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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
12
Data
08/06/2012
Abrogato
 
Materia
Demanio e Patrimonio
Titolo
Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 15 giugno 2012 n° 86 (Supplemento 1) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17
Allegati

 




(1) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO il “Regolamento sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi” di cui al R.D. 8 maggio 1904 n. 368;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 recante “Nuove norme per la bonifica integrale”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n.69 che impone la fissazione di tempi certi per la durata dei procedimenti amministrativi;

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n.15 e il regolamento di attuazione 29 settembre 2009, n. 20 sulla trasparenza nella attività amministrativa della Regione Puglia;

VISTO l’art. 10 comma 3 della Legge Regionale del 13 marzo 2012, n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordin dei consorzi di bonifica”;

VISTO il Piano di bacino stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) del 30 novembre 2005 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 1995 “Art. 14 Legge 8/6/90 n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi;

VISTO il Dlgs 152/06 e ss.mm.ii;

VISTI gli articoli, ai sensi del combinato disposto n. 42 L.R. 24/83, n. 14 D.Lgs n. 67/2000, n. 124 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi aggiornamenti;

VISTA la DGR 4 Agosto 2009 n. 1441 Piano di Tutela delle Acque art. 121 del D.Lgs 152/06 - allegato 2 - Linee guida per l redazione dei regolamenti di attuazione del PTA;

VISTO il “Piano Direttore” approvato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale 13 giugno 2002 n. 191;

VISTO il Regolamento Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 che Disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 30 novembre 2000

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1098 del 05/06/2012 di adozione del Regolamento;


EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

Capo I
(Disposizioni generali)


Art. 1

(Oggetto del regolamento)

[c.1 Il presente regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per l’affidamento in concessione dei beni del demanio regionale - ramo bonifica - nella disponibilità dei Consorzi di Bonifica a qualsiasi titolo. Sono esclusi dall’oggetto del presente regolamento i procedimenti e i provvedimenti che riguardano gli aspetti dominicali. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


Art. 2

(Costituzione di diritti di terzi)

[c.1 I beni del Demanio regionale - ramo bonifica - possono essere concessi in uso a terzi.

c.2 All’uopo, sono istituiti rapporti giuridici di diritto pubblico attraverso un provvedimento amministrativo di “concessione”, a carattere potestativo ed unilaterale, cui segue una convenzione-contratto contenente condizioni e modalità, stipulata con il concessionario e regolante i rapporti fra le parti.

c.3 le condizioni e le modalità di esercizio fissate negli atti concessori devono garantire, in ogni caso, che:
- dall’uso dell’immobile non derivi alcun pregiudizio alla continuità di svolgimento della funzione pubblica cui il bene stesso è destinato.
- sia salvaguardata la compatibilità dell’uso autorizzato con la funzione del bene e assicurato il suo contemporaneo perseguimento.
Le concessioni relative ad immobili o aree sottoposte a vincoli, ai sensi delle norme vigenti, devono prevedere particolari modalità e prescrizioni d’uso a garanzia della loro conservazione e integrità. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


Capo II
(Concessioni)


Art. 3

(Oggetto della concessione)

