Regolamento abrogato dal Reg.
Regi. n. 11/2018, art. 19, comma 1.
IL
PRESIDENTE
DELLAGIUNTAREGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio
2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la L.R. 3
agosto 2006 n. 24;
Vista
la L.R. 1 agosto 2003 n. 11 che, all’art. 2
comma 1 lett. a), prevede l’adozione di un regolamento attuativo della
legge;
Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2004
n.1;
Visto il Regolamento Regionale 1 settembre 2004 n. 2;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 21. 04. 09 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamen
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
Oggetto del
regolamento
1
Oggetto del presente
regolamento è l’applicazione di quanto previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera a) della legge
regionale n. 11 del 1 agosto 2003, come modificata dalla
L.R.
7 maggio 2008, n. 5, d’ora innanzi, per
brevità, citata nel testo come “legge”.
2.
Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono, altresì, il
quadro di riferimento procedurale per l’attuazione del regolamento previsto alla
lettera b del comma 1 dell’art. 2 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le
grandi strutture di vendita” della legge, d’ora innanzi per brevità, citato come
regolamento “b”.
Art. 2
Articolazione delle
tipologie
delle strutture commerciali
1.
L’articolazione delle
strutture di vendita definite all’art. 5
della legge è specificata nei commi
seguenti.
2.
Centri commerciali: i
centri commerciali come definiti ai commi 4, 6 quater e 6 quinquies dell’art.5
della legge
sono così suddivisi:
a) di vicinato:
composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di
vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva di 2.500 mq.;
b) di interesse
locale: con una superficie di vendita complessiva massima di 4.000 mq. ed in cui
la superficie di vendita di un singolo esercizio non può essere superiore alla
categoria M3;
c) intermedi: con una
superficie di vendita complessiva fino a 10.000 mq. ed in cui la superficie di
vendita di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria “grandi
strutture G1”;
d) di interesse provinciale: con una
superficie di vendita complessiva superiore a 10.000 mq. e fino a mq. 25.000 ed
in cui la superficie di vendita di un singolo esercizio non può essere superiore
alla categoria “grandi strutture G2”.
3.
In ogni caso, come previsto dall’art. 5,
comma 4, lett. b) della legge,
almeno il 20% della superficie di vendita dei centri commerciali deve essere
destinato a esercizi di vicinato.
4.
Aree commerciali integrate: le aree commerciali integrate di cui al punto
c), comma 4, dell’art. 5 della legge sono così
classificate:
a) Piccole: in
un’area con una superficie territoriale non superiore a 2 Ha. Possono includere
esercizi di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva
fino a mq. 4.000. L’area commerciale integrata piccola non può contenere centri
commerciali di vicinato;
b) intermedie:
composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di
tipo G2 del settore alimentare, in un’area con una superficie territoriale
compresa tra 2 e 5 Ha con superficie di vendita complessiva fino a mq. 10.000;
c) di interesse
provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali
che occupano più di 5 Ha di superficie territoriale.
5.
Strutture isolate: le strutture isolate sono definite dall’articolo
5,
comma 4, lett. a) della legge e possono avere una
superficie di vendita massima di mq. 20.000.
6.
Il Parco permanente attrezzato, definito dall’articolo 5,
comma 4, lettera c-bis) della legge:
-
deve
sorgere su di un’area con superficie superiore a 20 ettari;
-
deve comprendere, oltre
ad attività commerciali, attività complementari per il tempo libero, ludiche, o
ricreative, culturali per le quali deve presentare strutture stabili ed
inamovibili
-
le strutture commerciali
incluse nel parco possono essere organizzate con modalità insediativa di centro
commerciale e area commerciale integrata;
-
non
può includere strutture di tipologia G1 e G2;
-
la
superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere
superiore a quella complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature
stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.
Art. 3
Modalità di
autorizzazione
delle diverse tipologie di grandi
strutture
1.
Le tipologie di grandi strutture di vendita seguono le
seguenti modalità di programmazione.
2.
Strutture isolate: gli obiettivi di programmazione sono
fissati dalla Regione nel regolamento b). Il rilascio della relativa
autorizzazione è assoggettato alle procedure della Conferenza dei servizi di cui
all’articolo 8,
comma 7, della legge.
3.
