IL
PRESIDENTE
DELLAGIUNTAREGIONALE
Visto l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Vista la L.
R. 21 marzo 2007 n. 7 che, all’art. 4, prevede l’adozione di un regolamento
attuativo della legge;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 2072 del 04.11.2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
TITOLO I
Oggetto e
Definizioni
Art. 1
(Oggetto)
Il presente Regolamento contiene norme di
attuazione della legge
regionale 21 marzo 2007 n. 7 “Norme per le politiche di genere e i
servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia” con particolare riguardo
alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione di contributi ai
Comuni in forma singola e associata ai sensi dell’art. 5
della legge
regionale 10 luglio 2006 n. 19 (di seguito ambito territoriale) per la
predisposizione e l’attuazione dei Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi e
per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi di cui
all’articolo 27 della l. 53/2000, nonché per il monitoraggio e la valutazione
degli interventi.
Art. 2
(Piano Territoriale dei Tempi e degli
Spazi)
Il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi
(di seguito denominato PTTS) si configura come uno specifico strumento di
pianificazione territoriale, volto a razionalizzare l’organizzazione dei tempi
della città e a migliorare le condizioni di fruizione quotidiana dei servizi,
attraverso la qualificazione dei programmi di azione per lo sviluppo economico,
lo sviluppo urbano sostenibile e l’inclusione sociale, al fine di sostenere le
pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita
attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura
parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul
territorio regionale, anche temporaneamente. Il PTTS interviene a regolare i
tempi e le modalità di gestione e di fruizione degli spazi delle città,
guardando almeno ai seguenti ambiti:
-
servizi
pubblici comunali e delle altre istituzioni pubbliche;
-
servizi
sociali e sociosanitari, di cura, di aggregazione, socio-educativi, di
conciliazione;
-
servizi
commerciali pubblici e privati;
-
contesti
produttivi nei settori primario, secondario e terziario;
-
servizi
di trasporto e per la mobilità lenta e sostenibile nelle città;
-
servizi
culturali e ludico-ricreativi per le diverse fasce di età;
-
servizi
dell’istruzione e formativi.
A tale scopo il Piano Territoriale dei Tempi
e degli Spazi deve risultare compatibile con i principi ed i criteri della
programmazione comunitaria e nazionale nonché essere riconducibile e coerente
con i seguenti strumenti di programmazione approvati in sede definitiva:
-
Piani
Urbanistici Generali e di attuazione
-
Piano
del traffico e della mobilità urbana
-
Piani
Sociali di Zona e Piani di attuazione territoriale per i servizi sanitari (PAT)
-
Piani
Territoriali di Coordinamento Provinciale
-
Piani
strategici di area vasta
-
Programmi di Iniziativa Comunitaria
-
Piani e
programmi in materia di sviluppo turistico
Art. 3
(Banche dei tempi)
Le Banche dei Tempi, ai sensi dell’articolo
27 della l. 53/2000, sono associazioni promosse e/o sostenute da enti locali per
favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei
servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire
l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le
iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed
enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca
solidarietà e interesse.
TITOLO II
Interventi a sostegno della progettazione dei
Piani dei Tempi e degli Spazi
Art. 4
(Contributi regionali per il finanziamento
degli Studi di Fattibilità per la progettazione dei
Piani dei Tempi e degli
Spazi)
La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 11
della legge
regionale 21 marzo 2007 n. 7, concede contributi per il finanziamento di
Studi di Fattibilità con l’obiettivo di definire e promuovere la sperimentazione
di politiche, strategie e linee d’azione per favorire il coordinamento dei tempi
e degli orari a livello di ambito territoriale.
Gli interventi da ammettere al finanziamento
saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica.
Art. 5
(Soggetti beneficiari)
Possono accedere ai contributi regionali di
cui all’articolo precedente i Comuni della Regione Puglia, associati in forma di
ambito territoriale, nel rispetto di quanto previsto all’art.9
della L.R.
7/2007.
La domanda di finanziamento deve essere
presentata dal Coordinamento Istituzionale dell’ambito territoriale o altro
organismo istituito per la gestione associata, previa approvazione dello stesso
da parte di ciascun Comune costituente l’ambito.
E’ consentita, sia nella fase di
progettazione che in quella attuativa, la partecipazione di associazioni di
categoria, organizzazioni sindacali, organizzazioni di volontariato e di
promozione sociale, cooperative sociali, altri soggetti pubblici, soggetti
privati di produzione e di servizi, in qualità di partner non percettori di
risorse finanziarie pubbliche.
