Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
VISTO l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTA la Delibera
di Giunta Regionale n. 239 DEL 28/02/2017 di ado zione del Regolamento;
EMANA
IL
SEGUENTE REGOLAMENTO
ART. 1
Finalità
[1. La
riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Puglia di cui al presente
regolamento è redatta in attuazione del Decreto Ministero della Salute del 2
aprile 2015 , n. 70 (DM70/2015 per il seguito) e della legge di Stabilità 2016
28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. nonché del Programma 14.1 del Programma
Operativo 2013-2015 della Regione Puglia adottato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1403 del 4 luglio 2014 “Approvazione Programma Operativo 2013- 2015
predisposto ai sensi dell’art.15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con
modificazioni, in legge n. 135/2012”.
2. Il
presente regolamento è finalizzato a rimodulare la dotazione di posti letto
regionale in linea con le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera
c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni , dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate
all’assistenza ospedaliera individuati nell’Allegato 1 del citato DM 70/2015.
Tali interventi hanno inoltre l’obiettivo di consolidare gli interventi tesi al
miglioramento della qualità ed appropriatezza dell’offerta ospedaliera ed al
contenimento della relativa spesa, in coerenza con le risorse programmate per il
Servizio Sanitario Regionale.
3. Con
il presente Regolamento, la Regione intende:
a.
procedere, in funzione della suddetta rimodulazione, alla classificazione
delle strutture ospedaliere con riferimento agli ospedali pubblici, degli
IRCCS pubblici e privati, enti ecclesiastici e delle case di cura private
accreditate in base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato 1 del
Regolamento ministeriale sugli standard;
b.
stabilire la rimodulazione della dotazione di posti letto così come riportato
nelle tabelle allegate ‘Tabella A’, ‘Tabella B’, ‘Tabella C_bis’ e ‘ Tabella
C_ter’;
c.
perseguire tendenzialmente gli standard per disciplina indicati nel paragrafo
3 dell’Allegato 1 del Regolamento ministeriale, tenendo conto delle
specificità del territorio regionale, documentate sulla base delle evidenze
epidemiologiche e di accessibilità, attraverso compensazioni tra discipline,
nel rispetto degli standard dalla Legge 135/2012, relativi ai posti letto e al
tasso di ospedalizzazione.
4. La
rimodulazione della rete ospedaliera relativa al privato accreditato non
comporta incremento dei tetti di spesa e sarà oggetto di apposita preintesa,
approvata con provvedimento di Giunta Regionale, dopo apposita istruttoria
espletata, anche sulla base di quanto previsto al punto 2.5 dell’Allegato 1 del
Regolamento ministeriale sugli standard e dagli emanandi decreti ministeriali in
tema di ospedali monospecialità e di equiparazione di struttura complessa
pubblica con punto di erogazione privato, dal Dipartimento “Promozione della
salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti” di concerto con l’Agenzia
Regionale Sanitaria.
5. La
dotazione massima di posti letto della Regione Puglia, riveniente
dall’applicazione delle previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 del DM
70/2015, per l’anno 2016 (applicando il coefficiente di 0,65 al saldo della
mobilità interregionale, è pari a 14.783, di cui 11.986 per acuti e 2.797 per
post acuti.
6.
La
configurazione della presente rete ospedaliera si attesta a complessivi n.
13.288, di cui n. 11.373 acuti, n. 1.463 post acuti e 452 per lungodegenza.
(1)
7. La
configurazione dell’offerta sanitaria delle Aziende Ospedaliero-Universitarie
della Regione Puglia tiene conto delle proposte dei relativi Protocolli di
Intesa Università-Regione, che dovranno rispettare requisiti di cui al DM
70/2015 nonché della sos tenibilità economica delle previsioni.
8.
L’allineamento della dotazione dei posti letto si determina progressivamente nel
corso del triennio 2016-2018, anche attraverso rimodulazioni annuali da
effettuarsi sulla base dei criteri di cui al successivo art. 3 del presente
regolamento.]
(1) Comma così rettificato dal Reg.
Reg 3/2018, art. 1.
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 2
Classificazione delle strutture ospedaliere
[1.
Coerentemente con la classificazione di cui al Capitolo 2 dell’Allegato 1 del
DM70/2015 la rete ospedaliera della Regione Puglia, in prima applicazione entro
il 31/12/2017, si articola in:
a. 5 Ospedali di
Secondo Livello
i. AOU Ospedali
Riuniti - Foggia
ii. AOU Policlinico
Consorziale - Bari con il plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII
iii. Ospedale Ss.ma
Annunziata - Taranto (ASL Taranto) con il plesso oncologico Ospedale San
Giuseppe Moscati di Statte e con il plesso ospedaliero di Grottaglie
iv. Ospedale
Antonio Perrino - Brindisi (ASL Brindisi), con il plesso riabilitativo di Ceglie
Messapica
v. Ospedale Vito
Fazzi - Lecce (ASL Lecce) con il plesso riabilitativo Ospedale Antonio Galateo
di San Cesario di Lecce
b. 17 Ospedali di
Primo Livello
i. Ospedale Casa
Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo (Ente Ecclesiastico)
ii. Ospedale Teresa
Masselli Mascia - San Severo (ASL Foggia)
iii. Ospedale
Giuseppe Tatarella - Cerignola (ASL Foggia)
iv. Ospedale Mons.