[c.1 Nel rispetto dei criteri di compatibilità idraulica individuati nel PAI, formano oggetto di concessioni di natura attiva le seguenti opere, atti o fatti:
a) la costruzione di opere e manufatti che interessano direttamente la sezione fluente di canali consorziali quali: tombinature, ponti e ponticelli, chiaviche di scarico di terreni agricoli o di fabbricati singoli o facenti parte di lottizzazioni e simili, manufatti di derivazione, impinguamento, consolidamento, regimazione di qualsiasi tipo e natura ad uso irriguo o industriale;
b) l’attraversamento sub-alveo ed aereo, il fiancheggiamento di canali consorziali, condotte irrigue e loro accessori, sia a cielo aperto che tombinati, di strade di servizio e di condotte irrigue, con condotte di acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, cavi telefonici, ecc.;
c) la costruzione e l’uso di opere e manufatti (ponti, tombinamenti, recinzioni, piccoli manufatti);
d) le derivazioni di acqua dalle canalizzazioni consorziali per usi agricoli, al di fuori delle utenze ordinarie;
e) lo scarico nella rete dei canali consorziali di acque meteoriche trattate e reflue, rese idonee per i successivi usi istituzionali a seguito del trattamento effettuato da impianti di depurazione comunali o privati o comunque da apprestamenti idonei (fosse settiche, vasche Imhoff, ecc ...) fatte salve le norme di cui al d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
f) il transito su terreni di proprietà demaniale;
g) le variazioni o le alterazioni del tracciato o della sezione fluente di canali aventi funzione esclusivamente di scolo oppure funzione promiscua (scolo ed irrigazione), sempreché determinate da ragioni di interesse pubblico o di interesse privato da parte di una pluralità di soggetti;
h) la concessione temporanea di uso di terreni costituenti pertinenze dei canali e di superfici derivanti dalla tombinatura di canali consorziali;
i) il collocamento di bilancione o capanni da pesca, di scalette e di pontili di attracco di natanti nei canali consorziali e bacini;
j) qualsiasi altro apprestamento, atto o fatto che possa alterare la forma, le dimensioni, la resistenza, la convenienza all’uso cui sono destinati i canali consorziali e le loro pertinenze, nonché le servitù di transito, di distanza di manufatti, recinzioni, previste a favore dei frontisti dei canali suddetti;
m) ogni e qualsiasi atto modificativo delle condizioni delle strutture e opere consortili.

c.2 Possono inoltre costituire oggetto della concessione i seguenti beni demaniali: le golene dei canali di bonifica; i terreni seminativi e erborati; le aree forestali; i fabbricati.

c.3 Le golene dei canali di bonifica e fasce frangivento sono date in concessione esclusivamente per “uso pascolo”;

Titolo preferenziale per il rilascio della predetta concessione è la condizione di frontista e possessore di animali da pascolo, da comprovare mediante la produzione di:
a) “Fascicolo unico Aziendale” o “Registro di Stalla”.
b) Certificazione sanitaria rilasciata dall’ASL territorialmente competente (mod. 2bis/33).

c.4 In relazione alla natura del terreno interessato, ed in ogni caso su argini, controfossi, alvei o lungo le fasce frangivento, nell’atto di concessione verrà vietata ogni forma di coltivazione dello stesso o, alternativamente, in caso di golene sarà eventualmente consentita esclusivamente la coltivazione di prati permanenti.

c.5 Le zone forestali possono essere date in concessione per il pascolo, salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
c) L’addetto alla custodia dovrà essere maggiorenne, dovrà guardare a vista il bestiame, evitandone la sosta, nonché l’abbeveraggio in eventuali invasi prospicienti; non potrà portare accette o roncole; non potrà accendere fuochi all’interno del rimboschimento e fino ad una distanza di 200 metri;
d) il concessionario dovrà comunicare al Comando della Stazione Forestale competente per territorio il nome dell’addetto alla custodia ed il numero dei capi di bestiame che stabilirà il Consorzio.

c.6 I fabbricati sono concessi dando preferenza allo svolgimento di usi per attività di pubblico interesse.

c.7 Sono ammesse concessioni migliorative. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 

Art. 4

(Procedimento)

[c.1 Le concessioni, che hanno natura precaria, possono essere disposte sulla base di avvisi pubblici o su istanza di parte. Il procedimento di assegnazione su istanza di parte è disciplinato dai commi che seguono.

c.2 Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in concessione un bene di cui all’art.1 deve produrre istanza al Consorzio di Bonifica interessato.
Alla richiesta è allegata la documentazione prevista nel successivo art. 5 e nella stessa sono indicati: i dati identificativi del bene (località, estremi catastali e relativa planimetria), le finalità di utilizzo, la descrizione particolareggiata dell’opera che si intende eseguire, i dati identificativi del richiedente, la dimostrazione dell’avvenuto versamento delle spese istruttorie.

c.3 Alla istanza devono essere altresì allegati i disegni illustrativi delle eventuali opere da farsi in duplice copia (corografia IGM; aerofotogrammetria; planimetria su base catastale; piante e sezioni quotate; documentazione fotografica), debitamente firmati da un tecnico abilitato, nonché dal richiedente. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l’esatta definizione dell’opera.

