Centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali: i
parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole
strutture commerciali autorizzate, ovvero dagli standard di cui al D.M.
1444/68 e dagli standard pertinenziali; per gli esercizi di vicinato e le
superfici diverse da quelle destinate alla vendita, agli standard urbanistici
previsti dal D.M. 1444/68, si aggiungono gli standard pertinenziali di cui
alla legge 122/89.
I parcheggi pertinenziali relativi a strutture di cui al punto 4 non
devono in ogni caso essere inferiori a 0,8 mq per mq di superficie di vendita
calcolata sulla superficie di vendita complessiva della struttura.
Nel caso di medie strutture di vendita i parcheggi pertinenziali,
calcolati per la via pedonale più breve, possono essere resi disponibili entro
un raggio di 400 metri dalla struttura. Gli atti di programmazione comunale
possono fissare limiti inferiori.
Nel caso di ampliamento, trasformazione o modifica di medie strutture
esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola
superficie di vendita ampliata o modificata.
Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio metta in
vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di
vendita lo standard di parcheggio più elevato.
Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono
essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca
l’uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione
da parte del concessionario.
Art. 3
Deroghe agli standard pertinenziali
1. Al fine di agevolare le iniziative tendenti
all’ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando
il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di
accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata
dall’Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui
all’articolo 2, mediante apposita convenzione con l’amministrazione comunale
interessata, nei seguenti casi:
a) interventi
all’interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti
dall’articolo 13
della legge. In tale caso la convenzione per gli interventi previsti nelle
zone A) (centri storici) e B) (zone urbanizzate) può prevedere la monetizzazione
parziale o totale degli standard pertinenziali.
b) Interventi all’interno
delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del
commercio di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera k) della legge che per collocazione e tipologia dell’utenza
possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non
automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere
sinergie nell’utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente
riduzione:
− fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari - miste;
− fino al 100% per le strutture non alimentari.
c) Interventi in locali già
dotati di destinazione d’uso commerciale alla data di entrata in vigore del
presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di
convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita
eccedente l’esercizio di vicinato.
d) Ampliamenti di medie strutture
esistenti ubicate all’interno di centri storici: in tal caso può essere prevista
la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per
l’ampliamento di superficie.
e) Ampliamenti di medie strutture esistenti
ubicate all’interno di aree densamente urbanizzate (zone 8): in tal caso può
essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.
2. La convenzione deve essere vincolata affinché gli
introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la
dotazione di parcheggi dell’area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione
nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.
3. Per le zone pedonalizzate può essere prevista la
deroga per il 100% degli standard.
Art. 4
Pianificazione territoriale e urbanistica degli
insediamenti commerciali
1. I Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici,
in coerenza con le finalità dell’articolo 2
della legge, dettano i criteri e gli indirizzi volti a perseguire i seguenti
obiettivi:
a. contenimento
dell’uso del territorio;
b. recupero del
patrimonio edilizio esistente, garantendo la tutela e la valorizzazione delle
caratteristiche delle aree;
c. accessibilità
ottimale per ridurre o alleggerire la mobilità;
d. consolidamento delle aree
connotate da una consistente presenza di servizi commerciali, mediante la
realizzazione di adeguate infrastrutture anche con la realizzazione di progetti
di qualificazione e valorizzazione con la costituzione dei Distretti Urbani del
commercio;
e. valorizzazione dei centri
storici.
2. Al fine di garantire la tutela della salute, dei
lavoratori, dell’ambiente (ivi incluso l’ambiente urbano) e dei beni culturali,
i Comuni possono individuare le aree non compatibili con l’insediamento di
determinate tipologie di strutture commerciali.
