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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2013
Numero
13
Data
30/05/2013
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” - Criteri per l’esercizio dell’attività
Note
Bollettino n° 78 pubblicato il 07-06-2013
Allegati

 



IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;


Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Vista la legge 22 febbraio 2006, n.84;


Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 982 del 21/05/2013 di adozione del Regolamento;

 




EMANA



Il seguente Regolamento:




Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni


1. Il presente Regolamento è adottato:

-         nel rispetto delle disposizioni della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” e successive modificazioni, d’ora innanzi citata nel testo, per brevità, come legge;

-         del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”, art.79 e successive modificazioni, d’ora innanzi citata nel testo, per brevità, come decreto legislativo;

-         dell’art.17 del D.L.vo 6 agosto 2012, n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

-         in applicazione dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.5 “Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse”;

-         dell’articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-         dell’ articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;

-         della legge regionale 25 febbraio 2005, n.6 “Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane;

-         della L. 2 aprile 2007 n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”.



2. Ai fini del presente regolamento si considerano:


- per esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia le norme e le definizioni di cui all’art.2 della legge;


- per lavanderia self service quella dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco.




Art. 2

Responsabile tecnico


1. Presso ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale ai sensi dell’art.2 della legge.


2. Il responsabile tecnico sovrintende l’attività professionale di tintolavanderia, come specificata dalla legge e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.


3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché dei diplomi inerenti l’attività di tintolavanderia di cui all’art. 2 della legge sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità agli indirizzi della Conferenza delle regioni e delle Province autonome.


4. L’attestato è spendibile su tutto il territorio nazionale e costituisce requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività di tintolavanderia.




Art. 3

Segnalazione Certificata Inizio Attività


1. L’esercizio della attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato a Segnalazione Certificata Inizio Attività, citata per brevità come S.C.I.A, di cui all’articolo 19 della L.n. 241/90 e s.m.i. da presentare da parte del responsabile tecnico al Comune nel cui territorio opera l’esercizio, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.


2. Se la S.C.I.A è contestuale alla Comunicazione Unica, disciplinata dall’articolo 9 del D.L. 7/2007, convertito con modificazioni, dalla L. 40/2007, è presentata, ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del Decreto legislativo, al registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. n. 580/93 che la trasmette allo sportello unico.


3. E’ soggetto alla presentazione della S.C.I.A. di cui al comma 1, l’ampliamento dei locali, il trasferimento in altra sede, la designazione di un nuovo responsabile tecnico, il trasferimento a qualsiasi titolo dell’esercizio di tintolavanderia per atto tra vivi e per causa di morte.


4. Nel caso di trasferimento dell’azienda per causa di morte, l’erede testamentario e/o legittimato può proseguire l’attività, per un periodo non superiore a cinque anni dall’evento, con l’obbligo di nominare il Responsabile Tecnico, interno od esterno, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Allo scadere dei cinque anni i soggetti interessati devono procedere alla iscrizione del nuovo soggetto giuridico al Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane.


5. La S.C.I.A. è valida per i locali in essa indicati.


6. Copia della S.C.I.A. deve essere esposta nei locali destinati all’esercizio dell’attività.


7. Nella Scia il soggetto interessato dichiara:


a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge e dei provvedimenti regionali collegati;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, i requisiti di sicurezza e igienico-sanitaria dei locali, degli impianti e delle apparecchiature, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;

c) di aver rispettato il CCNL.



8. La Scia è inoltre corredata da dichiarazioni di conformità, asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione e sono presentate con le modalità previste dall’articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Non sono necessarie attestazioni e asseverazioni per i procedimenti riguardanti la cessazione dell’attività e il subingresso.


9. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge l’amministrazione competente adotta i provvedimenti consequenziali nei tempi e con le procedure previste dall’articolo 19 della L. 241/90.

10. Con atto del dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori viene approvata un modello univoco per la presentazione della SCIA relativa all’attività di tintolavanderie.




Art. 4

Vigilanza e controlli


1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività di cui al presente regolamento, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari ed ambientali.


2. Il Comune accerta in particolare il possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 2 della legge da parte del soggetto indicato come responsabile tecnico.


3. I Comuni adottano i provvedimenti inibitori alla prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, modificato dall’art. 49 della Legge 30 luglio 2010 n.122.


4. I Comuni, inoltre, sentite le associazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello regionale, delle imprese artigiane e commerciali stabiliscono condizioni generali di prestazioni del servizio, nonché determinazioni degli orari di apertura e chiusura delle attività di tintolanderie, al fine di favorire omogeneità ed integrazione con le altre attività economiche e di servizio.

 

 

Art. 5

Sanzioni


1. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio 2005, n.6, nonché dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.


2. I verbali per le violazioni di cui al comma 1 vengono trasmessi all’Ufficio regionale del Contenzioso territorialmente competente per l’istruttoria e per l’emanazione dei relativi provvedimenti di determinazione degli importi delle sanzioni amministrative.




Art. 6

Norme finali e Transitorie


1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge segnalano entro due anni successivi al Comune, mediante presentazione di apposita S.C.I.A, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, previa diffida, sospende l’attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale è disposta la cessazione dell’attività dandone comunicazione agli organismi competenti.


2. Il Comune, entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione del Responsabile Tecnico, trasmette il nominativo al Registro Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane competente per territorio.

3. La disciplina contenuta nel presente regolamento, si applica altresì alla lavanderia self service, qualora al suo interno, siano presenti apparecchiature non a gettone e/o personale addetto alla raccolta di qualsiasi prodotto tessile e/o alla prestazione di qualsiasi servizio.


4. L’esercizio dell’attività di lavanderia self service è subordinata alla presentazione della S.C.I.A. da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.


5. Le imprese di lavanderia self service non possono essere iscritte all’Albo Imprese Artigiane di cui all’art. 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n.6.


6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.84/2006 ed alla L.R. n. 6/2005.



Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.



Dato a Bari, addì 30 maggio 2013





SOMMARIO


ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento e definizioni


ARTICOLO 2 - Responsabile tecnico


ARTICOLO 3 - Segnalazione Certificata Inizio Attività


ARTICOLO 4 - Vigilanza e Controlli


ARTICOLO 5 - Sanzioni


ARTICOLO 6 - Norme finali e transitorie