IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 1364 del 24/07/2018 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Disposizione
generale
1.
Le disposizioni del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19”, richiamate nei successivi articoli, sono
modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli
seguenti.
Art.
2
Modifica
all’Art. 46
l.
L’art. 46
del reg.reg.
4/2007, è sostituito dal seguente:
“Art.
46
(Contenuto
professionale dei servizi)
1.
Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai
servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le
esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce
i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l’esercizio delle
professioni di assistente sociale, educatore professionale socio-pedagogico,
pedagogista, educatore professionale socio-sanitario, operatore socio-sanitario
e promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di
operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative
successive, purchè non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali
vigenti.
2.
Per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio
assistenziali e socio educativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme
vigenti, è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico e della qualifica di pedagogista di cui alla legge 27 dicembre
2017 n. 205, commi 594-598.
3.
Nell’ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di
servizi socio riabilitativi, e ad
elevata integrazione sociosanitaria, per lo svolgimento della funzione
educativa è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale
socio-sanitario di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma
596.
4.
l soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l’attività di educatore per
un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante
dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare tale attività; per tali
soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non può
costituire, direttamente e indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale
dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro
modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al
lavoratore.
5.
Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del presente
regolamento devono avere un coordinatore. Salvo quanto espressamente definito
per specifiche strutture o servizi, il coordinatore deve essere in possesso dei
titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l’accesso alle
qualifiche di cui al comma 2. Sono fatte salve le posizioni di coordinamento già
ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti
alla data del 01.01.2018.”
Art.
3
Modifica
all’Art. 51
1.
Il paragrafo Personale dell’art. 51 del
reg.reg.
4/2007 è sostituito dal seguente:
“Personale.
Nel Gruppo appartamento deve esser garantita, nelle ore più significative della
giornata la presenza di almeno un educatore. Operatori nel numero di almeno 1
per modulo abitativo che garantisca la presenza nelle ore
notturne.”
Art.
4
Modifica
all’Art. 60
bis
1.
L’art. 60
bis del reg.
reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:
“Art.
60 bis
1.La
Casa Famiglia per persone con disabilità, presenta le seguenti caratteristiche
strutturali e organizzative :
Dimensioni |
Dimensioni
Descrizione e standard
|
Tipologia
e
carattere;
destinatari |
La casa
famiglia è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere
familiare destinata prevalentemente a soggetti maggiorenni, in età
compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità intellettiva o psichica o
con patologia psichiatrica stabilizzata. Possono accedere a tale unità di
offerta persone con disabilità psichica e intellettiva o con patologia
psichiatrica stabilizzata, con sufficienti condizioni di autonomia
primaria, dopo attenta valutazione delle strutture competenti della ASL
che intervengono nella Unità di Valutazione Multidimensionale preposta
alla analisi, valutazione e presa in carico del caso mediante un progetto
personalizzato per l’inserimento. Non possono essere accolte persone
affette da non autosufficienze gravi derivanti da disabilità motorie che
impediscano la deambulazione.
Utenti
della casa-famiglia sono quei soggetti privi del sostegno familiare o per
i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o
definitivamente impossibile.
La
struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa,
sicura e soddisfacente a persone con disabilità per le quali sia possibile
definire percorsi di inserimento socio-lavorativo per l’autonomia
dell’individuo.
La
casa-famiglia si configura anche come struttura idonea a garantire il “
dopo di noi “ |
Ricettività |
La
Casa-Famiglia ha una capacità ricettiva da un minimo di 3 utenti ad un
massimo di 20 utenti. La casa ospita utenti sia di sesso maschile che
femminile. La casa opera per i 365 giorni dell’anno e per le 24
ore. |
Prestazioni |
Le
attività funzionali offerte nella Casa-Famiglia
sono:
- assistenza diurna e notturna
nelle 24 ore, per 365 giorni anno;
- attività educative indirizzate
all’autonomia;
- attività mirate all’acquisizione
e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed
affettivo-relazionali;
- attività di socializzazione;
-
somministrazione pasti.
A
completamento dell’offerta di prestazioni della Casa-Famiglia, sono
previste attività ludico-ricreative, comprese gite e vacanze.
|
Personale |
Per
l’unità di offerta Casa-Famiglia il personale preposto è costituito da:
-
educatori come individuati all’art. 46 del presente Regolamento in misura
di 1 ogni 12 ospiti, ai quali può essere assegnata anche l’attività di
coordinamento della struttura;
- personale ausiliario per le
attività di cura materiale e per le attività di accadimento e pulizia
degli ambienti;
-
operatori sociosanitari, nella misura di almeno 1 ogni 12 utenti, che
garantiscano la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore
giornaliere. |
Modulo
abitativo |
La Casa
Famiglia deve essere organizzata in una struttura avente le
caratteristiche delle abitativo civili abitazioni, adeguatamente arredati
e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti. Ogni nucleo
abitativo deve comprendere:
camere da
letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o
doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due
posti letto o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
25.