Raffaele Dimiccoli - Barletta (ASL BT)
v. Ospedale Lorenzo
Bonomo - Andria (ASL BT)
vi. Ospedale San
Paolo - Bari (ASL Bari)
vii. Ospedale Di
Venere - Bari (ASL Bari)
viii. Ospedale
della Murgia - Altamura (ASL Bari)
ix. Ospedale
Umberto I - Corato (ASL Bari)
x. CdC CBH Mater
Dei Hospital - Bari
xi. Ospedale
Generale Miulli - Acquaviva delle Fonti (Ente Ecclesiastico)
xii. Ospedale
Civile - Castellaneta (ASL Taranto)
xiii. Ospedale
Valle d’Itria - Martina Franca (ASL Taranto)
xiv. Ospedale Dario
Camberlingo - Francavilla Fontana (ASL Brindisi)
xv. Ospedale Sacro
Cuore - Gallipoli (ASL Lecce)
xvi. Ospedale Veris
Delli Ponti - Scorrano (ASL Lecce)
xvii. Ospedale
Card. Giovanni Panico - Tricase (Ente Ecclesiastico)
c. 2.1
“25 Case di Cura private accreditate”
i.
CCRR Villa Serena e Nuova San Francesco - Foggia
ii.
CdC “San Michele” Gestione Daunia Medica Spa -
Manfredonia
iii.
CdC Santa Maria Bambina - Foggia
iv.
CdC Professor Brodetti - Villa Igea - Foggia
v.
CdC Leonardo De Luca srl - Castelnuovo della Daunia
vi.
CdC Congregazione Divina Provvidenza - Bisceglie
vii.
CdC Santa Maria s.p.a. - Bari
viii.
CdC Anthea Hospital - Bari
ix.
CdC Monte Imperatore - Noci
x.
CdC Medicol Villa Lucia - Conversano
xi.
CdC Villa Verde - Taranto
xii.
CdC Bernardini srl - Taranto
xiii.
CdC San Camillo srl - Taranto
xiv.
Centro Medico Riabilitazione Maugeri - Ginosa
xv.
CdC Centro Medico Riabilitativo Villa Bianca - Martina
Franca
xvi.
CdC Arca Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità -
Taranto
xvii.
CdC D’Amore Hospital - Taranto
xviii.
CdC Santa Rita srl - Taranto
xix.
CdC Salus srl - Brindisi
xx.
CdC Città di Lecce Hospital - Lecce
xxi.
CdC Prof. Petrucciani srl - Lecce
xxii.
CdC Euroitalia - Casarano
xxiii.
CdC San Francesco - Galatina
xxiv.
CdC Villa Verde - Lecce
xxv.
CdC Villa Bianca – Lecce (2)
d. 1 Ospedale di
Area Particolarmente Disagiata
i. Ospedale
Francesco Lastaria - Lucera, collegato funzionalmente all’Ospedale Teresa
Masselli Mascia di San Severo.
2. La
rete ospedaliera suddetta trova integrazione e complemento in:
a. 2 Istituti di
Ricovero e Cura a carattere Scientifico pubblici
i. IRCCS Giovanni
Paolo II - Bari a indirizzo oncologicoù
ii. IRCCS Saverio
de’ Bellis - Castellana Grotte a indirizzo gastroenterologico
b. 2 Istituti di
Ricovero e Cura a carattere Scientifico privati accreditati
i. IRCCS Fondazione
Salvatore Maugeri - Cassano Murge
ii. IRCCS Eugenio
Medea - Brindisi
c. 24 Case di Cura
private accreditate
i. CCRR Villa
Serena e San Francesco - Foggia
ii. CdC Santa Maria
Bambina - Foggia
iii. CdC Professor
Brodetti - Foggia
iv. CdC Leonardo De
Luca - Castelnuovo Daunia
v. CdC
Congregazione Divina Provvidenza - Bisceglie
vi. CdC Santa Maria
- Bari
vii. CdC Anthea
Hospital - Bari
viii. CdC Monte
Imperatore - Noci
ix. CdC Medicol
Villa Lucia - Conversano
x. CdC Villa Verde
- Taranto
xi. CdC Bernardini
– Taranto
xii. CdC San
Camillo - Taranto
xiii. Centro Medico
Riabilitazione Maugeri - Ginosa
xiv. CdC Villa
Bianca - Martina Franca
xv. CdC Cittadella
della Carità - Taranto
xvi. CdC D’Amore
Hospital - Taranto
xvii. CdC Santa
Rita - Taranto
xviii. CdC Salus -
Brindisi
xix. CdC Città di
Lecce Hospital - Lecce
xx. CdC Prof.