3. La Regione, in sede di esame degli strumenti
urbanistici generali e relative varianti valuta la congruità delle previsioni
dei Comuni rispetto a:
a) dimensionamento delle aree per medie e grandi
strutture di vendita rispetto alle aree urbanizzate;
b) distribuzione nelle aree idonee per l’insediamento
di medie e grandi strutture di vendita nonché nelle aree nelle quali, per
dimensioni e capacità insediative, siano realizzabili aree commerciali
integrate;
c) rispondenza delle aree ai requisiti previsti dalla
legge e dal presente regolamento.
Art. 5
Requisiti di accessibilità delle strutture
1. La localizzazione delle strutture in relazione alla
viabilità deve rispondere ai seguenti requisiti:
a. Per grandi strutture G1 e per G2
alimentari: ingresso ad uso esclusivo della struttura con corsie di
accelerazione e decelerazione e di accumulo con lunghezza adeguata ai flussi
attesi.
b. Per grandi strutture G1 e G2 non
alimentari: ingresso principale con corsie di decelerazione della viabilità di
riferimento e corsie di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi attesi.
c. Per centri commerciali di interesse locale, aree
commerciali integrate "piccole": struttura raggiungibile direttamente, ingresso
con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della
struttura.
d. Per strutture di vicinato, M1 e M2 non sono previsti
requisiti.
2) In caso di domande concorrenti l’accessibilità da
una strada con carreggiate a doppia corsia con svincolo (tipi A, B e D comma 2,
art. 2, D.L.vo n. 285 del 30/04/92, (Codice della strada) verrà considerata
titolo preferenziale per l’attivazione o l’ampliamento di strutture di cui alle
lettere a) e b) del primo comma.
3) Per le medie strutture M3 i comuni prevedono i
requisiti di accessibilità negli strumenti di programmazione e incentivazione di
cui all’art. 12 della legge, tenuto conto del grado di urbanizzazione dell’area
di insediamento, della raggiungibilità pedonale, della popolazione residente
nell’area primaria di gravitazione.
4) In assenza di strumenti di programmazione comunale,
le medie strutture M3 alimentari rispettano i requisiti di accessibilità di cui
al comma 1, lett. c).
Art. 6
Idoneità urbanistica e paesaggistica delle
aree in comuni che non abbiano provveduto all’adeguamento
degli strumenti urbanistici
1. Fino a quando i comuni non abbiano provveduto
all’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 18
della legge sono da considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i
seguenti requisiti:
a) Per medie strutture di vendita di
tipo M1 e M2: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una
destinazione d’uso commerciale, con esclusione di aree che, per dimensioni e
capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.
b) Per medie strutture di vendita di tipo M3:
aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione
d’uso commerciale e siano previste dai criteri per il rilascio di medie
strutture di vendita. Sono escluse le aree che, per dimensioni e capacità
insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.
c) Per grandi strutture di vendita: aree in
cui sia prevista, negli strumenti urbanistici comunali, la relativa destinazione
d’uso commerciale.
2. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici, le
strutture commerciali esistenti legittimamente insediate sono considerate
urbanisticamente idonee entro i limiti della tipologia dimensionale e dei
settori merceologici autorizzati.
3. Le aree individuate come idonee ai sensi dei commi
precedenti dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.
2 e 5 e risultare compatibili con i piani regionali sovraordinati vigenti (ad
esempio Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR), Piano di Tutela delle Acque
(PTA), Piano Assetto Idrogeologico (PAI), ecc.).
TITOLO II
INDICAZIONI AI COMUNI
Art. 7
Contenuti del documento strategico del commercio
- I comuni adottano, con la consultazione delle associazioni dei
consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 3
della legge, il documento strategico previsto dall’articolo 12 della legge per
uno sviluppo sostenibile delle attività commerciali.
- La programmazione del settore commerciale tiene conto della pianificazione
urbanistica, paesaggistica e delle politiche generali di regolamentazione del
territorio che possono interagire per conseguire l’obiettivo dell’assetto
ottimale dal punto di vista territoriale, economico e sociale.
