Regolamento abrogato dal R.R. 11/2019, art. 41, comma 1
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti
regionali;
- Visto
l' art 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione
Puglia";
- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del
12/05/2004,n° 7 "Statuto della Regione Puglia";
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 2005 del
30/12/2005 di attuazione del Regolamento suddetto;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
CAPO I
DEFINIZIONI
Art. 1
(Oggetto)
[1. Oggetto del
presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2,
lett. a) della legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 23, concernente la razionalizzazione
ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
]
Art. 2
(Definizioni)
[1. Ai fini
dell'applicazione della legge e del presente regolamento si intendono per:
a) carburanti: le
benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per
autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti
gli altri carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine
per l'alimentazione di veicoli elettrici;
b) distributore:
l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal
serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i
volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:
1) una o più pompe o
altro sistema di adduzione;
2) uno o più contatori o
misuratori;
3) una o più pistole o
valvole di intercettazione;
4) le tubazioni che li
connettono;
c) impianto di
distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale
unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le
relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete
stradale ordinaria e lungo le autostrade;
d) self-service
pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o
a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si
serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è
necessaria l'assistenza di apposito personale;
e) self-service
post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica
del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato
successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il
quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante
apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
f) accettatore di
carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo
all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
g) impianto di
distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico:
l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato
all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
h) impianto di
distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca:
l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo
rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;
i) impianto ad uso
privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o
pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e
depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che
ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, G.P.L.,
metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del
carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o
con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di
misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;
l) superficie totale
(ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per
autotrazione;
m) superficie coperta
(SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori
terra;
n) indice di
copertura: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST),
con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei
distributori;
o) altezza
massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui
può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno
sistemato alla linea di copertura.]
Art. 3
(Classificazione degli impianti)
[1. Gli impianti di
distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti
tipologie:
a) impianto
generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori
a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e
dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati
agli addetti, nonché da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;
b) impianto
generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più
distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con
relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e
all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di
self-service sia pre-pagamento che post pagamento;
c) impianto senza
gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o
a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale
pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.
2. I nuovi impianti
di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari
anche per gli utenti con handicap.
3. Gli impianti
esistenti, appartenenti alla tipologia a), sprovvisti di servizi
igienico-sanitari, anche per gli utenti con handicap, devono adeguarsi al
precedente comma 2, entro un anno dal presente regolamento.
4. Gli impianti di
cui alla lettera c) possono essere realizzati unicamente nelle aree svantaggiate
e nei comuni privi di impianti.
5. Gli impianti di
cui al precedente comma 1 sono identificati mediante un codice assegnato dalla
struttura regionale competente. ]
CAPO II
INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE
Art. 4
(Verifiche
comunali)
[1. Allo scopo di
perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche
attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni provvedono a
sottoporre a verifica gli impianti esistenti.
2. I Comuni effettuano
le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti
esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 6, entro e non
oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve
comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui
all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall'art.
3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti
comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti
determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5
del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.lgs.
346/1999. ]
Art. 5
(Intralcio al
traffico)
[1. Un impianto nello
svolgimento della sua attività provoca intralcio al traffico nei seguenti casi:
a) qualora nel tratto di
sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avvenga in un solo o
nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve
effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti sia costretto ad
arrestarsi sulla carreggiata;
b)
qualora lo spazio di rientro per il rifornimento sia limitato, tale da non
permettere una sosta all'interno del piazzale di mezzi pesanti. In tal caso
l'impianto può rifornire solo le autovetture e durante le operazioni di scarico
delle autocisterne per il rifornimento dell'impianto deve essere appositamente
segnalata la presenza del mezzo che occupa la sede stradale.]
Articolo 6
(Incompatibilità. Definizioni e procedura)
[1. Ricadono nella
fattispecie di incompatibilità:
a) gli impianti situati
in zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;
b) gli impianti aventi
le estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle
norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) gli impianti
ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati
sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei
centri abitati;
d) gli impianti
ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo
si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati.
e) gli impianti privi di
sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia
all'interno che fuori dei centri abitati;
f) gli impianti dotati
di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 2,5 dalla carreggiata,
all'interno dei centri abitati;
g) gli impianti dotati
di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 4 dalla carreggiata, fuori dei
centri abitati.
