Art. 1
Modifica all’articolo
1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
1. Al
comma 2 dell’articolo
1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e
urgenti al sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità
del patrimonio edilizio residenziale) dopo le parole: “anche in deroga” sono
inserite le seguenti: “agli indici e parametri prescritti dalla” e prima della
parola: “pianificazione” è eliminata la parola: “alla”.
Art. 2
Modifica all’articolo
4 della l.r. 14/2009
1.
Alla fine del comma 1 dell’articolo
4 della l.r. 14/2009, come sostituito dall’articolo
1 della l.r. 21/2011 e successivamente modificato dall’articolo
4 della l.r. 49/2014, sono aggiunte le parole: “da destinare, per la
complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, al medesimo uso
preesistente legittimo o legittimato, ovvero residenziale, ovvero ad altri usi
consentiti dallo strumento urbanistico”.
Art. 3
Modifiche all’articolo
5 della l.r. 14/2009
1.
All’articolo
5 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 dell’articolo
5 della l.r. 14/2009, come sostituito dall’ articolo
1 della l.r. 1/2012 e successivamente modificato dall’articolo
5 della l.r. 49/2014, le parole: “del 1° agosto 2013” sono sostituite dalla
parole: “1° agosto 2015”;
b)
alla lettera c) del comma 3 dell’articolo
5 della l.r. 14/2009, come modificata dall’articolo
1 della l.r. 6/2013, dopo la parola: “ricostruzione” è inserito un punto e
dopo le parole: ”previsto dall’articolo 3” il punto è sostituito da un virgola;
c)
il comma 6 dell’articolo
5 della l.r. 14/2009, come sostituito dall’articolo
4 della l.r. 21/2011 e successivamente modificato dall’articolo
20 della l.r. 18/2012, è abrogato.
Art. 4
Modifica all’articolo
6 della l. r. 14/2009
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
6 della l.r. 14/2009, dopo le parole: “gli interventi di ristrutturazione
edilizia” sono inserite le parole “o di demolizione e ricostruzione”.
Art. 5
Modifica all'articolo
7 della l. r. 14/2009
1.
Alla fine del comma 1 dell’articolo
7 della l.r. 14/2009, come modificato dall’articolo
5 della l.r. 21/2011, dall’articolo
20 della l.r. 18/2012, dall’articolo
12 della l.r. 26/2013 e successivamente dall’articolo
1 della l.r. 49/2014, le parole: “entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite
dalle parole “entro il 31 dicembre 2016”.
Art. 6
Norma interpretativa alla legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20
(Norme per la pianificazione
paesaggistica)
1.
Nei procedimenti regolati dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PTTR)
e nei procedimenti connessi di natura urbanistica e ambientale, il parere del
Soprintendente non
è obbligatorio né vincolante, fatte salve le norme sovraordinate sugli
ulteriori contesti di cui all’articolo 38, comma 3 delle norme tecniche di
attuazione del PPTR approvato con deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio
2015, n. 176. (1)
(1) Comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 48.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 19 novembre 2015