IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R.12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli
artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;
Visto il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9
recante: “Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1884 del 6 settembre 2011 di
adozione del Regolamento,
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
L'art. 5 “Dotazione organica iniziale di
Pugliapromozione” del Reg. reg. 13 maggio 2011, n. 9 è sostituito dal
seguente:
“Nelle more della definizione
della pianta organica di cui al successivo art. 6 punto 3, la dotazione organica
iniziale di Pugliapromozione è costituita da quella prevista nella tabella D
della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, alla quale
si applica il regime di cui all'art. 15 della legge regionale n. 1/2002 e s.m.i. Le funzioni e
il personale delle APT sono trasferiti all'Agenzia senza soluzione di continuità
del rapporto di lavoro, del contratto applicato, del trattamento economico in
godimento.”.
Il presente Regolamento è
dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.