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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2010
Numero
12
Data
24/09/2010
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 settembre 2010, n. 149
Allegati

 



Art. 1

Sospensione effetti norme diverse (1) .

1. Fino all’emanazione di sentenza da parte della Corte costituzionale, sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 2, degli articoli 13 e 15, dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16, degli articoli 17 e 18, dei commi 1, 6 e 8 dell’articolo 19, dell’articolo 20, dei commi 1, 4, 5 e 6 dell’articolo 21, del comma 1 dell’articolo 22 e degli articoli 26 e 30 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).

(1) Articolo così sostituito dall’art.9, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Sospensione degli effetti dell’articolo 1 della L.R. n. 27/2009 e degli articoli 2, commi 1, 2 e 4; 13; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18; 19, commi 1, 6 e 8; 20; 21, commi 1, 4, 5 e 6; 22, comma 1; 26 e 30 della L.R. n. 4/2010. 1. Fino all’emanazione della sentenza da parte della Corte costituzionale sono sospesi gli effetti dell’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche) e degli articoli 2, commi 1, 2 e 4; 13; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18; 19, commi 1, 6 e 8; 20; 21, commi 1, 4, 5 e 6; 22, comma 1; 26 e 30 dellalegge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), fermo restando i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati, in attuazione delle norme di cui al presente articolo, alla data del 6 agosto 2010.».

 

Art. 2

Blocco turn-over.

1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è fatto divieto ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge (2) .

2. È consentita, ai fini della copertura dei posti vacanti di cui al comma 1 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), la mobilità tra le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale.

3. In caso di comprovata necessità e urgenza, accertata l’impossibilità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con il personale in servizio anche attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza il direttore generale, in deroga al blocco del turn-over di cui al comma 1, a procedere alle assunzioni necessarie, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 71, della L. 191/2009, nonché della programmazione economico-finanziaria prevista nel Piano di rientro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria).

4. I provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 3 sono trasmessi ai Ministeri competenti per gli adempimenti connessi al Piano di rientro.

5. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

(2) Comma così modificato (mediante soppressione delle parole "delle Aziende ospedaliero-universitarie") dall'art. 3, L.R. 8 aprile 2011, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 4-21 luglio 2011, n. 217 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella versione antecedente alla modifica operata dal suddetto art. 3.

 

Art. 3

Tetti di spesa. (3)

1. In attuazione dell’articolo 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.

3. Sono abrogati l’articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) e gli articoli 16, comma 1, lettera c), e 18, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria).

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 ottobre 2010, n. 2268.

 

Art. 4

Efficacia della legge. (4)

[1. La presente legge cessa di avere efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), nei termini fissati dall’articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), e prorogati con l’articolo 2, comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore trasporti e disposizioni in materia finanziaria).]

(4) Articolo abrogato dall’art.9, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.