IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la legge 22 febbraio 2006, n.84;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 982 del 21/05/2013
di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente Regolamento è adottato:
- nel rispetto
delle disposizioni della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell’attività
professionale di tintolavanderia” e successive modificazioni, d’ora innanzi
citata nel testo, per brevità, come legge;
- del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi del mercato interno”, art.79 e successive modificazioni, d’ora
innanzi citata nel testo, per brevità, come decreto legislativo;
- dell’art.17
del D.L.vo 6 agosto 2012, n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;
- in
applicazione dell’articolo 14
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n.5 “Norme in materia di lavori pubblici e
disposizioni diverse”;
- dell’articolo
19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
- dell’
articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
- della legge
regionale 25 febbraio 2005, n.6 “Norme per la costituzione e il
funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e
istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane;
- della L. 2
aprile 2007 n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di
nuove imprese”.
2. Ai fini del presente regolamento si considerano:
- per esercizio dell’attività professionale di
tintolavanderia le norme e le definizioni di cui all’art.2 della legge;
- per lavanderia self service quella dotata esclusivamente
di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere
utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni ed
eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco.
Art. 2
Responsabile tecnico
1. Presso ogni sede dell’impresa dove viene esercitata
l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare,
di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un
dipendente o di un addetto all’impresa, almeno un responsabile tecnico in
possesso dell’idoneità professionale ai sensi dell’art.2 della legge.
2. Il responsabile tecnico sovrintende l’attività
professionale di tintolavanderia, come specificata dalla legge e garantisce la
propria presenza durante lo svolgimento delle attività.
3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi,
nonché dei diplomi inerenti l’attività di tintolavanderia di cui all’art. 2
della legge sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità agli indirizzi
della Conferenza delle regioni e delle Province autonome.
4. L’attestato è spendibile su tutto il territorio
nazionale e costituisce requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività
di tintolavanderia.
Art. 3
Segnalazione Certificata Inizio Attività
1. L’esercizio della attività di tintolavanderia, in
qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato a Segnalazione
Certificata Inizio Attività, citata per brevità come S.C.I.A, di cui
all’articolo 19 della L.n. 241/90 e s.m.i. da presentare da parte del
responsabile tecnico al Comune nel cui territorio opera l’esercizio, per il
tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) secondo la
normativa vigente in materia.
2. Se la S.C.I.A è contestuale alla Comunicazione Unica,
disciplinata dall’articolo 9 del D.L. 7/2007, convertito con modificazioni,
dalla L. 40/2007, è presentata, ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del
Decreto legislativo, al registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. n.
580/93 che la trasmette allo sportello unico.
3. E’ soggetto alla presentazione della S.C.I.A. di cui al
comma 1, l’ampliamento dei locali, il trasferimento in altra sede, la
designazione di un nuovo responsabile tecnico, il trasferimento a qualsiasi
titolo dell’esercizio di tintolavanderia per atto tra vivi e per causa di morte.
4. Nel caso di trasferimento dell’azienda per causa di
morte, l’erede testamentario e/o legittimato può proseguire l’attività, per un
periodo non superiore a cinque anni dall’evento, con l’obbligo di nominare il
Responsabile Tecnico, interno od esterno, in possesso dei requisiti previsti dal
presente Regolamento. Allo scadere dei cinque anni i soggetti interessati devono
procedere alla iscrizione del nuovo soggetto giuridico al Registro Imprese o
Albo Imprese Artigiane.
5. La S.C.I.A. è valida per i locali in essa indicati.
6. Copia della S.C.I.A. deve essere esposta nei locali
destinati all’esercizio dell’attività.
7. Nella Scia il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2
della legge e dei provvedimenti regionali collegati;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria, i requisiti di sicurezza e igienico-sanitaria dei locali, degli
impianti e delle apparecchiature, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche
nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;
c) di aver rispettato il CCNL.
8. La Scia è inoltre corredata da dichiarazioni di
conformità, asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi. Tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le
verifiche di competenza dell’amministrazione e sono presentate con le modalità
previste dall’articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Non sono
necessarie attestazioni e asseverazioni per i procedimenti riguardanti la
cessazione dell’attività e il subingresso.
9. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di legge l’amministrazione competente adotta i provvedimenti
consequenziali nei tempi e con le procedure previste dall’articolo 19 della L.
241/90.
10. Con atto del dirigente del Servizio Attività Economiche
Consumatori viene approvata un modello univoco per la presentazione della SCIA
relativa all’attività di tintolavanderie.
Art. 4
Vigilanza e controlli
1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo
in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività di cui al
presente regolamento, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai
controlli sanitari ed ambientali.
2. Il Comune accerta in particolare il possesso
dell’abilitazione professionale di cui all’art. 2 della legge da parte del
soggetto indicato come responsabile tecnico.
3. I Comuni adottano i provvedimenti inibitori alla
prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, modificato
dall’art. 49 della Legge 30 luglio 2010 n.122.
4. I Comuni, inoltre, sentite le associazioni di categorie
maggiormente rappresentative a livello regionale, delle imprese artigiane e
commerciali stabiliscono condizioni generali di prestazioni del servizio, nonché
determinazioni degli orari di apertura e chiusura delle attività di
tintolanderie, al fine di favorire omogeneità ed integrazione con le altre
attività economiche e di servizio.
Art. 5
Sanzioni
1. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le
disposizioni della legge
regionale 25 febbraio 2005, n.6, nonché dell’art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
2. I verbali per le violazioni di cui al comma 1 vengono
trasmessi all’Ufficio regionale del Contenzioso territorialmente competente per
l’istruttoria e per l’emanazione dei relativi provvedimenti di determinazione
degli importi delle sanzioni amministrative.
Art. 6
Norme finali e Transitorie
1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge segnalano entro due anni successivi al Comune,
mediante presentazione di apposita S.C.I.A, il nominativo del responsabile
tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge. Decorso
inutilmente il suddetto termine, il Comune, previa diffida, sospende l’attività
dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale è disposta la
cessazione dell’attività dandone comunicazione agli organismi competenti.
2. Il Comune, entro cinque giorni dal ricevimento della
segnalazione del Responsabile Tecnico, trasmette il nominativo al Registro
Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane competente per territorio.
3.
La disciplina contenuta nel presente regolamento, si applica altresì alla
lavanderia self service, qualora al suo interno, siano presenti apparecchiature
non a gettone e/o personale addetto alla raccolta di qualsiasi prodotto tessile
e/o alla prestazione di qualsiasi servizio.
4. L’esercizio dell’attività di lavanderia self service è
subordinata alla presentazione della S.C.I.A. da presentare allo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.
5. Le imprese di lavanderia self service non possono essere
iscritte all’Albo Imprese Artigiane di cui all’art. 13
della legge
regionale 25 febbraio 2005, n.6.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni di cui alla L.84/2006 ed alla L.R.
n. 6/2005.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e
per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 30 maggio 2013
SOMMARIO
ARTICOLO 1 - Oggetto del
regolamento e definizioni
ARTICOLO 2 - Responsabile tecnico
ARTICOLO 3 - Segnalazione Certificata Inizio Attività
ARTICOLO 4 - Vigilanza e Controlli
ARTICOLO 5 - Sanzioni
ARTICOLO 6 - Norme finali e transitorie