Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
8
Data
18/04/2012
Abrogato
 
Materia
Acque e acquedotti
Titolo
Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 20 aprile 2012, n. 58
Allegati

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.729 del 16 aprile 2012 di adozione del Regolamento;


EMANA


Il seguente Regolamento

 

 

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 99, comma 2, del Dl.gs. n. 152/06, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 185 del 12 giugno 2003 (nel seguito D.M. 185/03) ed in adempimento a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, all’art.1, comma 1, lett. b), detta norme e misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo di acque reflue depurate.

2. La tutela quantitativa delle risorse idriche, ai sensi dell’art. 95, comma 1, del D.lgs. n. 152/06, “concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile”.

3. Il presente Regolamento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di qualità tramite le misure di intervento individuate dal Piano regionale di Tutela delle Acque (nel seguito PTA), previsto nell’art.121 del D.lgs. n. 152/06. Si tratta di misure volte a:
a) tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche;
b) riduzione dei prelievi dalle acque superficiali e sotterranee;
c) riduzione degli impatti sui corpi idrici recettori.

4. Il trattamento depurativo (affinamento) che rende le acque idonee al riutilizzo è una misura che, garantendo la disponibilità di una risorsa alternativa, può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 3 lettere b) e c). Ove detta misura sia individuata dal PTA come necessaria al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, ai sensi della Legge Regionale n. 28/1999, così come modificata dalla Legge Regionale n. 27/2008, il servizio di affinamento costituisce parte integrante del Servizio Idrico Integrato (nel seguito SII).

5. Il PTA della Regione Puglia definisce un primo elenco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinabili al riutilizzo; si tratta di impianti già esistenti, in fase di realizzazione od adeguamento e di impianti oggetto di proposta di realizzazione, secondo quanto previsto nel programma di misure dello stesso PTA. Per ciascuno di detti impianti il PTA indica la valenza del recupero e riutilizzo ai fini del perseguimento di obiettivi di qualità ambientale. E’ da considerarsi prioritario l’avvio all’esercizio degli impianti già esistenti.

6. Gli impianti elencati nel PTA, unitamente a quelli successivamente progettati o realizzati al medesimo scopo, devono rispettare quanto previsto dal D.M. 185/03 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni del presente Regolamento. Gli impianti destinati al “riutilizzo ambientale” di cui al successivo art. 7, in termini di limiti di emissione allo scarico, devono rispettare quanto previsto nel PTA e successivi aggiornamenti.


Art. 2

(Definizioni)


1. Ai ?ni del presente Regolamento, ad integrazione di quanto riportato nell’art. 74 del D.lgs. n. 152/06, si intende per:
a) recupero: riquali?cazione di un’acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo (affinamento) finalizzato a renderla adatta alla distribuzione per speci?ci riutilizzi;
b) impianto di recupero: le strutture (stazioni) destinate al trattamento depurativo di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture di equalizzazione e di accumulo delle acque reflue recuperate presenti all’interno dell’impianto, prima dell’immissione nella rete di distribuzione delle acque reflue recuperate;
c) rete di distribuzione: le strutture destinate all’erogazione delle acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la equalizzazione e accumulo dei reflui recuperati, diverse da quelle di cui alla lettera b) e le eventuali stazioni per l’ulteriore trattamento, site all’esterno dell’impianto di recupero;
d) riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d’uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea o derivante da rete idrica di approvvigionamento di acqua potabile;
e) Piano di Gestione: documento di gestione del singolo sistema atto al recupero e riutilizzo delle acque reflue e comprensivo di impianto di affinamento, condutture, vasche di raccolta delle acque affinate, sistema di collettamento e distribuzione delle acque da riutilizzare.


Art. 3

(Politiche e strumenti per la promozione e l’incentivazione del riutilizzo)

1. La Regione Puglia, sentiti i soggetti istituzionali competenti, attiva politiche di sostegno finalizzate alla promozione ed attuazione del riutilizzo delle acque reflue recuperate sul territorio regionale.

2. Gli atti di indirizzo e le politiche di sostegno avranno come obiettivi e misure:
a) apportare vantaggi diretti in termini di risparmio quantitativo ed indiretti in termini di minor impatto qualitativo dei reflui comunque rilasciati nell’ambiente;
b) migliorare l’equilibrio del sistema idrico;
c) attivare azioni e contributi per l’informazione e la formazione finalizzate:
1) al corretto uso della risorsa;
2) alla sensibilizzazione dell’utenza al risparmio attraverso la pratica del riuso, sottolineando le ricadute positive di tale pratica, anche mediante la promozione di azioni dimostrative e l’organizzazione di forum estesi a tutte le parti sociali ed ai soggetti a vario titolo interessati;
d) attivare contributi finanziari per la realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo;
e) promuovere accordi di programma tra la Regione ed i Gestori degli impianti di recupero delle acque reflue ed i Gestori delle reti di distribuzione, al fine di prevedere agevolazioni ed incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato attraverso:
1) contributi finanziari per l’elaborazione dei Piani di Gestione;
2) incentivi e agevolazioni tariffarie a sostegno dell’utilizzo del refluo depurato nei casi in cui è prioritario l’obiettivo del risparmio idrico;
3) contributi al soggetto gestore della rete di distribuzione;
4) contributi al soggetto gestore dell’impianto di recupero.


CAPO II
PIANO DI GESTIONE DEL SISTEMA
DI RIUTILIZZO DELLE
ACQUE REFLUE RECUPERATE


Art. 4

(Predisposizione del Piano di Gestione)

1. Per singoli impianti di depurazione o gruppi di impianti di depurazione, con carico superiore a 2000 Abitanti Equivalenti (AE), per i quali la Regione abbia stabilito il recupero della risorsa idrica previa verifica della fattibilità tecnico-economica, il riutilizzo delle acque reflue è attuato attraverso la predisposizione di un “Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate” (di seguito Piano di Gestione).