Centri commerciali:
a) Vicinato: programmati
dai comuni all’interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie
strutture di vendita;
b) Interesse locale:
programmati dai comuni con un numero di abitanti superiore a 25.000, ai sensi
dell’articolo 5, comma 6 quinquies, lett. a) della legge; per i comuni con un
numero di abitanti inferiore a 25.000 sono programmati dalla Regione attraverso
il regolamento b);
c) Intermedi: programmati
dalla Regione attraverso il regolamento b);
d) Provinciali:
programmati dalla Regione attraverso il regolamento b).
4.
Il rilascio
dell’autorizzazione per i centri commerciali di cui alle precedenti lettere b),
c) e d) è assoggettato alle procedure della Conferenza dei servizi di cui
all’articolo 8,
comma 7, della legge.
5. Aree
commerciali integrate.
a) piccole: programmate
dal comune, all’interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie
strutture di vendita;
b) intermedie: programmate
dalla Regione attraverso il regolamento b);
c) di interesse
provinciale: programmate dalla Regione attraverso il regolamento b).
6.
Il rilascio dell’autorizzazione per le aree commerciali integrate di cui
alle precedenti lettere a), b) e c) è assoggettato alle procedure della
Conferenza dei servizi di cui all’articolo8,
comma 7, della legge.
7.
I centri commerciali di interesse locale sono valutati dalla conferenza
dei servizi di cui all’art. 8 della legge, che verifica: l’influenza sovra
comunale dell’iniziativa, la congruenza con gli strumenti di programmazione
comunale, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del
presente regolamento.
8.
Le piccole aree commerciali integrate sono valutate dalla conferenza dei
servizi di cui all’art. 8
della legge,
che verifica: la congruenza con gli strumenti di programmazione comunale, il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del presente
regolamento.
9.
L’autorizzazione all’insediamento o all’ampliamento di medie e grandi
strutture deve essere preceduta da una valutazione che escluda l’esistenza o il
formarsi, a seguito del rilascio dell’autorizzazione, di un’area commerciale
integrata, così come definita dalla lettera c) comma 4 dell’art. 5
della legge.
In caso contrario l’autorizzazione della struttura è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione per l’intera area commerciale e alla compatibilità con la
programmazione comunale nel caso di aree commerciali piccole o con la
programmazione regionale di cui al regolamento b).
TITOLO
II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
URBANISTICO
Art. 4
Requisiti
generali
1.
Il rilascio dell’autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta,
oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68,
la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a
servizio dell’utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto
previsto dalla legge 122/89.
2.
Standard pertinenziali per medie strutture,
per ogni mq. di superficie di vendita:
__________________________________________________________________________________
mq. 251
mq. 601 - mq. 1.501
–
600
1.500
2.500
__________________________________________________________________________
Alimentare
e misto
0.7 mq.
1 mq
1.5 mq.
Beni
persona
0.5 mq
0.8 mq.
1 mq
e beni a basso
impatto
0.4 mq.
0.5 mq.
0.8 mq.
___________________________________________________________________________________
3.
Standard pertinenziali per grandi strutture di vendita, per ogni mq. di
superficie di vendita:
__________________________________
Oltre
mq.
2.500
__________________________________
Alimentare e
misto
2.5 mq.
______________________________________
Beni persona
2 mq
__________________________________
Altri beni
1.5 mq.
__________________________________
4.
Centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali: i
parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole
strutture commerciali autorizzate, ovvero dagli standard di cui al D.M. 1444/68
e dagli standard pertinenziali; per gli esercizi di vicinato, agli standard
urbanistici previsti dal D.M. 1444/68, si aggiungono gli standard pertinenziali
di cui alla legge 122/89.
5
I parcheggi pertinenziali relativi a strutture di cui al precedente punto
4 non devono in ogni caso essere inferiori a 0,8 mq per mq di superficie di
vendita calcolata sulla superficie di vendita complessiva della struttura.
6
Nel caso di medie strutture di vendita i parcheggi pertinenziali potranno
essere realizzati, fatto salvo quanto potranno prevedere le disposizioni
comunali, entro un raggio di 300 metri dalla struttura.
7.
Nel caso di ampliamento e/o trasformazione di medie strutture esistenti
il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie
di vendita ampliata o modificata.
8.
Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa
mettere in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la
superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.
9.
Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono
essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca
l’uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da
parte del concessionario.
Art. 5
Deroghe agli
standard
1.
Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento e alla
qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli
standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della
disponibilità dei parcheggi pertinenziali, è possibile derogare agli standard di
cui al precedente articolo 4, comma 2, mediante apposita convenzione con
l’amministrazione comunale interessata, nei seguenti
casi:
a)
interventi da realizzare
all’interno di progetti di valorizzazione commerciale di cui all’art. 16
della legge e che siano compresi o
meno in programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati. In tale caso la
convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B)
(zone urbanizzate), può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli
standard pertinenziali.
b)
Interventi realizzati all’interno delle
aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio
di cui al comma 1 dell’articolo 16 della legge o in aree che per collocazione e
tipologia dell’utenza possano fare prevedere consistenti quote di accessibilità
pedonale o comunque non automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni
che facciano presumere sinergie nell’utilizzo dei parcheggi, la convenzione può
prevedere la seguente riduzione:
-
fino
ad un massimo del 15% per le strutture alimentari miste;
-
fino ad un massimo del
50% delle strutture non alimentari.
c)
Interventi da realizzare
in locali già dotati di destinazione d’uso commerciale alla data di entrata in
vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto
di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di
vendita eccedente l’esercizio di vicinato.
d)
Ampliamenti di medie
strutture esistenti ubicate all’interno di centri storici: in tal caso può
essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi
dovuti per l’ampliamento di superficie.
e)
Ampliamenti di medie
strutture esistenti ubicate all’interno di aree densamente urbanizzate (zone B):
in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del
50%.
2.
La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con
la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi
dell’area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la
realizzazione di opere di arredo urbano.
Art.
6
Requisiti
accessibilità delle strutture
1)
La localizzazione delle strutture in relazione alla viabilità deve
rispondere ai seguenti requisiti:
a.
Per
grandi strutture di livello provinciale o G2 alimentare: ingresso principale con
corsie di decelerazione della
viabilità di riferimento e corsie di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi
attesi.
b.
Per
grandi strutture di livello intermedio, G1 alimentare, G2 non alimentari:
ingresso ad uso esclusivo della struttura con corsie di accelerazione e
decelerazione e di accumulo con lunghezza adeguata ai flussi attesi.
c.
Per centri commerciali di
interesse locale, aree commerciali integrate “piccole”, strutture G1 non
alimentari: struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di
accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura.
d.
Per strutture di
vicinato, M1 e M2 non sono previsti requisiti.
2)
In caso di domande concorrenti l’accessibilità da una strada con
carreggiate a doppia corsia con svincolo (tipi A, B e D comma 2, art. 2, D.L.vo n.
285 del 30/04/92 e successive modificazioni, codice della strada) verrà
considerata titolo preferenziale per l’attivazione o l’ampliamento di strutture
di cui alla lettera a) e b) del primo comma del presente articolo.
3)
Per le medie strutture M3 i comuni prevedono i requisiti di accessibilità
negli strumenti di pianificazione commerciale di cui agli artt. 15, 16 e 17
della legge, tenuto conto del grado di urbanizzazione dell’area di insediamento,
della raggiungibilità pedonale, della popolazione residente nell’area primaria
di gravitazione.
4)
In assenza di programmazione comunale le medie strutture M3 alimentari
rispettano i requisiti di accessibilità di cui al precedente comma 1, lett. c).
TITOLO
III
INDICAZIONI AI COMUNI
Art. 7
Indicazioni ai comuni
per l’assunzione
Delle previsioni
commerciali all’interno
degli strumenti
urbanistici
1.
Il comune, nell’ambito dei provvedimenti di cui all’art. 12
della legge,
individua, all’interno degli strumenti urbanistici generali, le aree idonee per
l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, tenendo conto delle
condizioni di accessibilità e degli standard di parcheggio previsti dal presente
regolamento.
2.
La Regione, in sede di esame degli strumenti urbanistici generali e
relative varianti valuta la congruità delle previsioni dei comuni rispetto a:
a)
dimensionamento delle
aree per medie e grandi strutture di vendita rispetto alle aree urbanizzate;
b)
distribuzione delle aree
idonee per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nonché nelle
aree che, per dimensioni e capacità insediative, siano realizzabili aree
commerciali integrate;
c)
rispondenza delle aree ai
requisiti previsti dalla presente normativa.
Art. 8
Idoneità urbanistica
delle aree in comuni
che non abbiano
provveduto all’adeguamento
degli strumenti
urbanistici
1.