Le Amministrazioni provinciali partecipano ai
tavoli di concertazione, concorrono alla realizzazione dei corsi di
qualificazione e di formazione del personale degli enti locali coinvolto nella
progettazione dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e
nella loro attuazione e, attraverso i Centri Risorse per le Famiglie
contribuiscono alla realizzazione del monitoraggio quali-quantitativo degli
interventi e attivano interventi per la raccolta e la diffusione di buone
pratiche.
E’ ammessa la presentazione di un solo studio
di fattibilità per Ambito Territoriale.
Art. 6
(Iniziative ammissibili)
Sono ammissibili ai contributi regionali di
cui al presente Titolo, Studi di fattibilità per la realizzazione di piani
territoriali dei Tempi e degli Spazi, contenenti i seguenti elementi:
1)
organizzazione di un sistema di governo delle
politiche spazio – temporali (Ufficio dei Tempi e degli Spazi);
2)
la
conoscenza della realtà cittadina, dei vincoli e delle opportunità, attraverso
l’analisi dei bisogni, l’individuazione degli obiettivi e dei destinatari delle
azioni;
3)
la
predisposizione di interventi e di sperimentazioni mirate;
4)
i
meccanismi di attivazione dei soggetti sociali (associazioni di categoria,
organizzazioni sindacali, terzo settore, altri soggetti pubblici) in conformità
con le forme di progettazione partecipata di cui al regolamento
regionale n. 4/2007;
5)
le
risorse finanziare, umane e organizzative necessarie alla sostenibilità
economica delle stesse;
6)
la
strategia di comunicazione.
Il prodotto finale di ciascuno Studio di
Fattibilità consiste nella definizione puntuale degli interventi che andranno a
comporre il Piano dei Tempi e degli Spazi dell’area territoriale di riferimento,
di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento, nonché nella
individuazione di tutti i soggetti che saranno chiamati a dare attuazione agli
interventi medesimi attraverso protocolli di intesa che definiscano ruoli e
partecipazione finanziaria di ciascun ente pubblico e privato.
Art. 7
(Spese Ammissibili)
Sono ammissibili ai contributi di cui al
presente titolo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione di
apposito Avviso Pubblico da parte della Regione Puglia, finalizzate alla
realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 6, relative alle
seguenti voci di costo:
- spese riconducibili a indagini, ricerche e
studi finalizzati a quanto previsto al punto 3 del precedente articolo 6 nella
misura massima del 10% del valore del progetto;
- spese relative all’organizzazione di
incontri, forum, anche on line, focus group e consultazioni dei soggetti
coinvolti nel progetto;
- spese di consulenze specialistiche per la
elaborazione dello studio di fattibilità e per la stesura del Piano;
- spese di comunicazione e promozione degli
interventi previsti dallo studio;
- spese per la formazione del personale
dipendente da coinvolgere nella progettazione ed attuazione del Piano;
- acquisto di software e servizi informatici
per l’acquisizione, la gestione e l’elaborazione di dati su tempi ed orari,
nonché per la cronomappatura del territorio;
- spese generali nella misura massima del 4%
del valore del progetto.
Per ogni voce di spesa che preveda l’impegno
di personale dipendente è necessario indicare il costo orario lordo.
Art. 8
(Entità del contributo)
Il contributo massimo concedibile per ciascun
progetto di fattibilità è pari a:
- Euro 30.000 per ambiti territoriali la cui
popolazione complessiva è inferiore a 50.000 abitanti;
- Euro 40.000,00 per ambiti territoriali la
cui popolazione complessiva è inferiore a 100.000 abitanti;
- Euro 60.000,00 per ambiti territoriali la
cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti.
Per la individuazione della popolazione
residente si fa riferimento alla rilevazione ISTAT 2001.
E’ ammessa la possibilità di cofinanziamento
con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dall’Ente richiedente.
Art. 9
(Criteri di valutazione e selezione dei
progetti)
Un’apposita Commissione nominata dalla
Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali e composta da personale
regionale, valuterà ciascuna domanda di finanziamento procedendo in primo luogo
alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’accesso ai contributi in
relazione a quanto indicato nei precedenti artt. 5, 6 e 7.
Saranno esclusi dalla valutazione di merito i
progetti:
- presentati da soggetti diversi da quelli
indicati nell’articolo 5 del presente regolamento;
- consegnati oltre i termini indicati;
- pervenuti con modalità diverse da quelle
riportate nel presente paragrafo;
- privi delle diciture identificative sul
plico di consegna;
- non corredati dalla documentazione
richiesta nel presente paragrafo;
- redatti su modulistica difforme da quella
allegata al presente regolamento.
