta
nell’anno precedente dai Raggruppamenti provinciali o circond"Times New Roman"i
presenti nella provincia. Essi sono tenuti a inviare la relazione sulle attività
annuali alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni
anno;
e) stipulano direttamente contratti
di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati
dalle GEV nell’espletamento dell’incarico – nei casi in cui alla copertura del
rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera
c) del presente articolo e all’articolo 10 - senza che quest’obbligo da parte
delle Province comporti responsabilità dirette di esse su eventuali danni
cagionati a terzi. I massimali di copertura dell’assicurazione devono essere i
minimi previsti dalla compagnia con la quale si stipula il contratto di
copertura del rischio. Le Associazioni ambientaliste possono integrare
liberamente la copertura assicurativa secondo le proprie esigenze e a proprie
spese;
f) mettono a disposizione dei
Raggruppamenti provinciali e circond"Times New Roman"i delle GEV mezzi e
attrezzature da destinare all’espletamento del servizio, nei limiti delle
assegnazioni previste nei bilanci regionale e provinciale.
2. Nell’ambito della propria
programmazione di salvaguardia del territorio la Provincia predispone le
convenzioni di cui all’articolo 3, comma 6 e le propone alla firma delle
associazioni GEV.
ARTICOLO
10
(Attuazione dei
programmi)
1. I
programmi di cui al comma 2 dell’articolo 2 e alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 9 si attuano mediante convenzioni. La convenzione costituisce lo
strumento normale per regolare i rapporti fra l’associazione cui il
Raggruppamento provinciale o circond"Times New Roman"e appartiene e l’ente o
organismo pubblico che si avvale dell’opera delle GEV.
ARTICOLO
11
(I
Comuni)
1. Nell’ambito della loro
autonomia, i Comuni della Regione Puglia possono dotarsi di GEV a condizione che
siano state nominate, svolgano servizio e siano soggette ai controlli e alle
sanzioni secondo quanto disposto dalla presente legge.
2. Ogni
Provincia assegna ai Comuni richiedenti un congruo numero di volontari a seconda
delle disponibilità, delle esigenze e delle emergenze, da pattuirsi mediante
accordi scritti da definirsi tra le parti e perfezionati da una deliberazione
consiliare.
3. Le
Province sono tenute a curare l’iter istruttorio conseguente le richieste dei
singoli Comuni e ne assicurano l’assistenza procedurale.
4. Le GEV
in servizio presso i Comuni svolgono il medesimo nei limiti del territorio loro
assegnato.
5. Gli
accertamenti delle violazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e le
eventuali sanzioni pecuniarie sono gestiti in ambito
comunale.
6. Gli
introiti delle multe devono essere depositati su un apposito capitolo e
ripartiti secondo le seguenti modalità: il 10 per cento alla Regione Puglia, il
20 per cento alla Provincia di appartenenza e il 70 per cento al Comune. Le
percentuali si intendono al netto delle spese di gestione.
7. Le
somme nette introitate possono essere utilizzate esclusivamente dalla Regione,
dalle Province e dai Comuni per attività inerenti la salvaguardia dell’ambiente,
riservando una congrua percentuale delle stesse alla gestione del personale
volontario di cui al presente articolo e al suo
attrezzamento.
8.
Restano ferme le prerogative delle Province indicate negli articoli precedenti e
successivi della presente legge.
9. Le somme di cui ai commi 5
e 6 devono essere versate con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della
riscossione con la seguente causale: “Introiti multe GEV del mese di……………,
Comune di…………….”.
ARTICOLO 12
(Doveri
delle GEV)
1. Le
GEV devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie
funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle
Province, nonché dalle convenzioni ai sensi degli articoli 9 e
10.
2. Se
ha notizia di un reato nell’esercizio o a causa del servizio di cui è
incaricata, la GEV è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate
dall’ente od organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si
tratti di reato punibile a querela dell’offeso.
3.
Nell’espletamento dei propri compiti le GEV non possono essere
armate.
4. Alle GEV è vietata la
caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di
competenza territoriale nelle giornate in cui espletano il loro
servizio.
