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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2016
Numero
31
Data
21/11/2016
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche all’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)
Note
Bollettino n° 134 pubblicato il 22-11-2016
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27

1. Al comma 2-octies dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), come modificato dall’articolo 50 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19, e successivamente dall’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2015, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) h) ed i), sono sostituite dalle seguenti: “per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h) i) ed l)”;

b) dopo la lettera i), aggiunta dall’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2015, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:

“I) al comune di Fasano gli immobili ex G.I. “Colonia Coppolicchio” e “Colonia Bianchi” e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali — turistiche.”.

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1

1. All’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese), come in ultimo sostituito dall’ articolo1 della legge regionale 22 ottobre 2015, n. 30, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 8, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: “d) Ostello della Gioventù sito nel territorio del Comune di Bari (Palese), di proprietà dell’AA.P.T. di Bari.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.