Nel corso della valutazione la Commissione ha
facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai
soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. a pena di esclusione dalla
procedura di valutazione.
La predetta Commissione provvederà
successivamente all’attribuzione dei punteggi in base ai criteri di selezione di
seguito indicati, che tengono conto delle priorità stabilite dal comma 2
dell’art. 11
della Legge
Regionale n. 7 del 21 marzo 2007 con accanto il punteggio massimo
attribuibile:
a)
Completezza e coerenza interna della
proposta progettuale tra gli obiettivi dell’intervento e le azioni che si
intendono realizzare, nonché rilevanza dei progetti di cui al secondo
comma dell’art. 10 della l.r.
7/2007:
|
max punti
18 |
b)
Grado e modalità di coinvolgimento nel
progetto del partenariato sociale e istituzionale (organizzazioni
sindacali e datoriali, altre PA, terzo settore,
ecc.):
|
max punti 15
|
c)
Grado coerenza esterna con gli altri
strumenti di programmazione locale e regionale
|
max punti
12 |
d)
Metodologie di comunicazione e
sensibilizzazione in relazione al target degli
interventi:
|
max punti 10
|
e)
Completezza della proposta progettuale,
dettaglio del piano economico del progetto e criteri di monitoraggio, di
valutazione e autovalutazione dell’intervento
|
max punti
10 |
f)
Innovatività delle metodologie e delle
soluzioni proposte, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in
rapporto alle problematiche che intende affrontare:
|
max punti 10
|
g)
Esemplarità e trasferibilità ovvero
possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei
risultati
|
max punti 5 |
h)
Grado di applicazione delle pari
opportunità
|
max punti 5
|
i)
Qualità e adeguatezza
dell’organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità
coinvolte)
|
max punti 5
|
Art. 10
(Presentazione della domanda)
La domanda di contributo deve essere redatta
utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà predisposta dalla Regione
Puglia - Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet
www.regione.puglia.it.
Le istanze dovranno essere inviate, a pena di
esclusione, entro e non oltre 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio
la dicitura “Progetto di Fattibilità per il Piano Territoriale dei Tempi e degli
Spazi” e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:
Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà
- Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, Ufficio per la Politica per le
persone e le famiglie (III piano) - via Caduti di tutte le Guerre n. 15, 70126
BARI.
Le modalità di presentazione dell’istanza
saranno contenute nell’Avviso Pubblico.
La Regione si riserva di effettuare controlli
sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante
accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la
richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.
La presenza di dichiarazioni false o mendaci
comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di
competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero
delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti
calcolati a decorrere dalla data di erogazione.
Art. 11
(Graduatoria e concessione del
contributo)
La Commissione di valutazione di cui al
precedente articolo 9 formulerà la graduatoria unica delle domande ammesse alla
fase valutativa.
La graduatoria unica è approvata con
determinazione del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali e
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Saranno ammissibili al finanziamento le
proposte che in sede di valutazione conseguiranno un punteggio pari ad almeno 60
punti.
L’atto di concessione dei contributi sarà
adottato con apposita determinazione del Dirigente di Settore, nei limiti delle
risorse che a tale scopo saranno assegnate dall’Avviso Pubblico.
Nel caso di revoca o riduzione del contributo
secondo quanto disposto dal seguente art. 13, la Regione Puglia potrà provvedere
con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella
graduatoria, sempre nell’ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.
La graduatoria resterà aperta per lo
scorrimento qualora vengano individuate ulteriori risorse finanziarie e fino
alla pubblicazione di un ulteriore Avviso.
Art. 12
(Durata e Modalità di erogazione del
contributo)
I progetti dovranno essere realizzati entro
12 mesi dall’approvazione degli stessi, salvo proroghe, non superiori a mesi 4
che dovranno essere espressamente autorizzate dal Settore Sistema Integrato
Servizi Sociali, entro due mesi dalla scadenza originariamente prevista.
L’erogazione del contributo avverrà con le
seguenti modalità:
-
anticipazione pari al 40% del costo
dell’intervento alla comunicazione formale di avvio del progetto;
-
seconda
tranche pari al 50% su dimostrazione dell’avvenuta realizzazione, sulla base del
programma proposto, del 50% delle attività previste;
-
saldo
del 10%, a seguito di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e
una relazione dettagliata sulle attività svolte, nonché degli elementi di cui
all’ultimo capoverso dell’articolo 6 del presente regolamento da presentarsi a
cura del soggetto beneficiario.