Per comprovate esigenze di
sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle precedenti
lettere f) e g), può aumentare fino al 50% la profondità del fuoristrada dalla
carreggiata.
2. Gli impianti che
ricadono in una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, sono sottoposti
a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione possa
procedere ad adeguare gli impianti medesimi nel termine e con le modalità
indicate dal Comune.
3. Il Comune, verificata
l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ne da comunicazione,
entro 60 giorni dall'avvenuta verifica, al titolare dell'autorizzazione. Il
verbale di verifica di incompatibilità, motivato dalle indicazioni di cui al
precedente comma 1, può contenere eventuali direttive per la presentazione, da
parte del titolare, di un progetto di adeguamento dell'impianto stesso. In caso
di presentazione del progetto di adeguamento, da presentare entro il termine
massimo di 30 gg. dalla notifica, il Comune provvede entro tre mesi successivi a
comunicare la fattibilità dell'intervento che deve essere realizzato nei
successivi 180 giorni, prorogabili ad un anno secondo necessità. Trascorso il
termine di 30 gg., in assenza o difformità del progetto di adeguamento, il
comune provvede alla revoca definitiva dell'autorizzazione dandone contestuale
comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, all'Agenzia delle Dogane
e al Comando Prov.le VV.F..
4. La revoca deve
contenere:
a) le motivazioni
inerenti il provvedimento;
b) l'indicazione della
data entro la quale deve essere effettuata la chiusura che non potrà essere
superiore a giorni 90 dalla notifica di revoca dell'autorizzazione;
c) l'ordine alla
disattivazione ed allo smantellamento dell'impianto, al ripristino dello stato
dei luoghi ed alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto
situate sopra suolo e sottosuolo, alla eventuale bonifica dell'area interessata,
ovvero a produrre idonea documentazione attestante l'assenza di inquinamento del
suolo.
5. Qualora il Comune,
nel termine stabilito dal precedente art. 4, comma 2, non abbia provveduto alle
verifiche di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 23,
comma 2, della l.r.
n. 23/2004.
6. In caso di revoca di
un impianto, la richiesta di altra autorizzazione del titolare assume la
priorità rispetto ad altre domande concorrenti.
7. Il presente articolo non si applica
agli impianti ricadenti nella fattispecie prevista dal comma 2, dell'art.
12,
della l.r.
n. 23/2004.]
CAPO III
ZONE
SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE
Art. 7
(Zone omogenee a
livello comunale)
[1. Ai fini della
localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. 2 aprile 1986, n.1444, il
territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così
definite:
Zona 1. Centri storici: le parti
del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse
storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);
Zona 2. Zone
residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate
diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e
C);
Zona 3. Zone per
insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di
vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti
insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del
territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D
ed F);
Zona 4. Zone
agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).
]
Art. 8
(Superficie minima dell'area
di localizzazione
dell'impianto)
[1. In relazione alla
qualità del servizio da prestare e delle tipologie di cui al precedente art. 3,
ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve
disporre delle seguenti superfici minime, nelle quali non sono compresi i
percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso:
Tipo di
impianto |
Zona
2 |
Zona
3 |
Zona
4 |
Impianto generico
con attività non oil |
mq.
2.000 |
mq.
2.500 |
mq.3.500 |
Impianto generico
senza attività non oil |
mq.
1.500 |
mq.
2.000 |
mq.2.500 |
2. Gli impianti senza la
presenza del gestore (installati o trasformati) collocati nelle aree
svantaggiate, così come definite al successivo art. 14 del presente regolamento
possono derogare dai limiti di superficie come sopra individuati. Per tali
impianti è richiesto comunque la presenza di piazzale o di adeguato fuoristrada
con profondità di rifornimento e scarico autobotti non inferiore a mt. 5.
3. Non sono definite le
superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) poiché in tale zona non sono
ammissibili nuovi insediamenti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per
l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono
previste superfici minime.
4. I Comuni possono
autorizzare una superficie inferiore fino ad un massimo del 30% per gli impianti
da ubicarsi nella zona 2. ]
CAPO IV
PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI
GLI
IMPIANTI
Art. 9
(Ubicazione degli impianti nel territorio
comunale)
[1. Le aree per la
realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione
devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicati
nelle zone omogenee.
