Art. 1
Principi e finalità
1. La
presente legge, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, della legge
7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni), delle altre disposizioni statali in materia e
della legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale), provvede al completamento del processo di riordino e
riallocazione delle funzioni amministrative sul proprio territorio.
Art. 2
Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione
1. Sono
oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti
funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province
prima della data di entrata in vigore della presente legge:
a) le
funzioni di cui all’ articolo
4, comma 1, della l.r. 31/2015;
b) le
funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di
biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo
5, comma 1, lettera a);
c) le
funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all’articolo
2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione
regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate
dalla legge medesima;
d) le
funzioni in materia di turismo;
e) le
funzioni relative al trasporto e all’assistenza specialistica per
l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori,
nonché all’assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle
scuole di ogni ordine e grado;
f) le
funzioni in materia di formazione professionale.
2. A
seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), sono
attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competenti
all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione
vigente e l’introito dei relativi proventi.
3. Le
funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione
anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di
Bari e alle province, trasferendo nell’organico regionale il personale allocato
nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle province stesse, fino
alla concorrenza della propria capacità assunzionale relativa alle annualità
2015 e 2016 che residua rispetto agli impegni già disposti con la l.r.
37/2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato), nonché secondo le disposizioni di cui all’articolo
3, comma 2, della I.r. 31/2015.
4. La
Sezione regionale personale e organizzazione è autorizzata a ricollocare
nell’organico regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il personale non dirigenziale di cui al precedente comma
3, nonché il personale delle province già in avvalimento presso la Regione ai
sensi della convenzione di cui alla deliberazione di Giunta regionale 6 ottobre
2015, n. 1723, fino alla concorrenza della capacità assunzionale dell’Ente
relativa alle annualità 2015 e 2016, che residua rispetto agli impegni già
disposti con la l.r.
37/2015.
5. Restano
ferme le disposizioni di cui all’articolo
2, commi 6, 7, 9 e 10 della l.r. 31/2015.
6. Le
funzioni di cui al comma 1, lettera e), vengono esercitate dalla Regione, in
avvalimento alla Città metropolitana di Bari e alle province, secondo le
disposizioni di cui all’articolo
3, comma 2, della l.r. 31/2015.
Art. 3
Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni
1. Sono
oggetto di trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, le seguenti
funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle
province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i
relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 92,
della I. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle
funzioni provinciali):
a) le
funzioni residuali in materia di servizi sociali, con esclusione delle
funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e);
b) le
funzioni in materia di sport e politiche giovanili;
c) le
funzioni in materia di attività culturali;
d) le
funzioni in materia di agricoltura;
e) le
funzioni in materia di attività produttive;
f) le
funzioni in materia di protezione civile;
g) le
funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste.
2. Le
funzioni di cui al comma 1, vengono esercitate dai comuni trasferendo nei propri
organici il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato
soprannumerario dalle province o, comunque, inserito nell’apposito portale
ministeriale, a valere sulla loro capacità assunzionale relativa alle annualità
2015 e 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 424, della I. 190/2014, fino al
completo assorbimento dello stesso e nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo
2, commi 6, 7, 9 e 10 della l.r. 31/2015.
3. È fatto
obbligo a ogni comune, a domanda individuale degli interessati al comune
medesimo, e trasmessa, per conoscenza, alla Sezione regionale enti locali, il
collocamento nei propri organici del personale individuato al comma 2, che ne
produce istanza, fino alla concorrenza della capacità assunzionale relativa alle
annualità 2015 e 2016 del comune adito.
4. Il
comune adito, all’esito del procedimento di cui al comma 3, dà immediata
comunicazione dei provvedimenti assunti alla Sezione regionale enti Locali.
5. Ai
comuni destinatari delle istanze di cui al comma 3 che risultino inadempienti,
decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’istanza individuale, si applicano, a
iniziativa della Sezione regionale enti locali, i poteri sostitutivi di cui
all’articolo
11, comma 3, della l.r. 31/2015.
Art. 4
Conferenza Regione - Città metropolitana
1.
L’esercizio delle funzioni non fondamentali da parte della Città metropolitana
di Bari è regolato dalla presente legge, la quale disciplina le funzioni
attribuite, nonché le modalità di svolgimento delle stesse.
2. Al fine
di condividere modalità di collaborazione e di raccordo, nonché di definire
azioni di interesse comune, è istituita, senza oneri a carico della finanza
pubblica, la Conferenza permanente Regione – Città metropolitana quale sede
istituzionale di concertazione degli obiettivi strategici di interesse comune,
la cui composizione e modalità organizzative sono stabilite con deliberazione di
Giunta regionale, previo accordo interistituzionale sottoscritto tra il
Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città metropolitana.