3. Il Documento strategico del commercio:
a. contiene le motivate ragioni di
utilità sociale finalizzate a garantire la riqualificazione e valorizzazione del
tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile
delle attività economiche;
b. assicura una offerta per il
consumatore varia ed articolata di beni e servizi;
c. analizza le possibili interrelazioni con le
altre componenti territoriali, economiche e sociali;
d. sostiene la crescita, il ricambio e la
diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici;
e. tutela gli esercizi storici e tradizionali, le
botteghe artigiane, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente
presenti;
f. valorizza e salvaguarda le aree o gli edifici aventi
valore storico, archeologico, artistico e ambientale;
g. garantisce la differenziazione delle attività
commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere
dimensionale, merceologico e qualitativo anche disponendo il divieto di vendita
di merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori
artistici, storici o ambientali.
4. Per le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande possono essere previste le prescrizioni anche con riferimento a:
- ulteriori flussi di pubblico generati dall’apertura dell’esercizio;
- incidenza del nuovo esercizio sul consumo di alcolici e per il contrasto
al degrado urbano;
- diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale
mobilità.
Art. 8
L’analisi della rete di vendita
1. La redazione del DSC è preceduta da un’indagine
conoscitiva che includa la conoscenza del contesto territoriale comunale e
sovra-comunale con particolare riferimento a:
a. consistenza della rete commerciale, tipologie di
esercizi esistenti e la loro collocazione sul territorio comunale;
b. indagini sulla
popolazione residente e quella fluttuante, quali turisti, pendolari e simili,
sulla relativa composizione: età, condizione socio-economica, composizione
professionale e altro;
c. l’esame della localizzazione degli
esercizi commerciali esistenti, le valutazioni delle eventuali criticità e
ricadute negative sulla rete distributiva;
d. caratteristiche della viabilità
urbana, i flussi di traffico, i livelli di trasporto pubblico;
e. eventuale presenza di grandi
strutture di vendita nel territorio comunale o nel territorio limitrofo o di
concentrazioni di esercizi commerciali che esercitano particolare attrattività.
Art. 9
Indicazioni per la previsione degli insediamenti
commerciali sul territorio
1. La previsione di nuovi insediamenti commerciali può
essere differenziata in relazione a singole parti del territorio comunale o zone
ed alla tipologia degli esercizi commerciali e può disporre limitazioni
prevedendo:
a. le aree che non consentono
l’insediamento di nuove strutture in considerazione delle condizioni di
sostenibilità sociale, ambientale, paesaggistica, infrastrutturale, logistica,
di viabilità e accessibilità;
b. le prescrizioni cui devono uniformarsi gli
insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali,
paesaggistici ed ambientali, nonché all’arredo urbano, nei centri storici e
nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c. le misure per una corretta integrazione tra
strutture commerciali, servizi ed attrezzature pubbliche;
d. gli indirizzi di natura urbanistica inerenti la
disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico anche in relazione agli
standard previsti dall’articolo 2;
e. la dotazione di servizio al consumatore
anche con la fissazione di un obiettivo di servizio calcolato in relazione alla
dotazione di superficie di vendita rapportato ai residenti e articolato per i
settori alimentare e non alimentare.
2. La previsione di nuove medie strutture:
a. è valutata in rapporto alle
dimensioni del comune e in raccordo con l’equilibrato sviluppo della rete degli
esercizi di vicinato esistenti;
b. tiene conto delle criticità
nell’accessibilità, viabilità, mobilità del consumatore e traffico;
c. considera l’integrazione della
funzione commerciale con la presenza di altre attività para-commerciali,
pubbliche, artigianali, di servizio o che comunque esercitino attrattività;
d. privilegia soluzioni progettuali con spazi
a verde, di arredo urbano, percorsi ciclabili e pedonali.
3. La previsione di nuove medie strutture avviene
preferibilmente all’interno di progetti di riqualificazione complessiva ed è
data priorità agli insediamenti proposti in aree carenti di servizio.
4. La programmazione comunale considera
prioritariamente la possibilità che l’apertura di nuove medie strutture sia
consentita con interventi di razionalizzazione, ammodernamento e ampliamento
degli esercizi esistenti.