2. Per l'area ricompresa in
più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la
superficie maggiore.
3. Nelle aree fuori dal
perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la
fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Decreto Legislativo n.
285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture
relative ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelle esistenti devono rispettare
i distacchi previsti dal nuovo codice della strada.
4. All'interno delle fasce
di rispetto possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione
dei carburanti e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per
gli utenti con handicap, con superficie massima di mq. 60 in cui possono essere
esercitate anche attività accessorie.
5. I comuni possono
riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti stabilendo i criteri
per la loro assegnazione cui si provvede, previa pubblicazione di bandi di gara,
secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati. I
criteri devono prevedere che a parità di offerta i titolari di impianti
dichiarati incompatibili ai sensi del precedente art.6 abbiano priorità per
l'assegnazione.]
Art. 10
(Distanze minime per le nuove posizioni)
[1. I nuovi impianti
devono essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a
quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e rispettare le
seguenti distanze minime da altro impianto dotato di almeno benzine e gasolio:
a) Fuori dai centri
abitati: lungo
le strade statali e provinciali il nuovo impianto non può essere installato
sulla stessa direttrice di marcia a distanza inferiore a km 15 (quindici) da
altro impianto sulle strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale
già realizzato o progettato. Negli altri casi tale distanza non deve essere
inferiore a km 7 (sette) da altro impianto similare ubicato nella stessa
direttrice di marcia e non inferiore a km 4 (quattro) nel senso
inverso;
b) All'interno dei centri
abitati: lungo
le strade statali e provinciali si applicano le distanze previste al punto a),
lungo quelle comunali km 1 (uno);
c) I Comuni capoluoghi di
provincia il cui territorio sia interessato da strade statali e provinciali con
spartitraffico centrale, in presenza di elevato ed intenso flusso veicolare,
possono prevedere in deroga una distanza inferiore fino al 70% di quella
stabilita alla precedente lett. a).
2. Gli impianti da
realizzarsi sulla stessa strada al limite tra il centro abitato e fuori centro
abitato devono comunque rispettare, reciprocamente, la distanza minima di Km. 1
(uno).
3. Le distanze sono misurate
con riferimento al percorso stradale più breve tra gli accessi più vicini
dell'impianto che precede e quello che succede sulla viabilità pubblica.
4. Per la individuazione dei
centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo
30.4.1992, n. 285, art.3, punto 8, e dal Decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
5. Per il calcolo della
distanza minima dell'impianto da autorizzare o potenziare, ubicato su strada
privata o all'interno di grandi strutture commerciali occorre far riferimento
all'accesso su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve
rispettare le distanze minime previste dal presente regolamento.
6. Nessuna distanza è
prevista per gli impianti di cui all'art. 12
della l.r.
n. 23/2004.
]
Art. 11
(Autorizzazione impianto monocarburante
di metano
autotrazione e Potenziamento)
[1. Gli impianti
esistenti che si intendono potenziare con l'aggiunta di G.P.L. e/o metano devono
rispettare la distanza minima di Km. 7(sette) da altro impianto preesistente
erogante lo stesso prodotto ubicato sulla medesima strada in entrambe le
direttrici di marcia.
2. Gli impianti
esistenti di solo G.P.L. o metano che si intendono potenziare con l'aggiunta di
benzina e gasolio devono rispettare le distanze di cui al precedente art. 10,
rispetto ad altro impianto erogante gli stessi prodotti.
3. L'autorizzazione
all'installazione di un nuovo impianto monocarburante di metano autotrazione è
concessa a condizione che l'ubicazione del nuovo impianto rispetti la distanza
di Km. 10 da altro impianto erogante lo stesso prodotto e che la stessa escluda
il potenziamento con altri prodotti ove non si rispettino le distanze previste
dal precedente art. 10. ]
Art. 12
(Indici di
edificabilità, corsie, parcheggi)
[1. La pensilina
occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi tecnici necessari
all'attività, non devono essere considerati volumi edificabili e superfici
coperte. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione
di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare i 5 metri di
altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:
a) Impianto generico
con attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di
edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto
non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e
comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di
pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di
fabbricabilità di O,5 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%,
riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente art.