2. La redazione del Piano di Gestione è a cura:
a) della Regione, per il tramite di un’apposita Struttura istituita presso il Servizio preposto alla attuazione degli obbiettivi e delle misure del PTA, nel caso di impianti per i quali il PTA e successivi aggiornamenti riconoscano nel riutilizzo una specifica valenza ai fini del perseguimento di obiettivi di qualità ambientale (parte integrante del SII), ad eccezione degli impianti di cui alla successiva lettera b);
b) del Soggetto gestore dell’area interessata, se presente, o della Regione per il tramite degli Enti strumentali, nei casi di riutilizzo ambientale;
c) dei soggetti gestori degli impianti di recupero in tutti gli altri casi.

3. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 2, la Regione, nella redazione del Piano di Gestione, assicura il coinvolgimento e coordinamento degli Enti Locali territorialmente competenti, dei Consorzi e delle categorie a vario titolo interessate al riutilizzo, i quali garantiscono la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie alla redazione ed all’eventuale aggiornamento del Piano di Gestione, come previsto nell’Allegato 7 al presente Regolamento.

4. Nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 2:
a) il soggetto preposto alla redazione del Piano di Gestione lo trasmette alla Regione, completo in ogni sua parte secondo le indicazioni di cui al successivo art. 5, in forma cartacea e su supporto informatico;
b) il Piano di Gestione è approvato dalla Regione Puglia entro i tre mesi successivi alla sua trasmissione.

5. Il Piano di Gestione è trasmesso dalla Regione Puglia alla Autorità competente per territorio al rilascio di concessioni di derivazione di acque pubbliche, ai fini di quanto previsto all’art. 15 del presente Regolamento, ed alla Autorità di Bacino della Puglia al fine di trarne le informazioni necessarie a rimodulare, qualora necessario, i termini del bilancio idrico regionale.

6. Per gli impianti non indicati dal PTA, i soggetti interessati al recupero comunicano alla Regione Puglia il proprio intendimento all’effettuazione del riutilizzo.

7. La comunicazione di cui al precedente comma 6 è accompagnata:
a) da una relazione di sintesi, a firma di un tecnico abilitato, che descriva le modalità operative del riutilizzo, indicando le caratteristiche tecniche dell’impianto e di tutte le opere accessorie (impianto di sollevamento, vasche di equalizzazione e accumulo, collettamenti e rete di distribuzione), ed il previsto piano di monitoraggio;
b) dal quadro economico dell’intervento e da una valutazione costi-benefici a garanzia della sostenibilità dell’intervento stesso.

8. La Regione Puglia si esprime, sulla proposta contenuta nella comunicazione di cui al comma 6, in linea con le politiche e gli indirizzi di riutilizzo delle acque reflue di cui al precedente art. 3, entro i successivi tre mesi.

9. La comunicazione e la documentazione previste nei precedenti commi 6 e 7 sono contestualmente trasmesse alle Autorità competenti ad esprimersi sull’assoggettabilità dell’intervento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza.

10. Le Autorità in questione si esprimono entro gli stessi termini previsti dal comma 8.

11. Acquisito il parere conforme della Regione e delle Autorità di cui al comma 10, il Soggetto preposto provvede alla redazione del Piano di Gestione.


Art. 5

(Contenuti del Piano di Gestione)

1. Il Piano di Gestione definisce il quadro di riferimento per il riutilizzo delle risorse idriche rese disponibili dal recupero delle acque reflue.

2. Il Piano di Gestione riporta una dettagliata descrizione delle caratteristiche dell’intera filiera del recupero e riutilizzo e, in particolare:
a) i soggetti responsabili della gestione e del controllo delle diverse fasi della filiera (trattamento, accumulo, distribuzione, utilizzo);
b) le caratteristiche delle acque reflue prima del trattamento di recupero, attestate da rapporti di analisi chimica e batteriologica relativi all’ultimo anno, che dimostrino il rispetto dei limiti di emissione degli scarichi di cui all’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. n. 152/06 e di quanto riportato nelle schede tecniche degli agglomerati allegate al PTA.
c) la verifica dell’idoneità dei reflui da recuperare, indicando l’eventuale presenza di elementi limitanti tali da impedirne l’impiego in determinati contesti o per determinati usi;
d) la verifica che i reflui da recuperare non derivino da cicli produttivi contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3A dell’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/06;
e) la eventuale definizione, da parte del gestore del sistema di raccolta reflui, di un protocollo di accettazione per il rilascio dell’autorizzazione all’allaccio di nuove utenze, al fine di preservare la riutilizzabilità della risorsa;
f) la localizzazione dell’impianto di recupero nel sistema di coordinate WGS 1984 UTM 33N;
g) l’indicazione del recapito alternativo al riutilizzo, da definire ai sensi dell’art. 14 del presente Regolamento;
h) le caratteristiche tecniche dell’impianto di affinamento utilizzato per il recupero delle acque reflue;
i) eventuali punti e modalità di mescolamento tra il refluo recuperato e la risorsa idrica grezza non potabile;
j) la portata delle acque trattate nell’impianto di affinamento (misurazione della portata media giornaliera e delle portate medie mensili) rispetto a quelle depurate;
k) le indicazioni sulle destinazioni d’uso previste per le acque recuperate;
l) il sistema di adduzione e distribuzione (sono da rispettare comunque tutte le prescrizioni previste nell’art. 11 del presente Regolamento);
m) il conto economico degli investimenti e della gestione del sistema di recupero e riutilizzo;
n) il sistema dei controlli sulla filiera di recupero e riutilizzo, da riportare in un Piano di Monitoraggio e Controllo redatto secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 4 del presente Regolamento e che specifichi:
1) il sistema dei controlli sulle acque in uscita dall’impianto di recupero, distinguendo tra controlli di conformità ed autocontrolli;
2) i controlli sulla rete di distribuzione;
3) il monitoraggio di verifica degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo;
4) i soggetti preposti alla esecuzione dei controlli;
5) la frequenza e le modalità di registrazione dei controlli;
6) le modalità di comunicazione dell’esito dei controlli;
o) il piano operativo di sicurezza e intervento per la gestione delle emergenze (es. fuori norma), che deve riportare:
1) sistemi di controllo automatici e non, dei fuori norma;
2) sistemi di scarico e di accumulo d’emergenza;
3) sistemi di blocco automatico e non, della distribuzione;
4) procedure e tempistiche di comunicazione e segnalazione dei fuori norma agli Enti autorizzatori, all’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (di seguito ARPA), ai Gestori della rete e agli utenti interessati;
5) sistemi di monitoraggio per la verifica della cessata emergenza;
6) eventuali sistemi alternativi atti a garantire il soddisfacimento della domanda di risorsa nel caso di interruzione dell’erogazione delle acque recuperate.