Petrucciani - Lecce
xxi. CdC Euroitalia
- Casarano
xxii. CdC San
Francesco - Galatina
xxiii. CdC Villa
Verde - Lecce
xxiv. CdC Villa
Bianca - Lecce
3. Con
realizzazioni, valutazioni e atti successivi la rete ospedaliera subirà
ulteriore riassetto a seguito di:
a. costituzione in
ente ospedaliero autonomo con una capacità attrattiva extra- regionale del
plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII di Bari, con separazione dall’AOU
Policlinico, assorbimento delle discipline pediatriche di alta specialità
insistenti negli ospedali limitrofi e delle altre province e istituzione di
nuove ritenute strategiche;
b. aggregazione
funzionale delle UU.00. di Chirurgia pediatrica, Pediatria eOncoematologia
pediatrica nel Polo Pediatrico del P.O. V. Fazzi;
c. realizzazione
del nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto, che subentrerà all’Ospedale Ss.ma
Annunziata di Taranto comportandone la riconversione, insieme al plesso
dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di State e al plesso ospedaliero di
Grottaglie;
d. realizzazione
del nuovo Ospedale del Sud Salento, che comporterà la riconversione
dell’Ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano e dell’Ospedale Santa Caterina
Novella di Galatina;
e. realizzazione
del nuovo Ospedale di Andria, che comporterà la riconversione dell’Ospedale
Lorenzo Bonomo di Andria e dell’ospedale di Corato, oltre all’Ospedale di
Canosa, riconvertito con il presente provvedimento;
f. realizzazione
del nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano, che comporterà la riconversione
dell’Ospedale San Giacomo di Monopoli, oltre all’Ospedale di Fasano,
riconvertito con il presente provvedimento;
g. realizzazione
dell’Ospedale del Nord barese, che comporterà la riconversione degli ospedali di
Bisceglie e Molfetta, oltre agli Ospedali di Trani e Terlizzi, riconvertiti con
il presente provvedimento;
4. La
programmazione di medio periodo (2017-2025), come schematizzato nell’allegata
‘Tabella C_ quater’, prevede un passaggio:
a. da uno schema
con 5 ospedali di secondo livello, 17 ospedali di primo livello e 10 ospedali di
base
b. a uno schema a
tendere con 6 ospedali di secondo livello, 16 ospedali di primo livello e 8
ospedali di base.]
(2) Lettera così rettificata dal Reg.
Reg 3/2018, art. 2.
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 3
Applicazione degli standard qualitativi e quantitativi
dell’assistenza ospedaliera di cui all’art.
3 RR 14/2015
[1. La
presente riorganizzazione della rete ospedaliera viene predisposta con
l’obiettivo di adeguare l’offerta ospedaliera regionale agli standard fissati
con Legge n. 135/2012, relativamente ai posti letto e al tasso di
ospedalizzazione, che vengono conseguiti, oltre che con la rimodulazione della
dotazione di posti letto per disciplina, anche intervenendo sull’indice di
occupazione dei posti letto, che deve attestarsi su valori tendenziali del 90% e
sulla durata media di degenza, per ricoveri ordinari, che deve essere inferiore
mediamente a 7 giorni, salvo motivate esigenze clinico-assistenziali.
2. La
riorganizzazione è stata realizza attraverso un’analisi dell’attuale
articolazione con particolare riferimento alla distribuzione delle unità
operative per bacino di utenza, all’indice di occupazione, alle soglie minime di
volumi di attività specifici (correlati agli esiti migliori) e soglie per rischi
di esito riportate al punto 4.6 dell’Allegato 1 del DM 70/2015, tenendo conto
del profilo epidemiologico e delle caratteristiche logistiche dei
territori.
3. La
riorganizzazione è stata realizzata anche con criteri di sostenibile fattibilità
operativa avendo come termine temporale di messa a regime della stessa la data
del 31/12/2017. Per tale motivo, in molti casi, non si è potuto prescindere
dalla capacità organizzativa, tecnologica e strutturale della situazione di
partenza, intendendo il processo di riordino come percorso di qualificazione
continua della rete di offerta agli standard presenti e futuri.
4. La
non completa compatibilità tra tempi ravvicinati di prima messa a regime della
rete (31/12/2017) e aderenza a tutti gli standard di disciplina clinica in
rapporto ai bacini di popolazione e alla funzione di emergenza-urgenza comporta
nella prima stesura di piano alcuni disallineamenti rispetto al prescritto per
limiti tecnologici e strutturali nel breve termine.
