Capo I - Disposizioni in materia di demanio
regionale
Art.
1 (1)
Modifica
all’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20.
[1. L’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma
fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), come
modificato dal comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, è
sostituito dal seguente:
«Art. 18
Beni ex Opera nazionale
combattenti - ONC - di riforma fondiaria.
1. I terreni agricoli sono
alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita
determinato in base ai valori medi agricoli fissati dalla commissione
provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
competente per territorio, riferiti al momento della presentazione dell’istanza
di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, ridotto di
un terzo.
2. I fabbricati rurali
funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono valutati al costo di
costruzione alle condizioni d’uso esistenti al momento della presentazione
dell’istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e
ridotto di un terzo.
3. I fabbricati urbani e quelli
extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della
presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e
ridotto di un terzo. Il prezzo di mercato è stimato dalle competenti strutture
regionali e congruito dalla Commissione regionale di valutazione di cui
all’articolo 15 della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l’esercizio delle funzioni
amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera
nazionale per i combattenti), e successive modifiche.
4. Il prezzo determinato ai
sensi dei commi 1, 2, 3 conserva la validità se il richiedente esprime il
proprio assenso entro due mesi dalla data di comunicazione dello stesso prezzo
da parte dei competenti uffici regionali. Intervenuta l’accettazione, la Giunta
delibera la vendita delegando un dipendente con qualifica dirigenziale a
intervenire in rappresentanza della Regione Puglia nella stipula del relativo
atto pubblico.
5. Il prezzo di cui ai commi 1,
2, 3 deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente
può essere concessa una dilazione, per una durata massima di anni dieci, con il
pagamento degli interessi computati al tasso legale e l’iscrizione di ipoteca
nei modi di legge.
6. I fondi agricoli cosiddetti
MAF (espropriati dall’ex Ministero agricoltura e foreste), già oggetto di
valutazione da parte della commissione del Ministero del tesoro - Ispettorato
generale degli enti disciolti (IGED) - istituita per la determinazione del
prezzo di alienazione dei beni patrimoniali degli enti disciolti, quali i fondi
“Forcone Gala”, “San Leonardo Stringitella”, “San Leonardo Topporusso”,
“Figurella”, “Vallone dell’Elce” e “Bellaveduta”, sono esclusi dalla valutazione
prevista dai commi 1 e 2.».]
(1) Articolo abrogato dall'art.
27
comma 1, lettera h), della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4. successivamente è nuovamente
abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì nonies, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.
Art.
2 (2)
Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e
alla L.R. n. 67/1980.
[1. Il comma 2
dell’articolo27 (Dismissioni immobiliari) della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002), è soppresso.
2. All’alinea dell’articolo
15 della L.R.
n. 67/1980 le parole: “e dei beni dell’Opera nazionale per i combattenti”
sono soppresse.]
(2) Articolo abrogato dall'art.
27
comma 1, lettera h), della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art.
3 (3)
Modifica all’articolo 2, comma 1, della legge regionale
23 dicembre 2003, n. 29.
[1. All’articolo 2, comma 1, della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative
in materia di tratturi), come modificato dapprima dall’articolo 45 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 e poi dall’articolo 14 della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25, le parole: “il 31 dicembre 2007” sono
sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2010”.]
(3) Articolo abrogato dall'art.
27
comma 1, lettera h), della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art.
4 (4)
Modifiche all’articolo 4 della L.R. n.
29/2003.
[1. I commi 1, 2, 3 e 4
dell’articolo 4 della L.R.
n. 29/2003 sono sostituiti dai seguenti:
“1. I tronchi tratturali di cui
all’articolo 2, lettera b), destinati a viabilità pubblica, a domanda e previa
deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione, possono essere
trasferiti gratuitamente a favore dei comuni con vincolo di
destinazione.
2. I tronchi tratturali di cui
all’articolo 2, lettera c), qualora non ricorrano specifici interessi regionali,
a domanda e previa deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione e
sdemanializzazione, possono essere alienati a favore dei legittimi
utilizzatori.