8;
b) Impianto generico senza attività
non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità
stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono
essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono
avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza.
Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità
di 0,3 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferita alla
superficie minima di insediamento indicata al precedente art. 8;
c) Impianto senza
gestore: tali strutture possono prevedere una volumetria non superiore a 30
mc.;
2. Qualora l'area in
cui viene realizzato l'impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica
la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
3. La localizzazione
degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti
urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non
sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e
non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
]
Art. 13
(Tipologie
nuovi impianti e Attività integrative)
[1. Tutti i nuovi
impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del
servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito
personale nell'orario minimo di cui al successivo art. 24 e devono rispettare le
distanze, le superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente
regolamento.
2. I nuovi impianti con
attività non oil, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati,
oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di
autonome attività commerciali integrative aventi complessivamente superficie di
vendita non superiore a mq. 250 così come definita per gli esercizi di vicinato
dalla l.r.
1.8.2003, n. 11, nonché di attività di
somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di
tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica.
Tutte le predette attività non oil, ad esclusione delle rivendite di tabacchi,
sono consentite in deroga alle norme di settore.
3. Le autorizzazioni comunali alle
attività commerciali integrative previste dal precedente comma 2 devono
contenere l'esplicita indicazione che le stesse sono strettamente connesse
all'impianto dì distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi
autonomamente e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
4. Le autorizzazioni per
i punti di vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica possono essere
rilasciate sempreché la superficie dell'area dell'impianto non sia inferiore a
mq. 1.500. ]
Art. 14
(Individuazione e salvaguardia degli impianti nelle aree
svantaggiate e carenti di
servizio)
[1. Al fine di
garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree territorialmente
svantaggiate, individuate nei piccoli comuni montani con meno di 3000 abitanti,
il Comune può autorizzare, con le stesse modalità previste dal successivo art.
16, un impianto funzionante esclusivamente con il servizio self-service
pre-pagamento di cui all'art. 4,
comma 4, della
l.r.
n. 23/2004 o trasformare l'unico
impianto esistente, purché lo stesso sia localizzato ad una distanza superiore a
Km. 3 dal più vicino punto di rifornimento.
2. Al fine di
salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree
svantaggiate e carenti di servizio è consentita la prosecuzione dell'attività
prevista dall'art. 12,
comma 2, della l.r.
23/2004, anche in proprio da parte
dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre
richieste.]
CAPO VI
PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 15
(Nuovi
impianti)
[1. Possono essere
rilasciate nuove autorizzazioni per la installazione di impianti di
distribuzione carburanti per benzine, gasolio, gpl e metano autotrazione solo
nel rispetto delle superfici di cui al precedente art. 8 e delle distanze
indicate al precedente art. 10. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati
almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché di apparecchiature tipo self
service pre-pagamento.
2. Non possono essere
rilasciate autorizzazioni:
a) Per nuovi impianti e
per modifiche agli impianti esistenti nella zona 1 (centro storico);
b) Per nuovi impianti di
solo G.P.L. o di solo metano autotrazione fatto salvo, per quest'ultimo, quanto
previsto dall'art. 4,
comma 5, della l.r.
23/2004.
3. Le autorizzazioni per
gli impianti di distribuzione dei carburanti ad uso privato, per le unità da
diporto ad uso pubblico, per motovela, motopesca (Schiavi Accise) e avio per uso
pubblico, sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme fiscali, di
sicurezza antincendio, sanitarie e ambientali. ]
Art. 16
(Autorizzazione per nuovi impianti)
[1. La domanda di
autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modificazioni ed integrazioni è presentata al Sindaco del Comune in
cui si intende realizzare l'impianto. Essa deve contenere:
a) Le generalità, il
domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del
legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del
Codice Civile;
b) La località in cui si
intende installare l'impianto;
c) Una dettagliata
composizione del nuovo impianto;
d) Autocertificazione in ordine al
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8;
e) Dichiarazione
dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando prov.le VV.F. per gli
adempimenti di cui all'art. 2 del D.P.R. N. 37 del 12.1.1998, all'Agenzia delle
Dogane e alla AUSL competenti per territorio, all'Amministrazione Provinciale o
ANAS qualora l'ubicazione dell'impianto interessi tali Enti.