3. Nel caso in cui sia previsto il riutilizzo a fini irrigui od ambientali, il Piano di Gestione, in aggiunta alle indicazioni di cui al precedente comma 2, è corredato da relazioni specialistiche redatte da agronomo, perito agrario o agrotecnico e da un geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali, o da Enti, Istituzioni e Agenzie Regionali competenti in materia, riportanti informazioni di dettaglio e relative mappature riferite, per quanto di competenza, ai seguenti aspetti:
a) pedologia dell’area e proprietà idrauliche dei suoli (classificazione dei suoli, spessore, permeabilità, capacità di campo, bilancio idrico nel suolo ed individuazione della aliquota di infiltrazione, ecc.);
b) condizioni climatiche locali (regime termo-pluviometrico medio riferito all’ambito locale);
c) caratteristiche geomorfologiche e idrografiche dell’area;
d) idrogeologia dell’area con particolare riferimento alla profondità di rinvenimento di eventuali acquiferi, alla modalità di alimentazione e deflusso degli stessi ed alla descrizione delle proprietà idrauliche dell’insaturo;
e) l’indicazione delle eventuali aree di rispetto e di salvaguardia previste dal PTA;
f) nel caso di riutilizzo ambientale le caratteristiche generali dell’ambiente recettore delle acque trattate (con eventuali peculiarità floro-faunistiche da salvaguardare), nonché le eventuali risultanze di Valutazione di Incidenza e Valutazione di Impatto Ambientale.

4. Nel caso di riutilizzo a fini irrigui, il Piano di Gestione, in aggiunta agli aspetti di cui ai precedenti commi 2 e 3, evidenzia:
a) l’inquadramento catastale con la delimitazione delle aree interessate, con le informazioni sul titolo di possesso (proprietà pubbliche o private) e l’eventuale presenza di concessioni di derivazione di acque pubbliche a servizio del comprensorio irriguo;
b) le colture presenti e le loro caratteristiche in termini di idroesigenza, tempi e modalità di irrigazione;
c) l’elencazione delle fonti di approvvigionamento convenzionali di risorsa idrica destinata alle utenze irrigue;
d) il programma annuale di utilizzo della risorsa con l’indicazione del fabbisogno di risorsa idrica da parte delle utenze irrigue in termini di volumi e portate. Il fabbisogno è espresso su base mensile ed è riferito all’ intera stagione irrigua;
e) la tipologia del sistema di irrigazione (sono da rispettare tutte le prescrizioni dell’art. 12 del presente Regolamento e, ove applicabili, le indicazioni contenute nel Codice di Buona Pratica Agricola);
f) l’indicazioni sulle possibili limitazioni d’uso del territorio e sulla suscettività di determinati terreni o colture all’irrigazione con acque aventi le caratteristiche previste;
g) le indicazioni sull’eventualità di modificare alcuni valori limite dei parametri chimico-fisici indicati nella Tabella 2 dell’Allegato 1 al presente Regolamento, in funzione delle caratteristiche specifiche delle colture praticate o dei terreni irrigati, nonché sugli eventuali accorgimenti tecnici attuabili al fine di rendere tale refluo riutilizzabile;
h) i sistemi adottati per compensare gli eventuali sbilanciamenti delle portate di recupero e di riutilizzo, ivi compresi invasi, accumuli, scarichi alternativi o riutilizzi alternativi a quello irriguo tecnicamente ed economicamente fattibili e possibilmente di facile e rapida attuazione (sono da rispettare comunque tutte le prescrizioni previste nell’art. 13 del presente Regolamento).

5. Nel caso di riutilizzo in ambito industriale, il Piano di Gestione, oltre alle indicazioni di cui al precedente comma 2, riporta:
a) le caratteristiche del refluo recuperato, così come concordato tra le parti interessate, ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento;
b) l’elencazione delle potenziali utenze industriali idroesigenti interessate al riutilizzo dei reflui depurati;
c) l’elencazione delle fonti di approvvigionamento convenzionali di risorsa idrica destinata alle utenze industriali e quantificazione delle risorse prelevate;
d) il programma annuale di utilizzo della risorsa con la quantificazione dei fabbisogni delle utenze industriali, specificando l’eventuale esigenza di livelli qualitativi più restrittivi rispetto a quanto previsto dal D.M. 185/03;
e) la descrizione dettagliata delle infrastrutture di distribuzione, indicando l’eventuale presenza di rete duale per la distribuzione di acqua e le relative caratteristiche qualitative.

6. Per ciascuna delle informazioni elencate nei precedenti commi 2, 3, 4 e 5, la trasmissione è in capo ai soggetti indicati nell’Allegato 7 al presente Regolamento.