3. Il prezzo della vendita è
così costituito:
a) per i suoli agricoli non
migliorati, dal valore medio di esproprio stabilito dalla Commissione
provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilità; modifiche e integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18
aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; e autorizzazione di spesa
per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata);
b) per i suoli diversi dalla
lettera a), compresi i suoli agricoli migliorati, dal valore attuale di mercato
stabilito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo
15 della L.R.
n. 67/1980, come sostituito dall’articolo 10 della legge
regionale 15 febbraio 1985, n. 5, modificato dall’articolo unico della legge
regionale 24 maggio 1994, n. 17.
4. I suoli liberi possono
essere alienati con procedure di evidenza pubblica, fermo restando, per i
terreni agricoli, l’esercizio del diritto di prelazione previsto dalla legge 26
maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice),
e successive modificazioni. Il prezzo, determinato secondo i criteri dettati dal
comma 3, costituisce la base d’asta.”.]
(4) Articolo abrogato dall'art.
27
comma 1, lettera h), della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art.
5 (5)
Modifica all’articolo 6 della L.R. n.
29/2003.
[1. La lettera b) dell’articolo
6 della L.R.
n. 29/2003 è sostituita dalla seguente:
“b) per il 60 per cento ai fini
della conservazione e valorizzazione del demanio armentizio regionale e del
finanziamento di progetti comunali approvati con i piani comunali dei tratturi e
destinati al recupero della civiltà della transumanza.”.]
(5) Articolo abrogato dall'art.
27
comma 1, lettera h), della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
Art.
6
Modifica all’articolo 33 della
legge regionale 26 aprile 1995, n. 27.
1. All’articolo 33
della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-octies, introdotto dall’articolo
38
della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 e da ultimo modificato dall’articolo 1
della legge
regionale 27 ottobre 2009, n. 25, le parole “di cui alle lettere a), b), c),
e) ed f)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a), b), c), e),
f) e g)”;
b) al comma 2-octies dopo la lettera “ f) “ è
aggiunta la seguente:
“g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno
ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali.”;
c) al comma 2-nonies, introdotto dall’articolo
38
della L.R.
n. 10/2007 e da ultimo modificato dall’articolo 1
della L.R.
n. 25/2009, dopo le parole: “Palestra di Via Galliani” sono inserite le
seguenti: “e del Centro soggiorno ex Gil (Ostello della Gioventù)” e dopo le
parole: “Università degli studi di Foggia” sono aggiunte le seguenti: “e il
Comune di Alberobello”.
Capo II - Disposizioni in materia di Comunità
montane
Art.
7
Funzioni delle Comunità montane
soppresse.
1. L’articolo 5
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), è sostituito
dal seguente
«Art. 5
Funzioni delle comunità montane.
1. Le Comunità montane della Regione Puglia
previste dalla legge
regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle
Comunità montane), e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.
2. Nei territori già compresi nelle Comunità
montane soppresse per effetto del comma 1, le funzioni previste dall’articolo 7
della L.R.
n. 20/2004, nonché gli altri compiti amministrativi previsti da specifiche
normative di settore, sono svolti dai Comuni in forma associata, secondo le
previsioni e con le modalità di cui all’articolo 33 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
3. In caso di mancata costituzione di forme
associative tra i comuni già facenti parte della Comunità montana soppressa o
nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle
funzioni da trasferire, le stesse sono esercitate dalle Province
territorialmente competenti.».
Art.
8
Effetti della soppressione delle
Comunità montane. (6)
[1. All’articolo 15 della L.R.
n. 36/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
“1. In sede di prima
applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e
ordinario di esercizio delle funzioni delle comunità montane soppresse nei modi
e nelle forme di cui all’articolo 5, la mancata costituzione nei territori già
compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il
31 ottobre 2010 determina l’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo.
