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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
53
Data
03/12/2018
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).
Note
Bollettino n. 155, suppl. , pubblicato il 06/12/2018
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifica all’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53

1. All’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio¬sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53), è sostituito dal seguente: “1. La RSA è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo seguente:

            a) RSA estensiva;

            b) RSA di mantenimento.”

 

Art. 2

 Modifiche all’articolo 3 della l.r. 53/2017

1. All’articolo 3 della l.r. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’alinea del comma 1, le parole: “RSA ad alta intensità assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva”;

            b) all’alinea del comma 2, le parole: “RSA ad alta intensità assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva”;

            c) all’alinea del comma 3, le parole: “RSA a media intensità assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA di mantenimento”.

 

Art. 3

Modifica all’articolo 4 della l.r. 53/2017

1. L’articolo 4 della l.r. 53/2017, come sostituito dall’articolo 3 della l.r. 18/2018, è abrogato.

 

Art. 4

Modifica all’articolo 6 della  l.r. 53/2017

1. All’articolo della l.r. 53/2017 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, come modificato dall’articolo 4 della l.r. 18/2018, le parole: “corrispondenti alla alta, alla media intensità assistenziale.”, sono sostituite dalle seguenti: “corrispondenti alla RSA estensiva e di mantenimento.”.

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 53/2017

1. All’articolo 7 della l.r. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a), del comma 1, come modificata dall’articolo 5 della l.r. 18/2018, le parole: “RSA ad alta e a media intensità assistenziale;” sono sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva e di mantenimento;”;

            b) alla lettera c), del comma 1, come modificata dall’articolo 5 della l.r. 18/2018, le parole: “RSA ad alta e a media intensità assistenziale,”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva e di mantenimento,”.

 

Art. 6

Integrazioni all’articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9

1. All’articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9(Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 7, come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”), è inserito il seguente: “7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.