c.4 Il Consorzio preposto cura l’istruttoria verificando preliminarmente:
a) che il bene appartenga alla proprietà regionale e non soddisfi concrete e immediate esigenze consortili;
b) che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del presente regolamento;
c) i requisiti soggettivi e di legittimazione del richiedente alla luce della normativa vigente.
Successivamente, esso provvede alla pubblicazione di estratto dell’istanza mediante affissione all’albo del Comune ove è situato il bene e sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica, per un periodo non inferiore a 20 giorni. Per concessioni di particolare rilevanza Il Consorzio può pubblicare l’estratto anche mediante altre fonti, ponendone il costo a carico dell’assegnatario.
Provvede, altresì, ad acquisire i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, e in particolare il parere idraulico rilasciato dalla Struttura Tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia.

c.5 Nel termine fissato in pubblicazione possono pervenire domande concorrenti sullo stesso bene od osservazioni. Delle osservazioni si tiene conto in sede di redazione del provvedimento di concessione. In caso di domande concorrenti per l’utilizzo della stessa area si procede all’esperimento di procedura ristretta di selezione con invito ai soggetti richiedenti. La scelta del contraente può avvenire con il metodo del massimo rialzo da confrontarsi con il canone annuo contenuto nella lettera d’invito o con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel primo caso, se pervengono offerte di pari importo, si procede a richiedere ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta migliorativa. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l’offerta, si procede ad estrazione a sorte.
In caso di utilizzo del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito conterrà le modalità di espletamento della selezione ed i criteri di scelta e la relativa ponderazione.

c.6 Il Consorzio non procede all’espletamento di procedura di selezione quando allo scadere del termine indicato nella pubblicazione non vi siano domande concorrenti per la concessione del bene oggetto dell’istanza principale.
c.7 In caso di concessione a uso agricolo valgono le prelazioni previste dalle leggi vigenti.

c.8 Il procedimento deve concludersi, con provvedimento espresso anche nell’eventualità di rigetto dell’istanza, in quest’ultimo caso previa attivazione del preavviso di diniego previsto dall’art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della regolare istanza, salve le sospensioni previste per legge. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica.

c.9 L’atto di concessione dovrà essere sottoscritto in duplice copia da parte del Concessionario prima della sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del Consorzio; e con la sottoscrizione dell’atto concessorio la Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali previste dal presente Regolamento e quelle speciali determinate di volta in volta dal Consorzio.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


Art. 5

(Documentazione)

[c.1 All’istanza deve essere allegata:
a) per i beni la cui concessione viene disposta con bando di gara: la documentazione prevista nel bando;
b) per i beni richiesti su istanza di parte: la documentazione necessaria ad una precisa identificazione dei beni, quali:
- visure catastali
- disegni illustrativi delle eventuali opere da farsi in duplice copia
- corografia IGM;
- aerofotogrammetria;
- planimetria su base catastale;
- documentazione fotografica.

c.2 Tutta la documentazione dovrà essere firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ove la richiesta sia finalizzata all’esecuzione di opere o si apportino modifiche dello stato dei luoghi. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l’esatta definizione dell’opera.
c.3 Dovrà essere, altresì, allegata ricevuta del versamento sul c/c postale intestato al Consorzio di Bonifica delle somme, determinate dagli stessi Consorzi a titolo di spese istruttorie, a compensazione dei costi effettivamente sostenuti per l’espletamento dell’attività. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 6

(Requisiti del richiedente)

[c.1 Il richiedente deve produrre autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste nell’art. 38 comma 1 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163.

c.2 Ai sensi della Legge 183/2011 le autocertificazioni prodotte dagli interessati saranno oggetto di controllo dall’amministrazione consortile preliminarmente al rilascio della concessione. Non è autocertificabile la regolarità contributiva.

c.3 Gli enti pubblici sono esenti dalla presentazione della predetta autocertificazione. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 


Art. 7

(Responsabile del Procedimento)

[c.1 Il Consorzio nomina un responsabile del procedimento che, ai sensi della Legge 241/90:
a) acquisisce i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, e in particolare il parere idraulico rilasciato dalla Struttura Tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia per concessioni afferenti i corsi d’acqua pubblici;
b) Determina, preliminarmente, il canone annuo e individua le modalità di aggiudicazione per offerte concorrenti;
c) verifica che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del presente regolamento, e che i richiedenti siano in regola con il pagamento dei tributi consortili, non abbiano in corso contenziosi verso il consorzio;
d) verifica che in capo ai richiedenti vi siano i requisiti dichiarati in domanda e previsti dal bando o da norme di Legge. In particolare verifica che abbiano i necessari requisiti morali e siano in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi previsti dalla Legge;
e) provvede alla pubblicazione del bando o degli avvisi;

c.2 Cura la predisposizione dello schema dell’atto concessorio e lo invia alla Regione per il previsto parere.

