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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2018
Numero
3
Data
19/02/2018
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Approvazione - Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”.
Note
Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. Bollettino n. 29 pubblicato il 23-2-2018
Allegati
Nessun allegato

 



Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 53 del 23/01/2018 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

ART. 1

L’art. 1 comma 6 del Regolamento regionale n. 7/2017 è così rettificato:

[La configurazione della presente rete ospedaliera si attesta a complessivi n. 13.288, di cui n. 11.373 acuti, n. 1.463 post acuti e 452 per lungodegenza.]

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

 

Art. 2

L’art. 2 comma 1 lettera c del Regolamento regionale n. 7/2017 è così rettificato:

[2.1 “25 Case di Cura private accreditate”

i. CCRR Villa Serena e Nuova San Francesco - Foggia

ii. CdC “San Michele” Gestione Daunia Medica Spa - Manfredonia

iii. CdC Santa Maria Bambina - Foggia

iv. CdC Professor Brodetti - Villa Igea - Foggia

v. CdC Leonardo De Luca srl - Castelnuovo della Daunia

vi. CdC Congregazione Divina Provvidenza - Bisceglie

vii. CdC Santa Maria s.p.a. - Bari

viii. CdC Anthea Hospital - Bari

ix. CdC Monte Imperatore - Noci

x. CdC Medicol Villa Lucia - Conversano

xi. CdC Villa Verde - Taranto

xii. CdC Bernardini srl - Taranto

xiii. CdC San Camillo srl - Taranto

xiv. Centro Medico Riabilitazione Maugeri - Ginosa

xv. CdC Centro Medico Riabilitativo Villa Bianca - Martina Franca

xvi. CdC Arca Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità - Taranto

xvii. CdC D’Amore Hospital - Taranto

xviii. CdC Santa Rita srl - Taranto

xix. CdC Salus srl - Brindisi

xx. CdC Città di Lecce Hospital - Lecce

xxi. CdC Prof. Petrucciani srl - Lecce

xxii. CdC Euroitalia - Casarano

xxiii. CdC San Francesco - Galatina

xxiv. CdC Villa Verde - Lecce

xxv. CdC Villa Bianca – Lecce]

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

 

Art. 3

L’art. 3 comma 7 del Regolamento regionale n. 7/2017 è così rettificato:

[1. Per i motivi di cui ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo e per le soluzioni di cui al precedente punto 6 del presente articolo la rete ospedaliera programmata registra un numero di strutture complesse di ricovero (pubbliche e private assimilate) pari a 541 unità, ben ricomprese all’interno della forbice tra numero minimo (314) e numero massimo (619) di strutture previste per la popolazione regionale (vedi allegata ‘Tabella C_ter’). Per le differenze in eccedenza più vistose si dispone:

a. Cardiologia (3 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 27): trasformazione in servizio di cardiologia senza posti letto entro il 31/12/2018 se insistenti in ospedali - pubblici e privati accreditati – non dotati di Unità Coronarica;

b. Neurochirurgia (6 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con codice 30 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il 31/12/2018;

c. Nefrologia (5 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con codice 29 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il 31/12/2018;

d. Pneumologia (7 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 10): conversione tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con codice 68 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il 31/12/2018.]

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

 

Art. 4

(Rettifica Tabelle A, C_bis e C_ ter del Regolamento regionale n. 7/2017)

[1. La tabella A riportata alle pagine n. 14007 del Regolamento regionale n. 7/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 14/03/2017 è rettificata come di seguito;

2. La tabella C_bis “Distribuzione dei posti letto”, riportata alle pagine n. 14009 - 14016 del Regolamento regionale n. 7/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 14/03/2017 è rettificata come di seguito, contenente anche le tabelle sottoscritte dai Legali rappresentanti delle Case di Cura private accreditate e dal Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per Tutti”;

3. La tabella C_ter “Distribuzione delle strutture di bacino”, riportata alle pagine n. 14017 - 14024 del Regolamento regionale n. 7/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 14/03/2017 è rettificata come di seguito.]

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1. 

 

Art. 5

(L’art.3  del Regolamento regionale n. 7/2017 è integrato con il seguente comma): (1)

[5.1 “Nelle more della completa ridefinizione dell’offerta di servizi dei Presidi Territoriali di Assistenza e della adozione di uno specifico Regolamento recante la disciplina dei Presidi Territoriali e degli Ospedali di Comunità, in via sperimentale, ed al fine di consentire l’operatività dei presidi oggetto di conversione ai sensi del comma 14 e, nei limiti previsti, del comma 15 del presente articolo, gli stessi possono garantire tutte le funzioni di cui all’art. 8 comma 5, con particolare riferimento alla Degenza territoriale, in relazione ai posti letto individuati nei Protocolli di intesa tra Regione, ASL ed enti locali, recepiti con atti deliberativi delle competenti Direzioni Generali delle ASL, i quali devono considerarsi provvisoriamente inclusi nel fabbisogno regionale territoriale sino alla approvazione del richiamato Regolamento che disciplinerà i Presidi territoriali. Con riferimento agli Ospedali di Comunità, potranno essere provvisoriamente inseriti nel fabbisogno ed autorizzati secondo quanto previsto nel periodo precedente esclusivamente i posti letto relativi ai pazienti adulti, come concordato nel corso della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente ministeriale per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 23 novembre 2017.]

(1) titolo rettificato con avviso BURP n. 31 del 01/03/2018

Regolamento abrogato dal R.R. n. 23/2019, art. 9, comma 1.