Fino a quando i comuni non abbiano provveduto all’adeguamento degli
strumenti urbanistici di cui all’art. 12
della legge sono comunque da
considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti requisiti:
a)
Per medie strutture di
vendita di tipo M1 e M2: aree in cui sia comunque prevista negli strumenti
urbanistici comunali, una destinazione d’uso commerciale, con esclusione di aree
che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree
commerciali integrate.
b)
Per medie strutture di
vendita di tipo M3: aree in cui sia comunque prevista negli strumenti
urbanistici comunali, una destinazione d’uso commerciale e siano previste dai
criteri per il rilascio di medie strutture di vendita di cui all’art. 15 lettere
a) e b) della legge. Sono escluse le aree che, per dimensioni e capacità
insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.
c)
Per grandi strutture di
vendita: aree in cui sia comunque prevista, negli strumenti urbanistici
comunali, una destinazione d’uso commerciale non
diffusivo.
2.
Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici, le strutture
commerciali esistenti legittimamente insediate, sono considerate
urbanisticamente idonee entro i limiti della tipologia dimensionale e dei
settori merceologici autorizzati.
3.
Le aree comunque individuate come idonee ai sensi dei commi precedenti
dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 6 del
presente regolamento.
Art. 9
Indicazioni per la
previsione
degli insediamenti
commerciali sul territorio
1.
I comuni, nella predisposizione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali previsti al titolo III
della legge, tengono conto delle
seguenti indicazioni:
a)
il commercio di vicinato
non richiede particolari requisiti di insediamento, anche se vanno valutate
attentamente le previsioni all’interno di aree produttive;
b)
le medie strutture di
tipo M1 e M2 devono essere di norma localizzate, oltre che in complessi
commerciali più articolati, all’interno nel tessuto urbano esistente. La loro
localizzazione nelle aree produttive extraurbane è normalmente compatibile solo
limitatamente ai settori non alimentare altri beni o a basso impatto.
c)
Le aree per insediamento
di medie strutture di tipo M3 e le grandi strutture di vendita, devono essere
urbanisticamente idonee e presentare i requisiti di cui all’art. 6 del presente
regolamento riguardo all’accessibilità e alla possibilità di garantire adeguati
standard urbanistici.
Art. 10
Misure per la
riduzione dell’impatto
delle strutture di
vendita
1.
Ai fini del contenimento dell’uso del territorio e della limitazione
dell’impatto delle strutture commerciali, nella valutazione delle aree e dei
progetti, il comune tiene conto dei seguenti criteri:
a.
favorire la realizzazione
di parcheggi multi piano o interrati, nonché di parcheggi a raso che
garantiscano la permeabilità;
b.
favorire l’insediamento
di strutture che comportino l’uso di territorio urbanizzato utilizzando ad
esempio gli ambiti di riqualificazione urbana;
c.
nei centri storici e
nelle aree di riqualificazione urbana destinare l’eventuale scomputo di oneri
urbanizzazione a fronte di realizzazione di opere di riqualificazione dell’area.
Art.
11
Valutazione della
programmazione
delle medie strutture
sovracomunali
1
La
valutazione, prevista dall’art. 15
della legge,
degli effetti sovracomunali delle medie strutture di vendita di tipo M3, dei
centri commerciali e altre grandi strutture di interesse locale e, limitatamente
ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, di tipo M2, viene
realizzata dai comuni all’interno dei propri criteri per il rilascio delle medie
strutture di vendita attraverso una valutazione della localizzazione
dell’intervento (distanza dai confini comunali, accessibilità), dei settori di
vendita e del bacino d’utenza previsto (capacità di attrazione dei diversi tipi
di utenza).
2
I criteri devono essere
trasmessi ai comuni confinanti almeno 30 giorni prima della loro approvazione,
al fine della espressione di eventuali osservazioni circa gli effetti della
localizzazione prevista sulla propria rete commerciale. Le osservazioni devono
essere basate su quanto previsto dai propri strumenti di programmazione di cui
all’art. 15, lett. a) e b) della legge e devono essere inviate all’Osservatorio
regionale sul commercio.
3
Nel caso di centri
commerciali e altre strutture di interesse locale, così come definite dall’art.
2 del presente regolamento, tali
osservazioni saranno considerate nella conferenza dei servizi di cui all’art. 8
della legge.
Art.
12
Indicazioni per la
redazione dei documenti
di programmazione
comunale
1.
