Art. 1
Finalità
1.La Regione Puglia, in conformità ai principi costituzionali e
alla normativa vigente, persegue l’obiettivo di rimuovere le cause che ancora
provocano mortalità sui luoghi di lavoro, al fine di tutelare il diritto alla
vita e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nel normale svolgimento
della propria attività.
Art. 2
Istituzione del fondo di
solidarietà
1. È istituito, presso la Regione Puglia, il fondo di
solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di
incidenti nei luoghi di lavoro, finalizzato all’erogazione di un contributo
assistenziale una tantum, aggiuntivo rispetto a eventuali emolumenti o
indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, a
favore delle famiglie di lavoratori, autonomi o subordinati, residenti nella
Regione Puglia, vittime di incidenti mortali avvenuti sui luoghi di lavoro.
(1)
2.Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì alle famiglie
di cittadine e di cittadini che svolgono in via esclusiva, in modo continuativo,
gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, attività di lavoro casalingo
all'interno della propria famiglia, atteso che tale attività è assimilata alle
forme di occupazione.
3. Hanno diritto al contributo una tantum di cui ai commi 1 e 2
anche le famiglie di cittadini immigrati, residenti o domicialiti in Puglia,
deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro, nel rispetto dei principi
fondamentali di uguaglianza e dei diritti inviolabili delle persone, così come
riconosciuti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali in
vigore e dai principi di diritto internazionale. (2)
4. L’erogazione una tantum di cui ai commi precedenti
spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali nonché dell’assicurazione di cui all’articolo 7, comma 1, della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni
e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici).
5. In linea con il principio del carattere universalistico
delle politiche sociali, i beneficiari dei contributi assistenziali di cui ai
commi precedenti sono i soggetti di cui agli articoli 22,
comma 1, e 27,
comma 2, della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure,
in mancanza di questi, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza
di questi, i fratelli e le sorelle minori di età fiscalmente a carico.
(1) Comma così modificato
dall’art. 19,
comma 1, lettera a),L.R.
6 febbraio 2013, n. 7 e per effetto di quanto disposto dalla lettera a) del
medesimo comma 1, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(2) Comma così modificato
dall’art. 19,
comma 1, lettera b), L.R.
6 febbraio 2013, n. 7 e per effetto di quanto disposto dalla lettera a) del
medesimo comma 1, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 3
Misure di sostegno socio
educativo, scolastico, formativo e del tempo libero
1. Una quota non inferiore al 50 per cento del fondo di
solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di
incidenti nei luoghi di lavoro è riservata alla realizzazione di misure una
tantum di sostegno socio educativo, scolastico, formativo e del tempo libero in
favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di
incidente sul lavoro.
2. Le somme che annualmente residuano per i contributi una
tantum di cui all’articolo 2 sono comunque utilizzate per il finanziamento delle
misure di cui al comma 1.
3. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere i figli
legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, di lavoratrici e
lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro appartenenti a nuclei
familiari individuati secondo i criteri di cui all’articolo 4 del regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della l.r.
19/2006, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
determinato con le modalità di cui all’articolo 5 del regol.
reg. 4/2007, come modificato dall’articolo 2 del regolamento
regionale 7 agosto 2008, n. 19, inferiore alla soglia di cui all’articolo 6,
comma 6, lettera b), del regol.
reg. 4/2007, che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) residenza in uno dei comuni
della regione Puglia;
b) età non superiore a venticinque
anni;
c) iscrizione a un servizio
socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado ovvero
ad un corso di formazione professionale, universitario.
4.Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute e
documentate, comunque non eccedenti l’importo equivalente previsto per
l’iscrizione e la frequenza presso enti statali, comunali, pubblici, relative
a:
a) tasse d’iscrizione;
b) rette di frequenza;
c) acquisto di libri di testo;
d) acquisto di ausili scolastici per studenti
diversamente abili;
e) servizio mensa;
f) abbonamento, per uso scolastico, al
servizio di trasporto;
g) attività formative, sportive o ricreative.
5. Le predette spese sono cumulabili esclusivamente qualora
l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o uguale al valore minimo regionale di
cui all’articolo 6, comma 6, lettera a), del Reg. reg. n. 4/2007. (3)
(3) Comma così modificato dall’art.19,
comma 1, lettera c),L.R.
6 febbraio 2013, n. 7 e per effetto di quanto disposto dalla lettera a) del
medesimo comma 1, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 4
Decorrenza riconoscimento
benefici
1. I benefici di cui alla presente legge sono
riconosciuti, nei limiti dello stanziamento annualmente previsto ai sensi
dell’articolo 6, per gli eventi mortali verificatisi sui luoghi di lavoro a
partire dal 1° gennaio 2010.
Art. 5
Modalità (4)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale emana apposite linee di indirizzo volte
a disciplinare, in coerenza con il sistema integrato dei servizi sociali di cui
alla l.r.
19/2006 e al regol.
reg. 4/2007, con particolare riferimento al piano sociale regionale, le
modalità di richiesta, di erogazione e l’entità dei benefici di cui agli
articoli 2 e 3.
(4) Con Delib.G.R. 30 novembre
2010, n. 2595 (ALLEGATA) sono state approvate, ai sensi del presente
articolo, le linee di indirizzo per l'accesso al fondo di solidarietà ai
familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi
di lavoro.
Art. 6
Norma finanziaria
1. A partire dal bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2010, gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura
annuale nei limiti del 3 per cento dello stanziamento previsto nella UPB 5.1.1 –
capitolo 784010 “Fondo globale per i servizi socio assistenziali (art.15
l.r.
n. 17/1999)”.
2. A carico del bilancio autonomo regionale nessun altro
onere deriverà dall’applicazione della presente legge oltre a quanto previsto al
comma 1.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 25 febbraio 2010