Il Presidente della
Giunta regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in
particolare, gli artt. 42, comma 2,
lett. c) e 44, comma 2;
Vista la Legge 29 marzo 2001, n. 135 ed in particolare
l'art. 5;
Vista la L.R. 11 febbraio 2002, n. 1 così come modificata
dalla legge regionale 3 dicembre 2010, n.
18;
Vista la Delib.G.R. 10 maggio 2011, n. 918 di
adozione del regolamento;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, nel
rispetto ed in attuazione della legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1, recante “Norme di prima applicazione
dell'art. 5 della L. 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema
turistico pugliese”, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2010, n.
18, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale del turismo
denominata “Pugliapromozione” di seguito indicata come Pugliapromozione.
2. Il presente regolamento viene adottato
dalla Giunta regionale, sentita la Commissione competente, su proposta
dell'Assessore al turismo.
Art. 2
Compiti generali di Pugliapromozione
1. Pugliapromozione è lo strumento
operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione
dell'immagine unitaria della Regione, fa riferimento alla programmazione
regionale e opera d'intesa con il sistema delle Province e dei Comuni
nell'ottica dello sviluppo sostenibile, durevole e integrato, facendo perno sui
valori dell'accoglienza, dell'ospitalità e della qualità.
2. Pugliapromozione
a) promuove la conoscenza e l'attrattività del territorio
nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze;
b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla
Regione favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nell'ambito del turismo,
alimenta iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro
sommerso e irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione
professionale e con le Università in funzione di un complessivo processo di
qualificazione degli operatori e degli addetti del settore;
c) promuove e qualifica l'offerta turistica dei sistemi
territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e
internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito
degli interventi di settore; promuove inoltre l'incontro fra l'offerta
territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;
d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow,
enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i
“turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi;
e) sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici
per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio
culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale;
f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri
enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti
di arte urbana che si configurino quali attrattori per il turismo e motivi di
promozione delle eccellenze territoriali, materiali e immateriali;
g) favorisce la diffusione di un'ampia cultura
dell'ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale
anche attraverso la rimozione di ogni orientamento e condotta direttamente o
indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della
privacy e delle condizioni personali;
h) promuove la cultura della tutela dei diritti del
turista consumatore;
i) assicura alle strutture regionali strumenti operativi
a supporto del coordinamento delle attività e delle iniziative Sistemi Turistici
Locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;
j) esercita le funzioni e i compiti amministrativi già
assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone
l'articolazione organizzativa e l'efficacia operativa nelle sei province;
coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le Pro Loco;
k) collabora con il sistema delle Camere di Commercio e,
ai fini della predisposizione di specifici studi, piani e progetti, può
avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e centri di ricerca,
amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate;
l) svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori
della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi
interregionali e comunitari.
Art. 3
Compiti specifici di Pugliapromozione
1. In particolare, sulla base dei compiti
ad essa affidati dalla normativa regionale, in parte rivenienti dalle funzioni
delle soppresse APT ad essa integralmente affidate:
a) realizza progetti promozionali su incarico della
Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori privati, nonché progetti
integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività
culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure
previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo
altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e
amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di
promozione;
b) sviluppa gli interventi di promozione del prodotto
turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue
articolazioni al fine di favorire l'accessibilità, la fruizione e la
commercializzazione integrata dei diversi segmenti di mercato nel quadro delle
vocazioni produttive dell'intero territorio regionale;
c) cura, sulla base della programmazione della Regione e
in raccordo con le Amministrazioni provinciali e comunali, le attività di
comunicazione integrata di promozione dei territori;
d) sulla base di apposite linee guida approvate dalla
Giunta regionale sentita l'Anci Puglia, provvede all'istituzione e al
coordinamento a livello regionale di un sistema a rete degli IAT; e)
svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali, in
raccordo con le associazioni di rappresentanza degli operatori turistici;
f) pone in essere iniziative volte alla diffusione della
cultura della tutela dei diritti del turista-consumatore prevalentemente
mediante azioni di sensibilizzazione delle imprese turistiche nonché tramite
attività informative rivolte all'utenza turistica;
g) svolge su delega della Regione le funzioni di
Osservatorio Turistico Regionale in osservanza dell'art. 2
della L.R.
