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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2013
Numero
1
Data
07/02/2013
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Ulteriori modifiche al Regolamento Regionale per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI n. 2 del 31 gennaio 2012 come modificato dal Regolamento Regionale n° 19 del 20/08/2012.
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia dell' 11 febbraio 2013, n. 21 Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15/2014, art. 16.
Allegati
Nessun allegato

 



Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15/2014, art. 16.

 

[IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 5/02/2013 di adozione del Regolamento; ]


EMANA



Il seguente Regolamento:

 


Articolo 1

(Modifiche all’art. 2)


[1. All’’art. 2 (Soggetti beneficiari) del Regolamento Regionale n. 2 del 31 gennaio 2012 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“5. Per gli aiuti a favore di nuove iniziative economiche (start-up) promosse da persone svantaggiate, non costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma 2 sono riferite alla data di concessione degli aiuti.” ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15/2014, art. 16.


 

Articolo 2

(Modifiche all’art. 3, comma 1, lettera d)

 


[1. La lettera d del comma 1 dell’art. 3 (Definizioni) del Regolamento Regionale n. 2 del 31 gennaio 2012 è così modificata:
“d) operazioni di Microcredito: finanziamenti concessi a persone fisiche, società di persone, associazioni, società cooperative o società a responsabilità limitata semplificate di cui all’Art. 2463 bis del Codice Civile, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00, non siano assistiti da garanzie reali, siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro e siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati;” ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15/2014, art. 16.


[Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]

Dato a Bari, addì 7 febbraio 2013