I comuni, nella redazione degli strumenti di programmazione del commercio
di cui agli artt. 15,
16
e 17
della legge, si attengono alle
seguenti indicazioni:
a) definiscono i parametri di
sviluppo, di cui all’art. 15
lettera b) della legge,
sulla base dei livelli di dotazione
di medie strutture, dell’offerta commerciale del comune confrontata con quella
dell’area e della Regione, delle esigenze di servizio delle diverse aree del
territorio comunale e dell’evoluzione della domanda potenziale. A questo fine i
comuni utilizzano, ove disponibili, ricerche e studi realizzati
dall’Osservatorio regionale sul commercio.
b) prevedono le procedure per
l’inserimento dei progetti di valorizzazione commerciale di cui all’art. 16 e
degli strumenti di sviluppo dei centri con minor consistenza demografica di cui
all’art. 17
della legge
all’interno dei propri strumenti di programmazione.
2.
Ove disponibili i comuni utilizzano ricerche e studi realizzati
dall’Osservatorio regionale sul commercio al fine di confrontare l’offerta
commerciale e la domanda potenziale del comune con quelle dell’area e della
regione.
TITOLO IV
LA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
DELLE GRANDI STRUTTURE
IN VENDITA
Art. 13
Documentazione
richiesta
Per la presentazione
delle domande
1.
Le domande di autorizzazione per l’apertura, l’ampliamento, la
trasformazione e il trasferimento di grandi strutture di vendita, incluse quelle
riferite ad operazioni di concentrazione ed accorpamento, contengono la seguente
documentazione:
a)
relazione relativa
all’ubicazione e alle caratteristiche dell’intervento proposto, accompagnata
dalla rappresentazione grafica dell’insediamento e dalla indicazione della
tipologia delle singole attività integrative, ove contemplate. La relazione deve
contenere l’attestazione da parte del progettista circa l’effettiva sussistenza
degli standard urbanistici relativi all’intervento;
b)
copia dei modelli COM
riferiti alla struttura complessa, alle grandi e medie strutture;
c)
copia del certificato o
dei certificati di destinazione urbanistica relativo/i a tutte le aree
interessate all’intervento, dal quale risulti la compatibilità dell’insediamento
medesimo;
d)
attestazione
dell’avvenuta presentazione presso l’autorità competente della documentazione
relativa all’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
ex art. 16
della Legge
Regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale) e s.m. ed i.;
e)
relazione sull’impatto
socio-economico contenente: stima del bacino d’utenza, rilevazione delle medie e
grandi strutture commerciali e degli effetti della nuova struttura sul tessuto
commerciale esistente, del fatturato della struttura commerciale e degli effetti
occupazionali diretti ed indiretti, eventuali proposte e impegni per mitigare
l’impatto socio-economico della struttura. Le stime dovranno essere basate sui
dati aziendali dei proponenti anche attraverso accordi occupazionali rivenienti
da confronti preventivi con le parti sociali. La relazione deve comprendere
anche la valutazione e la verifica approfondita delle condizioni di mercato con
specifico riferimento al rischio di formazione di posizioni dominanti ed alla
garanzia che possa svilupparsi correttamente la dinamica
concorrenziale;
f)
valutazione di impatto sulla viabilità
dell’area contenente: individuazione della parte della rete che può risentire in
misura significativa dell’incremento del traffico indotto dalla attività
commerciale oggetto della domanda; la verifica funzionale dei nodi e degli assi
stradali, della capacità degli stessi e dei livelli di servizio previsti dai
comuni e dalle province per le strade di rispettiva competenza; le soluzioni
progettuali che rendono ammissibile l’insediamento commerciale garantendone la
sicurezza.
2.
Le domande vengono spedite, a cura dell’interessato, al Comune competente
per territorio, alla Provincia e alla Regione. Per la spedizione alla Regione
della domanda e di ogni altra documentazione inerente il procedimento viene
inviata una copia al Servizio Commercio ed una al Servizio Urbanistica. Per il
calcolo dei termini di cui all’art. 8,
comma 9, lettera d) della legge
fa fede la data di arrivo della domanda al Servizio regionale
Commercio.
3.
L’Osservatorio sul commercio, di cui all’art. 21
della legge,
può definire metodologie e indicatori per la redazione della relazione di cui al
comma e) per orientare la predisposizione della relazione di impatto.
Art. 14
Compiti dei comuni
1.
Il comune competente per territorio accerta entro 45 gg. dal ricevimento
della domanda la completezza degli elaborati presentati.
2.
