Art. 1
Sospensione
effetti norme diverse (1)
.
1. Fino all’emanazione di sentenza da parte
della Corte costituzionale, sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4
dell’articolo 2, degli articoli 13 e 15, dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16,
degli articoli 17 e 18, dei commi 1, 6 e 8 dell’articolo 19, dell’articolo 20,
dei commi 1, 4, 5 e 6 dell’articolo 21, del comma 1 dell’articolo 22 e degli
articoli 26 e 30 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti
in materia di sanità e servizi sociali).
(1) Articolo così sostituito
dall’art.9,
comma 1, lettera a), L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Sospensione
degli effetti dell’articolo 1
della L.R.
n. 27/2009 e degli articoli 2,
commi 1, 2 e 4; 13; 15; 16,
commi 1, 2 e 3; 17;
18;
19,
commi 1, 6 e 8; 20;
21,
commi 1, 4, 5 e 6; 22,
comma 1; 26
e 30
della L.R.
n. 4/2010. 1. Fino all’emanazione della sentenza da parte della
Corte costituzionale sono sospesi gli effetti dell’articolo 1
della legge
regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale –
Assunzioni e dotazioni organiche) e degli articoli 2,
commi 1, 2 e 4; 13;
15;
16,
commi 1, 2 e 3; 17;
18;
19,
commi 1, 6 e 8; 20;
21,
commi 1, 4, 5 e 6; 22,
comma 1; 26
e 30
dellalegge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali), fermo restando i procedimenti amministrativi deliberati e già
avviati, in attuazione delle norme di cui al presente articolo, alla data del 6
agosto 2010.».
Art. 2
Blocco turn-over.
1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è fatto divieto ai direttori
generali delle Aziende sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a
tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge (2) .
2. È consentita, ai fini della copertura dei
posti vacanti di cui al comma 1 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti
dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010), la mobilità tra le Aziende e gli enti del Servizio
sanitario regionale.
3. In caso di comprovata necessità e urgenza,
accertata l’impossibilità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza con il personale in servizio anche attraverso le procedure di
mobilità di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza il direttore generale,
in deroga al blocco del turn-over di cui al comma 1, a procedere alle assunzioni
necessarie, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma
71, della L. 191/2009, nonché della programmazione economico-finanziaria
prevista nel Piano di rientro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei
trasporti e disposizioni in materia finanziaria).
4. I provvedimenti della Giunta regionale di cui
al comma 3 sono trasmessi ai Ministeri competenti per gli adempimenti connessi
al Piano di rientro.
5. Sono abrogate tutte le norme regionali in
contrasto con le disposizioni del presente articolo.
(2) Comma così modificato (mediante
soppressione delle parole "delle Aziende ospedaliero-universitarie")
dall'art. 3,
L.R.
8 aprile 2011, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 4-21 luglio
2011, n. 217 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32, 1a serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella versione
antecedente alla modifica operata dal suddetto art. 3.
Art. 3
Tetti di spesa. (3)
1. In attuazione dell’articolo 8-quinquies,
comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive
modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli
erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve
essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base
al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.
2. A partire dalla data di entrata in vigore
della presente legge è vietata l’erogazione e la relativa remunerazione con
oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie
effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.
3. Sono abrogati l’articolo 17,
commi 2 e 3, della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14(Assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) e gli articoli 16,
comma 1, lettera c), e 18,
comma 2, della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia
sanitaria).
(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26
ottobre 2010, n. 2268.
Art. 4
Efficacia della legge. (4)
[1. La presente legge cessa di
avere efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell’accordo previsto
dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005), nei termini fissati dall’articolo 2, comma 97, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), e prorogati con l’articolo 2,
comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore
trasporti e disposizioni in materia finanziaria).]
(4) Articolo abrogato dall’art.9,
comma 1, lettera b), L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.