La
struttura deve prevedere un servizio igienico ogni tre posti letto, di cui
uno assistito. Per le camere da letto doppie e triple, la disposizione dei
posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”.
La Casa-Famiglia comprende: sala
pranzo e cucina attrezzata ad uso comune, uno spazio comune destinato alle
attività ricreative ed al tempo libero (lettura, televisione e
audiovisivi, ecc.), una linea telefonica abilitata a disposizione degli
utenti.
Gli spazi comuni hanno la dotazione
di servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso
collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato
per il personale. Lavanderia e guardaroba.
Ripostigli
per la custodia del materiale igienico sanitario. Dispensa alimentare.
L’unità
d’offerta applica la norma in materia di abbattimento barriere
architettoniche. “ |
Art.
5
Art.
88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di
persone con disabilità)
1.
Dopo l’art. 88
del Reg.
reg. n. 4/07 è inserito il seguente articolo:
“Art.
88 bis
(Servizio
formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone con
disabilità)
Dimensioni |
Dimensioni
e standard
|
Tipologia
e
carattere;
destinatari |
Il
servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone
con disabilità.
E’ una
unità di offerta socio-assistenziale che offre, percorsi orientati alla
didattica e formazione professionalizzante, al sostegno delle autonomie
acquisite, preferibilmente, ancorché non esclusivamente, al collocamento
lavorativo ad esempio in attività manifatturiere, della ristorazione e
turistico alberghiere, orticole e florovivaistiche, attingendo i soggetti
fruitori del servizio dalle liste del collocamento obbligatorio presso le
agenzie del collocamento Provinciali, che trattano la collocazione
lavorativa di persone con inabilità - l. n. 68/1999- individuando tra
queste le persone con invalidità intellettiva e
psichica.
Reception
con annessi uffici di direzione
Aule
didattiche (moduli per contenere 8/15 persone).
Aula
informatica con 15/20 postazioni.
Salone
polivalente.
Servizi
igienici doppi, distinti per uomini e donne, ad uso collettivo,
opportunamente attrezzato, di cui un servizio igienico riservato per il
personale ed uno attrezzato per disabili non autosufficienti. Ripostigli
per materiale didattico e igienico sanitario.
Il
Servizio Formativo alle Autonomie ospita le persone diversamente abili
negli orari diurni, secondo il calendario lavorativo, per un minimo di
sette ore giornaliere, individuate sia nella fascia antimeridiana che
nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, per la formazione alle
autonomie, con programmazione settimanale delle attività sia comuni che
individuali.
Il
Servizio offre alle persone accolte e inserite, percorsi prevalentemente
orientati al collocamento lavorativo ed al mantenimento e rafforzamento
delle autonomie acquisite.
Le
attività si svolgeranno in apposite aule didattiche, nonché in contesti
operativi,
anche
esterni alla struttura ospitante il Servizio, per favorire l’incontro
degli utenti con i soggetti della produzione, pubblici o
privati.
Il
servizio assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela,
finalizzate alla crescita umana e professionale, facendo leva sulle
abilità residue. l progetti individuali o personalizzati hanno lo scopo di
sviluppare e rafforzare non solo le autonomie primarie, ma di acquisire
quelle competenze necessarie ad una qualità di vita, di comportamenti,
compresi quelli affettivo-relazionali.
Le
attività funzionali assicurate nell’ambito del servizio
sono:
−
assistenza ed educazione, secondo il calendario lavorativo, dal lunedì al
venerdì, per almeno sette ore giornaliere;
−
didattica primaria per il mantenimento delle abilità di scrittura e
lettura;
−
didattica per la conoscenza delle tecnologie, cultura
generale;
− attività
occupazionali di orientamento al lavoro;
−
tutoraggio personalizzato al fine della realizzazione di stage presso
aziende
pubbliche
e private;
− attività
ricreative e di socializzazione;
Per le
persone ammesse che non dovessero raggiungere l’obiettivo della
collocazione lavorativa, l’unità di offerta del servizio formativo alle
autonomie può divenire la condizione stabile per il mantenimento delle
autonomie e del loro percorso di vita.
Il
personale preposto lavora in equipe composte da:
−
educatori di cui all’art. 46 del presente regolamento, nella misura di
almeno 1 ogni 7 utenti;
− docenti,
maestri d’arte e mestieri proporzionati al numero di frequentanti
ogni
modulo
educativo e alla necessità di ciascun Progetto Educativo
Individuale;
Il
coordinatore del Servizio Formativo alle Autonomie può svolgere anche la
mansione di coordinamento.”
|
Art. 6
Modifica
all’art. 101
1.