5. La previsione di insediamento o ampliamento di medie
strutture di vendita deve essere preceduta da una valutazione che accerti
l’eventuale esistenza o formazione, a seguito del rilascio dell’autorizzazione,
di un’area commerciale integrata, così come definita dall’articolo 16
della legge. In questo caso la struttura deve essere compatibile con la
programmazione regionale o con la programmazione comunale nel caso di aree
commerciali piccole.
6. Non possono essere autorizzate singole medie
strutture di vendita, anche se previste all’interno di piani attuativi o di
strumenti di programmazione negoziata, che configurano una grande struttura di
vendita organizzata in forma unitaria riconducibile alle tipologie di cui
all’articolo 16
della legge.
Art. 10
Previsione degli insediamenti commerciali di interesse
sovracomunale
- Si considerano di attrazione sovracomunale le strutture definite dal comma
10 dell’articolo 16
della legge e quelle per le quali il rapporto tra superficie di vendita da
autorizzare e residenti nel Comune interessato è pari o superiore a 0,2.
- Le pianificazioni comunali che prevedono strutture di interesse
sovracomunale vengono trasmesse ai comuni confinanti almeno trenta giorni
prima della loro approvazione, al fine della espressione di eventuali
osservazioni circa gli effetti della localizzazione prevista sulla propria
rete commerciale. Le osservazioni si basano su quanto previsto dai propri
strumenti di programmazione e sono inviate all’Osservatorio regionale sul
commercio.
- Nel caso di centri commerciali e altre strutture di interesse locale, così
come definite dall’articolo 16
della legge, tali osservazioni sono considerate nella conferenza dei
servizi di cui all’articolo 17,
comma 7, della legge.
Art. 11
Disciplina del procedimento di valutazione delle
domande
1. I Comuni determinano i criteri e i parametri per la
verifica della sostenibilità e dell’impatto delle nuove strutture, anche
assegnando punteggi di priorità, sulla base delle seguenti indicazioni generali:
a. verifica di compatibilità
socio-economica-occupazionale costituita da:
− dotazione di servizio al consumatore, favorendo gli insediamenti di nuove
strutture nelle aree con minore dotazione di servizio; − ricadute occupazionali
del nuovo punto di vendita; − Impatto sulla rete distributiva esistente e
integrazione con la stessa;
b. verifica di compatibilità infrastrutturale,
urbanistica, ambientale e paesaggistica:
− condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi
del trasporto pubblico locale;
− presenza di spazi pubblici;
− integrazione funzionale con il sistema dei servizi
comunali con l’assetto urbano;
− rapporto con le caratteristiche naturali,
paesaggistiche ed ambientali dell’ambito
territoriale interessato dall’intervento;
− impatto acustico;
− aumento di traffico generato dal nuovo insediamento;
c. riduzione dell’impatto delle strutture di vendita ai
fini del contenimento dell’uso del territorio favorendo i progetti che
prevedono:
− la realizzazione
di parcheggi multi-piano o interrati, nonché di parcheggi a raso che
garantiscano la permeabilità;
− l’insediamento di strutture che comportino l’uso di territorio urbanizzato
utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana.
2. I Comuni privilegiano proposte progettuali che
contengano la disponibilità a realizzare misure di mitigazione degli impatti
generati.
TITOLO III
LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA
Art. 12
Documentazione richiesta per la presentazione delle
domande
1. Le domande di autorizzazione per l’apertura,
l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di grandi strutture di
vendita contengono la seguente documentazione:
a. relazione relativa all’ubicazione e alle
caratteristiche dell’intervento proposto, accompagnata dalla rappresentazione
grafica dell’insediamento e dalla indicazione della tipologia delle singole
attività integrative, ove contemplate. La relazione deve contenere
l’attestazione da parte del progettista inerente gli eventuali vincoli gravanti
sulle aree interessate e circa l’effettiva sussistenza degli standard
urbanistici relativi all’intervento;
b. relazione sulle caratteristiche e sull’articolazione della struttura
complessa con copia dei modelli, predisposti ai sensi dell’articolo 3, comma 5,
della legge, riferiti alle grandi e medie strutture;
c. dichiarazione del tecnico progettista attestante la compatibilità urbanistica
dell’area di insediamento, nonché conformità e compatibilità paesaggistiche
dell’intervento;
d.