c.3 Conclude il procedimento con un provvedimento espresso in un tempo massimo di 90 giorni. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


Art. 8

(Emanazione dell’atto di concessione)

[c.1 Il Consorzio di Bonifica, previa verifica della documentazione prevista dagli artt. 4, 5 e 6, delibera la concessione del bene.

c.2 L’atto deliberativo, di cui al precedente comma, riporta l’individuazione del bene, la durata e la finalità della concessione, il canone annuo, le modalità di pagamento, l’ammontare della polizza fidejussoria, i dati anagrafici o societari del beneficiario, le eventuali opere autorizzate, il termine per la sottoscrizione e lo schema della convenzione che accede all’atto di concessione. L’atto riporta, altresì, la procedura di selezione adottata, i criteri di selezione del beneficiario, nonché i pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni acquisite ai sensi delle leggi vigenti.

c.3 L’atto di cui al comma 2, decorso il termine di pubblicazione, è notificato al beneficiario per la sottoscrizione della convenzione relativa all’atto di concessione.

c.4 L’atto di concessione è sottoscritto in duplice copia da parte del Concessionario prima della sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del Consorzio. Con la sottoscrizione dell’atto concessorio la Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali previste dal presente Regolamento e quelle speciali determinate di volta in volta dal Consorzio.
c.5 Il beneficiario, all’atto della sottoscrizione della concessione, deve presentare la seguente documentazione:
a) polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia degli obblighi assunti;
b) attestazione di pagamento del canone anticipato relativo alla prima annualità;
c) polizza di responsabilità civile a copertura dei danni, verso terzi, derivanti dall’esercizio della concessione.

c.4 Il provvedimento di concessione, repertoriato e registrato come per legge, è inviato in copia al Servizio Agricoltura ai fini dell’esercizio del controllo di competenza.

c.3 Il concessionario che esegue lavori sull’immobile oggetto di concessione deve fornire al Consorzio copia delle autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


Art. 9

(Calcolo del canone)

[c.1 Il canone, da corrispondere in via anticipata, è determinato secondo i seguenti criteri:
1) per le concessioni di fondi per uso agricolo è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%. In ogni caso il canone non può essere inferiore a euro 50,00;
2) per le concessioni relative alle utilizzazioni previste nella “Tabella A”, il canone viene calcolato secondo quanto determinato da ciascun consorzio e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale;
3) Per gli immobili concessi ad uso abitativo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
4) Per le altre destinazioni d’uso, il canone sarà determinato secondo il criterio sintetico - comparativo del “libero mercato”.

c.2 I canoni determinati in base ai precedenti commi sono aggiornati ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno precedente, salvo che vengano corrisposti in unica soluzione all’atto della sottoscrizione.

c.3 In caso di concessione migliorativa, ove il concessionario sia autorizzato o assuma l’obbligo di effettuare lavori di ristrutturazione, recupero, restauro conservativo, adeguamento a norma di legge del bene concesso, il costo dei lavori previsti, nella misura valutata congrua a seguito della approvazione del progetto di massima presentato dal richiedente, può essere portato in detrazione del canone dovuto sino alla misura massima del 90% del canone stesso. La durata della concessione viene, in tal caso, fissata in rapporto al periodo di tempo necessario all’ammortamento dei costi approvati.

c.4 E’ obbligo del concessionario che esegua lavori autorizzati, consegnare al Consorzio interessato tutte le certificazioni previste per legge ai fini della agibilità, sicurezza dell’immobile e di variazione catastale.

c.5 Il canone per lo scarico delle acque meteoriche e reflue è determinato dal consorzio, per ciascuna opera di bonifica, e prevede il pagamento di una quota fissa e di una variabile calcolata in funzione dei seguenti parametri:
a) portata dello scarico;
b) distanza tra il punto di immissione e il recapito finale (mare, corso d’acqua pubblico, vora);
c) spesa annua prevista, dal piano di manutenzione triennale, per ciascuna opera di bonifica.