ARTICOLO 13
(Coordinamento regionale)
1. La
Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e
coordinamento del servizio di vigilanza ecologica.
2. In
particolare la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) definisce le linee fondamentali dei programmi di
attività e le direttive tecniche per l’espletamento del servizio delle GEV,
approvandone il relativo regolamento organizzativo;
b) definisce le materie obbligatorie dei corsi di
formazione e di riqualificazione e degli esami;
c) può adottare schemi tipo per le convenzioni di cui
all’articolo 10.
3. La
Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 30
giugno, una relazione sull’attività del servizio di vigilanza
ecologica.
ARTICOLO
14
(Norme
finanziarie)
1. La Regione devolve una
quota pari al 75 per cento delle proprie entrate, derivanti per infrazioni
amministrative dai verbali redatti dalle GEV di cui alla presente legge, il cui
utilizzo è subordinato all’effettivo introito, al fondo regionale speciale per
la vigilanza volontaria, istituito presso la Regione medesima. Ugualmente, in
favore del fondo ciascun ente locale provvede secondo quanto previsto dai commi
5 e successivi dell’articolo 11.
2.
Qualora il fondo regionale nell’anno in corso non venga impegnato completamente,
la parte restante sarà utilizzata l’anno successivo entrando a far parte della
somma indistinta del fondo medesimo.
3. La
Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce le modalità e i tempi di
assegnazione e della rendicontazione da parte delle associazioni dei contributi
ottenuti derivanti dal fondo regionale speciale per la vigilanza volontaria,
nonché le modalità di svolgimento dei controlli da parte della
Regione.
ARTICOLO
15
(Diritto
d’informazione)
1. Le
circolari e i pareri comunque espressi, posti in essere da organi e uffici della
Regione e da enti sub-regionali relativamente alle materie di cui all’allegato
A, e che risultino utili anche ai fini dei servizi di vigilanza, sono comunicati
in copia alle associazioni di tutela ambientale che dispongono di proprie
guardie ambientali giurate nominate secondo le leggi in
vigore.
ARTICOLO
16
(Norme di coordinamento, transitorie
e finali)
1.
Qualora le normative regionali in vigore prevedano tra gli organi con compiti di
vigilanza o di tutela dell’ambiente personale volontario appartenente alle
associazioni di cui all’articolo 1, le stesse devono essere applicate e
interpretate in conformità della presente legge.
2. Le
norme regionali comunque in contrasto con quelle della presente legge si
intendono abrogate, ovvero – se di natura più generale – disapplicate alla materia oggetto della presente
legge.
3. Con riferimento alle
associazioni, di cui all’articolo 1, iscritte nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, per quanto non previsto dalla presente legge si
applicano le norme dello Stato e dei regolamenti provinciali in materia di
volontariato e di guardie giurate.
4. Le
modifiche alla presente legge sono adottate previa audizione delle associazioni
ambientaliste di cui all’articolo 1 da parte della competente Commissione
consiliare permanente.
ALLEGATO A
Ambito normativo di intervento delle
Guardie Giurate Volontarie delle Associazioni di tutela
ambientale
( Guardie
Ecologiche Volontarie)
Le Guardie
giurate volontarie delle associazioni di tutela ambientale possono esercitare la
propria attività di vigilanza nell’ambito delle seguenti
norme:
Settore I - TERRITORIO e PAESAGGIO
|
Ø
Legge 29 giugno 1939,
n. 1497: Protezione delle bellezze
naturali.
Ø
Legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56: Tutela del territorio (mod. con: 11/81-
24/94 – 16/95 – 20/01);
Ø
Legge
regionale 24 gennaio 1981, n. 11: Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 –
Tutela ed uso del territorio – Regime transitorio.
Ø
Legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 32: Tutela e valorizzazione del patrimonio
speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.
Ø
Legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30: Norme transitorie di tutela delle aree di
particolare interesse ambientale – paesaggistico. (mod. con: 02/91 – 08/91 –
07/92 – 16/92 – 02/93 – 14/93 – 10/94 – 28/94 – 02/95 – 16/95 – 33/95 – 09/96 –
02/97 – 02/98 – 01/99 – 17/99 – 09/00).
