Art. 1
Integrazioni
all’articolo 3
della legge
regionale 25 febbraio 2010 n. 3
1.
Dopo l’articolo 3
della legge
regionale 25 febbraio 2010 n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue
e forestali), è aggiunto il seguente:
“Art.
3 bis
Attività
in ambito fitosanitario
1.
Sono assegnate all’Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto
all’Osservatorio fitosanitario regionale:
a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione
finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di
eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per
l’attuazione delle misure fitosanitarie;
c) l’attività amministrativa, in deroga a quanto previsto dall’articolo1
della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento
alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi
regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10
dicembre 1982, n. 38), in materia di interventi conseguenti a calamità
naturale da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese agricole e
alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo
di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38);
d) la promozione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure di
ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi causata da
Xylella fastidiosa, nonché delle misure di ripristino dell’equilibrio ambientale
delle aree infette.”.
Art.
2
Commissariamento
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
(ARIF)
1.
Per la riorganizzazione dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF),
necessaria per integrare le attività in ambito fitosanitario alle tradizionali
attività irrigue e forestali, il presidente su designazione della Giunta
regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nomina un
commissario straordinario e due sub commissari, in carica per sei mesi,
rinnovabili una sola volta, con oneri a carico dell’Agenzia stessa, senza oneri
aggiuntivi sul bilancio regionale.
2.
Il commissario e i sub commissari esercitano tutti i poteri attribuiti al
direttore generale dall’articolo 8
della l.r.
n. 3/2010.
Art. 2 bis. (1)
(Norme
transitorie urgenti per la gestione commissariale ARIF a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19)
1.
Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti dall’emergenza
epidemiologica Covid-19 in termini di rallentamento delle rilevanti attività
attribuite alla competenza ARIF e della procedura di rinnovo dell’organo di
amministrazione, la gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 1,
prosegue fino al 30 settembre 2020 ovvero, se anteriore, fino al termine di
definizione della suddetta procedura di rinnovo dell’organo.
(1) Articolo aggiunto dalla l.r.
26/2020, art. 3,
comma 1.
Art.
3
Abrogazione
dell’articolo 11
della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4
1.
L’articolo 11
della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella
fastidiosa nel territorio della regione Puglia), è abrogato.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, dellalegge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.