attestazione dell’avvenuta presentazione presso l’autorità competente della
documentazione relativa all’espletamento della procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
e. relazione di
verifica di compatibilità della struttura con gli obiettivi di programmazione.
La relazione include i dati sulla dotazione di servizio al consumatore nell’area
oggetto di domanda, l’impatto sulla rete distributiva esistente e le ricadute
occupazionali del nuovo punto di vendita;
f. valutazione di impatto
sulla viabilità dell’area contenente: individuazione della parte della rete che
può risentire in misura significativa dell’incremento del traffico indotto dalla
attività commerciale oggetto della domanda; la verifica funzionale dei nodi e
degli assi stradali, della capacità degli stessi e dei livelli di servizio
previsti dai comuni e dalle province per le strade di rispettiva competenza; le
soluzioni progettuali che rendono ammissibile l’insediamento commerciale
garantendone la sicurezza
g. atto unilaterale
d’obbligo previsto dall’articolo 17,
comma 10 della legge. Qualora il proponente intenda avvalersi della
rateizzazione prevista dall’articolo 17,,
comma 11, della legge, l’atto contiene anche il cronoprogramma e le cause di
eccezionale e comprovata necessità a sostegno della rateizzazione.
2. La domanda è presentata a mezzo Posta elettronica certificata, a cura
dell’interessato, al SUAP del Comune che provvede alla trasmissione della stessa
alla Provincia competente per territorio e alla Regione. Per la Regione la
domanda e ogni altra documentazione inerente il procedimento viene inviata sia
alla Sezione Attività Economiche che alla Sezione Urbanistica. Nel caso in cui
il Comune territorialmente interessato non sia delegato allo svolgimento delle
funzioni in materia paesaggistica, ex articolo 146 del D. L.vo 42/2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la domanda va inviata
anche alla Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio. Per il calcolo dei
termini di cui all’art. 17,
comma 9, lettera d) della legge fa fede la data di consegna della PEC del SUAP
alla Sezione Attività Economiche. In fase di prima attuazione e fino al
completamento delle procedure di informatizzazione della presentazione delle
domande, alla Regione viene presentata la copia cartacea della domanda almeno
per la parte inerente la rappresentazione grafica dell’insediamento.
3. In caso di incompletezza della documentazione gli
enti competenti richiedono all’interessato per una sola volta l’integrazione
della documentazione presentata che dovrà essere inviata con le stesse modalità
previste dal comma 2.
4. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta
di integrazione, senza che sia pervenuta la documentazione integrativa, la
domanda decade in quanto incompleta.
5. L’ufficio tecnico comunale, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda completa, trasmette alla Provincia e alla Regione le
valutazioni di conformità della stessa alle proprie normative urbanistiche e
paesaggistiche. Le valutazioni di conformità devono contenere il riferimento
dettagliato alle caratteristiche dell’iniziativa, ai contenuti ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti in
riferimento alla zona di piano ed all’area interessata dall’iniziativa
commerciale, attestando la conformità urbanistica dell’intervento. La
valutazione deve precisare la localizzazione, la viabilità, la dotazione dei
parcheggi, le eventuali difformità riscontrate; l’esistenza di vincoli, limiti
posti a tutela di zone, aree o edifici aventi valore storico, archeologico,
artistico, ambientale.