n. 1/2001 lett. c) e d), anche in coordinamento con i sistemi turistici
locali, enti pubblici, istituti universitari ed enti economici, e in raccordo
con le associazioni di rappresentanza degli operatori turistici;
h) raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite
dalla Regione, dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica del
territorio regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
i) provvede alla raccolta e alla istruttoria delle
denunce dei prezzi delle strutture sulla base delle previsioni della legge
regionale n. 29/1994;
j) supporta la Regione nel garantire l'organizzazione e
l'efficacia operativa dei Sistemi Turistici Locali e del Distretto del Turismo
nelle sue articolazioni di prodotto;
k) svolge attività di tutela e assistenza ai turisti
contribuendo altresì a diffondere una cultura della “cittadinanza temporanea” ,
attraverso la rete IAT ed in coerenza con le attribuzione degli STL, nonché
mediante l'attivazione di sinergie con il sistema delle Proloco;
l) provvede, per conto della Regione, a quanto stabilito
dall'art. 5
della legge
regionale n. 27/1990 in merito all'istruttoria delle domande e alla tenuta
dell'Albo delle Proloco;
m) esercita per conto della Regione le funzioni di
vigilanza e di controllo su tutte le attività turistiche;
n) provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla
Regione.
Art. 4
Organi di Pugliapromozione
Gli organi di Pugliapromozione sono:
il Direttore Generale;
il Collegio
Sindacale;
il Comitato tecnico Consultivo.
Dotazione organica iniziale di Pugliapromozione (1)
Nelle more della definizione della pianta organica di cui al
successivo art. 6 punto 3, la dotazione organica iniziale di Pugliapromozione è
costituita da quella prevista nella tabella D della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7, alla quale si applica il regime di cui
all'art. 15
della legge
regionale n. 1/2002 e s.m.i. Le funzioni e il personale delle APT sono
trasferiti all'Agenzia senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del
contratto applicato, del trattamento economico in godimento.
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 1,
Reg.
reg. 9 settembre 2011, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Dotazione
organica iniziale di Pugliapromozione. La dotazione organica iniziale di
Pugliapromozione è costituita dal personale di ruolo già appartenente alla
dotazione organica delle APT al quale si applica il regime di cui all'art. 15
della legge regionale n. 1/2002 e s.m.i. Le funzioni e il personale delle APT
sono trasferite all'Agenzia senza soluzione di continuità del rapporto di
lavoro, del contratto applicato, del trattamento economico in godimento, tenuto
conto delle mansioni svolte nonché delle eventuali disponibilità del personale
in relazione ai percorsi formativi di cui all'art. 5 comma 3.».
Art. 6
Direttore generale.
1. Il Direttore generale è il
rappresentante legale di Pugliapromozione. A tal fine rappresenta
l'Agenzia in giudizio, promuove e resiste alle liti con il potere di
conciliazione e transazione.
2. Il Direttore generale è responsabile
del funzionamento, dell'organizzazione e della gestione di
Pugliapromozione nonché dell'attuazione degli interventi per la
promozione turistica locale indicati nel piano regionale annuale e risponde
della sua attività alla Giunta regionale.
3. Il Direttore generale, nel quadro delle
attività attribuitegli dalla Regione:
- definisce, sentito il Comitato tecnico consultivo, le
modalità di realizzazione degli interventi;
- verifica l'attuazione degli interventi e assicura i
livelli ottimali di organizzazione della struttura e di qualità delle attività
svolte;
- definisce e aggiorna, d'intesa con la Regione e previa
concertazione con le parti sociali, nel rispetto dei principi di economicità ed
efficienza, e nell'ambito delle risorse disponibili, la pianta organica
dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.;
- definisce inoltre, d'intesa con le parti sociali, i percorsi
formativi di qualificazione del personale in servizio al fine di valorizzarne le
competenze professionali nel rispetto delle mansioni svolte;
- definisce compiti e funzioni dell'articolazione
dell'Agenzia per territori provinciali, in raccordo con le Amministrazioni
Provinciali e previa concertazione con le parti sociali;
- provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e
strumentali, del patrimonio e del personale;
- predispone il bilancio di previsione e il conto
consuntivo;
- stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli
atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti di
Pugliapromozione, ivi compresi gli atti necessari ad acquisire, entro i tetti di
spesa assegnati dalla Regione e nel rispetto della normativa vigente,
collaborazioni specializzate idonee ad assicurare il conseguimento degli
obiettivi derivanti dalla programmazione regionale;
- redige una relazione annuale sull'attività svolta e sui
risultati conseguiti da sottoporre alla Giunta regionale;
- cura la concertazione con i sindacati e con le
associazioni di rappresentanza degli operatori turistici.