5. Per
il computo e la distribuzione delle strutture per bacino di cui al Capitolo 3
dell’Allegato 1 del DM70/2015 si è fatto riferimento esclusivamente alle
“strutture organizzative complesse” per i posti letto pubblici e ai punti di
erogazione comunque dimensionati per i posti letto privati, riservando una
eventuale rivisitazione delle stesse a nuova e diversa indicazione da parte
ministeriale.
5.1
Nelle more della completa ridefinizione dell’offerta di servizi dei Presidi
Territoriali di Assistenza e della adozione di uno specifico Regolamento recante
la disciplina dei Presidi Territoriali e degli Ospedali di Comunità, in via
sperimentale, ed al fine di consentire l’operatività dei presidi oggetto di
conversione ai sensi del comma 14 e, nei limiti previsti, del comma 15 del
presente articolo, gli stessi possono garantire tutte le funzioni di cui
all’art. 8 comma 5, con particolare riferimento alla Degenza territoriale, in
relazione ai posti letto individuati nei Protocolli di intesa tra Regione, ASL
ed enti locali, recepiti con atti deliberativi delle competenti Direzioni
Generali delle ASL, i quali devono considerarsi provvisoriamente inclusi nel
fabbisogno regionale territoriale sino alla approvazione del richiamato
Regolamento che disciplinerà i Presidi territoriali. Con riferimento agli
Ospedali di Comunità, potranno essere provvisoriamente inseriti nel fabbisogno
ed autorizzati secondo quanto previsto nel periodo precedente esclusivamente i
posti letto relativi ai pazienti adulti, come concordato nel corso della
riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali con il comitato permanente ministeriale per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza del 23 novembre 2017. (3)
6. Per
mantenere e/o ricondurre il numero delle strutture per bacino nei limiti minimi
e massimi prescritti dal DM70/2015 e dettagliati per la Puglia nella Tabella 2 e
al fine di supportare il legame hub&spoke alla base della rete,
l’istituzione e il mantenimento in esercizio di “strutture organizzativamente
complesse” verrà valutata compatibilmente con le determinazioni dell’atto
aziendale da parte delle direzioni strategiche delle Aziende del SSR.
7.
Per i motivi di cui ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo e per le
soluzioni di cui al precedente punto 6 del presente articolo la rete ospedaliera
programmata registra un numero di strutture complesse di ricovero (pubbliche e
private assimilate) pari a 541 unità, ben ricomprese all’interno della
forbice tra numero minimo (314) e numero massimo (619) di strutture previste per
la popolazione regionale (vedi allegata ‘Tabella C_ter’). Per le differenze in
eccedenza più vistose si dispone:
a.
Cardiologia (3 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 27): trasformazione
in servizio di cardiologia senza posti letto entro il 31/12/2018 se insistenti
in ospedali - pubblici e privati accreditati – non dotati di Unità
Coronarica;
b.
Neurochirurgia (6 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione
tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di
erogazione con codice 30 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta
clinica entro il 31/12/2018;
c.
Nefrologia (5 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione
tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di
erogazione con codice 29 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta
clinica entro il 31/12/2018;
d.
Pneumologia (7 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 10): conversione
tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di
erogazione con codice 68 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta
clinica entro il 31/12/2018. (4)
8. Gli
altri limitati casi di discipline presenti in numero superiore al limite massimo
previsto per il bacino di utenza sono ritenuti fisiologici rispetto alla
conformazione geografica della Regione, distribuita su un territorio lungo oltre
400 km e largo non oltre 80 km, che richiede l’allestimento di reti
pluricentriche rispetto a territori con più omogenea equidistanza tra centro e
periferia. Per le discipline ritenute fisiologiche verrà effettuato un
monitoraggio specifico in termini di volumi ed esiti.
9. I
disallineamenti sulla rete di emergenza-urgenza per discipline presenti in
esubero negli ospedali i base e per discipline prescritte ma assenti negli
ospedali di primo livello troveranno risoluzione nel corso del triennio
2017-2019, stante la limitata disponibilità di stabilimenti logisticamente
ricettivi fino alla concorrenza delle discipline di primo livello e l’ampia
disponibilità di stabilimenti logisticamente molto capienti rispetto alle sole
discipline di base.
10.
Fuori dalle discipline cliniche e dai servizi senza posti letto regolamentate
dal DM 70/2015, è fatta salva la discrezionalità delle aziende sanitarie di
istituire punti di erogazione per discipline non contemplate se il fabbisogno
locale o specifiche eccellenze di offerta lo consiglino.
11. Le
misure e le stime di riferimento e di verifica per i volumi di attività e gli
esiti sono quelle prodotte dal Programma Nazionale Esiti di A.Ge.Na.S., ai
sensi del comma 25 bis dell’art. 15 della L. 135/2012, opportunamente integrate
con indicatori di performance elaborati dall’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari della Regione Puglia (A.Re.S. Puglia). La più aggiornata ricognizione
dei nove indicatori prescritti dal DM70 è riportata nell’allegata ‘Tabella
3’.