Art. 13
(Varianti e revoche)
Sono ammesse varianti in corso di esecuzione,
previa esplicita approvazione da parte del Settore Sistema Integrato Servizi
Sociali.
Il contributo sarà soggetto a revoca nei
seguenti casi:
- il beneficiario risulti inadempiente
rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il
provvedimento di concessione del contributo;
- il progetto non abbia effettivo inizio
entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione delle
graduatorie sul BURP o non si concluda entro dodici mesi dalla data di
effettivo inizio dei lavori.
In ogni fase del procedimento la Regione
Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull’esecuzione degli interventi, al
fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle
agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a
disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile
necessaria.
Nei casi di revoca del contributo si
provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli
interessi legali.
Art. 14
(Obblighi dei beneficiari dei contributi)
I soggetti beneficiari sono tenuti a
realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione nei limiti e secondo le
modalità di realizzazione descritte nei progetti approvati.
Essi sono, altresì, tenuti a presentare
idoneo resoconto sull’utilizzo dei finanziamenti percepiti, secondo le modalità
indicate nel precedente articolo 12.
Il corretto rendiconto costituisce elemento
determinante per la concessione dei contributi successivi.
TITOLO III
Interventi a sostegno della attuazione e
gestione dei Piani dei Tempi e degli Spazi
Art. 15
(Contenuti dei Piani)
Ciascun Piano deve contenere nel dettaglio:
-
Ambito
territoriale di applicazione;
-
Esigenze
e criticità alle quali si intende dare risposta;
-
Finalità
generale e obiettivi specifici;
-
Misure
previste per raggiungere gli obiettivi;
-
Risorse
necessarie alla realizzazione degli interventi previsti;
-
Partenariato attivato e attori coinvolti;
-
Target
di destinatari per le singole azioni previste;
-
Adempimenti necessari per l’attuazione, il
cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;
-
Modalità
di integrazione con gli interventi ed i servizi del sistema integrato di welfare
locale, con particolare riguardo ai Piani di Zona e ai Piani di Distretto;
-
Meccanismo di raccordo del Piano con gli
altri strumenti di programmazione locale di cui all’articolo 2 del presente
regolamento;
-
Modalità
di gestione, controllo e monitoraggio sull’attuazione delle misure;
-
Azioni
di informazione e comunicazione previste per diffondere la conoscenza degli
strumenti e dei servizi da adottare.
Il Piano deve uniformarsi ai criteri generali
di cui all’art. 9
della l.r.
21 marzo 2007 n. 7, con particolare riguardo ai seguenti:
a)
accessibilità e fruibilità temporale dei
servizi pubblici e privati, promovendo il coordinamento tra orari e
localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando
l’accesso all’informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree
a rischio di spopolamento;
b)
accessibilità e fruibilità degli orari dei
servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per
articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative
prevalenti sul territorio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della l.r.
19/2006;
c)
corrispondenza degli orari e della frequenza
dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità
urbana ed extraurbana, anche attraverso l’utilizzo di forme di mobilità
alternative all’uso dell’auto privata;
d)
organizzazione degli orari di biblioteche,
musei ed enti culturali in modo da consentirne un’ampia fruizione, mediante
l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce
serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell’anno;
e)
riqualificazione degli spazi urbani per
migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti
alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, anche attraverso
l’utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di
aree periferiche e/o degradate e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza
e territorio;
Art. 16
(Approvazione e finanziamento dei Piani dei
Tempi e degli Spazi)
- Il Piano è adottato in prima istanza dal
Coordinamento istituzionale dell’ambito territoriale o altro organismo
istituito per la gestione associata ed inviato a ciascun Comune dell’ambito
territoriale per l’approvazione.
- Ciascun Comune approva il piano previa
acquisizione del parere obbligatorio dei comitati di pari opportunità, degli
enti pubblici e privati interessati dagli interventi del piano stesso.
- Il Piano è deliberato dal Coordinamento
istituzionale dell’ambito territoriale o altro organismo istituito per la
gestione associata. Al fine di dare attuazione al Piano, il soggetto di cui
all’art. 5 del presente regolamento sottoscrive una Convenzione, ai sensi
dell’art. 30 della legge 267/2000 e della l.r.
10 luglio 2006, n. 19, con la Regione Puglia, la Provincia di
competenza e tutte le amministrazioni coinvolte nell’attuazione dei progetti e
degli interventi contenuti nel piano stesso.
- I piani redatti in conformità ai requisiti
di cui al comma precedente potranno essere presentati entro il 30 giugno di
ogni anno.
- Il Gruppo di Lavoro interassessorile di cui
al comma 4 dell’art. 4
della l.r.