6. Il Comune trasmette altresì l’esito delle procedure
di verifica di V.I.A e, in caso si pronunci per l’assoggettamento del progetto
alla procedura di VIA, l’eventuale parere favorevole conclusivo della conferenza
di servizi presso la Regione è emesso condizionandone gli effetti all’esito
favorevole delle procedure di V.I.A. da condursi con le modalità e i termini
fissati dall’articolo 27 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme
in materia ambientale". Il provvedimento conclusivo di V.I.A. è trasmesso
alla Sezione Attività Economiche per la verifica delle eventuali modifiche come
previsto all’articolo 14, comma 5.
7. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda
la Regione, Sezione Attività Economiche, convoca la conferenza di servizi
prevista dall’articolo 17, comma 7, della legge comunicando, il termine entro il
quale la domanda deve ritenersi accolta in applicazione dell’articolo 17,
comma 9, lettera d) della legge.
8. La Conferenza, ai fini dell’espressione del proprio
parere, può chiedere precisazioni e chiarimenti senza sospensione dei termini.
9. Ai fini dell’espressione del proprio parere nella
conferenza di servizi la Sezione regionale Attività Economiche acquisisce, per
iscritto preliminarmente, senza modifica dei termini di legge, il parere della
Sezione regionale all’Urbanistica e, della Sezione Tutela e Valorizzazione del
paesaggio nel caso in cui il Comune territorialmente interessato non sia
delegato allo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica, ex articolo
146 del D. L.vo 42/2004.
10. Il regolamento di programmazione degli obiettivi di
presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevede apposite
procedure per l’esame delle domande concorrenti.
Articolo 13
Conferenza di servizi e esame della domanda
- Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto il Comune e la
Provincia competenti per territorio e la Regione.
- Per la Regione oltre al Dirigente della Sezione Attività Economiche o suo
delegato che partecipa con diritto di voto e funzioni di Presidente, sono
legittimati a partecipare rappresentanti di altre Sezioni competenti in
materia di Urbanistica, Ambiente e Paesaggio, senza diritto di voto.
- Ciascun rappresentante di Regione, Provincia e Comune può essere
accompagnato dai relatori tecnici senza diritto di voto.
4. Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo e senza diritto
di voto:
a. i
rappresentanti dei comuni contermini;
b. un rappresentante
della C.R.C.U., (Consulta Regionale Consumatori e Utenti),
c. un rappresentante delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni delle imprese del commercio
maggiormente rappresentative individuate ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge.
5. La Conferenza si svolge in seduta pubblica, ma partecipano ai
lavori, oltre agli Enti con diritto di voto, soltanto i soggetti di cui al
precedente comma 4.
6. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Sezione
Attività Economiche.
7. La conferenza di servizi verifica, alla luce della documentazione
presentata dal richiedente e verificata dal comune competente per territorio, la
compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica dell’insediamento proposto
nonché la rispondenza alla programmazione regionale o, ove richiesta, alla
programmazione comunale.
8. In particolare la conferenza verifica:
a. l’esistenza
di una destinazione d’uso urbanistica compatibile con l’insediamento previsto;
b. la compatibilità
paesaggistica dell’intervento;
c. la presenza di standard
di parcheggio adeguati a quanto previsto dall’art. 2 e dei requisiti di
accessibilità di cui all’art. 4 del presente regolamento;
d. l’esistenza ed i
risultati della procedura di verifica di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
valutando l’adeguatezza delle prescrizioni finalizzate all’eliminazione o alla
mitigazione degli impatti favorevoli sull’ambiente;
e. la compatibilità della proposta
con la programmazione commerciale delle strutture.
9. La Conferenza può acquisire relazione dell’Osservatorio Regionale
per il Commercio sulle domande in esame.
10. La Conferenza esprime parere favorevole, eventualmente con prescrizioni,
o contrario al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Il parere contrario della
Regione non consente al comune il rilascio dell’autorizzazione richiesta.
11. Il parere positivo, contiene tutti gli elementi rilevanti per il rilascio
della successiva autorizzazione ed in particolare:
a. la tipologia della struttura di vendita;
b. la superficie di vendita complessiva e
suddivisa per i diversi settori merceologici. Nel caso di strutture complesse
contiene inoltre, la superficie di vendita delle singole medie e grandi
strutture di vendita e la superficie complessivamente destinata agli esercizi di
vicinato.
