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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2014
Numero
12
Data
27/06/2014
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Modifiche al Regolamento Regionale del 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. ‘Regolamento delle attività in materia di spettacolo (legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)
Note
Bollettino n° 84 pubblicato il 27-06-2014
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE

 DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1180 del 18/06/2014 di adozione del Regolamento;


EMANA


Il seguente Regolamento:

Art. 1
Finalità


1. Il presente Regolamento modifica ed integra il Regolamento Regionale del 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. “Regolamento delle attività in materia di spettacolo (legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”.

2. La modifica al Regolamento Regionale n. 11/2007 costituisce lo strumento di attuazione normativa della Legge Regionale 22 ottobre 2012, n. 30 “Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale”


Art. 2
Integrazione all’art. 3


1. Al comma 2 dell’ art. 3 “Suddivisione dell’Albo” è aggiunta la lettera g) Musica e Danza popolare (L.R. n. 30/2012).


Art. 3
Integrazione all’art. 4


1. All’ art. 4 “Ambito di applicazione” è aggiunto il seguente comma:

2. Il settore “Musica e Danza popolare” di cui alla lettera g) dell’art. 3 è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni di cui all’art. 7 bis del presente Regolamento.


Art. 4
Introduzione art. 7 bis


1. Dopo l’ art. 7, è introdotto l’art. 7 bis “Iscrizione all’Albo nel settore Musica e danza popolare (L.R. n. 30/2012)”

1. Ai sensi dell’ art.3 della L.R. n.30/2012 è istituito nell’Albo regionale il settore Musica e Danza popolare a cui possono iscriversi i soggetti costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di lucro, che svolgono attività di produzione o di programmazione di musica popolare e di danza popolare.
2. Non possono essere iscritti all’Albo nel settore Musica e Danza popolare gli Enti Locali e le loro aggregazioni, le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti dell’editoria specializzata di cui all’ art. 5 e 6 della L.R. n.30/2012.
3. I requisiti, che devono essere posseduti tutti contemporaneamente alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo, sono i seguenti:

A. Sede legale e operativa nel territorio regionale.
B. Atto costitutivo/Statuto che prevede tra le finalità e gli scopi l’attività di produzione o di programmazione di musica popolare o di danza popolare.
C. Rispetto della legislazione vigente in materia di costituzione dei rapporti di lavoro, nonché dell’obbligo ai sensi della L.R. n.28/2006 e s.m., ad applicare e a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di società cooperative, dei soci lavoratori, qualunque sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore di appartenenza.
D. Assenza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali e assistenziali e con l’Autorità fiscale, nonché di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
E. Aver realizzato attività di produzione o di programmazione di musica popolare o di danza popolare in maniera continuativa nei 24 mesi precedenti l’istanza.

4. Sono considerate utili, ai fini della certificazione dell’attività di cui al precedente comma, lett. E, esclusivamente le giornate di attività (di produzione o di programmazione) documentate attraverso:

- distinta d’incasso (Mod. C1), per gli spettacoli con ingresso a pagamento;
- permesso di rappresentazione Siae, per gli spettacoli ad ingresso gratuito con repertorio tutelato;
- comunicazione vistata Siae, per gli spettacoli ad ingresso gratuito con repertorio non tutelato;
- attestazione della competente Autorità diplomatica, per gli spettacoli all’estero.

5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3, devono presentare, a pena di inammissibilità, istanza di iscrizione all’Albo nel settore Musica e Danza popolare, che deve essere:

a. compilata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata (All. A5);
b. presentata, in conformità alle modalità stabilite dal successivo art. 24 del presente Regolamento, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
c. accompagnata dalla seguente documentazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 3:


1. Atto costitutivo/Statuto e successive modifiche, in copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. A6) attestante:

- il rispetto della legislazione in materia di costituzione dei rapporti di lavoro e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicabili;
- l’assenza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali e assistenziali e con l’Autorità fiscale, nonché di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche

3. Relazione artistico-organizzativa della attività di produzione o di programmazione di musica popolare o di danza popolare realizzata nei 24 mesi precedenti l’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante
4. Documentazione attestante l’attività realizzata nei 24 mesi precedenti l’istanza, conformemente a quanto previsto dal precedente comma 4 (All. A7)


6. Il Programma triennale, previsto dall’ art. 2 della L.R. n.30/2012, può integrare o modificare la documentazione prevista dal precedente comma 5.

7. Il soggetto iscritto all’Albo nel settore Musica e Danza popolare deve attestare la permanenza dei requisiti di cui al precedente comma 3, presentando, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno:

a. l’istanza di conferma dell’iscrizione all’Albo (All. A5 bis);
b. documentazione attestante l’attività realizzata nell’anno precedente (All. A7 bis);
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. A8) riguardante il riepilogo dei dati statistici relativi all’attività realizzata (numero delle giornate di produzione o di programmazione), ai dati relativi al pubblico e alle figure professionali impiegate.


8. L’Ufficio regionale competente opera le verifiche e i controlli ai fini dell’iscrizione all’Albo nel settore Musica e Danza popolare, dichiarando la ammissibilità o la inammissibilità dell’istanza di iscrizione con conseguente conferma di iscrizione o di cancellazione del soggetto all’Albo, secondo quanto disposto dai successivi articoli 25, 26 e 27 del presente Regolamento.

9. Con la pubblicazione dell’Albo, il Dirigente regionale competente provvede alla iscrizione o alla cancellazione dei soggetti interessati nel settore Musica e Danza popolare dell’Albo.

10. I soggetti iscritti all’Albo nel settore Musica e Danza popolare, su richiesta dell’Ufficio regionale competente, hanno l’obbligo di fornire all’Osservatorio Regionale dello Spettacolo tutti i dati e le informazioni, anche in forma aggregata, relativi all’attività svolta.

11. La concessione di contributi in favore dei soggetti iscritti all’Albo nel settore Musica e danza popolare è disciplinata dalla L.R. n. 30/2012.

12. Per il trattamento dei dati e la tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia alla disciplina prevista dal successivo art. 29 del presente Regolamento.



Art. 5
Modifica art. 15


1. Il punto 4) della lettera a) del comma 2 dell’ art. 15 “Istanza e documentazione per la liquidazione dell’intervento finanziario” è sostituito dal seguente:

4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove il soggetto comunica il proprio stato nei riguardi degli istituti previdenziali al fine di consentire l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva (Inps, Inail, Inps ex Enpals).


Art. 6
Modifica art. 21


1. La lettera d) del comma 2 dell’ art. 21 “Rinnovo annuale della convenzione” è sostituita dalla seguente:

d. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove il soggetto comunica il proprio stato nei riguardi degli istituti previdenziali al fine di consentire l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva (Inps, Inail, Inps ex Enpals).



Art. 7
Modifica art. 29


1. Il titolo dell’art. 29 “Trattamento dei dati” è sostituito dal seguente: “TRATTAMENTO DEI DATI E TRACCIABILITA’ FINANZIARIA”

2. Dopo il comma 2 dell’ art. 29 è inserito il seguente comma:


3. Il soggetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.


Art. 8
Modifica art. 31


1. Il testo dell’ art. 31 “Decorrenza degli effetti” è sostituito dal seguente:

1. Il presente Regolamento produce effetto a decorrere dall’entrata in vigore.


Art. 9
Abrogazione art. 32


1. L’ art. 32 “Proroghe dei termini” è abrogato.


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 giugno 2014