c.6 I costi di manutenzione da ripartire tra i consorziati e i soggetti concessionari degli scarichi tengono conto dei contributi erogati dalla regione. In caso di mancata erogazione l’intero costo viene posto a carico dei soggetti che usufruiscono dell’opera di bonifica.

c.7 In consorzio è obbligato a riportare nell’atto concessorio la maggiorazione percentuale del canone che il concessionario dovrà versare ove si riscontri che, sulla base di un piano di campionamento e analisi dei reflui concordato, vi sia stato il superamento dei parametri dalle tabelle di cui all’art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

c.8 La maggiorazione sarà calcolata rapportando il numero di analisi in cui i valori delle relative tabelle sono stati superati rispetto al numero di analisi effettuate.

c.9 Il superamento di una percentuale del 20%, calcolata come al comma precedente, comporterà il raddoppio del canone e costituirà tariffa base per il rinnovo.

c.10 Qualora il Concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento del canone per l’intero anno in corso. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


Art. 10

(Durata, decorrenza termine, divieto di rinnovo e occupazione urgente)

[c.1 La durata della concessione in uso di un bene demaniale è fissata per ogni singola concessione ordinariamente in anni cinque. Concessioni aventi maggior durata devono essere adeguatamente giustificate da valutazioni tecnico economiche ed estimative in rapporto agli investimenti eseguiti sul bene demaniale.

c.2 In relazione all’attività da svolgersi, alle eventuali opere da eseguirsi e alle finalità da perseguire, la durata della concessione non può essere superiore ad anni trenta come da art. 137 del R.D. 368/1904.

c.3 Per le golene di corsi d’acqua e fasce frangivento, terreni seminativi e erborati e zone forestali, la durata della concessione non può essere superiore ad anni tre.

c.4 Il rapporto concessorio decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione ovvero dalla diversa data in esso indicata.

c.5 L’immissione nel possesso da parte del concessionario e la riconsegna dell’immobile risultano da verbale redatto del Consorzio competente e sottoscritto dal concessionario.

c.6 E’ vietato il tacito rinnovo della concessione. Alla scadenza del termine la concessione si intende cessata di pieno diritto, senza necessità di preavviso, con obbligo del concessionario di riconsegna del bene nel medesimo stato in cui è stato consegnato, salvi gli interventi previsti nell’atto concessorio.

c.7 Gli interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione, anche in caso di cessazione volontaria anticipata. I miglioramenti e le addizioni apportate all’immobile sono, di diritto, acquisite gratuitamente alla proprietà regionale. Resta salva la facoltà del Consorzio di chiederne, comunque, la riduzione in pristino a carico del concessionario, salvo patto contrario;

c.8 Gli interventi, eseguiti in difformità delle norme o dell’autorizzazione o reputati dannosi, devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva la facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento.

c.9 Nei casi, di riconosciuta urgenza, urgenti, il Consorzio può disporre, su richiesta dell’interessato l’immediata occupazione e l’uso dei beni richiesti nonché l’esecuzione dei lavori autorizzati, previa presentazione di polizza fidejussoria e con l’obbligo di osservare le condizioni stabilite nella convenzione accessiva all’atto di concessione. Le motivazioni dell’occupazione d’urgenza sono riportate nel verbale di consegna redatto ai sensi del precedente c.5.

c.10 In caso di parere negativo rilasciato dal Servizio Agricoltura, ai sensi dell’art. 10 comma 4 della Legge Regionale 4/2012, la concessione è negata. In tal caso il Consorzio può imporre al richiedente il ripristino dello stato dei luoghi. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 

Art. 11

(Cause di estinzione del rapporto concessorio)

[c.1 Il rapporto concessorio si estingue al ricorrere delle seguenti circostanze:
a) morte del concessionario persona fisica, se gli eredi non abbiano chiesto nel termine il subingresso nella concessione;
b) scioglimento della società, salva la facoltà dell’Amministrazione di proseguire il rapporto con il soggetto liquidatore, in presenza dei presupposti di legge;
c) perdita della capacità giuridica del concessionario per interdizione;
d) perdita della capacità giuridica del concessionario per fallimento, salva la facoltà dell’Amministrazione di proseguire il rapporto con la curatela fallimentare, in presenza dei presupposti di legge;
e) il venir meno dell’oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell’amministrazione, ovvero per cause naturali;
f) cause di decadenza, provvedimento di revoca e recesso del concessionario, secondo la disciplina prevista nelle norme che seguono. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 12