5, comma 3.”;
b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
“2. Gli organi rappresentativi
ed esecutivi delle Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive
cariche, fatta eccezione per i Presidenti i quali continuano la loro attività,
per la sola gestione dell’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei
commissari liquidatori di cui ai commi successivi.”;
c) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. Entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge cessano i poteri e le funzioni
degli organi. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto,
un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di
provvedere alle attività di liquidazione. Proseguono nell’espletamento
dell’incarico i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge.”;
d) dopo il comma 4 è inserito
il seguente:
“4-bis. Per l’espletamento dei
compiti di cui all’articolo 4 e fino alla cessazione dell’incarico, il
commissario liquidatore si avvale dell’organizzazione amministrativa della
comunità soppressa di cui agli articoli 17 (Uffici) e 18 (Segretario) della L.R.
n. 20/2004.”;
e) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
“5. Il Commissario liquidatore
predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina,
un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana
soppressa.”;
f) dopo il comma 8 sono
aggiunti i seguenti:
“8-bis. La fase di liquidazione
é interamente regolata dalle disposizioni del Reg.
reg. 15 luglio 2009, n. 16, di attuazione del presente articolo, in quanto
compatibili con le presenti disposizioni, sia con riferimento alle norme
applicative e di dettaglio stabilite in relazione alle attività dei commissari
liquidatori nominati ai sensi dei commi 3 e 4, sia per quanto attiene il
personale dipendente, con riguardo alle disposizioni attuative della disciplina
introdotta dal D.Lgs. 165/2001, fatto salvo, in quanto compatibile, il
trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché
dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile
ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l’applicazione al
personale in questione della disciplina di cui all’articolo 30 del D.Lgs.
165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al
personale proveniente da altre amministrazioni.
“8-ter Resta ferma la
possibilità per il personale dipendente delle comunità montane soppresse in
conseguenza dell’applicazione della presente legge di proporre istanza per la
mobilità presso gli altri enti regionali, ivi compresa la Regione Puglia, ai
sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre
amministrazioni.”.]
(6) Articolo abrogato dall'art.
3,
c. 1, lettera d) della Leggere
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art.
9
Contributo straordinario per le
attività di liquidazione delle Comunità montane.
1. Al fine di consentire il corretto esercizio
delle attività di liquidazione secondo le procedure e i termini di cui
all’articolo 15
della L.R.
n. 36/2008, come modificato e integrato dall’articolo 8 della presente
legge, è assegnato un contributo straordinario di euro 2 milioni 200 mila a
valere sulle risorse del bilancio regionale autonomo, esercizio finanziario
2010, con istituzione di dedicato capitolo di spesa n. ________: “Contributo
straordinario in favore degli organi di liquidazione delle soppresse Comunità
montane”, nell’ambito dell’UPB 8.2.1, con corrispondente riduzione del capitolo
di spesa n. 1720 - UPB 8.2.1. - del medesimo esercizio finanziario.
Art.
10
Abrogazioni.
1. È abrogata la L.R.
n. 20/2004 e successive modifiche e integrazioni, a esclusione degli
articoli 17 e 18, nonché tutte le disposizioni incompatibili con le presenti
disposizioni.
Capo III - Disposizioni in materia di
contenzioso amministrativo
Art.
11
Modifiche alla legge regionale 31
marzo 1973, n. 8.
1. Alla legge
regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia dell’Ufficio
regionale del contenzioso), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1, come sostituito dal primo comma
dell’articolo 1 della legge
regionale 15 novembre 1977, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 1
1. È istituito presso ogni capoluogo di
provincia l’ufficio regionale del contenzioso.
2. All’ufficio di cui al comma 1 sono demandate
le seguenti competenze:
a) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti
in relazione alle violazioni della legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della
Regione);
b) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e
ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative, di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), nelle materie
trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo
comma, della Costituzione.
c) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e
ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali, con le
modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.»;
b) l’articolo 2 è sostituito dal
seguente:
«Art. 2
1. I provvedimenti di cui alla lettera a)
del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) avviso premonitorio con il quale il
trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15
giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena
pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme
tributarie;
b) ordinanza adottata con le modalità delle
norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato approvato con regio decreto 639/1910, con la quale l’Ufficio
regionale del contenzioso, decorso inutilmente il termine di cui sopra,
determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di
valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni
economiche e familiari.