7/07 procederà alla valutazione dei Piani presentati verificando
che le modalità attuative siano fondate sul almeno cinque delle tipologie di
intervento prioritarie stabilite dal comma 2 dell’art. 11
della Legge
Regionale n. 7 del 21 marzo 2007.
- Ai fini dell’assegnazione dei contributi
sarà formulata una graduatoria unica per tutte le domande di finanziamento.
- La Convenzione è approvata con Decreto del
Presidente della Regione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- Gli interventi e i progetti previsti dalla
Convenzione saranno finanziati attraverso le risorse individuate all’interno
del P.O. FESR e FSE Puglia 2007-2013 e attraverso altre disponibilità
finanziarie individuate nell’ambito dei fondi FAS (Fondo per le aree
sottoutilizzate).
- Lo schema di convenzione conterrà, tra gli
altri elementi, i soggetti coinvolti, l’elenco degli interventi, il piano
finanziario, il cronoprogramma degli interventi, le spese ammissibili e i
meccanismi di rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 17
(Interventi ammissibili)
Sono considerati ammissibili le seguenti
linee di intervento:
A - ARMONIZZAZIONE DEGLI ORARI PER I
CITTADINI E OSPITI TEMPORANEI
Interventi per assicurare armonizzazione ed
estensione degli:
-
orari
degli uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico.
-
orari
dei servizi pubblici socio-educativi, assistenziali e sanitari
-
orari di
biblioteche, musei ed enti culturali
-
orari,
frequenze e percorsi dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed
interurbano.
Interventi per assicurare l’armonizzazione
degli:
-
orari
delle attività economiche (commerciali, artigiane, terziarie ecc.);
-
orari
degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
B - ANIMAZIONE DEGLI SPAZI URBANI E DELLE
INFRASTRUTTURE SOCIALI
-
Interventi volti a garantire la convergenza
locale delle politiche per la riqualificazione e la rivitalizzazione economica e
sociale dei contesti urbani, con specifico riferimento alle aree “sensibili” ed
alle fasce più deboli della popolazione
-
la
promozione di forme di partecipazione attiva della cittadinanza alla vita
pubblica
-
il
potenziamento delle politiche e dei servizi di inclusione ed integrazione
socioculturale nelle aree metropolitane e nei centri e sistemi urbani della
regione il potenziamento delle strategie di sviluppo più equilibrato dei centri
urbani riducendo le dicotomie tra le aree di concentrazione dello sviluppo e
dell’attrattività e le aree più marginali all’interno di un medesimo territorio
-
l’incremento dei livelli di sicurezza,
qualità della vita e vivibilità nelle aree di maggiore degrado sociale o di
criticità ambientale
-
sostenere la gestione dei punti di
informazione e accoglienza turistica (IAT), al fine di migliorare il servizio a
vantaggio di visitatori e residenti e per migliorare l’offerta complessiva, con
l’obiettivo di allungare il tempo medio di permanenza del turista;
-
realizzare un calendario condiviso di
attività, cui dare adeguata informazione, per incentivare la conoscenza e la
fruizione degli aspetti culturali e identitari del territorio e delle comunità
locali, nonché con l’obiettivo di rivitalizzare i luoghi di socializzazione
(principalmente i centri storici).
C - E-GOVERNMENT E SERVIZI PER LA
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
-
Interventi di supporto alla diffusione
dell’utilizzo dei servizi della Rupar da parte degli enti pubblici rimuovendo
gli ostacoli che ne impediscono la fruizione;
-
Informatizzazione dei servizi interni ed
esterni delle amministrazioni pubbliche garantendo l’interoperabilità e la
cooperazione tra i diversi settori attraverso la RUPAR;
-
Attivazione e integrazione del sistema dei
Centri di Accesso Pubblici, dal punto di vista tecnologico, logistico e
funzionale, localizzazione in luoghi di facile accesso e predisposizione dei
relativi piani di comunicazione per diffonderne la conoscenza e la fruizione;
-
Interventi di integrazione tecnologica per
consentire l’accesso ai servizi da parte delle categorie sociali a più alto
rischio di esclusione (anziani, diversamente abili ed immigrati);
-
Costruzione della infrastrutturazione
immateriale della rete del welfare d’accesso per l’accoglienza e l’orientamento,
differenti dall’e-health, attraverso l’impiego delle nuove tecnologie per la
sperimentazione delle reti di trasmissione di dati e per l’operatività integrata
tra Comuni e ASL, tra Porte Uniche di Accesso e UVM e tutti gli altri soggetti
della rete di offerta.