Art. 5
Funzioni non fondamentali attribuite alla Città
metropolitana di Bari
1. Ai sensi
dell’articolo 1, comma 46, della I. 56/2014 e in conformità alle disposizione
dell’articolo
3, comma 1, della l.r. 31/2015, sono oggetto di trasferimento alla Città
metropolitana di Bari le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti,
conferiti o comunque esercitati dalla Provincia di Bari prima della data di
entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e
finanziarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della I. 56/2014, nonché del
d.p.c.m. 26 settembre 2014:
a) la
gestione di beni e servizi relativi alla pinacoteca “Corrado Giaquinto” e alla
biblioteca e centro di cultura “Santa Teresa dei Maschi-De Gemmis”, nonché i
compiti relativi alla gestione del “Pulo di Molfetta” e della “Istituzione
concertistica orchestrale (ICO)”;
b) le
funzioni in materia di protezione civile e, in particolare, la gestione di
emergenze ed eventi calamitosi (prevenzione incendi e calamità naturali),
delle avversità atmosferiche e delle altre funzioni già trasferite dall’articolo
3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in
materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e
dall’articolo
12 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per
l’attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006);
c) le
funzioni in materia di attività produttive (industria, commercio e
artigianato);
d) le
funzioni in materia di sport e politiche giovanili.
2. Le
funzioni di cui al comma 1, sono conferite alla Città metropolitana di Bari
senza alcun trasferimento di personale e di beni. II personale già della
Provincia di Bari si colloca nell’organico della Città metropolitana, così come
si collocano nella sua titolarità giuridica i beni connessi all’esercizio delle
funzioni attribuite con la presente legge e gli oneri conseguenti, nel rispetto
della disciplina prevista dall’articolo 1, comma 96, della 1.56/2014.
3. La
Regione favorisce e promuove l’esercizio da parte della Città metropolitana di
Bari delle funzioni indicate all’articolo 1, comma 88, della I. 56/2014, nonché
di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendano
avvalersi di intese con la Città metropolitana di Bari.
Art. 6
Disposizioni per il trasferimento delle
funzioni
1. Ai fini
del trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 5, a eccezione dei
servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), nel rispetto della normativa
statale vigente, la Regione, l’ANCI, l’UPI, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 4, nonché dal comma 4 del presente articolo, stipulano,
nell’ambito dell’Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la
effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l’entità
dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative
destinate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari all’esercizio della
singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico
del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di
piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento
di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.
2. Gli
accordi di cui al comma 1, sono recepiti con legge regionale entro trenta giorni
dalla loro sottoscrizione.
3. Gli
accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero
dell’interno, ai sensi e per gli effetti del d.p.c.m. 26 settembre 2014.
4. Dalla
data di entrata in vigore della I.r.
31/2015 le competenze amministrative in materia di attività professionali
turistiche si intendono esercitate dalla Regione.
Art. 7
Criteri generali per l’individuazione delle risorse
finanziarie
1. La
Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 1, comma
96, della I. 56/2014, della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali) e della l.r.
31/2015, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente,
stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie,
connesse al riordino delle funzioni attribuite con la presente legge.
Art. 8
Trasferimento delle risorse umane e
strumentali
1. A
seguito del completamento del processo di trasferimento delle funzioni di cui
alla l.r.
31/2015, la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista
dall’articolo 1, comma 96, della I. 56/2014, nonché delle relazioni sindacali
previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di
trasferimento delle risorse umane e strumentali, con oneri a carico dell’ente
cedente le funzioni non fondamentali.
Art. 9
Disposizioni in materia di servizi per l’impiego e di
politiche attive del lavoro
1. Le
funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere
esercitate dalla Città metropolitana di Bari e dalle province fino all’entrata
in vigore delle riforme di settore ai sensi dell’articolo 11 dell’accordo di cui
all’articolo 1, comma 91, della I. 56/2014, sancito in Conferenza unificata
(Disposizioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del
lavoro).
2. Per il
biennio 2015-2016, fino alla costituzione dell’Agenzia nazionale del lavoro, i
rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e
delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base di quanto
stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e la Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con
modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Art. 10
Trasferimento ed utilizzazione degli immobili
1. Gli
immobili della Città metropolitana di Bari e delle province utilizzati come sedi
per l’espletamento delle funzioni non fondamentali, a seguito del completamento
del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla l.r.
31/2015, sono trasferiti in uso gratuito agli enti pubblici utilizzatori che
si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli
oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento
alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante
convenzione.
2. Gli enti
pubblici utilizzatori subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di
locazione o di comodato e nelle spese di gestione degli immobili di proprietà di
terzi, utilizzati dalla Città metropolitana e dalle province quali sedi per
l’espletamento delle funzioni non fondamentali. fatta salva la possibilità di
risoluzione dei contratti.
Art. 11
Conferma di competenze e funzioni
1. Si
intende confermato in favore della Città metropolitana di Bari e delle province
il conferimento di competenze, funzioni o deleghe attuato con precedenti
disposizioni legislative e non espressamente abrogate e riordinate con la
presente legge e con la l.r.
31/2015.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Al
finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui
all’articolo 6 della presente legge, con esclusione del costo del personale, che
trova copertura a norma del comma 2, si provvede con le disponibilità di cui
all’articolo
13 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018
della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2016).
2. Gli
oneri connessi all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3,
fino alla concorrenza della capacità assunzionale della Regione Puglia relativa
alle annualità 2015 e 2016, trovano copertura nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio relativi alle spese di personale.
3. Al
finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono eventuali
finanziamenti dell’Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione
negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative
vigenti.
Art. 13
Clausola valutativa
1. La
Giunta regionale entro il 30 luglio 2016 e successivamente con cadenza annuale e
fino al completamento del percorso di riordino, trasmette al Consiglio regionale
una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 27 MAG. 2016