2. Entro trenta giorni dalla data di notifica
dell’ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente
della Giunta regionale solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto
risulti superiore a euro 25,82. Il Presidente della Giunta regionale decide con
proprio decreto.
3. Avverso l’ordinanza inoppugnabile e non
impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso
il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre centottanta
giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge
valgono le norme contenute nella L.R.
n. 1/1972.
5. I provvedimenti di cui alla lettera b) del
comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) ordinanza, con la quale l’Ufficio regionale
del contenzioso, ritenendo fondato l’accertamento, determina in concreto la
somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all’autore della violazione e alle persone che sono obbligate in solido, sulla
base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità di costoro, alle
loro condizioni economiche e familiari;
b) ordinanza motivata di archiviazione degli
atti, dandone integrale comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto, nel
caso in cui, d’ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l’Ufficio
regionale del contenzioso ritenga infondato l’accertamento degli organi di
vigilanza.
6. I provvedimenti di cui alla lettera c) del
comma 2 dell’ articolo 1 assumono la forma di ordinanza adottata con le modalità
delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 639/1910.
7. L’emissione di tutti i provvedimenti indicati
nei commi precedenti spetta al dirigente dell’Ufficio regionale del contenzioso
territorialmente competente.
8. Il dirigente del Servizio contenzioso
amministrativo, per specifiche esigenze di servizio, può delegare per un tempo
determinato, con atto scritto e motivato, l’emanazione degli atti applicativi
della presente legge a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate
nell’ambito delle strutture ad essi affidate.
9. Ferme restando le attività di direzione,
coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, il dirigente del
Servizio contenzioso amministrativo può liberamente revocare l’autorizzazione,
in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche
relativamente a una singola questione.».
c) l’articolo 3 è soppresso;
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla
legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della
regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui all’articolo 1,
nonché quelle dovute per effetto della legge
regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), sono
corrisposte mediante versamento sul conto corrente dell’Ufficio regionale del
contenzioso competente territorialmente.
2. Per la riscossione coattiva l’Ufficio regionale del
contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 639/1910,
ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui all’articolo 17, comma 2,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre
1998, n. 337).».
Capo IV - Disposizioni in materia di
agricoltura
Art. 12
Modifica
all’articolo 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1998, n.
27.
1. Al comma 6 dell’articolo 18
della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico
- ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), dopo la parola:
“starna” sono inserite le seguenti: “lepre e ungulati”.
Art.
13
Recupero premi Misura 4.4. del
POR Puglia 2000-2006.
1. Nel caso l’Amministrazione regionale proceda
al recupero del premio di primo insediamento già corrisposto a giovane
agricoltore ai sensi della Misura 4.4 del POR Puglia 2000-2006, il centro di
responsabilità amministrativa dispone con proprio atto, ove richiesto, il
recupero dilazionato, sino a un massimo di sessanta mensilità, in deroga a
quanto previsto al comma 2 dell’articolo 72
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli).
Capo V - Disposizioni in materia di attività
produttive
Art.
14
Attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di
mercato interno.
1. Nelle materie oggetto di competenza
legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117, commi 3 e 4, della
Costituzione, la Regione dà attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva
2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno, attraverso l’adozione, ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto regionale, di specifici regolamenti (7) finalizzati alla definizione dei relativi
procedimenti amministrativi.