(Decadenza dalla concessione)

[c.1 Il consorzio dichiara la decadenza della concessione al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a) mancata gestione;
b) mancata o difforme esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione;
c) uso difforme della concessione;
d) mancata manutenzione ordinaria degli immobili;
e) mutamento sostanziale delle finalità e degli usi previsti nell’atto di concessione;
f) omesso pagamento del canone annuale;
g) sostituzione di terzi nel godimento della concessione;
h) violazione del divieto di cui all’art. 17 del presente regolamento;
i) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti;
l) violazione di leggi o regolamenti inerenti l’attività esercitata sul bene concesso o dei vincoli insistenti sullo stesso.

c.2 In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il Consorzio può concedere al concessionario un termine, decorso il quale, persistendo l’inadempimento, il Consorzio attiverà il procedimento di decadenza della concessione.

c.3 In caso di decadenza della concessione non spetta alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione delle opere o per l’esercizio della concessione;

c.4 Nel provvedimento di decadenza sono indicati i lavori di ripristino a carico del concessionario. Qualora il Concessionario non provveda alle operazioni di ripristino, il Consorzio provvede d’ufficio, addebitando le spese al concessionario e attivando le garanzie cauzionali prestate.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 


Art.13

(Revoca della concessione)

[c.1 Il Consorzio di Bonifica, con un preavviso di mesi tre, procede alla revoca totale o parziale della concessione qualora ritenga sopravvenute esigenze di pubblico interesse che non consentano il proseguimento del rapporto concessorio ovvero qualora venga meno la funzione pubblica cui il bene è destinato.

c.2 La revoca, come specificato nel contratto accessivo alla concessione, non dà diritto ad alcun indennizzo, salvo la quota non ancora ammortizzata per lavori autorizzati.

c.3 Nel caso di revoca parziale l’Amministrazione procede all’adeguamento del canone, salva la facoltà del concessionario di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all’Amministrazione nel termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento di revoca.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 14

(Risoluzione)

[c.1 La concessione può essere risolta su istanza del concessionario, presentata con almeno sei mesi di preavviso, salvo quanto previsto nella concessione;

c.2 Gli interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi in caso di cessazione volontaria anticipata.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 15

(Obblighi del concessionario e responsabilità)

[c.1 Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e gli eventuali altri oneri stabiliti nell’atto di concessione.

c.2 Il concessionario è responsabile verso il Consorzio di Bonifica degli obblighi assunti e, verso l’Amministrazione consortile e i terzi, di ogni danno cagionato alle persone o cose nell’esercizio della concessione.

c.3 Con il verbale di consegna anticipata o con l’atto di convenzione, accessivo a quello di concessione, l’assegnatario assume l’obbligo di tenere indenne il Consorzio da ogni azione intentata da terzi. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 16

(Garanzie cauzionali)

[c.1 Il Concessionario deve garantire l’osservanza degli obblighi assunti con l’atto accessivo alla concessione, mediante polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, di durata pari alla concessione.

c.2 L’ammontare della polizza fidejussoria è determinato in relazione al canone annuo e al costo per l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi. La garanzia non è richiesta quando il canone annuo è irrisorio (inferiore ad euro 100,00.)
c.3 La garanzia è prestata, per la durata dell’intero periodo concessorio, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero equivalenti di legge, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta d parte dell’Ente consortile.

c.4 La garanzia copre l’esatta esecuzione dei lavori e l’eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi in caso di revoca, decadenza e estinzione della concessione, nonché la mancata manutenzione, il mancato versamento del canone e la copertura di ogni danno riscontrato all’atto della riconsegna del bene.

c.5 Il Consorzio può attivare in tutto o in parte la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o di incamerare totalmente o parzialmente il deposito cauzionale. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 17

(Subingresso - modifiche societarie)

[c.1 E’ fatto espresso divieto al concessionario, a pena di decadenza, di sub concedere il bene in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo.