CAPO III
RIUTILIZZO DELLE
ACQUE REFLUE
RECUPERATE


Art. 6

(Destinazioni d’uso ammissibili)

1. Ai fini del presente Regolamento le destinazioni d’uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono definite così come segue:
a) Ambientale: l’impiego di acqua reflua recuperata come acqua di alimentazione per il ripristino o il miglioramento degli equilibri idrici delle aree umide e per l’incremento della biodiversità degli habitat naturali;
b) Irriguo: l’impiego di acqua reflua recuperata per l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l’irrigazione di aree destinate al verde pubblico o ad attività ricreative o sportive;
c) Civile: l’impiego di acqua reflua recuperata per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l’alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, destinate al lavaggio ed irrigazione di aree verdi private ed allo scarico dei servizi igienici negli edifici ad usi civile;
d) Industriale: l’impiego di acqua reflua recuperata come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l’esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

2. Nell’Allegato 5 al presente Regolamento sono riportate, per tutte le destinazioni d’uso, le distanze di rispetto tra sito di utilizzazione ed aree di accesso pubblico od opere di captazione ad uso potabile.

Art. 7

(Acque reflue recuperate per il riutilizzo ambientale)

1. Le specifiche tipologie di riutilizzo ambientale sono quelle di seguito riportate:
a) regolazione del flusso di corsi d’acqua che presentano lunghi periodi di secca nel corso dell’anno, accompagnata dalla valutazione della possibilità di realizzare bacini di infiltrazione o laminazione, ove si evidenziasse la opportunità di salvaguardare l’intermittenza dei deflussi ai fini della conservazione delle biocenosi;
b) ripristino o miglioramento degli equilibri idrici delle aree umide ed incremento della biodiversità degli habitat naturali;
c) ricarica indiretta dei corpi idrici sotterranei in ambiente carsico attraverso il rilascio del refluo affinato in canali, lame o gravine;
d) ricarica dei sistemi di approvvigionamento idrico ad uso non potabile.

2. La possibilità di riutilizzo ambientale è comunque subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica dell’intervento finalizzato al riutilizzo, nonché alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza o Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento stesso.

3. Gli impianti destinati al riutilizzo ambientale devono rispettare limiti di emissione allo scarico previsti nel PTA e successivi aggiornamenti.


Art. 8

(Acque reflue recuperate per usi irrigui)

1. Per il riutilizzo a fini irrigui, sono utilizzate esclusivamente acque reflue urbane e domestiche trattate ed affinate nel rispetto dei limiti qualitativi di cui al D.M. 185/03 e riportati nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del presente Regolamento.

2. Per i parametri chimico-fisici elencati nella Tabella 2 dell’Allegato 1 del presente Regolamento, la Regione Puglia, così come definito al successivo art. 17, può autorizzare limiti diversi in deroga ai valori guida indicati nell’allegato al D.M. 185/03, fermi restando i valori limite imperativi della Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.lgs. n. 152/06.

3. Per il riutilizzo ai fini irrigui nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, sono presi a riferimento i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo delle sostanze indicate nel Programma d’Azione Nitrati della Regione Puglia e successivi aggiornamenti.

4. È vietato il riutilizzo delle acque reflue recuperate sulle seguenti categorie di terreni:
a) terreni situati all’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. n. 152/06. In assenza dell’individuazione delle aree di salvaguardia, queste ultime hanno un’estensione di 500 metri di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione di acque destinate al consumo umano;
b) terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati.

5. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è effettuato in modo tale da evitare fenomeni di ruscellamento; in ogni caso il terreno deve presentare una pendenza inferiore al 5%.

6. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate su colture che sono consumate crude è ammesso solo in presenza di sistemi irrigui atti ad evitare il contatto diretto delle acque recuperate con i frutti e con le parti eduli delle colture.

7. Il riutilizzo dei reflui recuperati, previa acquisizione del parere favorevole dell’ARPA e dell’Autorità sanitaria, è consentito ad uso irriguo per aree verdi di uso pubblico mediante sistemi di subirrigazione o sistemi di irrigazione che non determinino la diffusione dell’aerosol.

8. È vietato il riutilizzo irriguo dei reflui recuperati nei casi in cui il refluo grezzo derivi da cicli produttivi contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3A dell’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. n. 152/06.

9. Dopo l’entrata in esercizio dell’impianto di recupero, il Gestore della rete di fognatura nera non ammette in rete scarichi che potrebbero compromettere la riutilizzabilità della risorsa. Qualora detti scarichi siano già esistenti ed autorizzati e sia dimostrato che compromettano la riutilizzabilità della risorsa, il Gestore impone idonei pretrattamenti, in conformità con le prescrizioni più restrittive che l’autorità preposta può dettare sui limiti di emissione allo scarico in fogna nera, rispetto a quanto riportato nella Tabella 3 dell’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. n. 152/06.


Art. 9

(Acque reflue recuperate per usi civili)

1. Il riutilizzo dei reflui recuperati, previa acquisizione del parere favorevole dell’ARPA e dell’Autorità sanitaria, è concesso ad uso civile per:
a) il lavaggio delle strade pubbliche nei centri urbani;
b) l’utilizzo in sistemi di riscaldamento o raffreddamento che non prevedano scambi di fluido con gli ambienti;
c) l’alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, destinate al lavaggio ed irrigazione di aree private ed all’alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici negli edifici ad uso civile.

2. Per l’alimentazione degli scarichi igienici negli edifici ad uso civile di nuova costruzione, in coerenza con le finalità della Legge Regionale n.13/2008, i Regolamenti edilizi comunali, in assenza di risorsa recuperata alternativa e laddove tecnicamente possibile, prevedono l’adozione di opportuni sistemi di recupero e riutilizzo delle acque di scarico di lavatrici, vasche da bagno, lavandini e docce (le cosiddette acque grigie).