12.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, in base all’analisi dei dati sanitari
pertinenti predisposta con il supporto di A.Re.S. Puglia, sarà elaborata una
relazione di verifica del rispetto del funzionamento della rete in relazione
agli standard quali-quantitativi e di sicurezza dell’assistenza ospedaliera di
cui ai punti precedenti. Tale relazione dovrà evidenziare eventuali esigenze di
riconfigurazione ovvero condizioni e percorsi di intervento sulle strutture
pubbliche e private (Ospedali e ‘Unità Operative in relazione allo specifico
requisito) che non hanno garantito il rispetto dei criteri come sopra
identificati, affinché raggiungano gli standard fissati.
13.
Eventuali rimodulazioni della rete ospedaliera, nonché eventuali conseguenti
rimodulazioni della rete di emergenza-urgenza, ivi compresa la stipula di
protocolli interaziendali per le aree di confine, e delle reti territoriali,
condotte in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento,
saranno effettuate con provvedimenti di Giunta Regionale.
14. Per
i seguenti stabilimenti ospedalieri si dispone la riconversione entro il
31/12/2017 in Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) secondo modello e
criteri di cui al successivo Art. 8:
a. San Nicola
Pellegrino - Trani
b. Umberto I -
Fasano
c. Ninetto Melli -
San Pietro Vernotico
d. San Camillo de’
Lellis - Mesagne
15. Per
i seguenti stabilimenti ospedalieri si dispone la riconversione entro il
30/06/2018 in Presidi di Post-Acuzie secondo l’allegata ‘Tabella C_bis’ e
con possibilità di essere complementati con il modello assistenziale del
PTA:
a. Caduti in Guerra
- Canosa di Puglia, plesso dell’Ospedale di Andria
b. Michele Sarcone
- Terlizzi, plesso dell’Ospedale di Corato
c. Francesca
Fallacara - Triggiano, plesso dell’Ospedale Di Venere di Bari
d. San Marco -
Grottaglie, plesso dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto (al termine del
completamento dei lavori per la costruzione del nuovo Ospedale San Cataldo di
Taranto)
16. Ai
plessi (ed alle relative unita operative) sono comunque attribuiti sottocodici
identificativi in ragione della necessità di assicurare costante e capillare
monitoraggio dei flussi di ricovero, per garantire l’ottemperanza agli standard
qualitativi e quantitativi.]
(3) Comma integrato dall Reg.Reg.
3/2018, art. 3.
(4) Comma così rettificato dal Reg.
Reg 3/2018, art. 3
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 4
Reti cliniche
[1.
L’articolo
4 del Regolamento 14/2015 è così sostituito:
“1. Entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del Regolamento di riordino dell’intera rete ospedaliera
con provvedimento di Giunta regionale la Regione anche con il supporto di
A.Re.S. Puglia, emana specifiche disposizioni per la definizione, ovvero
l’adeguamento ai requisiti contenuti nel citato Regolamento del Ministero della
Salute, delle seguenti reti cliniche, che integrano l’attività ospedaliera per
acuti e postacuti con l’attività territoriale, recependo le linee guida
organizzative e le raccomandazioni contenute negli appositi Accordi sanciti
dalla Conferenza Stato Regioni sulle rispettive materie, qualora non già
definite:
a. Rete delle
emergenze cardiologiche (lungo i nodi individuati all’allegata ‘Tabella
C_bis’)
b. Rete ictus
(lungo i nodi individuati all’allegata Tabella C_bis’)
c. Rete
traumatologica (lungo i nodi individuati all’allegata Tabella C_bis’)
d. Rete
neonatologica e punti nascita
e. Rete medicine
specialistiche, in particolare
• Rete
ematologica
• Rete
dialitica
• Rete
gastroenterologica
• Rete
dermatologica
• Rete
reumatologica
• Rete malattie
neurodegenerative
f. Rete oncologica,
con particolare riferimento alle breast unit
g. Rete
pediatrica
h. Rete terapia del
dolore
i. Rete malattie
rare]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 5
Rete trasfusionale
[1. La
rete trasfusionale, sulla base dei criteri definiti dagli Accordi Stato -
Regioni del 16/10/2010 (Rep. Atti n. 242/CSR) e del 25 luglio 2012 (Rep atti n.
149/CSR), nonché dai Regolamenti
regionali n. 15/2013 e n.