2. Per l’adozione dei regolamenti di cui al
comma 1, la Giunta regionale osserva, oltre ai principi stabiliti dalla
normativa nazionale per le materie oggetto di legislazione concorrente, i
seguenti principi e criteri:
a) garantire la libertà di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del
mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di
condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi sul territorio
regionale;
b) garantire la libera circolazione dei servizi
forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti
relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati
da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela
dell’ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di
proporzionalità;
c) garantire che, laddove consentiti dalla
normativa comunitaria e nazionale, i regimi di autorizzazione e i requisiti
eventualmente previsti per l’accesso ad un’attività di servizi o per l’esercizio
della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e
parità di trattamento;
d) semplificare i procedimenti amministrativi
per l’accesso alle attività di servizi, anche al fine di individuare modelli
uniformi per tutte le aree di competenza regionale, subordinando altresì la
previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui
all’articolo 9 (Regimi di autorizzazione) della direttiva;
e) prevedere che lo svolgimento di tutte le
procedure e le formalità necessarie per l’accesso all’attività di servizi e per
il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i
prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio
nazionale o di altro Stato membro;
f) prevedere che le procedure e le formalità per
l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi possano essere espletate
attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
g) realizzare l’interoperabilità dei sistemi di
rete, l’impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i
collegamenti tra la rete delle diverse Aree dell’Amministrazione regionale;
h) prevedere che tutte le disposizioni di
attuazione della direttiva siano finalizzate a rendere effettivo l’esercizio
della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantiti
dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE;
i) garantire il diritto all’informazione, anche
per il tramite degli sportelli unici e in maniera coerente con la normativa
sulla trasparenza dell’attività amministrativa di cui alla legge
regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee-guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia);
j) prevedere forme di semplificazione,
accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza dei
procedimenti amministrativi;
k) adottare adeguate forme di pubblicità, di
informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante
utilizzo di sistemi telematici.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al presente articolo trovano applicazione la normativa
regionale di riferimento, nonché quella nazionale eventualmente adottata in via
sostitutiva ai sensi dell’articolo 117, comma 5, della Costituzione.
4. Dai provvedimenti attuativi del presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo VI - Disposizione in materia di attività economiche
Art.
15
Sospensione degli effetti dell’
articolo 5 del Reg. reg. 1° settembre 2004, n. 2 e norme a esso
collegate.
1. È sospesa la presentazione delle domande di
apertura di grandi strutture di vendita fino alla data di approvazione del nuovo
regolamento di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. b), della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), e
successive modifiche e integrazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve essere
approvato entro il 31 ottobre 2010 e fissa la data di presentazione delle
domande.
3. L’articolo 9 (Reg.
reg. 2/2004 – Sospensione degli effetti dell’articolo 5 e norme a esso
collegate) della legge 19 luglio 2006, n 22 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è soppresso.
Capo VII - Disposizioni in materia
urbanistica
Art.
16
Modifiche alla legge regionale 27
luglio 2001, n. 20.
1. Alla legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea del comma 3 dell’articolo 12 è
sostituita dal seguente:
“3. La deliberazione motivata del Consiglio
comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non
è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica
di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la
variazione deriva da:”;
b) al comma 3 dell’articolo 12 è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
“e-bis) modifiche di perimetrazioni dei comparti
di intervento di cui all’articolo 15
della legge
regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione
della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), e successive modifiche e
integrazioni, di cui all’articolo 51
della L.R.
n. 56/1980 o di cui all’articolo 14
della L.R.
n. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento che non comportino
incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di
spazi pubblici o di uso pubblico.”;
c) dopo il comma 10 dell’articolo 16 è inserito
il seguente:
“10-bis. Le procedure previste dal comma 10 per
le variazioni che non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non
comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle
dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, si applicano a tutti gli
strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla L.R.
n. 20/2001.”.
2. Nei piani terra e negli interrati degli
immobili destinati alla residenza, ricompresi nei centri storici e nelle zone di
interesse ambientale, non è possibile il cambio di destinazione d’uso per
l’esercizio di attività a carattere commerciale, produttivo e artigianale, salvo
che l’ASL accerti la dotazione dei sistemi per l’abbattimento delle emissioni di
fumi di qualsiasi genere, di calore, di odori e di rumori, quando ai piani
superiori degli stessi immobili viva una persona con disabilità grave ai sensi
del comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).
Art.
17
Disciplina del procedimento delle
varianti di cui all’articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. Le deliberazioni dei consigli comunali dei
comuni della Puglia di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituiscono
variante agli strumenti urbanistici generali. Tale variante, in quanto relativa
a singoli immobili, non necessita di controllo regionale.
