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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
19
Data
03/05/2019
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”.
Note
Bollettino n. 46 suppl. , pubblicato il 02/05/2019
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 3

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), è aggiunto il seguente:

“Art. 3 bis

Attività in ambito fitosanitario

1. Sono assegnate all’Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale:

            a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;

            b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie;

            c) l’attività amministrativa, in deroga a quanto previsto dall’articolo1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38), in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38);

            d) la promozione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi causata da Xylella fastidiosa, nonché delle misure di ripristino dell’equilibrio ambientale delle aree infette.”.

 

Art. 2

Commissariamento Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF)

1. Per la riorganizzazione dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF), necessaria per integrare le attività in ambito fitosanitario alle tradizionali attività irrigue e forestali, il presidente su designazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nomina un commissario straordinario e due sub commissari, in carica per sei mesi, rinnovabili una sola volta, con oneri a carico dell’Agenzia stessa, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

2. Il commissario e i sub commissari esercitano tutti i poteri attribuiti al direttore generale dall’articolo 8 della l.r. n. 3/2010.

 

 

Art. 2 bis. (1)

 (Norme transitorie urgenti per la gestione commissariale ARIF a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)

1.  Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 in termini di rallentamento delle rilevanti attività attribuite alla competenza ARIF e della procedura di rinnovo dell’organo di amministrazione, la gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 1, prosegue fino al 30 settembre 2020 ovvero, se anteriore, fino al termine di definizione della suddetta procedura di rinnovo dell’organo.

(1) Articolo aggiunto dalla l.r. 26/2020, art. 3, comma 1.

 

 

Art. 3

Abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. L’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia), è abrogato. 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, dellalegge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.