Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art.
44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la
Delibera di Giunta Regionale N° 53 del 23/01/2018 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
ART.
1
L’art.
1
comma 6 del Regolamento
regionale n. 7/2017 è così
rettificato:
[La
configurazione della presente rete ospedaliera si attesta a complessivi n.
13.288, di cui n. 11.373 acuti, n. 1.463 post acuti e 452 per
lungodegenza.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art.
2
L’art.
2
comma 1 lettera c del Regolamento
regionale n. 7/2017 è così
rettificato:
[2.1
“25 Case di Cura private accreditate”
i.
CCRR Villa Serena e Nuova San Francesco - Foggia
ii.
CdC “San Michele” Gestione Daunia Medica Spa -
Manfredonia
iii.
CdC Santa Maria Bambina - Foggia
iv.
CdC Professor Brodetti - Villa Igea - Foggia
v.
CdC Leonardo De Luca srl - Castelnuovo della Daunia
vi.
CdC Congregazione Divina Provvidenza - Bisceglie
vii.
CdC Santa Maria s.p.a. - Bari
viii.
CdC Anthea Hospital - Bari
ix.
CdC Monte Imperatore - Noci
x.
CdC Medicol Villa Lucia - Conversano
xi.
CdC Villa Verde - Taranto
xii.
CdC Bernardini srl - Taranto
xiii.
CdC San Camillo srl - Taranto
xiv.
Centro Medico Riabilitazione Maugeri - Ginosa
xv.
CdC Centro Medico Riabilitativo Villa Bianca - Martina
Franca
xvi.
CdC Arca Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità -
Taranto
xvii.
CdC D’Amore Hospital - Taranto
xviii.
CdC Santa Rita srl - Taranto
xix.
CdC Salus srl - Brindisi
xx.
CdC Città di Lecce Hospital - Lecce
xxi.
CdC Prof. Petrucciani srl - Lecce
xxii.
CdC Euroitalia - Casarano
xxiii.
CdC San Francesco - Galatina
xxiv.
CdC Villa Verde - Lecce
xxv.
CdC Villa Bianca – Lecce]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art.
3
L’art.
3
comma 7 del Regolamento
regionale n. 7/2017 è così
rettificato:
[1.
Per i motivi di cui ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo e per le
soluzioni di cui al precedente punto 6 del presente articolo la rete ospedaliera
programmata registra un numero di strutture complesse di ricovero (pubbliche e
private assimilate) pari a 541 unità, ben ricomprese all’interno della
forbice tra numero minimo (314) e numero massimo (619) di strutture previste per
la popolazione regionale (vedi allegata ‘Tabella C_ter’). Per le differenze in
eccedenza più vistose si dispone:
a.
Cardiologia (3 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 27): trasformazione
in servizio di cardiologia senza posti letto entro il 31/12/2018 se insistenti
in ospedali - pubblici e privati accreditati – non dotati di Unità
Coronarica;
b.
Neurochirurgia (6 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione
tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di
erogazione con codice 30 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta
clinica entro il 31/12/2018;
c.
Nefrologia (5 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione
tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di
erogazione con codice 29 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta
clinica entro il 31/12/2018;
d.
Pneumologia (7 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 10): conversione
tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di
erogazione con codice 68 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta
clinica entro il 31/12/2018.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art.
4
(Rettifica
Tabelle A, C_bis e C_ ter del Regolamento
regionale n.
7/2017)
[1.
La tabella A riportata alle pagine n. 14007 del Regolamento regionale n. 7/2017,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 14/03/2017 è rettificata come di
seguito;
2.
La tabella C_bis “Distribuzione dei posti letto”, riportata alle pagine n. 14009
- 14016 del Regolamento regionale n. 7/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
n. 32 del 14/03/2017 è rettificata come di seguito, contenente anche le tabelle
sottoscritte dai Legali rappresentanti delle Case di Cura private accreditate e
dal Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere e dello
Sport per Tutti”;
3.
La tabella C_ter “Distribuzione delle strutture di bacino”, riportata alle
pagine n. 14017 - 14024 del Regolamento regionale n. 7/2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 32 del 14/03/2017 è rettificata come di
seguito.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art.
5
(L’art.3
del Regolamento
regionale n. 7/2017 è integrato con il seguente
comma): (1)
[5.1
“Nelle more della completa ridefinizione dell’offerta di servizi dei Presidi
Territoriali di Assistenza e della adozione di uno specifico Regolamento recante
la disciplina dei Presidi Territoriali e degli Ospedali di Comunità, in via
sperimentale, ed al fine di consentire l’operatività dei presidi oggetto di
conversione ai sensi del comma 14 e, nei limiti previsti, del comma 15 del
presente articolo, gli stessi possono garantire tutte le funzioni di cui
all’art. 8 comma 5, con particolare riferimento alla Degenza territoriale, in
relazione ai posti letto individuati nei Protocolli di intesa tra Regione, ASL
ed enti locali, recepiti con atti deliberativi delle competenti Direzioni
Generali delle ASL, i quali devono considerarsi provvisoriamente inclusi nel
fabbisogno regionale territoriale sino alla approvazione del richiamato
Regolamento che disciplinerà i Presidi territoriali. Con riferimento agli
Ospedali di Comunità, potranno essere provvisoriamente inseriti nel fabbisogno
ed autorizzati secondo quanto previsto nel periodo precedente esclusivamente i
posti letto relativi ai pazienti adulti, come concordato nel corso della
riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali con il comitato permanente ministeriale per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza del 23 novembre 2017.]
(1) titolo rettificato con avviso BURP n. 31 del
01/03/2018
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.