14/2015, è articolata in strutture definite su diverse tipologie a
ognuna delle quali corrispondono specifiche funzioni assistenziali:
a. Articolazioni
organizzative: sono punti di prelievo fissi che dipendono sotto il profilo
organizzativo, tecnologico e strutturale da un SIMT o da una ST di riferimento;
l’attività consiste nella raccolta del sangue intero e degli emocomponenti
mediante aferesi (quest’ultima se autorizzata e prevista dalla programmazione
dipartimentale) e le giornate di apertura devono essere coerenti con i dati di
attività rilevati negli ultimi tre anni. L’attività è limitata all’orario
antimeridiano delle giornate feriali, ma possono essere previste aperture nei
giorni festivi in base alla programmazione dipartimentale.
b. Sezioni
Trasfusionali (ST): sono strutture dipartimentali presenti in presidi
ospedalieri nei quali si rende necessario il decentramento delle prestazioni
trasfusionali per la complessità delle unità operative esistenti, per la
presenza di attività di emergenza/urgenza e di branche specialistiche di
particolare impatto trasfusionale.
Le ST effettuano le
seguenti funzioni:
i. raccolta di
sangue intero ed emocomponenti anche mediante procedure di aferesi
multicomponent secondo la programmazione annuale del Dipartimento in cui
insistono;
ii. gestione dei
programmi di autotrasfusione;
iii. distribuzione
ed assegnazione del sangue ed emocomponenti;
iv. attività di
consulenza trasfusionale.
Possono altresì,
ove previsto dalla programmazione dipartimentale, esercitare le seguenti
attività:
v. Laboratorio di
Immunoematologia;
vi. Laboratorio
emostasi (centri per la sorveglianza delle malattie tromboemboliche)
vii. Aferesi
terapeutica
viii. Ambulatorio
trasfusionale;
ix. Visite di
idoneità e prelievo ai donatori che desiderano iscriversi al Registro dei
Donatori di Midollo Osseo (ADMO)
Le Sezioni
Trasfusionali devono garantire le succitate attività dalle ore 8 alle 20, con
presenza medica e tecnica, e nelle ore notturne e festive con la pronta
disponibilità.
Per quanto riguarda
la validazione delle unità di sangue ed emocomponenti raccolte e la lavorazione
del sangue intero le Sezioni Trasfusionali fanno riferimento al Servizio di
Medicina Trasfusionale (SIMT) individuato dalla programmazione
regionale.
c. Servizio di
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT): sono strutture complesse che
insistono in tutti i DEA di II livello e nei DEA di I livello’individuati dalla
programmazione regionale.Svolgono le seguenti attività:
i. raccolta di
sangue intero ed emocomponenti anche mediante procedure di aferesi
multicomponent secondo la programmazione annuale del Dipartimento in cui
insistono; ii. gestione dei programmi di autotrasfusione;
iii. distribuzione
ed assegnazione del sangue ed emocomponenti;
iv. attività di
consulenza trasfusionale;
v. aferesi
terapeutica (Plasmaexchange, Plasmatrattamento con filtri colonna,
Eritroexchange, LDL aferesi, Fototerapia Extra Corporea)
vi. ambulatorio
trasfusioni e infusioni
vii. visite di
idoneità e prelievo ai donatori che desiderano iscriversi al Registro dei
Donatori di Midollo Osseo (ADMO)
viii. visite di
idoneità e selezione di donatrici di sangue del cordone ombelicale
Alcuni centri,
individuati dalla programmazione regionale, possono svolgere le seguenti
attività:
i. qualificazione
biologica del sangue (SIMT degli Ospedali Riuniti di Foggia, San Paolo di Bari e
Vito Fazzi di Lecce)
ii. lavorazione
emocomponenti
iii. laboratorio di
Immunoematologia eritrocitaria, piastrinica e leucocitaria;
iv. laboratorio di
emostasi e trombosi
v. laboratorio di
citofluorimetria
vi. laboratorio
tipizzazione HLA
vii. raccolta di
cellule staminali emopoietiche periferiche
viii. produzione di
emocomponenti per uso non trasfusionale
ix. prevenzione,
diagnosi e cura delle malattie del sangue e dell’emostasi (centri per la
sorveglianza delle malattie tromboemboliche)
x. Gestione della
banca degli emocomponenti congelati (AOU Policlinico di Bari)
xi. Banca del
sangue del cordone ombelicale (ove previsto dalla programmazione
regionale)
2. I
SIMT devono assicurare la copertura delle urgenze ed emergenze trasfusionali su
tutto il territorio di competenza 24 ore su 24 mediante l’istituto di guardia
Medica e Tecnica attiva.
3. La
rete trasfusionale dovrà essere definita con provvedimento di Giunta regionale
entro 60 giorni dalla emanazione del Regolamento regionale di riordino della
rete ospedaliera pugliese (pubblica e privata accreditata), su proposta della
Struttura Regionale di Coordinamento, privilegiando la concentrazione delle
attività di lavorazione e produzione del sangue e degli emocomponenti su scala
aziendale o, qualora possibile, sovraziendale (Area Vasta).]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 6
Programmazione degli investimenti ospedalieri
[1.