2. Alla domanda deve
essere inoltre allegata la seguente documentazione:
a) Perizia giurata
redatta da tecnico competente abilitato alla sottoscrizione del progetto
presentato che deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle
disposizioni dello strumento urbanistico vigente alle prescrizioni fiscali alla
sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici,
nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale previste nel presente
regolamento e al rispetto delle distanze;
b) Atto di proprietà
dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte
del proprietario. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo
impianto sia pubblica si deve altresì allegare attestazione del comune che
confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara
pubblica;
c) Disegni planimetrici
dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con
l'evidenziazione della segnaletica prevista;
d) Stralcio di mappa
della zona interessata all'impianto;
e) Stralcio di mappa
dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 300 metri a
cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a
quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi,
gallerie, piazzole di sosta, fermate autolinee ed il posizionamento della
segnaletica verticale ed orizzontale.
Unitamente alla
presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera, è
richiesto il rilascio del titolo edilizio.
3. Nel caso il comune
ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad
integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con
invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa.
Tale richiesta sospende il termine di cui all'art. 1 comma 3 del D.lgs 32/98,
che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi
integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata
integrazione il comune decide in base alla documentazione agli atti.
4. Il Comune, ricevuta
la domanda relativa a nuovi impianti provvede a:
a) Verificare la
conformità della stessa alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente,
alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio,
ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici,
nonché al rispetto delle norme previste dal presente
regolamento;
b) Verificare il rispetto delle
caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi del l'art. 2 del
D.lgs n. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;
c) Acquisire, qualora il
richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dell'Agenzia delle Dogane e del
Comando Prov.le VV.F. competenti per territorio, dell'ANAS o
dell'Amministrazione Provinciale qualora l'ubicazione interessi tali Enti;
d) Richiedere il nulla
osta dei Comuni eventualmente interessati alla medesima procedura autorizzativa
per il rispetto delle distanze minime tra impianti, prevista dal precedente art.
10.
5. Tutti gli Enti
coinvolti nella procedura devono trasmettere al comune e per conoscenza al
richiedente i rispettivi pareri di competenza entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. Qualora i Comuni ai
quali è richiesto il nulla osta ai sensi del punto d), del precedente comma 4,
comunicano l'esistenza di altra domanda, corredata a norma e pervenuta al
protocollo del comune nella medesima giornata, viene indetta conferenza di
servizio di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i Comuni interessati per
la selezione delle istanze che devono essere valutate secondo i criteri di
priorità previsti dal successivo art. 17. Le richieste non accolte in conferenza
di servizio sono rigettate dal Comune interessato.
7. L'autorizzazione
comunale alla installazione di un nuovo impianto deve obbligatoriamente
riportare la dichiarazione di aver accertato positivamente il rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a) Procedure di
concorrenza stabilite dal successivo art. 17
b) Distanze stabilite
dal precedente art. 10;
c) Indici stabiliti dal
precedente art. 8.
8. Sono fatte salve, in
quanto compatibili, le procedure definite nell'ambito dello sportello unico
(SUAP), adottate sulla base degli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs n.32/98 e della
l.r.
n.23/2004.
]
Art. 17
(Domande
concorrenti)
[1. Le istanze
relative a tutte le fattispecie previste da presente regolamento, corredate a
norma, possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore dello
stesso. Le domande vengono acquisite al protocollo comunale e valutate secondo
l'ordine cronologico di arrivo.
2. Nel caso di domande
concorrenti, corredate a norma e presentate nella medesima giornata, i criteri
nell'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) maggior numero di
prodotti petroliferi richiesti;
b) maggior numero di
attività connesse;
c) maggiore distanza da
altro impianto esistente o autorizzato;
d) aver richiesto
l'autorizzazione a seguito di revoca. ]
Art. 18
(Modifiche
Potenziamenti e ristrutturazione)
[1. Le modifiche
degli impianti previste dall'art. 5,
comma 3 della l.r.