2. Ove le varianti di cui al comma 1 riguardino
terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente,
ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi
previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo
di compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, previa
istruttoria del servizio competente, da parte della Giunta regionale, che si
pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine,
le varianti si intendono approvate. Qualora la Giunta regionale deliberi la non
compatibilità delle varianti, si applicano le procedure di cui agli articoli 9,
10
e 11
della L.R.
n. 20/2001 poste in capo al Comune e alla Regione, con i termini ridotti
della metà. Le varianti sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia (BURP).
Capo VIII - Disposizioni materia
ambientale
Art.
18 (8)
1. [Il regime
transitorio di cui all’articolo15
della legge
regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli
ulivi monumentali della Puglia), è prorogato fino al 31 dicembre 2011. ]
(8) Articolo abrogato dall’art.4,
L.R.
12 dicembre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Capo IX - Disposizioni in materia di edilizia
residenziale
Art.
19 (9)
Alienazione immobili.
1. [Gli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica (ERP) possono esercitare il diritto
all’acquisto, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e s.m. e i., a
condizione che l’alloggio sia parte di un condominio misto.
2. Per esercitare il diritto
all’acquisto, i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere assegnatari degli
alloggi con anzianità di locazione non inferiore a cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) essere in regola con il
pagamento del canone e dei servizi.
3. Gli assegnatari che versano
in condizioni di morosità per canoni e servizi non pagati possono accedere
all’acquisto solo dopo aver sottoscritto un piano di rientro, anche rateale,
finalizzato all’estinzione del debito.]
(9) Articolo abrogato dall’art. 1,
comma 3, L.R.
25 luglio 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art.
20
Modifica all’articolo 43 della
legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34.
1. Al comma 2 dell’articolo 5
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), come modificato dall’articolo 43
della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34, le parole: “entro il 28 febbraio 2010”
sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2010”.
Capo X - Disposizioni in materia di
organizzazione e riforma dell’amministrazione
Art.
21
Modifica all’articolo 47 della
legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.
1. Al comma 1 dell’articolo 47
(Assegnazione termporanea) della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni perla formazione del bilancio
di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: “Innovapuglia” sono inserite
le seguenti: “e Puglia Sviluppo”;
b) dopo le parole: “non superiore” è inserita la
seguente: “rispettivamente”;
c) dopo la parola “unità” sono aggiunte le seguenti: “ e
cinque unità”.
Art.
22
Servizi di assistenza
tecnico-amministrativa per l’attuazione dei POR-PSR 2007-2013 - Proroga
contratti.
1. Nelle more della riorganizzazione quadro dei
servizi di assistenza tecnico-amministrativa per l’attuazione dei POR-PSR
2007-2013 propri del settore agricoltura, i contratti in essere per la fornitura
dei suddetti servizi affidati direttamente alla società in house Innovapuglia
s.p.a. sono prorogati a tutto il 30 giugno 2010 e comunque sino
all’internalizzazione diretta di detti servizi e al conseguente reclutamento del
personale necessario.
2. Analogamente sono prorogati alla stessa data
e alle medesime condizioni i contratti in essere con la società Innovapuglia
s.p.a. relativamente ai servizi di assistenza tecnico-amministrativa alla
gestione e aggiornamento del potenziale vitivinicolo regionale.
(Giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 127 del 13-04-2011 (ud. del 08-03-2011)
1. I dipendenti in servizio con contratto di
lavoro a tempo determinato dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario
(ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del
requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nei ruoli dell’ADISU.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1, i lavoratori con contratto a tempo determinato restano alle
dipendenze dell’ADISU fino alla stabilizzazione.
1. L’assegno vitalizio, corrisposto a favore dei
consiglieri regionali in carica fino alla VI legislatura e per i quali non è
stato ancora completato il processo di parificazione previsto dall’articolo 9,
comma 5-bis, della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia),
introdotto dall’articolo 70,
comma 4, lettera c), della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1, è rideterminato secondo la tabella di cui
al comma 2 dell’articolo 9 della medesima legge regionale alla data del 1°
gennaio 2010.
2. Per gli anni 2010 e seguenti gli
assegni vitalizi sono adeguati esclusivamente e annualmente secondo i meccanismi
previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). (11)