Art. 18
(Premialità connesse all’adozione del piano
degli orari e degli spazi)
Agli ambiti territoriali che sottoscrivono la
convenzione di cui all’articolo 16 del presente regolamento viene conferito il
marchio “Ambito amico delle famiglie”.
Il conferimento di tale marchio consente
l’accesso ad una premialità nell’erogazione delle risorse connesse
all’attuazione del Piano Sociale di Zona nella misura dello 0,5% in più della
dotazione finanziaria ordinariamente trasferita, secondo le disposizioni del
Piano Sociale Regionale.
TITOLO IV
Interventi a sostegno delle Banche del
Tempo
Art. 19
(Contributi regionali per la costituzione di
Banche del Tempo)
La Regione Puglia eroga contributi per
promuovere e sostenere la nascita di Banche del Tempo sul territorio regionale.
Gli interventi programmati saranno realizzati
attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica.
Art. 20
(Soggetti
beneficiari)
Possono accedere ai contributi regionali in
qualità di Gruppi promotori di Banche dei Tempi i seguenti organismi, anche in
forma associata, aventi sede operativa in Puglia:
a)
Associazioni di promozione sociale inscritte
nel Registro regionale di cui alla L. n. 383/2000 e dalla L.R.
39/2007;
b)
Associazioni iscritte nel Registro Regionale
del Volontariato di cui alla L. n. 266/1991 e L.R.
n. 11/1994;
c)
Organizzazioni sindacali e associazioni di
categoria;
d)
Ordini
professionali;
e)
Cooperative sociali;
f)
Organismi istituzionali di parità;
g)
dopolavoro aziendali.
Potranno altresì presentare proposte le
associazioni di promozione sociale e di volontariato che abbiano avanzato
istanza di iscrizione nei registri regionali, in data antecedente alla
pubblicazione sul BURP degli Avvisi pubblici per la concessione del contributo,
e la cui pratica non sia stata ancora perfezionata. La concessione del
finanziamento, per tali organismi, sarà subordinata all’iscrizione nei
rispettivi registri regionali.
Tali organismi, per la presentazione dei
progetti dovranno coordinarsi con gli Ambiti Territoriali di riferimento di cui
all’art. 5
della legge
regionale 10 luglio 2006 n. 19 per la verifica della coerenza e
l’armonizzazione degli interventi previsti con la programmazione sociale di
zona.
Gli Enti Locali possono aderire e sostenere
una Banca del Tempo attraverso:
- partecipazione diretta – nomina di un
proprio rappresentante in seno al Gruppo promotore di cui alla precedente
lettera a);
- partecipazione indiretta – attraverso la
stipula di convenzioni che prevedano la messa a disposizione di beni e servizi
e la fruizione di scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in
favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono
essere compatibili con gli scopi statutari della Banche dei tempi e non devono
costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti
locali.
Ogni associazione o raggruppamento potrà
candidare al finanziamento massimo n. 2 progetti su due diverse province, dove
ha sede operativa.
Art. 21
(Contributi dei progetti)
Sono ammissibili ai contributi regionali di
cui al presente Titolo Progetti per la costituzione e il sostegno delle Banche
dei Tempi così come definite all’art. 3 del presente regolamento.
I progetti devono indicare nel dettaglio:
a)
l’area
territoriale di riferimento
b)
gli
obiettivi da perseguire
c)
I
risultati attesi
d)
Una
breve descrizione delle modalità di organizzazione interna dei servizi
e)
Le
attività ed i servizi da realizzare
f)
Il
cronoprogramma delle attività
g)
Il piano
di animazione territoriale, promozione e diffusione dell’intervento
h)
L’identificazione delle condizioni di
successo della fase di start-up e della conduzione a regime della banca del
Tempo
i)
l’insieme dei soggetti pubblici e privati
aderenti all’iniziativa, con la descrizione del ruolo e del contributo di
ciascun partner.
Art. 22
(Spese ammissibili)
Sono ammissibili ai contributi di cui al
presente titolo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione di
apposito Avviso Pubblico da parte della Regione Puglia, finalizzate alla
realizzazione e gestione di una Banca del Tempo, relative alle seguenti voci di
costo:
- spese riconducibili a indagini, ricerche e
studi finalizzati alla costituzione di una Banca del Tempo nella misura
massima del 10% del valore del progetto;
- spese relative all’organizzazione di
incontri o consultazioni dei soggetti coinvolti nel progetto;
- spese di consulenze specialistiche
direttamente connesse alla realizzazione del progetto;
- spese generali nella misura massima del 5%
del valore del progetto;
- attrezzature multimediali per attività
didattiche e di laboratorio;
- rimborsi spese del personale volontario
impiegato per il funzionamento della Banca del Tempo;
- costi di gestione direttamente connessi
allo svolgimento delle attività
- costi di ammortamento delle attrezzature
direttamente imputabili al progetto riferite al ciclo di vita del medesimo
- altri costi di esercizio, inclusi costi di
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al
progetto
- licenze d’uso di sistemi operativi
direttamente imputabili alle attività di progetto
- costi connessi alla comunicazione e
diffusione dei risultati.
