Art. 1
Modifiche
e integrazioni all’articolo 11
della legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59
1.
All’articolo 11
della legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), dopo il comma 6, è
introdotto il seguente:
“6
bis. Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità
venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti
giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e
modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e
calendario venatorio annuale.
Art.
2
Modifica
dell’articolo 4
della legge
regionale 23 marzo 2015, n. 8
1.
Al comma 2 dell’articolo 4
della legge
regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca,
raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati
nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985,
n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30
dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), come modificato dall’articolo81
della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 67 e successivamente dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge
regionale 3 dicembre 2018, n. 54, dopo le parole “nei rispettivi ambiti
amministrativi”, sono aggiunte le seguenti: ”, assicurando priorità ai residenti
in tali ambiti.”.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.