3. Il riutilizzo dei reflui recuperati, previa acquisizione del parere favorevole dell’Autorità sanitaria, è consentito ad uso irriguo per aree verdi di uso privato mediante sistemi di subirrigazione o sistemi di irrigazione che non determinino la diffusione dell’aerosol (parchi, aree per attività ricreative e sportive, inclusi spazi aperti di complessi residenziali o scolastici, campi da golf, cimiteri) o consentito per l’alimentazione di invasi di acqua utilizzati a fini ricreativi (stagni, laghetti).

4. Le acque reflue recuperate destinate a usi civili non possono superare, all’uscita dell’impianto di recupero, i valori limite dei parametri riportati nella Tabella 1 inserita nell’Allegato 1 al presente Regolamento;

5. I progetti di reti duali da prevedersi, in particolare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali o produttivi, sono realizzati in modo tale da escludere qualsiasi interconnessione, contatto o mescolamento anche accidentale (es. derivante da perdite, infiltrazioni o fessurazioni nei sistemi di condutture), sia con i sistemi di convogliamento e distribuzione di acque destinate all’uso potabile, sia con i sistemi di adduzione delle acque reflue.

6. I progetti di cui al comma 4 sono realizzati in modo da evitare il riflusso delle acque di approvvigionamento, e da prevedere la ispezionabilità della rete.


Art. 10

(Acque reflue recuperate per usi industriali)

1. Per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso industriale i requisiti di qualità, da specificare nel Piano di Gestione, sono concordati tra le parti interessate, in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto, comunque, dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. n. 152/06.


Art. 11

(Requisiti delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate)

1. Le reti di distribuzione di acque reflue recuperate sono progettate e realizzate, secondo i requisiti generali riportati nell’Allegato 2 al presente Regolamento.

2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate. I canali a cielo aperto e gli invasi di acque rientranti nella rete di distribuzione devono essere indicati con segnaletica colorata e visibile. I punti nei quali viene conferita l’acqua depurata devono essere segnalati in modo da essere chiaramente distinguibili da quelli delle acque potabili.

3. Le tubazioni utilizzate per l’alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere contrassegnate con specifica segnalazione.

4. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento è consentito il mescolamento, esclusivamente a valle del trattamento per il riutilizzo, delle acque reflue recuperate con la risorsa idrica grezza, purché quest’ultima non sia destinata, direttamente o previo specifico trattamento, ad uso potabile. La miscelazione potrà avvenire mediante l’immissione diretta delle acque reflue recuperate nelle condotte di distribuzione o nei canali adduttori oppure nei sistemi di accumulo e compenso.

5. La miscelazione di cui al precedente comma 4, effettuata con un volume di acqua grezza superiore o uguale al volume di acqua recuperata, comporta l’equiparazione dell’acqua reflua recuperata all’acqua grezza normalmente utilizzata per usi non potabili.

6. Il sistema di distribuzione è dotato di idonei strumenti di rilevamento della pressione e della portata, nonché di punti di prelievo per il monitoraggio della qualità dell’acqua recuperata.

7. È vietato qualsiasi prelievo, allacciamento o derivazione al sistema di distribuzione se non preventivamente autorizzato dal Gestore della rete di distribuzione.


Art. 12

(Requisiti dei sistemi irrigui)

1. È vietato l’uso di sistemi di irrigazione a pioggia quando le acque reflue recuperate vengono a contatto con parti eduli delle colture. L’irrigazione a pioggia è consentita per colture frutticole con sistemi sottochioma, purché non avvenga il contatto con le foglie e con i frutti.

2. L’irrigazione con acque reflue recuperate è consentita all’interno dei centri abitati, anche insediamenti singoli unifamiliari, unicamente mediante sistemi a subirrigazione o sistemi di irrigazione che non determino la diffusione dell’aerosol, secondo quanto disposto dal precedente art. 8. Sono da osservare le prescrizioni sulle distanze di rispetto indicate nell’Allegato 5 del presente Regolamento.


Art. 13

(Requisiti dei sistemi di riutilizzo dell’acqua reflua recuperata)

1. Il sistema di riutilizzo delle acque reflue garantisce la gestione delle fluttuazioni della domanda e della produzione di acqua reflua recuperata al fine di ottimizzare lo sfruttamento della risorsa recuperata.

2. In attuazione di quanto previsto al comma precedente, per il dimensionamento del sistema si tiene conto della produzione media dei reflui recuperati e delle oscillazioni temporali di breve o di lungo periodo eventualmente caratterizzanti sia il consumo, sia la produzione del refluo affinato.

3. Nel dimensionamento dei sistemi di riutilizzo si tiene, altresì, conto di eventuali fonti di acqua alternativa a quella reflua recuperata per soddisfare i picchi di domanda rispetto alla produzione di reflui affinati.

4. Nel caso di adozione di sistemi di accumulo per la gestione delle fluttuazioni tra domanda e produzione, l’area in cui sono presenti i sistemi di accumulo è dotata di specifica segnaletica secondo quanto previsto nell’Allegato 2 del presente Regolamento.


Art. 14

(Recapito alternativo al riutilizzo)

1. Per ogni sistema di riutilizzo delle acque reflue è previsto uno scarico alternativo per l’allontanamento dei reflui affinati, nei casi di riutilizzo parziale.

2. Tra i recapiti alternativi è prevista anche la possibilità di rilascio sul suolo in corsi d’acqua episodici (ad esempio lame o gravine).

3. Il recapito alternativo assicura gli obiettivi di qualità di cui al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ed è conforme alle disposizioni della disciplina degli scarichi di cui alla Parte III, Sezione II, Titolo III, Capo III del D.lgs. n. 152/2006.