23/2004, possono essere
realizzate previa comunicazione al Comune, al Comando Prov.le VV.F., all'Agenzia
delle Dogane, alla Provincia ed all'ANAS qualora l'ubicazione dell'impianto
interessi tali Enti;
2. Il Comune, acquisita l'istanza,
comunica al proponente entro 30 giorni l'eventuale necessità di rilascio del
titolo edilizio;
3. Decorso tale termine il proponente
può procedere all'inizio dei lavori dandone comunque comunicazione al comune;
4. Ad ultimazione dei
lavori il proponente presenta agli Enti interessati indicati al precedente comma
1, un'analitica certificazione, redatta da tecnico abilitato, dalla quale
risulti che le modifiche sono state realizzate nel rispetto delle norme di
sicurezza, di quelle fiscali, sanitarie ed ambientali.
5. La domanda di
ristrutturazione o potenziamento prevista dall'art. 5
comma 4 della
l.r. 23/2004 è presentata al comune dove
è ubicato l'impianto con le medesime modalità di cui all'art. 16, integrata da
dichiarazione di compatibilità urbanistica qualora trattasi di aggiunta dei
prodotti gpl e metano autotrazione.
6. Coloro che intendono sottoporre i
propri impianti alle modifiche o potenziamento possono procedere solo
nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica da parte del comune.
]
Art. 19
(Impianti ad
uso privato)
[1. La domanda di
autorizzazione è presentata al Sindaco del comune dove si intende realizzare
l'impianto con le modalità previste al comma 1, lett. a), b) e c) e al comma 2,
lett. b) e c), del precedente art. 16.
2. L'autorizzazione per
gli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato, è
rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate all'interno di
stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle seguenti condizioni:
a) sia dimostrata ed
accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto ad uso privato in
relazione all'attività e produttività dell'impresa;
b) ad esclusione delle
automotrici ferroviarie, il parco degli automezzi di proprietà verificato dai
libretti di circolazione, o in uso esclusivo della Ditta richiedente, non deve
essere inferiore a 12 unità, con esclusione delle autovetture.
3. L'autorizzazione comunale
alla installazione di un nuovo impianto ad uso privato deve espressamente
contenere le seguenti prescrizioni:
a) L'obbligo
dell'aggiornamento triennale dell'elenco degli automezzi che utilizzano
l'impianto;
b) Il divieto di
cessione di carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito;
c) L'avvertenza che in
caso di inosservanza dei punti a) e b) l'autorizzazione è revocata, con
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.20 della legge.
4. Nel caso di
cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono
considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale
e permanente degli automezzi all'impresa. ]
Art. 20
(Impianti
marini)
[1. La domanda di
autorizzazione è presentata al Sindaco del comune dove si intende realizzare
l'impianto con le modalità previste al comma 1, lett. a), b) e c) e al comma 2,
lett. b) e c), del precedente art. 16.
2. L'autorizzazione
comunale alla installazione di un nuovo impianto marino può essere rilasciata
solo qualora l'ubicazione dello stesso sia tale da non consentire il
rifornimento ai veicoli stradali.
3. Nel caso previsto dal
comma precedente, l'autorizzazione comunale deve espressamente contenere la
prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali, sia a
titolo oneroso che gratuito, pena la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 20
della l.r.
n. 23/2004.
4. Il divieto di cui al
comma precedente non si applica per gli impianti già esistenti che siano
collocati su tratti di rete stradale ordinaria in posizione tale da non arrecare
intralcio al traffico così come previsto dal presente regolamento. In tal caso
l'amministrazione comunale, verificata la conformità dell'impianto sotto tutti
gli ulteriori profili contemplati dalla normativa di settore, ivi compresa la
normativa fiscale, di sicurezza antincendio, sanitaria e ambientale, potrà
autorizzare il rifornimento anche ai veicoli
stradali.]
Art. 21
(Prelievo e
trasporto carburanti
in recipienti - contenitori)
[1. Gli operatori
economici, che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati
direttamente sul posto di lavoro debbono ottenere l'autorizzazione al prelievo
di carburanti presso impianti di distribuzione prestabiliti e comunque ubicati
fuori della sede stradale.
2. L'autorizzazione è
rilasciata, su istanza degli interessati, dal Comune sede degli impianti presso
i quali avviene il rifornimento, ha la validità di un anno e può essere
rinnovata. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà riportante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di
lavoro.
3. I gestori degli impianti possono
rifornire di carburante solo gli utenti provvisti di mezzi di trasporto, di
recipienti contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza ed in possesso
dell'autorizzazione di cui al comma precedente.
