Legge implicitamente abrogata. Lal.r. 27 giugno 2007, n. 18, art. 39, ha abrogato la l.r. 12/1996. La stessa l.r. all’art. 38, comma 3 così dispone:
“ Sino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione
dell’Agenzia i Commissari straordinari e i Collegi dei revisori dei conti di cui
alla legge regionale 26 marzo 2007, n. 9(Proroga
della nomina dei Commissari e dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti
degli EDISU della Regione Puglia), restano in carica per gli atti di ordinaria
amministrazione, nonché per gli atti urgenti e indifferibili”
Art. 1
[1.
I Commissari straordinari e i componenti dei Collegi dei revisori dei conti
degli Enti per il diritto allo studio universitario (EDISU) regionali previsti,
rispettivamente, dagli articoli 38
e 10
della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12
(Diritto agli studi universitari), in attesa dell’approvazione della legge di
riforma degli EDISU, restano in carica fino alla data del 30 aprile 2007.
]
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7
“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 26 marzo 2007