4. Il recapito alternativo è realizzato secondo le previsioni della normativa regionale di riferimento.


CAPO IV
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI
E CONTROLLI


Art. 15

(Concessioni di derivazione di acque pubbliche e riutilizzo)

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 96, comma 3, del D.lgs. n. 152/06, nell’ambito dei procedimenti per il rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione di acque pubbliche è fatto l’obbligo di valutare e verificare, prioritariamente, se sussista la possibilità di reperimento delle risorse idriche richieste attraverso il riutilizzo di acque reflue depurate tale da soddisfare la richiesta in maniera totale o parziale e se le stesse siano in linea con il “Programma delle Misure” previste dal PTA della Regione Puglia.

2. A tal fine, la valutazione delle effettive possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate, così come esplicitata nel Piano di Gestione di cui all’art. 5 del presente Regolamento, è legata all’accertamento di operatività di infrastrutture depurative a ciò deputate ed autorizzate ed all’esistenza di reti di collegamento e di distribuzione che rendano fattibile, dal punto di vista tecnico ed economico, l’approvvigionamento idrico da parte dei richiedenti la concessione di cui al precedente comma 1.

3. Nelle aree in cui è attivo un sistema di distribuzione delle acque reflue recuperate per una determinata destinazione d’uso, è vietato il rilascio di nuove concessioni di derivazione di acque pubbliche per quella destinazione d’uso.
4. Nel caso in cui il recupero di acque reflue per una delle destinazioni d’uso di cui all’art. 6 del presente Regolamento, valutato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, copra l’intero fabbisogno, non è consentito l’utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, per usi diversi dal consumo domestico.

5. Qualora si renda disponibile una risorsa idrica riveniente dal recupero delle acque reflue affinate che soddisfi l’intero fabbisogno richiesto per una determinata destinazione d’uso, il rinnovo delle concessioni di derivazione di acque pubbliche è rilasciato con la limitazione di uso nei soli periodi di temporanea indisponibilità della risorsa recuperata, come riportato nel Protocollo di Intesa di cui all’art. 21 del presente Regolamento.


Art. 16

(Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo)

1. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è subordinato al rilascio dell’autorizzazione allo scarico con specifica finalità di riutilizzo da parte della Provincia territorialmente competente. Nel caso in cui il sistema del riutilizzo si estenda su due o più province, l’autorizzazione per il riutilizzo è rilasciata dalla Provincia competente al rilascio dell’autorizzazione per l’impianto di depurazione, sentite le altre province interessate. La Provincia competente rilascerà, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 - Parte III - e dell’art.6 del D.M. 185/03, la relativa autorizzazione, entro trenta giorni dalla presentazione della idonea documentazione da parte dei soggetti interessati.

2. L’istanza di autorizzazione è presentata, nei termini indicati nel Protocollo di Intesa di cui al successivo art. 21, alla Provincia territorialmente competente dal Gestore dell’impianto di recupero e, laddove se ne specifichi la necessità nel predetto Protocollo di Intesa, dal Gestore della rete di distribuzione, e contiene le indicazioni riportate nell’Allegato 3 del presente Regolamento.

3. L’autorizzazione, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 185/03, detta le prescrizioni finalizzate a garantire il rispetto dei valori limite e delle norme contenute nel presente Regolamento e nello stesso citato Decreto Ministeriale, distinguendo, nella parte che attiene i controlli sulla qualità dell’acqua recuperata e distribuita, le responsabilità del Gestore dell’impianto di recupero e del Gestore della rete di distribuzione.

4. L’autorizzazione contiene, altresì, le prescrizioni cui si conformano sia i gestori della rete di distribuzione, sia gli utilizzatori finali all’atto della richiesta di allaccio alla rete di distribuzione, al fine del rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal D.M. 185/03.

5. L’autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue depurate è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Entro e non oltre un anno dalla scadenza ne è richiesto il rinnovo. In tal caso, fino all’adozione del nuovo provvedimento, e fatte salve le diverse indicazioni della Provincia territorialmente competente, il riutilizzo delle acque reflue è provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.


Art. 17

(Deroghe)

1. Per i parametri riportati nella Tabella 2 dell’Allegato 1 del presente Regolamento, per i quali ai sensi dell’allegato del D.M. 185/03 è ammessa deroga, la Regione può autorizzare, esclusivamente per il riutilizzo ai fini irrigui ed ambientali e previo parere conforme del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, limiti meno restrittivi e comunque non superiori ai valori imperativi della Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.lgs. n. 152/06.

2. La richiesta di deroga a fini irrigui è inoltrata alla Regione Puglia corredata dei seguenti allegati:
a) dettagliata relazione tecnica giustificativa che fornisca le caratteristiche generali del sito (climatologica, topografica, geologica, agro-pedologica, idrologica, idrogeologica - con particolare riferimento alle caratteristiche delle acque di falda), le superfici e le colture da irrigare, il sistema di irrigazione, la compatibilità agronomica e pedologica delle caratteristiche delle acque affinate per le quali si chiede la deroga;
b) analisi delle caratteristiche qualitative dell’effluente dell’impianto di depurazione, relative ad un arco temporale non inferiore a 12 mesi, con particolare riferimento ai parametri di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1 del presente Regolamento;
c) analisi delle caratteristiche dell’effluente dell’impianto di affinamento, ove già disponibili, riferite ai parametri indicati nella tabella di cui alla precedente lettera b).

3. La richiesta di deroga per il riutilizzo ambientale di cui all’art. 7 del presente Regolamento, è inoltrata alla Regione corredata di una dettagliata relazione tecnica giustificativa.

4. La Provincia, sulla base dell’eventuale autorizzazione alla deroga concessa dalla Regione, adegua il proprio provvedimento autorizzatorio, emanato ai sensi del precedente art. 16.