c.2 Il subingresso totale o parziale nella concessione è consentito in caso di:
a) decesso o comprovate ragioni di salute del titolare della concessione, da volturarsi in favore degli eredi o i familiari entro il quarto grado, previa richiesta da effettuarsi al Consorzio di Bonifica entro sei mesi dall’evento.
b) variazioni di natura giuridica o dell’assetto societario del concessionario.

c.3 Il subingresso previsto al comma 2 è subordinato al possesso, del soggetto subentrante, dei requisiti di cui al precedente art. 6.

c.4. Il nuovo concessionario è tenuto ad accettare le clausole, nessuna esclusa, contenute nell’atto concessorio originario, compresa la scadenza. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 18

(Spese di istruttoria e dell’atto)

[c.1 Le spese di registrazione, di bollo e di altra natura derivanti dalla concessione sono a carico del richiedente.

c.2 Le spese di istruttoria e di sopralluogo determinate dal Consorzio di Bonifica a compensazione dei costi effettivamente sostenuti per l’epletamento dell’attività, sono corrisposte dal richiedente prima dell’inizio del procedimento istruttorio. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 19

(Sanzioni)

[c.1 L’utilizzazione di beni demaniali senza titolo ovvero in difformità dal titolo concessorio comporta il pagamento di una sanzione pari al doppio del canone ordinario, commisurata alla durata dell’abuso, fatta salva la facoltà del Consorzio di attivare la procedura di decadenza prevista dall’art. 12 del presente regolamento.

c.2 Resta ferma l’applicazione delle altre misure sanzionatorie vigenti ivi compreso lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 


Art. 20

(Variazioni al contenuto della concessione)

[c.1 La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall’atto di concessione.

c.2 Qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto suppletivo dopo l’espletamento dell’istruttoria.

c.3 Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona concessa, la variazione può essere assentita dal Consorzio con semplice autorizzazione.
c.4 E’ vietata la variazione della data di scadenza della concessione. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 21

(Diritti di terzi)

[c.1 Il rilascio della concessione non pregiudica in modo alcuno gli eventuali diritti dei terzi, siano essi privati cittadini o enti. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 22

(Riparazione dei danni alle pertinenze demaniali e consortili)

[c.1 Il Concessionario nell’eseguire l’opera oggetto di concessione e nel compiere operazioni ad essa comunque connesse non deve arrecare danni ai beni demaniali o consorziali. In mancanza è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, i lavori che il Consorzio ritene necessari per il ripristino delle opere danneggiate.

c.2 Qualora il Concessionario non ottemperi all’esecuzione dei lavori, il Consorzio provvede d’Ufficio, addebitando le spese al Concessionario. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 23

(Danni alle opere concesse)

[c.1 Il Consorzio non assume responsabilità per danni o guasti arrecati all’opera oggetto di concessione derivanti da lavori eseguiti dal medesimo Consorzio nonchè da eventi naturali eccezionali. A tale proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l’eventuale sospensione dell’uso dell’opera oggetto di concessione. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 


Art. 24

(Esigenze idrauliche)

[c.1 il Consorzio concedente ha la facoltà di imporre al Concessionario, nell’arco di validità della concessione, per esigenze idrauliche, nuove condizioni, senza che ciò comporti, per il Consorzio stesso, l’obbligo di corrispondere indennizzi o compensi. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 


Art. 25

(Inizio e ultimazione dei lavori - prescrizioni tecniche)

[c.1 il Concessionario è obbligato, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione, a prendere accordi con il Servizio Tecnico Consorziale per ricevere le necessarie indicazioni operative e per gli accertamenti preventivi.

c.2 Il Concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni tecniche impartite dal consorzio in corso di esecuzione dei lavori.

c.3 I lavori devono essere eseguiti in conformità degli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. In fase di esecuzione dei lavori o durante l’esercizio della concessione nessuna variante può essere apportata senza l’autorizzazione preventiva del Consorzio. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 


Art. 26

(Vigilanza e accesso alle opere)

[c.1 Durante l’arco di validità della concessione, il Consorzio vigila perché siano osservate dal concessionario le condizioni e le modalità sancite dall’atto di concessione.

c.2 Agli incaricati dal Consorzio, deve essere consentito l’accesso, anche con mezzi meccanici, agli immobili oggetto della concessione, per effettuare gli accertamenti e gli interventi ritenuti necessari. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Art. 27

(Divieti)