12. Restano ferme le norme vigenti in materia di
attività edilizia ai fini del rilascio del permesso di costruire o di altro
titolo abilitativo.
Art. 14
Procedure di monitoraggio e controllo
- In caso di parere positivo della conferenza dei servizi il comune è tenuto
al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative entro trenta giorni
dalla chiusura della Conferenza di servizi.
- Il rilascio del titolo edilizio avviene in conformità con la
documentazione presentata in sede di richiesta di autorizzazione.
L’autorizzazione commerciale e il titolo edilizio vengono rilasciati con le
eventuali prescrizioni decise dalla Conferenza di servizi.
- Il parere paesaggistico è rilasciato nei termini e con le modalità fissate
dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia".
- Il richiedente deve comunicare al Comune e alla Regione eventuali
modifiche del progetto o del titolo edilizio, rispetto alla documentazione
presentata in sede di rilascio dell’autorizzazione, che riguardino: la
disposizione degli spazi, con particolare riferimento alle superfici di
vendita, gli standard delle dotazioni di parcheggio, i requisiti di
accessibilità.
- In caso di modifiche sostanziali riguardanti: le modalità insediative,
l’ampliamento della superficie di vendita del complesso della struttura e/o
quella destinata a grandi strutture di vendita, l’aggiunta del settore
merceologico alimentare; la dotazione degli standard di parcheggio e le
condizioni e prescrizioni della conferenza dei servizi, la Regione riconvoca
la conferenza dei servizi per esprimersi sulle variazioni proposte.
6. La conferenza che si esprime sulle
modifiche di cui al comma 4 segue le procedure previste dal presente
regolamento. Per la data del silenzio assenso fa fede la consegna della PEC alla
Sezione Regionale Attività Economiche. Nel caso in cui la conferenza venga
convocata d’ufficio, i centottanta giorni, previsti dall’articolo 17, comma 9,
lettera d) della legge, decorrono dalla data della prima riunione della
conferenza.
7. In caso di mancata o parziale
attivazione della struttura commerciale entro i termini previsti dalla legge, in
assenza di provvedimenti di proroga di cui all’articolo 17, commi 14 e 14 bis
della legge, il comune è tenuto a comunicare alla regione i provvedimenti di
revoca conseguenti.
8. In caso di attivazione non completa
dell’autorizzazione entro il termine previsto dall’articolo 17,
della legge, la superficie di vendita autorizzata viene ridotta dal comune a
quella effettivamente esercitata.
9. L’interessato comunica al Comune e alla
Regione, almeno trenta giorni prima della prevista apertura, la data di
attivazione dell’autorizzazione oggetto di esame in conferenza di servizi. Il
Comune trasmette, altresì, alla Regione una relazione attestante la verifica del
rispetto delle prescrizioni decise dalla conferenza di servizi e di tutti gli
impegni assunti con l’atto unilaterale d’obbligo previsto dall’articolo17,,
comma 10, della legge.
Art. 15
Proroghe delle autorizzazioni di grandi strutture di
vendita
- La richiesta di proroga dell’attivazione o della sospensione
dell’autorizzazione di grandi strutture di vendita deve contenere
l’indicazione delle cause di comprovata necessità che hanno impedito
l’apertura e le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli all’apertura.
- La proroga per l’attivazione o per la sospensione dell’autorizzazione di
medie e grandi strutture di vendita collocate all’interno di grandi strutture
di vendita complesse segue le procedure ed i tempi delle strutture complesse
in cui le stesse sono inserite.
- La richiesta di proroga dell’attivazione dell’autorizzazione per grandi
strutture di vendita deve essere trasmessa alla Sezione regionale Urbanistica
solo nel caso in cui, rispetto al progetto originario, siano intervenute
modifiche sostanziali come definite all’articolo 14, comma 5.