Art. 18

(Controlli e verifiche)

1. L’impianto di recupero dei reflui è sottoposto da parte della Provincia territorialmente competente o, su disposizione di quest’ultima, direttamente dal Gestore dell’impianto di recupero, al programma di controlli, previsto nel Piano di Gestione di cui all’art. 5, con le modalità previste dall’Allegato 4 al presente Regolamento.

2. La Provincia può disporre controlli aggiuntivi rispetto a quelli di cui al comma 1 e riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all’art. 5 comma 2 lettera n) del presente Regolamento.

3. Il Gestore dell’impianto di recupero dei reflui assicura gli autocontrolli così come previsti dall’Allegato 4 del presente Regolamento.

4. Il Gestore della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo, con le modalità previste dall’Allegato 4 al presente Regolamento. I controlli sulla rete di distribuzione si effettuano a monte degli eventuali mescolamenti delle acque reflue affinate con la risorsa idrica grezza.

5. Nelle fasi di primo avvio o riavvio a seguito di fermi impianto, il refluo affinato è destinato al riutilizzo a condizione che sia accertata l’idoneità dell’acqua attraverso almeno tre controlli successivi, come previsto dai precedenti articoli.

6. In ogni caso, la Provincia competente al rilascio dell’autorizzazione, anche per soli scopi precauzionali, può disporre, con proprio atto, la sospensione della distribuzione dei reflui affinati.

7. La Provincia competente, con specifica motivazione, può richiedere al Gestore dell’impianto di recupero ulteriori accertamenti e controlli o richiedere ulteriori verifiche tramite l’ARPA. Lo stesso Ente Locale può inoltre richiedere all’ARPA controlli volti a verificare gli effetti del riutilizzo sul suolo, sulle falde sotterranee, sulla vegetazione e sulle colture.

8. L’Autorità Sanitaria, nell’esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza, valuta gli effetti igienico sanitari connessi all’impiego delle acque reflue recuperate e assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di riferimento nella Tabella 1 dell’Allegato 1 al presente Regolamento, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.


Art. 19

(Obblighi dei Gestori degli impianti di recuperoe delle reti di distribuzione)

1. L’acqua reflua recuperata è conferita dal Gestore dell’impianto di recupero al Gestore della rete di distribuzione, senza nessun onere a carico di quest’ultimo.

2. Sono a carico del Gestore della rete di distribuzione, i costi per il trasferimento delle acque reflue recuperate dall’impianto di affinamento alla rete di distribuzione o agli eventuali serbatoi di accumulo.

3. Nel caso di cui all’art. 4 comma 2 lettera c) del presente Regolamento, sono a carico del Gestore della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti per rendere il refluo idoneo al riutilizzo ai sensi del D.M. 185/03.

4. Nel caso di cui all’art. 4 comma 2 lettera b) del presente Regolamento, sono a carico del Soggetto gestore dell’area interessata gli eventuali oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti al fine di conseguire limiti di emissione allo scarico più restrittivi rispetto a quelli previsti dal PTA oltre che eventuali costi per il trasferimento delle acque reflue recuperate dall’impianto di affinamento all’area interessata se diversa dal recapito finale.

5. Nel caso di acque reflue urbane recuperate per destinazione d’uso industriale, di cui all’art. 10 del presente Regolamento, sono a carico del Gestore della rete di distribuzione e ricompresi nella tariffa all’utenza finale del refluo trattato, gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella riportata nell’Allegato al D.M. n. 185/03, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d’uso.

6. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d’uso esclusivamente industriale, sono a carico del Gestore della rete di distribuzione e ricompresi nella tariffa all’utenza finale del refluo trattato, gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.lgs. n. 152/06.

7. Il soggetto gestore della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate dopo il trattamento di affinamento.

8. Il Gestore della rete di distribuzione fornisce la corretta ed esaustiva informazione a tutti i propri utenti sulle modalità di impiego delle acque reflue recuperate, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi agli usi impropri. Per tali finalità può avvalersi delle azioni e degli eventuali contributi previsti dalla Regione Puglia per le politiche di sostegno al riutilizzo, di cui all’art. 3,comma 2, del presente Regolamento.


Art. 20

(Informazione)

1. La Regione Puglia assicura la trasmissione, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite del Punto Focale Regionale, dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all’attuazione del D.M. 185/03, anche sulla base dei controlli e dei monitoraggi effettuati ai sensi dell’art.18 del presente Regolamento, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui all’art. 75, comma 5, del D.lgs. n.152/2006.

2. Le Province, per i territori di rispettiva competenza, trasmettono secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui all’art. 75, comma 5, del D.lgs. n.152/2006, entro il mese di gennaio di ciascun anno, al Punto Focale Regionale, le informazioni relative all’anno precedente di cui al comma 1 del presente articolo.


CAPO V
ATTUAZIONE DEI PIANI
DI GESTIONE


Art. 21

(Protocollo di intesa)

1. Il Piano di Gestione è ratificato con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa da stipulare tra la Regione Puglia, il soggetto gestore dell’impianto di recupero, il soggetto gestore della rete di distribuzione, i Comuni interessati, la Provincia competente per territorio ed il soggetto responsabile della redazione del Piano di Gestione nei casi di cui all’art. 4 comma 2 lettere b) e c) del presente Regolamento. E’prevista la sottoscrizione del Protocollo di Intesa anche da parte dell’Autorità Idrica Pugliese nei casi, di cui all’art. 4 comma 2 lettera a).

2. Il Protocollo d’Intesa di cui al comma 1 viene redatto dal soggetto responsabile della redazione del Piano di Gestione, secondo lo schema dell’Allegato 6 del presente Regolamento.

3. Il Protocollo d’Intesa stabilisce le regole e le modalità di erogazione e utilizzo della risorsa depurata, in attuazione di quanto previsto nello stesso Piano di Gestione.