In caso di incompletezza della documentazione il comune, entro il termine
di cui al comma 1, informando la Provincia competente e i servizi Urbanistica e
Commercio della Regione, richiede all’interessato per una sola volta
l’integrazione della documentazione presentata che dovrà essere inviata con le
stesse modalità di cui al precedente articolo 13, comma 2.
3.
Decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione, senza
che sia pervenuta la documentazione integrativa la domanda decade in quanto
incompleta.
4.
Il comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa,
trasmette alla Provincia e alla Regione, le valutazioni di conformità della
stessa alle proprie normative urbanistiche e dell’esito delle procedure di
verifica che escluda la struttura dalla necessità di una procedura di VIA. Le
valutazioni di conformità devono contenere il riferimento dettagliato alle
caratteristiche dell’iniziativa, ai contenuti ed alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti in riferimento alla zona di
piano ed all’area interessata dall’iniziativa commerciale, attestando la
conformità urbanistica dell’intervento. La valutazione deve precisare la
localizzazione, la viabilità, la dotazione dei parcheggi, le eventuali
difformità riscontrate; l’esistenza di vincoli, limiti posti a tutela di zone,
aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico, ambientale;
l’esito delle procedure di V.I.A. in applicazione delle L.R.
12 aprile 2001, n. 11 e
L.R.
14 giugno 2007, n. 17.
5.
Qualora il comune si
pronunci per l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA i termini del
procedimento di rilascio dell’autorizzazione commerciale rimangono sospesi per
90 giorni trascorsi i quali il Comune si esprime sulle condizioni per la
elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale nella Conferenza
di cui all’articolo8,
comma 7 della legge.
6.
Qualora il Comune ritardi ingiustificatamente l’espletamento delle
procedure di VIA, si applicano le procedure di potere sostitutivo previste
dall’articolo 29
della L.R.
12 aprile 2001, n. 11 sue modifiche ed
integrazioni.
Art. 15
Compiti delle
Province e della Regione
1.
La Regione e la Provincia
possono far pervenire al comune, entro 30 giorni dalla data di presentazione
della domanda, eventuali richieste di informazioni o documentazione integrative
che il Comune trasmetterà all’interessato, assieme alle proprie richieste, nei
modi e nei tempi di cui all’art. 13 del presente regolamento.
2.
La Regione, ricevute le
valutazioni di conformità del Comune, convoca, entro 30 giorni, la conferenza di
servizi di cui all’art. 8 della legge, che decide entro i 180 giorni dalla data
di spedizione della domanda al Servizio regionale Commercio, senza sospensione
dei termini in caso di richiesta di documentazione integrativa. Decorso tale
termine la domanda si intende accolta.
3.
Ai
fini dell’espressione del parere di competenza, la Conferenza di Servizi può,
senza modifica dei termini di legge, richiedere eventuali precisazioni e
chiarimenti.
4.
Se il Comune non invia le
valutazioni di cui al comma 4 dell’art. 14, la Regione convoca comunque la
conferenza di servizi richiedendo al Comune di esprimersi in tale
sede.
5.
Ai fini dell’espressione
del proprio parere, nella conferenza di servizi il Servizio regionale al
commercio acquisisce, per iscritto preliminarmente, senza modifica dei termini
di legge, il parere del Servizio regionale
all’Urbanistica.
6.
Il
regolamento b) prevede apposite procedure per l’esame delle domande concorrenti.
Articolo 16
Conferenza di servizi
e esame della domanda
1
Alla conferenza di
servizi partecipano con diritto di voto il Comune e la Provincia competenti per
territorio e la Regione.
2
Per la Regione oltre al
Dirigente del Servizio Commercio o suo delegato che partecipa con diritto di
voto e funzioni di Presidente, sono legittimati a partecipare un rappresentante
del Servizio Ambiente e uno del Servizio Urbanistica, senza diritto di
voto.
3
Ciascun rappresentante di
Regione, Provincia e Comune potrà essere accompagnato dai relatori tecnici senza
diritto di voto.
4
Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo senza diritto
di voto:
a)
i rappresentanti dei
comuni contermini;
b)
un
rappresentante della C.R.C.U., (Consulta Regionale
Consumatori e Utenti), delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle
imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi
dell’articolo 2
della legge.
5.
La Conferenza si svolge in seduta pubblica, ma partecipano ai lavori,
oltre agli Enti con diritto di voto, ascoltando i soggetti di cui al precedente
comma 4.
6.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario del Servizio
regionale Commercio.
7.