[c.1 E’ vietato il rilascio di concessioni finalizzate a realizzare, in prossimità dei canali di bonifica o degli impianti di irrigazione:
a) piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 2 per le siepi e movimento del terreno, e di metri 10 per i fabbricati;
b) l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

c.2 la costruzione di fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

c.3 l’apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d’acqua o impaludamenti di terreni, modificando l’assetto dato ad essi dalle opere di bonifica o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime opere;

c.4 realizzare opere che alterino lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua e le opere anzidette;

c.5 depositare materie terrose, pietre, erbe, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell’ acqua;

c.6 depositare terra o altre materie a distanza inferiore a metri 10 dai corsi d’acqua o ad altra distanza tale che, per una circostanza qualsiasi, possano esservi trasportate ad ingombrarli;

c.7 depositare materie come sopra sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;

c.8 bruciare stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate e altre pertinenze delle opere stesse;

c.9 costruire varchi, cavedoni o qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;

c.10 attraversare gli alvei dei canali con bestiame, come pure l’attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità arginali, scarpate e golene dei corsi d’acqua;

c.11 realizzare opere che possano alterare la resistenza e la convenienza dell’uso a cui sono destinate le condotte, le apparecchiature irrigue ed i manufatti consorziali, siano essi esistenti su aree di proprietà del Consorzio, del Demanio o su aree gravate da servitù di acquedotto;

c.12 concedere beni demaniali gestiti dai consorzi per finalità istituzionali proprie degli stessi quali, per esempio, pozzi, vasche di accumulo, reti irrigue e idrovore;

c.13 immettere nei canali consorziali acque meteoriche non trattate secondo le disposizioni del “Piano Direttore” della Regione Puglia, o reflue provenienti da impianti di depurazione o da stabilimenti industriali, prive delle caratteristiche prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, in particolare dal D.Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal piano di tutela delle acque della Regione Puglia e dai regolamenti regionali di attuazione. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 


Capo III

(Concessioni a canone agevolato)


Art. 28

(Concessioni a canone agevolato)

[c.1 Per lo svolgimento di attività volte alla tutela ed alla promozione di interessi pubblici i beni demaniali sono concessi a canone agevolato ai seguenti soggetti:
a) enti pubblici non economici;
b) associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato senza fini di lucro esclusi partiti politici, organizzazioni sindacali, o gruppi di culto confessionali.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 


Art. 29

(Determinazione del canone agevolato)

[c.1 Nei casi di cui all’articolo precedente, il canone sarà calcolato sulla base di quello di mercato operando le seguenti riduzioni:
a) per i soggetti di cui al punto a) la riduzione del canone è pari al 50%;
b) per i soggetti di cui alla lettera b) la riduzione è ordinariamente del 30%. Nel caso di utilizzazione per attività senza fini di lucro la riduzione è del 50%. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


 

Capo IV
(Disposizioni finali, transitorie e finanziarie)


Art. 30

(Disciplina dei rapporti in corso)

[c.1 Il presente regolamento si applica ai rapporti giuridici sorti a partire dal giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

c.2 Per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è possibile il rilascio della concessione in sanatoria, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del possessore e per la durata di un solo anno, da richiedersi al consorzio entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

c.3 La concessione rilasciata ai sensi del precedente comma è subordinata al pagamento, in misura doppia, del canone calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 9.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 

Art. 31

(Norma finanziaria)

[c.1 I canoni di concessione, le sanzioni e le spese di istruttoria sono introitate dai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

 


Art. 32

(Impiego delle risorse)

[c.1 I canoni riscossi sono destinati unicamente alla manutenzione delle opere di bonifica in concessione secondo un piano di manutenzione annuale e pluriennale approvato dagli organi consortili e sottoposto a visto di legittimità e merito da parte della Giunta Regionale ai sensi del comma 4, art. 35 della Legge Regionale 4/2012.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.


[Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.]

Dato a Bari, addì 8 giugno 2012

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 33 del Regolamento regionale 1° agosto 2013, n. 17.

ALLEGATO  - (Tabella A) - canone annuo di concessione e spese istruttorie)

ALLEGATO  ( b - Disciplinare tipo (atto accessivo alla concessione)

ALLEGATO  ( Disciplinare tipo per manufatto di scarico)