Art.
1
1. Alla
legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell'impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la
lettera B.2.g/5-bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B, così come aggiunta
dall'articolo 10,
comma 1, lett. b), n. 2, della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), e successivamente
sostituita dal comma 1 dell'articolo 5
della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di
energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e
materia ambientale), è sostituita dalla seguente:
“B.2.g/5-bis) impianti industriali per la
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui
alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o
superiore a 1 MW. Tale soglia è innalzata a 3 MW nel caso in cui gli impianti in
parola siano realizzati interamente in siti industriali dismessi localizzati in
aree a destinazione produttiva come definite nell'articolo 5 del D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 del Ministero dei lavori pubblici (Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)”;
b) dopo il comma 8 dell'articolo 4 è
inserito il seguente:
“8-bis. Per gli interventi di cui alla lettera
B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per progetti di
interventi ricadenti anche parzialmente in:
- aree naturali protette e siti “rete natura
2000” (Sic e ZPS di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche e alla direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli
selvatici);
- beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137) e successive modifiche e integrazioni;
- ambiti territoriali estesi (ATE) A, B e C
del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato
con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748;
- zone agricole che gli strumenti urbanistici
vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono
espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi
all'esercizio dell'attività agricola.”.
2. Le
integrazioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso relative
alle istanze presentate entro i 180 giorni precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge. Restano in vigore le disposizioni precedenti per le
procedure relative a istanze presentate in epoca anteriore e, comunque, per le
procedure per le quali sia stata convocata la Conferenza di Servizi.
3. Per
gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e
di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla
distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati.
Art. 2
Fotovoltaico strutturale.
1. Al
fine di implementare la realizzazione di impianti di piccola taglia, ovvero di
impianti che insistono sul patrimonio edilizio esistente, sono soggetti a
denuncia di inizio attività, ovvero sono interventi di attività edilizia libera,
quelli di cui ai numeri 11 e 12 del D.M. 10 settembre
2010 del Ministro dello sviluppo economico contenente linee guida per il
procedimento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione e costruzione
di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
2. Ai
fini di quanto disposto dal punto 12.1, lett. a), delle Linee guida di cui al
comma 1, sono considerati compresi nella tipologia degli impianti solari
fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti o nelle coperture, e quindi sono
considerati attività edilizia libera, tutti gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lett. b3), del D.M. 19 febbraio
2007 del Ministro dello sviluppo economico, con le specificazioni di cui
all'allegato 3 del medesimo decreto come
integrato e modificato dall'articolo 20 del D.M. 6
agosto 2010 del Ministro dello sviluppo economico.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Puglia.