La conferenza di servizi verifica, alla luce della documentazione
presentata dal richiedente e verificata dal comune competente per territorio, la
compatibilità urbanistica ed ambientale dell’insediamento proposto nonché, ove
richiesta, la rispondenza alla programmazione regionale.
8.
In particolare la conferenza verifica:
a)
l’esistenza di una
destinazione d’uso urbanistica compatibile con l’insediamento previsto;
b)
la presenza di standard
di parcheggio adeguati a quanto previsto dall’art. 4 e dei requisiti di
accessibilità di cui all’art. 6 del presente
regolamento;
c)
l’esistenza ed i risultati della
procedura di verifica di cui all’art. 16 della L.R.
11/01 e L.R.
17/2007, valutando
l’adeguatezza delle prescrizioni finalizzate all’eliminazione o alla mitigazione
degli impatti favorevoli sull’ambiente;
d)
la
compatibilità della proposta con la programmazione delle strutture di cui al
regolamento b (nei casi in cui è richiesta);
9.
La Conferenza può acquisire relazione dell’Osservatorio Regionale per il
Commercio sulle domande in esame.
10. La
Conferenza esprime parere favorevole, eventualmente con prescrizioni, o
contrario al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Il parere contrario non
consente al comune il rilascio dell’autorizzazione richiesta.
11. Il parere
positivo, contiene tutti gli elementi rilevanti per il rilascio della successiva
autorizzazione ed in particolare: la tipologia della struttura di vendita, la
superficie di vendita complessiva e suddivisa per i diversi settori
merceologici. Nel caso di centri commerciali e aree commerciali integrate
contiene inoltre, la superficie di vendita delle singole medie e grandi
strutture di vendita e la superficie complessivamente destinata agli esercizi di
vicinato. Restano ferme le norme vigenti in materia di attività edilizia ai fini
del rilascio del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo.
Art. 17
Procedure di
monitoraggio e controllo
1
In caso di parere
positivo della conferenza dei servizi il comune è tenuto al rilascio delle
relative autorizzazioni amministrative entro 30 gg. dalla chiusura della
Conferenza di servizi.
2
Il rilascio del titolo
edilizio avviene in conformità con la documentazione presentata in sede di
richiesta di autorizzazione ed alle eventuali prescrizioni della Conferenza di
servizi.
3
Il richiedente deve
comunicare al Comune e alla Regione eventuali modifiche del progetto o del
titolo edilizio, rispetto alla documentazione presentata in sede di rilascio
dell’autorizzazione, che riguardino: la disposizione degli spazi, con
particolare riferimento alle superfici di vendita, gli standard delle dotazioni
di parcheggio, i requisiti di accessibilità.
4
In caso di modifiche
sostanziali riguardanti: le modalità insediative, l’ampliamento della superficie
di vendita del complesso della struttura e/o quella destinata a grandi strutture
di vendita, l’aggiunta del settore merceologico alimentare; il rispetto degli
standard di parcheggio ed eventuali prescrizioni della conferenza dei servizi,
la Regione riconvoca la conferenza dei servizi per esprimersi sulle variazioni
proposte.
5
La conferenza decide
sulla base della procedura di cui all’art. 8,
comma 9 della legge.
6
In
caso di mancata o parziale attivazione della struttura commerciale entro i
termini previsti dalla legge, in assenza di provvedimenti di proroga di cui
all’articolo 8,
comma 12 della legge, il comune è tenuto a comunicare alla
regione i provvedimenti di revoca conseguenti. I termini per l’attivazione delle
autorizzazioni già rilasciate alla data di pubblicazione del presente
regolamento sono calcolati a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione.
7
In caso di attivazione
non completa dell’autorizzazione entro il termine previsto dall’art. 8
della legge, la superficie di
vendita autorizzata viene ridotta dal comune a quella effettivamente esercitata.
8
Le procedure di cui al
presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni non ancora attivate
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
TITOLO V
SEMPLIFICAZIONI
Art. 18
Semplificazione per
l’autorizzazione
di grandi strutture
di vendita
1
Le autorizzazioni per
l’ampliamento, il trasferimento, la concentrazione o l’accorpamento di una
grande struttura di vendita, di un centro commerciale o di un’area commerciale
integrata seguono le stesse procedure delle nuove
autorizzazioni.
2
Non comporta la verifica
di compatibilità ambientale l’autorizzazione per ampliamento, accorpamento o
concentrazione realizzata senza aumento delle volumetrie
esistenti.