4. Gli atti amministrativi aventi
rilevanza esterna emanati dal Direttore generale sono denominati
“determinazioni”.
Art. 7
Collegio sindacale. Composizione e funzioni
1. Il Collegio sindacale è composto da tre
membri iscritti all'albo ufficiale dei revisori contabili, di cui uno con
funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore al turismo ed è insediato con provvedimento del Direttore
generale entro e non oltre 10 giorni dalla nomina.
2. I Sindaci durano in carica quattro anni
e non possono essere nominati per due mandati consecutivi.
3. I Sindaci decadono dall'incarico in
caso di perdita dei requisiti richiesti e di mancata partecipazione a tre sedute
consecutive del Collegio senza giustificato motivo.
4. Il Collegio esamina tutti gli atti
emanati dall'Agenzia ai fini della verifica della regolare tenuta della
contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria
dell'Agenzia.
5. Il Collegio sindacale informa la Giunta
regionale dell'attività svolta trasmettendo, per il tramite dell'Assessore al
Turismo, apposite relazioni annuali.
Art. 8
Riunioni del collegio sindacale
1. Il Collegio sindacale si riunisce di
norma ogni 30 giorni. I componenti del Collegio possono effettuare, anche
singolarmente, attività di verifica in preparazione ed in relazione a quelle
delle sedute ordinarie.
2. Il Collegio è convocato dal proprio
Presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni del medesimo sono
svolte, su delega del Presidente, da un componente del Collegio.
3. Il Collegio sindacale è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci.
4. Le deliberazioni del Collegio sindacale
sono assunte a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere
a verbale il proprio dissenso.
5. Tutti i sindaci, compreso il
Presidente, hanno a disposizione un solo voto per esprimere la propria
volontà.
6. Le riunioni del Collegio sindacale
devono essere verbalizzate. Dal verbale devono risultare tutte le operazioni e
le verifiche eseguite e le deliberazioni adottate. Il verbale viene trasmesso
entro 8 giorni al Direttore Generale.
7. Il processo verbale deve indicare i
presenti, l'accertata sussistenza del numero legale, tutte le operazioni e le
verifiche eseguite; deve, altresì, riportare o allegare il testo delle
deliberazioni adottate, nonché contenere il resoconto sommario della discussione
svoltasi.
8. Per l'espletamento del proprio compito
i Sindaci hanno accesso, anche singolarmente, ai documenti dell'Agenzia,
mediante richiesta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento, anche
presso ciascuna sede territoriale dell'Agenzia. I responsabili degli uffici
garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine, nel rispetto, comunque,
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di accesso
agli atti.
Art. 9
Comitato tecnico-consultivo
1. Il Comitato tecnico - consultivo è
l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Direttore Generale.
2. I provvedimenti del Direttore Generale
che attengono alla promozione turistica ed al marketing territoriale sono
assunti sentito il Comitato tecnico-consultivo.
3. Le spese di funzionamento del Comitato
tecnico-consultivo sono a carico del bilancio dell'Agenzia.
4. Il Comitato tecnico-consultivo è
composto da sei esperti nei settori del Turismo e del Marketing Territoriale
nominati dalla Giunta regionale sentite le corrispondenti Amministrazioni
provinciali.
5. Il Comitato tecnico-consultivo è
presieduto dal Direttore generale.
6. Il Comitato tecnico-consultivo, oltre
ad esercitare una funzione consultiva generale e un supporto tecnico-scientifico
relativamente ai compiti affidati a Pugliapromozione, esercita le seguenti
specifiche funzioni:
• fornisce pareri e proposte, all'interno della
programmazione generale, sull'articolazione territoriale degli interventi di
promozione;
• cura i rapporti con le Amministrazioni provinciali e
con i Comuni;
• esprime parere sul bilancio di previsione;
• avanza proposte in merito a nuove iniziative da
assumere.
7. Il Comitato tecnico-consultivo dura in
carica quattro anni; in caso di dimissioni di un componente, il subentrante
cessa comunque dal suo mandato alla scadenza naturale del Comitato.
Art. 10
Riunioni del Comitato tecnico-consultivo
1. Il Comitato tecnico-consultivo si
riunisce su convocazione del Direttore generale, di norma con cadenza
trimestrale.