L’art.
12 del RR 14/2015 è così sostituito dal presente.
“1. La
razionalizzazione della rete ospedaliera prevede la realizzazione di n. 4 nuovi
presidi ospedalieri, in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e per
completare l’offerta ospedaliera nell’area in cui sono disattivati gli altri
presidi ospedalieri per effetto del presente Regolamento, nonché per effetto del
Reg.
R. n. 18/2011 e n.
36/2012, come di seguito indicati:
a. Nuovo Ospedale
del Sud-est barese, tra Monopoli e Fasano, con conseguente disattivazione degli
attuali stabilimenti di Monopoli e Fasano;
b. Nuovo Ospedale
di Andria, con conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti di Andria,
Canosa e Corato;
c. Nuovo Ospedale
del Sud-salento, tra Maglie e Melpignano con conseguente disattivazione degli
attuali stabilimenti di Scorrano e Galatina;
d. Nuovo Ospedale
del Nord-barese, area adriatica, tra Bisceglie e Terlizzi con conseguente
disattivazione degli attuali stabilimenti di Bisceglie, Trani, Molfetta, e
Terlizzi;
2. Nella città di
Taranto è prevista la realizzazione di n. 1 nuovo presidio ospedaliero di II
livello, in sostituzione a regime dei seguenti stabilimenti ospedalieri facenti
capo al presidio del Santissima Annunziata di Taranto:
a. San Marco di
Grottaglie
b. Santissima
Annunziata-Moscati di Taranto.
3. Alla
realizzazione delle strutture ospedaliere individuate nel presente articolo si
procede:
a) con decorrenza
immediata per i nuovi Ospedali di Taranto e di Monopoli-Fasano, stante la
copertura finanziaria a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui
all’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”;
b) in relazione
alla maggiore dotazione finanziaria a valere sui fondi ex art. 20 I.n. 67/1988
ovvero a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 o altri fondi regionali
prioritariamente per gli ospedali di Andria e del "Sud Salento.”
4. Alla
riqualificazione ed al potenziamento nonché all’adeguamento alla normativa
vigente antincendio, antisismica, efficientamento energetico, ecc.) degli
ospedali preesistenti, non oggetto di riconversione in strutture territoriali ai
sensi del presente regolamento, si procede nei limiti delle risorse finanziare
europee, nazionali e regionali all’uopo destinate sulla base di priorità da
definirsi a cura della Giunta regionale con proprie deliberazioni.”]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 7
Riconversione dei Punti di Primo Intervento
[1.
Come definita dal Capitolo 9, paragrafo 9.1.5 dell’Allegato 1 al DM 70 del 2
aprile 2015, “La funzione dei Punti di Primo Intervento è la trasformazione in
postazione medicalizzata del 118 entro un arco temporale predefinito,
implementando l’attività territoriale al fine di trasferire al sistema
dell’assistenza primaria le patologie a bassa gravità e che non richiedono
trattamento ospedaliero [...]
2. In
adempimento al suddetto Capitolo 9, paragrafo 9.1.5 dell’Allegato 1 al DM 70 del
2 aprile 2015 e come richiamato dal citato verbale del 26/07/2016 della riunione
congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti Regionali con il
Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, si
dispone la riconversione dei Punti di Primo Intervento - preesistenti e di nuova
costituzione - in postazione medicalizzata 118 entro il 31/12/2017 secondo il
cronoprogramma di cui alla Tabella D_bis e in progressiva integrazione
organizzativa con le postazioni programmate di tipo Mike, India e
Automedica.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 8
Rete dei Presidi Territoriali di Assistenza
(5)
[1. Il
Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) rappresenta la risposta alla
riconversione delle strutture ospedaliere e contribuisce alla
rifunzionalizzazione dei servizi distrettuali concentrando, il più possibile,
tutte le attività che possono contribuire a realizzare la copertura
assistenziale nell’arco delle 12 o 24 ore.
2. I
PTA corrispondono alle strutture ospedaliere oggetto di processo di
riconversione, per effetto del R.R.
n.14/2015, nonché dei R.R.
n. 18/2010 e s.m.i. e n.
36/2012 di riordino della rete ospedaliera, nonché per effetto del
presente regolamento, e rappresentano il perno della riorganizzazione dei
servizi distrettuali attraverso una nuova modalità di riorganizzare e
rifunzionalizzare le cure primarie, realizzando una reale revisione della rete
dei servizi che mira ad integrare e mettere in collegamento (organizzazione a
rete) i punti di offerta ed i professionisti che concorrono all’erogazione
dell’assistenza territoriale.