3
La richiesta di proroga
dell’attivazione dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita deve essere
trasmessa al Servizio regionale Urbanistica solo in caso siano intervenute
modifiche sostanziali al progetto originario o modifiche che comportino aumento
delle volumetrie esistenti.
4
Per l’ampliamento di una
struttura ubicata in un centro storico non si applicano le norme
sull’accessibilità e per gli standard di parcheggio e si può fare riferimento
all’art. 5 del presente regolamento.
Art. 19
Inserimento e
ampliamento
di settori merceologici
1
L’inserimento e
l’ampliamento di settori merceologici all’interno di medie e grandi strutture di
vendita non alimentari è soggetto ad autorizzazione solo quando comporta
l’inserimento del settore alimentare. L’inserimento e l’ampliamento dei settori
merceologici non alimentari all’interno di medie e grandi strutture non
alimentari è subordinato alla sola comunicazione al Comune e alla Regione nei
termini e con le modalità di cui al comma 12 bis dell’art. 8
della legge.
2
L’autorizzazione,
all’interno di strutture isolate o strutture complesse di medie strutture di
vendita con maggiore carico urbanistico, entro i limiti del 10% delle superfici
di vendita del complesso, non comporta mutamento del settore merceologico della
struttura.
3
Le autorizzazioni di cui
ai commi precedenti vengono rilasciate secondo le procedure stabilite dal
presente regolamento (artt. 13, 14, 15 e 16). Nei casi in cui, ai sensi dei
commi precedenti, non sia richiesta l’autorizzazione è comunque dovuta la
comunicazione al Comune e alla Regione.
Art. 20
Trasferimenti e
trasformazioni
1
I trasferimenti di grandi
strutture di vendita all’interno del comune sono consentiti solo nelle aree
urbanisticamente adeguate e secondo le procedure previste al precedente titolo
IV.
2
Sono vietati i
trasferimenti di medie e grandi strutture autorizzate all’interno di centri
commerciali, di aree commerciali integrate o parchi commerciali al di fuori
degli stessi, fatte salve le norme in materia di concentrazione ed
accorpamento.
3
Sono vietati i
trasferimenti al di fuori del territorio comunale.
4
Il cambiamento della
modalità insediativa di una grande struttura di vendita è soggetta ad
autorizzazione.
5
Nel caso di centri
commerciali e aree commerciali integrate sono soggette altresì ad autorizzazione
le trasformazioni che, senza modificare la superficie complessiva, comportino un
cambiamento di almeno il 20% delle superfici di vendita delle diverse tipologie
di esercizi rispetto all’autorizzazione. Negli altri casi è sufficiente la
comunicazione al comune e alla regione. La trasformazione non può riguardare
l’ampliamento della grande struttura.
6
La concentrazione o
l’accorpamento di grandi strutture o di medie e grandi strutture sono consentiti
nei limiti degli obiettivi di presenza e di sviluppo di cui al regolamento b).
Art. 21
Modulistica
1
Per le comunicazioni e le
autorizzazioni previste dalla legge viene utilizzata la modulistica
appositamente predisposta. Copia del modello, corredata degli estremi
dell’avvenuta ricezione da parte del Comune, va presentata al Registro Imprese
della CCIAA della Provincia dove è ubicato l’esercizio secondo le indicazioni
riportate nel modello stesso.
2
I dati riportati nella
modulistica relativi al settore merceologico, alla superficie e all’ubicazione
degli esercizi di vendita sono denunciati all’ufficio del registro delle
imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative. Tali dati sono messi a disposizione dell’osservatorio regionale
di cui all’art. 21
della legge.
3
Il dirigente competente,
su proposta dell’Osservatorio, apporta modifiche, integrazioni ed aggiornamenti
alla modulistica in uso seguendo le procedure di cui all’articolo2,
comma 3 della legge.
4
L’Osservatorio predispone
studi ed analisi finalizzati all’informatizzazione della modulistica anche al
fine di realizzare il sistema informativo previsto dall’articolo 21,
comma 3, lett. a) della legge.
Art. 22
Norme transitorie ed
abrogazione
1.
È abrogato il Regolamento
Regionale 30 giugno 2004, n. 1, fatte salve le
disposizioni di cui al successivo punto 2.
2.
Fino all’approvazione della modulistica aggiornata ai sensi del presente
regolamento si continua ad utilizzare la modulistica allegata al R.R.
n. 1/2004.
Il presente Regolamento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell’art.53
comma 1della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 28 aprile
2009