Art. 1
Modifica
all’articolo 2
della legge
regionale 12 dicembre 2017, n. 53
1.
All’articolo 2
della legge
regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture
socio¬sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non
autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità
assistenziale), è apportata la seguente modifica:
a)
il comma 1, come modificato dall’articolo 1
della legge
regionale 30 aprile 2018, n. 18 (Modifiche alla
legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53), è sostituito dal seguente: “1. La RSA
è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo seguente:
a) RSA estensiva;
b) RSA di mantenimento.”
Art.
2
Modifiche all’articolo 3
della l.r.
53/2017
1.
All’articolo 3
della l.r.
53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1, le parole: “RSA ad alta intensità
assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva”;
b) all’alinea del comma 2, le parole: “RSA ad alta intensità
assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva”;
c) all’alinea del comma 3, le parole: “RSA a media intensità
assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA di mantenimento”.
Art.
3
Modifica
all’articolo 4
della l.r.
53/2017
1.
L’articolo 4
della l.r.
53/2017, come sostituito dall’articolo 3
della l.r.
18/2018, è abrogato.
Art.
4
Modifica
all’articolo 6
della l.r.
53/2017
1.
All’articolo 6
della l.r.
53/2017 è apportata la seguente modifica:
a)
al comma 1, come modificato dall’articolo 4
della l.r.
18/2018, le parole: “corrispondenti alla alta, alla media intensità
assistenziale.”, sono sostituite dalle seguenti: “corrispondenti alla RSA
estensiva e di mantenimento.”.
Art.
5
Modifiche
all’articolo 7
della l.r.
53/2017
1.
All’articolo 7
della l.r.
53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), del comma 1, come modificata dall’articolo 5
della l.r.
18/2018, le parole: “RSA ad alta e a media intensità assistenziale;” sono
sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva e di mantenimento;”;
b) alla lettera c), del comma 1, come modificata dall’articolo 5
della l.r.
18/2018, le parole: “RSA ad alta e a media intensità assistenziale,”, sono
sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva e di mantenimento,”.
Art.
6
Integrazioni
all’articolo 29,
capo III, della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9
1.
All’articolo 29,
capo III, della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9(Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è
apportata la seguente modifica:
a)
dopo il comma 7, come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge
regionale 22 dicembre 2017, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio
2017, n. 9 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”), è inserito il
seguente: “7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla
realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie
con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state
autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto
dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle
autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso
regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge regionale
12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.