4. Il Protocollo di intesa definisce, tra l’altro:
a) i tempi e le modalità di avvio all’esercizio dell’impianto di recupero e riutilizzo;
b) i tempi di trasmissione del programma annuale di utilizzo della risorsa da parte del Gestore della rete di distribuzione al Gestore dell’impianto di recupero ed all’Autorità di Bacino della Puglia, qualora detto programma si discosti dal programma di previsione indicato nel Piano di Gestione;
c) le modalità di trasmissione dei risultati sull’attività di monitoraggio, di cui all’Allegato 4 del presente Regolamento, a Provincia e Regione;
d) lo scarico di emergenza;
e) la specificazione del punto di controllo dell’acqua recuperata e del punto di controllo dell’acqua distribuita;
f) lo stato di consistenza delle opere se non già definito in un verbale apposito;
g) le modalità di sospensione dell’erogazione delle acque affinate;
h) gli oneri di gestione e manutenzione;
i) il corrispettivo del servizio.


Art. 22

(Sanzioni)

1. Per gli aspetti sanzionatori connessi al presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 152/06, in particolare:
a) gli aspetti sanzionatori amministrativi per l’effettuazione dello scarico con finalità di riutilizzo in difformità dai valori limite stabiliti dal presente Regolamento sono disciplinati dall’art. 133, comma 1, del D.lgs. n.152/06;
b) gli aspetti sanzionatori amministrativi per l’effettuazione dello scarico con finalità di riutilizzo senza l’autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni dell’autorizzazione sono disciplinati dall’art. 133, comma 2, del D.lgs. n. 152/06;
c) gli aspetti sanzionatori per l’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all’art. 94 del D.lgs. n. 152/06, richiamate nell’art. 8, comma 4, lett. a) del presente Regolamento, sono disciplinati dall’art. 134, comma 1, del D.lgs. n. 152/06.

2. Al controllo della conformità degli scarichi e all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dagli artt. 133 e 134 del D.lgs. n. 152/06, provvedono le Province territorialmente competenti ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale n. 17/2000. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all’entrata dei bilanci dell’autorità che irroga la sanzione e destinate ad interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 17/2000.

3. Gli interventi di emergenza di cui precedente comma 2 sono stabiliti di concerto con la Regione Puglia.


CAPO VI
NORME TRANSITORIE
E FINALI


Art. 23

(Norme transitorie)

1. Non c’è obbligo di redazione del Piano di Gestione per gli impianti di recupero e riutilizzo già in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento. Fatto salvo il rispetto di quanto stabilito e ratificato con il Protocollo di Intesa sottoscritto all’atto dell’avvio all’esercizio, il Piano di Gestione è redatto in occasione della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente art. 16.

2. Non c’è obbligo di redazione del Piano di Gestione per gli impianti di recupero e riutilizzo la cui messa in esercizio ha luogo nei 12 mesi successivi alla data di approvazione del presente Regolamento. L’avvio all’esercizio di detti impianti, è subordinato alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui all’art. 21, integrato dal Piano di Monitoraggio e Controllo redatto secondo le indicazioni dell’Allegato 4 del presente Regolamento. Il Piano di Gestione è redatto in occasione della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente art. 16.


Art. 24

(Norme finali)

1. E’ istituita, presso il Servizio regionale preposto alla attuazione degli obbiettivi e delle misure del PTA, la struttura incaricata del coordinamento delle attività propedeutiche alla redazione del Piano di Gestione nel caso di impianti di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del presente Regolamento.

2. La predetta struttura, per gli impianti indicati quali prioritari all’art. 1 comma 5 del presente Regolamento, svolge ruolo di coordinamento dei soggetti a vario titolo interessati al recupero e riutilizzo della risorsa idrica. A tal scopo sono istituiti, con apposito provvedimento, gruppi di lavoro che provvedono:
a) all’accertamento della fattibilità tecnico-economica dell’avvio all’esercizio;
b) a proporre l’ordine di priorità nell’avvio all’esercizio;
c) a convocare eventuale conferenze di servizi in fase di istruttoria del Piano di Gestione;
d) alla redazione del Piano di Gestione.

3. Il presente Regolamento attua le Linee Guida, di cui all’Allegato 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009, nella parte che disciplina gli impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 aprile 2012

 

 

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Finalità)
Art. 2 - (Definizioni)
Art. 3 - (Politiche e strumenti per la promozione e l’incentivazione del riutilizzo)

CAPO II
PIANO DI GESTIONE DEL SISTEMA
DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE
RECUPERATE

Art. 4 - (Predisposizione del Piano di Gestione)
Art. 5 - (Contenuti del Piano di Gestione)

CAPO III
RIUTILIZZO DELLE
ACQUE REFLUE RECUPERATE

Art. 6 - (Destinazioni d’uso ammissibili)
Art. 7 - (Acque reflue recuperate per il riutilizzo ambientale)
Art. 8 - (Acque reflue recuperate per usi irrigui)
Art. 9 - (Acque reflue recuperate per usi civili)
Art. 10 - (Acque reflue recuperate per usi industriali)
Art. 11 - (Requisiti delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate)
Art. 12 - (Requisiti dei sistemi irrigui)
Art. 13 - (Requisiti dei sistemi di riutilizzo dell’acqua reflua recuperata)
Art. 14 - (Recapito alternativo al riutilizzo)

CAPO IV
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI
E CONTROLLI

Art. 15 - (Concessioni di derivazione di acque pubbliche e riutilizzo)
Art. 16 - (Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo)
Art. 17 - (Deroghe)
Art. 18 - (Controlli e verifiche)
Art. 19 - (Obblighi dei Gestori degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione)
Art. 20 - (Informazione)

CAPO V
ATTUAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE

Art. 21 - (Protocollo di intesa)
Art. 22 - (Sanzioni)

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - (Norme transitorie)
Art. 24 - (Norme finali)