L’art. 101,
comma 2, del Reg.
reg. n. 4/07 è sostituito dal seguente:
Il
servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a
domicilio è un servizio flessibile, erogato per fasce orarie, di norma a
supporto delle altre tipologie di servizi per la prima infanzia e di servizi
educativi per l’infanzia, perché rivolto a completare con modalità e orari
flessibili la frequenza del bambino presso l’asilo nido o il centro ludico per
l’infanzia. In particolare tale servizio può essere erogato nelle prime ore del
mattino o nelle ore successive all’uscita dall’asilo nido o dal centro ludico,
in relazione alle diverse esigenze dei tempi di lavoro e di vita della famiglia,
al fine di assicurare la permanenza del bambino nel proprio ambiente di vita nel
rispetto dei suoi ritmi biologici e di specifiche diverse condizioni di salute.
Il servizio è assicurato da educatori come individuati all’art. 46 del presente
Regolamento. Il progetto educativo è sviluppato quale estensione del progetto
educativo del nido d’infanzia.”
2.
L’art. 101,
comma 3, del Reg.
reg. n. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Il
servizio di piccolo gruppo educativo o nido in famiglia consente di affiancare i
nuclei familiari nelle funzioni educative e di assicurare un idoneo ambiente
protetto per la prima socializzazione dei bambini in età compresa tra i 3 e i 36
mesi, alternativo all’asilo nido o nido d’infanzia, per un numero di ore
giornaliere non superiore a sei. Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia
si colloca in una civile abitazione ed è rivolto a massimo 4 bambini
contemporaneamente, compresi i propri. Il servizio è assicurato da educatori
come individuati all’art. 46 del presente Regolamento.
Gli
spazi essenziali destinati al servizio sono:
-
Locale destinato in via esclusiva ai bambini, quando presenti, per attività di
gioco e socializzazione;
-
Locale destinato in via esclusiva al riposo dei bambini;
-
Servizio igienico dedicato dotato di fasciatoio, lavabo,
riduttore;
-
Locale cucina attrezzato per la preparazione e la somministrazione dei
pasti;
-
Spazio dedicato alla custodia degli effetti personali dei
bambini.
Gli
spazi, le sostanze utilizzate per la pulizia degli ambienti, i giochi e i
materiali didattici devono essere conformi alla normativa vigente in tema di
tutela della salute e della sicurezza degli ambienti e delle
persone.”
Art.
7
Art.
102 bis (Servizio di Unità di Strada)
1.
Dopo l’art. 102
del Reg.
reg. n. 4/07 è inserito il seguente articolo:
“Art.
102 bis
(Servizio
di Unità di Strada)
Il
Servizio di unità di strada deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’Unità
di Strada si caratterizza come unità mobile che offre servizi di prevenzione, di
accompagnamento, di sostegno socio-educativo, di promozione del benessere, di
sensibilizzazione e informazione, di consulenza, di riduzione del rischio e del
danno, attraverso interventi che si articolano per aree di bisogno. Destinatari
del servizio sono persone in situazione di devianza (tossicodipendenti, minori
in difficoltà a rischio devianza, coinvolte nella prostituzione), e in
situazioni di emarginazione.
Prestazioni
L’Unità
di strada, anche in collaborazione con le ASL, enti e istituzioni pubbliche e
del Terzo Settore, nonché in rete con altri servizi, pone in essere interventi
con modalità itinerante nel perseguimento dei seguenti
obiettivi:
-
promozione della socializzazione attraverso l’ascolto, l’informazione,
l’individuazione dei bisogni, la consulenza, l’accompagnamento e il
sostegno;
-
prevenzione specifica dell’emarginazione, della devianza, della
tossicodipendenza o di altri comportamenti a rischio, miglioramento della
qualità della vita;
-
reinserimento sociale e lavorativo;
-
sensibilizzazione e informazione della comunità sociale anche attraverso un
lavoro di rete fra i servizi.
Personale:
Equipe
multidisciplinare di operatori di strada con competenze necessarie in relazione
al target di utenti (assistente sociale, psicologo, educatore professionale
socio pedagogico, operatore socio sanitario, mediatore culturale, infermiere,
altre figure professionali e operatori generici provenienti dal circuito degli
ex utenti) coordinata da un assistente sociale.
Si
rinvia per le unità di strada che offrono prestazioni e servizi di riduzione del
danno e di riduzione del rischio derivanti dall’uso di droghe all’art. 22
del regolamento
regionale n. 10 del 11.04.2017.”
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art.53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.