3. I
PTA rappresentano il punto di partenza dell’integrazione tra le diverse funzioni
assistenziali e dello sviluppo dei Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA), in modo da conseguire tre macro obiettivi
prioritari:
a. la massima
efficienza erogativa (h24);
b. la migliore
efficacia, attraverso la “messa in comune” delle competenze e delle abilità in
forma integrata e condivise dai professionisti attraverso adeguati percorsi
assistenziali;
c. la maggiore
appropriatezza nell’uso delle risorse in quanto coordinate e orientate ad
obiettivi di salute condivisi;
d. la maggiore
integrazione con la rete dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali a
ciclo diurno e a carattere domiciliare.
4. Il
PTA si realizza sia attraverso un pieno accorpamento dei servizi territoriali,
di norma presso il Comune sede del distretto socio-sanitario ed in numero di
almeno uno per distretto socio-sanitario. Sono possibili aggregazioni parziali
degli stessi all’interno dell’ambito distrettuale qualora, per complessità dei
contesti territoriali e dei fabbisogni rilevati, tale flessibilità sia
necessaria ad assicurare la continuità dell’assistenza.
5.
All’interno del PTA potranno pertanto essere svolte le seguenti funzioni, in
ragione dello specifico contesto di offerta di servizi e di fabbisogno:
a. Orientamento
Assistenziale e Accesso Unico alle Cure con:
• Centro Unico
Prenotazioni
• Accesso Unico
Facilitato al Sistema (PUA e analoghi)
• Presa in carico e
gestione delle dimissioni protette
• Raccordo con UVM
distrettuale
b. Cure Primarie e
Specialistica Ambulatoriale
c. Associazionismo
complesso della Medicina e Pediatria di Famiglia e continuità assistenziale
con:
• Ambulatorio delle
Cronicità
• Cure domiciliari
Integrate (CDI)
• Assistenza
Farmaceutica Territoriale
• Poliambulatorio
Specialistico (secondo l’articolazione definita con LR 23/2008)
• Day service
(medico e chirurgico)
• Diagnostica
Strumentale di Base e Biolmaging
• Centro
Prelievi
• Centro Dialisi
Territoriale
d. Assistenza
Consultoriale e Materno Infantile con:
• Consultorio
Familiare
• Centro
Procreazione Medicalmente Assistita
• Promozione della
Salute e Prevenzione
• Servizio
Vaccinale
• Servizi di
Medicina Legale e Fiscale
• Sportelli
Sicurezza Alimentare e Sanità Animale
• Servizi Medicina
del Lavoro
e. Degenza
Territoriale con:
• Ospedale di
Comunità
• Hospice
• Centro
Risvegli
Residenzialità
Socio-sanitaria (RSA, RSSA, Centri Diurni)
f. Salute Mentale
con:
• Centro Salute
Mentale
• Centro Diurno
Psichiatrico
• Centro
Territoriale Autismo ed eventuali moduli riabilitativi
• Centro
Residenziale/Semiresidenziale per i Disturbi del Comportamento Alimentare g.
Dipendenze Patologiche con:
• Ser.D.
• Centri
Terapeutici Speciali (fumo, alcol, ludopatie)
h. Riabilitazione
con:
• Centro
Riabilitazione Ambulatoriale
• Trattamenti
Domiciliari
i. Emergenza
Urgenza con:
• Punto di Primo
Intervento Territoriale (per il tempo residuo di vigenza)
• Postazione
118
j. Servizi
Amministrativi con:
• Scelta e revoca
del medico di famiglia
• Esenzioni
ticket
• Rimborsi
• Ausili, Presidi e
Protesi
• Assistenza
Integrativa Farmaceutica
6. La
responsabilità gestionale, organizzativa e igienico-sanitaria fa capo al
Direttore del Distretto Socio- Sanitario territorialmente competente, che
assicura anche le necessarie consulenze specialistiche.
7. Al
fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale il funzionamento dei
PTA e le modalità di accesso e di fruizione dei vari servizi presenti al suo
interno da parte dell’utenza, è opportuno che l’A.Re.S. proceda ad effettuare
gli studi e le sperimentazioni atte a definire un protocollo operativo da
validarsi a livello regionale.
8. Il
progetto di offerta assistenziale che la rispettiva ASL si impegna a rendere
disponibile in uno specifico PTA deve essere il risultato della massima
coprogettazione con amministrazioni locali, parti sociali e società civile
interessate dall’opera e deve essere adottato con provvedimento amministrativo
della ASL conduttrice.
9. Alla
riconversione delle strutture ospedaliere in PTA ed all’adeguamento a PTA,
laddove necessario, delle strutture territoriali esistenti si procede
prioritariamente con le risorse del PO FSER 2014/2020 – Obiettivo Tematico
IX.]
(5) Articolo abrogato dal R.R.
7/2019, art. 8.
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 9
Abrogazione articoli del Regolamento
regionale n. 14/2015.
[1. Con
il presente Regolamento regionale sono abrogati l’art. 2.4; 2.10; 2.17, 2.18,
2.20, l’art. 6, del Regolamento
regionale, n. 14/2015.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.