2. Le riunioni del Comitato non sono
pubbliche. Alle riunioni è ammessa la partecipazione del funzionario
responsabile della specifica questione portata all'attenzione del
Comitato.
3. La partecipazione alle riunioni è
obbligatoria per i componenti, le cui eventuali assenze devono essere
giustificate. In caso di assenze non giustificate per oltre tre volte
consecutive, il componente decade e viene sostituito.
4. Per approfondimenti su questioni di
particolare rilievo, il Comitato può articolarsi in più Commissioni, costituite
da non meno di 2 componenti.
5. La composizione e la durata delle
Commissioni è stabilita dal Direttore generale.
6. Gli elaborati delle Commissioni sono
oggetto di discussione ed approvazione nelle riunioni del Comitato.
Art.
11
Bilancio e anno finanziario
1. Pugliapromozione adotta un sistema di
contabilità pubblica fondato sul bilancio annuale di previsione inteso come
strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria. Il bilancio è
redatto in termini di competenza e di cassa; l'unità temporale della gestione è
l'anno finanziario, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello
stesso anno.
Art. 12
Struttura del bilancio
1. Il bilancio è articolato, per l'entrata
e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono
determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere
strumentale, in cui si articolano le competenze dell'Agenzia.
Art. 13
Rendiconto di gestione
1. Il rendiconto di gestione espone i
risultati conseguiti durante l'esercizio finanziario in ordine al bilancio di
previsione; esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio
preventivo ed espone i dati distintamente per la competenza e per i
residui.
Art. 14
Contabilità
1. La struttura del bilancio e del
rendiconto e la disciplina di dettaglio delle fasi di gestione dell'entrata e
della spesa sono disciplinate dalla legge
regionale n. 28 del 200l, in quanto applicabile.
Art. 15
Finanziamenti
1. La dotazione finanziaria di
Pugliapromozione è determinata da:
a) apposito stanziamento per il suo funzionamento
previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione Puglia, stabilito in relazione al piano di attività
assegnato;
b) risorse di derivazione comunitaria e statale;
c) proventi derivanti dall'attività svolta in favore di
soggetti pubblici e privati;
d) donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della
Giunta regionale e destinati all'Agenzia;
e) finanziamenti ottenuti per l'esecuzione di programmi
di ricerca e di intervento proposti da enti nazionali e internazionali,
nell'ambito delle materie di competenza.
Art. 16
Termini e pubblicità degli atti
1. Gli atti amministrativi di
Pugliapromozione sono adottati nel rispetto dei principi del procedimento
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Pugliapromozione, per dare piena
attuazione alle disposizioni vigenti in materia, adotta un apposito regolamento
nel quale sono specificati i termini dei procedimenti di propria competenza e le
strutture organizzative responsabili degli stessi.
3. Gli atti amministrativi di
Pugliapromozione sono immediatamente esecutivi; la pubblicità di questi viene
assicurata mediante pubblicazione sul portale della Regione Puglia e sul BURP.
La pubblicità degli atti non costituisce in alcun modo una fase integrativa
dell'efficacia degli stessi.
Art. 17
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
1. Il diritto di accesso è esercitato
secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/1990 e s.m.i e dalla legge
regionale n. 15/2008 e relativo regolamento attuativo Reg.
reg. 29 settembre 2009, n. 20.
2. Il Direttore generale adotta tutte le
misure organizzative che ritenga opportune per migliorare l'accesso agli atti,
nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 18
Regime transitorio
1. Al fine di consentire l'immediato avvio
delle attività e non operare soluzioni di continuità nelle attività già di
competenza delle APT, Pugliapromozione si avvale per quanto attiene il
funzionamento e la gestione e non oltre la conclusione della procedura di cui
all'art. 13
comma 2 della legge
regionale n. 1/2002 e s.m.i., delle dotazioni finanziarie e strumentali
delle predette APT, ivi compresi i conti di tesoreria ove occorrente.
2. Per le finalità di cui all'art. 13,
comma 2, della legge
regionale n. 1/2002 e s.m.i e comunque non oltre tre mesi dal suo
insediamento, il Direttore generale può avvalersi con proprio atto, nei limiti e
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, della collaborazione dei
collegi dei revisori dei conti delle APT di cui all'art. 9 della legge regionale
n. 18/2010.
Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.