- In caso di modifiche al progetto originario la domanda di proroga viene
inviata anche alla Sezione regionale Urbanistica per la verifica degli
standard di parcheggio e della persistenza dei requisiti urbanistici,
paesaggistici, ambientali e di accessibilità.
- La richiesta di proroga presentata ai sensi dell’articolo 17,,
comma 14 bis, della legge deve contenere:
a. dichiarazione giurata del promotore che indichi le
singole superfici di vendita già commercializzate;
b. perizia tecnica giurata inerente l’avanzamento
edilizio del progetto.
6. Il Comune verifica la sussistenza delle condizioni
di cui al comma 4, lettere a) e b) e l’avvenuta sottoscrizione dell’atto
unilaterale d’obbligo previsto dall’articolo 10 della legge.
7. Per le strutture autorizzate prima dell’entrata in
vigore della legge, l’atto unilaterale d’obbligo viene sottoscritto in sede di
domanda di proroga con riferimento alla sola superficie di vendita ancora da
attivare.
TITOLO IV
SEMPLIFICAZIONI
Art. 16
Semplificazione per l’autorizzazione di grandi strutture
di vendita
- Le autorizzazioni per l’ampliamento, il trasferimento, la trasformazione
di una grande struttura di vendita, di un centro commerciale di un’area
commerciale integrata seguono le stesse procedure delle nuove autorizzazioni.
2. Non comporta la verifica di compatibilità ambientale il
rilascio di autorizzazione per modifiche realizzate senza aumento delle
volumetrie esistenti.
3. Per l’ampliamento di una struttura ubicata in un centro
storico non si applicano le norme sull’accessibilità.
Art. 17
Inserimento e ampliamento di settori merceologici
1. L’autorizzazione, all’interno di strutture isolate o strutture complesse
di medie strutture di vendita con maggiore carico urbanistico, entro i limiti
del 10% delle superfici di vendita del complesso, non comporta mutamento del
settore merceologico della struttura.
2. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti vengono rilasciate secondo le
procedure stabilite dal presente regolamento.
3. Le modifiche delle grandi strutture di vendita vengono sempre trasmesse al
Comune e alla Regione anche nel caso in cui sia prevista solo la comunicazione o
la SCIA.
4. Resta in ogni caso l’obbligo di dotazione degli standard di parcheggio
come definiti al Titolo I.
Art. 18
Trasferimenti e trasformazioni
- I trasferimenti di grandi strutture di vendita all’interno del comune sono
consentiti solo nelle aree urbanisticamente adeguate e con le procedure della
conferenza di servizi prevista dall’articolo 17 della legge.
- Sono vietati i trasferimenti di medie e grandi strutture autorizzate
all’interno di centri commerciali, di aree commerciali integrate o parchi
commerciali al di fuori degli stessi.
- Sono vietati i trasferimenti al di fuori del territorio comunale.
- Il cambiamento della modalità insediativa di una grande struttura di
vendita è soggetta ad autorizzazione.
- La conferenza di servizi prevista dall’articolo 17,
della legge si esprime sulle trasformazioni di grandi strutture di vendita
che, senza modifica delle superfici di vendita e superfici complessive,
comportino un aumento degli standard di parcheggi asseverati in sede di
conferenza di servizi da parte della Sezione regionale Urbanistica. Negli
altri casi la procedura è curata dal Comune che dà notizie sull’esito alla
Regione. Gli standard di parcheggio sono attestati dal tecnico progettista e
dall’Ufficio tecnico comunale.
- La concentrazione e l’accorpamento di grandi strutture o di medie e grandi
strutture sono consentiti nel rispetto degli obiettivi di presenza e di
sviluppo programmati dalla Regione o, nel caso di grandi strutture di
interesse locale, nei limiti programmati dal Comune competente per territorio.
Art. 19
Abrogazione
1. È abrogato il regolamento
regionale 28 aprile 2009, n. 7 "Requisiti e Procedure per
l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita".
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 dellaL.R.
12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.