Tutte le spese imputabili al progetto saranno
riconosciute al netto di Iva, tranne il caso in cui questa sia realmente e
definitivamente sostenuta dal proponente.
La condizione di soggetto Iva o meno va
documentata alla Regione Puglia con apposita dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà da parte del beneficiario del finanziamento.
Sono in ogni caso escluse dal finanziamento
le seguenti spese:
- IVA se non dovuta;
- Spese per imposte e tasse;
- Spese legali per contenziosi, infrazioni,
interessi;
- Spese notarili;
- Spese relative all’acquisto di scorte;
- Spese relative all’acquisto di forniture
usate;
- Spese di funzionamento generali
rendicontate in maniera forfetaria;
- Spese inerenti attività di formazione.
Le tariffe per consulenze specialistiche non
potranno superare i 450,00 euro lorde per giornata di prestazione.
Art. 23
(Entità del contributo)
Il contributo massimo concedibile per ciascun
intervento è pari ad euro 50.000,00.
E’ ammessa la possibilità di co-finanziamento
con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dall’Ente richiedente.
Art. 24
(Criteri di valutazione e selezione dei
progetti)
L’istruttoria formale delle proposte ricevute
verrà espletata dalla Responsabile del Procedimento che avrà facoltà di
richiedere integrazioni alla documentazione presentata a corredo delle proposte.
Saranno esclusi dalla valutazione di merito i
progetti:
- presentati da soggetti diversi da quelli
indicati nell’articolo 20 del presente regolamento;
- consegnati oltre i termini indicati;
- pervenuti con modalità diverse da quelle
riportate nel presente paragrafo;
- privi delle diciture identificative sul
plico di consegna;
- non corredati dalla documentazione
richiesta nel presente paragrafo;
- redatti su modulistica difforme da quella
allegata al presente regolamento.
Un’apposita Commissione nominata dalla
Dirigente del Settore, valuterà le domande in relazione alla sussistenza delle
condizioni per l’accesso ai contributi in relazione a quanto indicato nei
precedenti artt. 5, 6 e 7.
Nel corso della valutazione la commissione ha
facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai
soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. a pena di esclusione dalla
procedura di valutazione.
Ai fini dell’assegnazione dei contributi,
sulla base delle valutazioni effettuate e tenuto conto delle priorità stabilite
dal comma 2 dell’art.11
della Legge
Regionale n.7 del 21 marzo 2007 sarà formulata una graduatoria unica
per tutte le domande di finanziamento, previa attribuzione di un massimo di 100
punti, così suddivisi:
j)
Completezza e coerenza interna della
proposta progettuale tra gli obiettivi dell’intervento e le azioni che si
intendono realizzare:
|
max punti 20
|
k)
Innovatività delle metodologie e delle
soluzioni proposte, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in
rapporto alle problematiche che intende affrontare:
|
max punti
10 |
l)
Esemplarità e trasferibilità ovvero
possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei
risultati
|
max punti
10 |
m)
Grado di coinvolgimento nel progetto
del partenariato sociale e istituzionale (organismi sindacali, datoriali,
terzo settore, ecc.):
|
max punti
10 |
n)
Efficacia delle metodologie di
comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli
interventi:
|
max punti 10
|
o)
Completezza della proposta progettuale,
dettaglio del piano economico del progetto e criteri di monitoraggio, di
valutazione e autovalutazione dell’intervento
|
max punti 20
|
p)
Grado di applicazione delle pari
opportunità
|
max punti 5 |
q)
Qualità e adeguatezza
dell’organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità
coinvolte, esperienza pregressa)
|
max punti 10
|
Art. 25
(Presentazione della domanda)
La domanda di contributo deve essere redatta
utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà predisposta dalla Regione
Puglia Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet
www.regione.puglia.it.
Le istanze dovranno essere inviate, a pena di
esclusione, entro e non oltre 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio
la dicitura “ Progetto per la realizzazione di Banche dei Tempi” e dovrà essere
spedito al seguente indirizzo:
Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà
- Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, Ufficio per la Politica per le
persone e le famiglie III piano - via Caduti di tutte le Guerre, 70126 BARI.