Ø
Legge
regionale 15 aprile 1992, n. 9: Interventi selvicolturali ammissibili ai
sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in
materia di tutela delle zone di particolare interesse
ambientale.
Ø
Decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (limitatamente ai beni ambientali tutelati dal titolo II e
ai beni culturali oggetto di delega di funzioni amministrative alle Regioni): Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352.
Ø
Legge regionale 12 aprile 2001, n. 11: Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale.
Settore II - TUTELA della FAUNA
SELVATICA e ATTIVITA’ VENATORIA
|
Ø
Legge 11 febbraio
1992, n. 157: Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.
Ø
D.M. 14 settembre
1993: Norme per l’importazione
dall’estero di lepri.
Ø
Decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della
Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica.
Ø
Legge
regionale 13 ottobre 1998, n. 27: Norme per la protezione della fauna
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell’attività venatoria.
Settore III - TUTELA della FAUNA
ITTICA e PESCA |
Ø
Regio decreto 22
novembre 1914, n. 1486: Regolamento per
la pesca fluviale e lacuale.
Ø
Regio decreto 8
ottobre 1931, n. 1604: Approvazione del
testo unico delle leggi sulla pesca.
Ø
Legge 14 luglio 1965,
n. 963: Disciplina della pesca
marittima.
Ø
Legge
regionale 7 settembre 1979, n. 64: Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei
molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale. Ecc. (
mod. con: 20/80 – 44/80 – 36/81).
Ø
Decreti provinciali
sulla pesca.
Settore IV – NORME IN MATERIA DI
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E DI TUTELA DEGLI ANIMALI DAL MALTRATTAMENTO
|
Ø
Legge 14 agosto 1991,
n. 281: Legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Settore V – FLORA E
FORESTE |
Ø
Regio decreto-legge 30
dicembre 1923, n. 3267: Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani.
Ø
Regio decreto 16
maggio 1926, n. 1126: Approvazione del
regolamento per l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1023, n. 3267,
concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani.
Ø
Decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475:
Divieto di abbattimento di alberi di olivo.
Ø
Legge 9 ottobre 1967,
n. 950: Sanzioni per i trasgressori delle
norme di polizia forestale.
Ø
Legge 1 marzo 1975, n.
47: Norme integrative per la difesa dei
boschi dagli incendi.
Ø
Legge 16 dicembre
1985, n. 752: Normativa quadro in materia
di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati
al consumo.
Ø
Legge 23 agosto 1993,
n. 352: Norme quadro in materia di
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti
dalla legge n. 352/93.
Settore VI – NORME IN MATERIA DI
INQUINAMENTO AMBIENTALE |
Ø
Legge 13 luglio 1966,
n. 615: Provvedimenti contro
l’inquinamento atmosferico.
Ø
Legge
regionale 10 dicembre 1982, n. 36: Interventi regionali in attuazione
dell’articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 – Norme delle per la tutela
delle acque dall’inquinamento – Integrata e modificata dalla legge 24 dicembre
1979, n. 650.
Ø
Legge
regionale 19 dicembre 1983, n. 24: Tutela e uso delle risorse idriche e
risanamento delle acque in Puglia.
Ø
Decreto legge 25 novembre
1985, n. 667: Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di
eutrofizzazione.
Ø
Legge
regionale 30 ottobre 1986, n. 30: Decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti.
Norme integrative e di prima attuazione.
Ø
Decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/676/CEE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio.
Ø
Decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152: Disposizioni sulla
tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole.
Ø
Decreto del Ministro
dell’ambiente 25 ottobre 1999, n.471: Regolamento recante criteri, procedure e
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei
siti inquinanti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni.
Ø
Legge
regionale 12 febbraio 2002, n. 11: Norme di indirizzo per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico.
Ø
Legge
regionale 8 marzo 2002, n. 5: Norme transitorie per la tutela
dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0Hz e 300 GHz.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della presente legge le GEV esercitano le funzioni di vigilanza sulle eventuali
modificazioni e integrazioni che sono state nel frattempo apportate alle fonti
normative elencate nei settori del presente allegato A senza necessità di
aggiornamento del medesimo.