Art. 1
Modifiche all’articolo
3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
1. All’articolo
3, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento
della qualità del patrimonio edilizio residenziale) come modificato dall’articolo
1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e dall’articolo
7 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all’alinea dopo le parole “Possono essere ampliati” sono aggiunte le seguenti:
“per una sola volta”;
b) le
parole alfanumeriche: “pari a 500 m3” sono sostituite dalle seguenti: “pari a
1000 m3”;
c) le
parole: “con esclusione degli edifici non residenziali ubicati nelle zone
territoriali omogenee D) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dei
lavori pubblici 1444/1968” sono soppresse.
Art. 2
Modifiche all’articolo
4 della l.r. 14/2009
1. All’articolo
4, della l.r. 14/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
termine del comma 1, come sostituito dall’articolo
1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e successivamente modificato
dall’articolo
4 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49 e dall’articolo
2 della legge regionale 19 novembre 2015, n. 33, è aggiunto il seguente
periodo: “A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli
edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale
qualora ricadano all’interno delle zone territoriali omogenee E) di cui
all’articolo 2 del decreto Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968.”;
b) al
comma 3, come modificato dall’articolo
8 della l.r. 28/2016, dopo le parole: “degli allineamenti dei manufatti
preesistenti” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente alla sagoma
preesistente.”
Art. 3
Modifiche all’articolo
5 della l.r. 14/2009
1. All’articolo
5 della I.r. 14/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 1, come sostituito dall’articolo
1 della legge regionale 20 febbraio 2012, n. 1, successivamente modificato
dall’articolo
5 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49 e, da ultimo, dall’articolo
3, lettera a) della l.r. 33/2015, le parole alfanumeriche: “1° agosto
2015.” sono sostituite dalle seguenti:”1° agosto 2016.”;
b) dopo
il comma 6 bis, aggiunto dall’articolo
4 della l.r. 21/2011, è aggiunto il seguente: “6 bis 1. Gli interventi
relativi a edifici di cui al comma 6 bis possono essere realizzati dai
proprietari delle singole unità immobiliari previo deposito di perizia giurata
da redigersi a cura di tecnico abilitato, attestante che l’ampliamento rientra
nel limite della volumetria spettante al singolo proprietario, in applicazione
delle vigenti tabelle millesimali relative al valore condominiale delle unità
costituenti l’intero edificio.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo
6 della l.r. 14/2009
1. All’articolo
6 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
termine della lettera b) del comma 1, come modificato dall’articolo
4, della l.r. 33/2015, è aggiunto il seguente periodo: “, in tale ultimo
caso la proposta di strumento urbanistico esecutivo può prevedere gli
incrementi volumetrici previsti dalla presente legge;”;
b) la
lettera g) del comma 1 è soppressa;
c) al
comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c
bis. L’individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in
aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico
territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione di Giunta regionale
n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del
PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge,. purché
gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente
legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati
alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei
luoghi;”.
Art. 5
Modifiche all’articolo
7 della l.r. 14/2009
1. Al comma
1 dell’articolo
7 della I.r. 14/2009, come in ultimo modificato dall’articolo
20 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18, le parole alfanumeriche: “31
dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti:
“31
dicembre 2017”.
Art. 6
Modifiche all’articolo
4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33
1. All’articolo
4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti,
dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche
non autorizzate) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’alinea del comma 1, come modificato dall’articolo
1 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38 e successivamente dall’articolo
1 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 16, le parole alfanumeriche: “30
giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”;
b) il
comma 4 bis, aggiunto dall’articolo
1 della l.r. 16/2014 è sostituito dal seguente: “4 bis. Il recupero
abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel rispetto
delle norme che disciplinano il condominio negli edifici. In particolare, se
il sottotetto è parte comune, l’intervento sarà ammissibile previa
deliberazione condominiale ai sensi dell’articolo 1117-ter del codice civile,
approvato con regio decreto 196 marzo 1942, n. 262; se il sottotetto è di
proprietà individuale, l’intervento sarà ammissibile previo assolvimento
dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1122, II° comma, del
c.c.”.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.