Le modalità di presentazione dell’istanza
saranno contenute nell’Avviso Pubblico.
La Regione si riserva di effettuare controlli
sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante
accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la
richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.
La presenza di dichiarazioni false o mendaci
comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di
competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero
delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti
calcolati a decorrere dalla data di erogazione.
Art. 26
(Graduatoria e concessione del contributo)
La graduatoria è formulata dalla Commissione
di cui al precedente articolo 24 ed è approvata con determinazione del Dirigente
del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, nell’ambito delle risorse
finanziarie che saranno previste per l’Avviso Pubblico, e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La concessione del contributo sarà adottata
con apposita determinazione del Dirigente di Settore.
Nel caso di revoca o riduzione del contributo
secondo quanto disposto dal seguente art. 28, la Regione Puglia potrà provvedere
con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella
graduatoria, sempre nell’ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.
I progetti ammessi saranno finanziati fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, sulla base delle predette graduatorie.
Le graduatorie resteranno aperte per lo
scorrimento qualora vengano individuate ulteriori risorse finanziarie e fino
alla pubblicazione di un ulteriore Avviso.
Art. 27
(Durata e Modalità di erogazione del
contributo)
I progetti dovranno essere realizzati entro
12 mesi dall’approvazione degli stessi, salvo proroghe, non superiori a mesi 3,
che dovranno essere espressamente autorizzate dal Settore Sistema Integrato
Servizi Sociali.
L’erogazione del contributo avverrà con le
seguenti modalità:
-
anticipazione pari al 40% del costo
dell’intervento alla comunicazione formale di avvio del progetto;
-
seconda
tranche pari al 50% su dimostrazione dell’avvenuta realizzazione, sulla base del
programma proposto, del 50% delle attività previste;
-
saldo
del 10%, a seguito di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e
presentazione di una relazione dettagliata sulle attività svolte da parte del
soggetto beneficiario.
Art. 28
(Varianti e revoche)
Sono ammesse varianti in corso di esecuzione
previa esplicita approvazione da parte del Settore Sistema Integrato Servizi
Sociali.
Il contributo sarà soggetto a revoca nei
seguenti casi:
- il beneficiario risulti inadempiente
rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il
provvedimento di concessione del contributo;
- il progetto non abbia effettivo inizio
entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione delle
graduatorie sul BURP o non si concluda entro dodici mesi dalla data di
effettivo inizio dei lavori.
In ogni fase del procedimento la Regione
Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull’esecuzione degli interventi, al
fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle
agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i
controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a
disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile
necessaria.
Nei casi di revoca del contributo si
provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli
interessi legali.
Art. 29
(Obblighi dei beneficiari dei contributi)
I beneficiari sono tenuti a realizzare le
iniziative sovvenzionate dalla Regione nei limiti e secondo le modalità di
realizzazione descritte nei progetti approvati.
I beneficiari sono, altresì, tenuti a
presentare idoneo resoconto sull’utilizzo dei finanziamenti percepiti secondo
quanto previsto dal precedente articolo 28.
Il corretto rendiconto costituisce elemento
determinante per la concessione dei contributi successivi.
Art. 30
(Monitoraggio e valutazione degli
interventi)
L’Ufficio Garante di Genere realizza il
monitoraggio quali - quantitativo degli interventi di cui al presente
regolamento individuando gli strumenti più idonei all’uopo, raccordandosi con i
Centri Risorse per le Famiglie per la raccolta dei dati e la diffusione delle
buone pratiche.
Ai sensi dell’art. 27
della l.r.
21 marzo 2007 n. 7, l’Ufficio Garante di Genere trasmette una
relazione annuale alla Giunta Regionale in merito allo stato di avanzamento e ad
i risultati prodotti dagli interventi realizzati in attuazione del presente
regolamento.
La Giunta Regionale, relaziona annualmente al
Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla
condizione femminile in Puglia, con un’informativa alla Commissione competente.
La relazione prevista al comma 2 e gli
eventuali documenti consiliari che ne concludono l’esame sono resi pubblici, con
le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale d’intesa con il
Presidente della Commissione consiliare competente.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 11 novembre 2008
SOMMARIO
TITOLO I
Oggetto e
Definizioni
TITOLO II
Interventi a
sostegno della progettazione dei Piani dei Tempi e degli Spazi
TITOLO III
Interventi a
sostegno della attuazione e gestione dei Piani dei Tempi e degli Spazi
TITOLO IV
Interventi a
sostegno delle Banche del Tempo