]
Art. 22
(Collaudo
degli impianti)
[1. Ultimati i lavori
di realizzazione di un nuovo impianto, ovvero delle modifiche apportate ai sensi
dell'art.5,
comma 1 lett. c) e f) della l.r.
23/2004, la Ditta interessata
chiede al Comune il collaudo dell'impianto.
2. Il Comune, nei trenta
giorni successivi la richiesta, convoca la commissione di collaudo prevista
dall'art. 16,
comma 2 della l.r.
23/2004, trasmettendo ai componenti
copia della documentazione inerente l'intervento.
3. Il comune effettuato il collaudo
trasmette copia del verbale a tutti gli enti ed Uffici interessati al
procedimento.
4. Ai singoli componenti
la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di Euro
150,00, a totale carico della ditta richiedente, che provvede direttamente alla
corresponsione dei relativi importi.
5. Qualora il comune non rispetta i
termini succitati la Società interessata può:
a) ricorrere
all'esercizio provvisorio previsto dall'art. 17
della l.r.
23/2004;
b) richiedere
l'intervento sostitutivo regionale previsto dall'art. 23,
comma 2 della l.r.
23/2004; in tal caso la Regione
diffida il Comune ad adempiere entro gg. 10 dalla richiesta, provvedendo, in
caso di inerzia, alla costituzione e convocazione della commissione di collaudo.
]
CAPO VII
ORARI E TURNAZIONI
Art. 23
(Principi
generali)
[1. I Comuni della
Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di
distribuzione carburanti per uso di autotrazione, sentite le organizzazioni di
categoria.
2. Al fine di garantire
la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le
compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei
prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni
domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio
notturno.
3. Le Amministrazioni comunali, in
collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di
cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture
turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di
esporli in modo visibile all'utenza. ]
Art. 24
(Orari di
apertura)
[1. Fino al raggiungimento degli
obiettivi di cui all'art. 7, comma 1, del D. lgs. 32/98, per l'espletamento
dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario
minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.
2. Tutti gli impianti
devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle
ore 12.00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore
19.00.
3. I comuni, nel rispetto del citato
orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'art. 7, comma 1 del D.lgs. 32/98, sentite le organizzazioni di categoria,
determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione
carburanti secondo le seguenti modalità:
a) dalle ore 5,30 alle
ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
b) dalle ore 7,30 alle
ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
c) dalle ore 7,30 alle
ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
e) dalle ore 8,00 alle
ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
f) dalle ore 8,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
g) dalle ore 7,30 alle
ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
h) dalle ore 6,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.
4. La scelta di una
delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'Amministrazione comunale
competente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30
giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del
gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora
legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il
proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le
esigenze di pubblico servizio.
5. Per le strade classificate di tipo
B), all'art. 2, comma 2, del D.lgs n.285/92, il gestore degli impianti può
scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione
e chiusura infrasettimanale.
6. Le richieste di cui
ai precedenti commi 4 e 5 vanno inoltrate al comune che, sentite le
organizzazioni di categoria, valuta la richiesta ed autorizza il gestore.
]
Art. 25
(Esenzioni)
[1. Gli impianti o le
attrezzature per l'erogazione di metano e di gas petrolio liquefatto sono
esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli
orari di apertura, anche se collocati all'interno di un complesso di
distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti
finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi
prodotti.
2. Le colonnine di impianti dotate di
apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed
interrotto. Il servizio durante l'orario di chiusura degli impianti deve essere
svolto senza l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere
invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura
domenicali, festivi ed infrasettimanali.
3. Le disposizioni di
cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con
self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui all'art. 4
comma 4 della l.r.
23/2004.
4. Gli impianti
provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli
orari ed i turni fissati dal presente regolamento.
5. Le attività
integrative di cui all'art. 4,
comma 2 della l.r.
23/2004, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di
apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione
ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive
tipologie.]
Art. 26
(Turni di
riposo)
[1. Nelle domeniche e
nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di
impianti almeno nella misura del 20 per cento di quelli esistenti e funzionanti
nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre
impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori,
rispettivamente al 50 per cento o al 33 per cento.
2. I comuni determinano la turnazione
del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti
non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio
comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento,
in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione
non crei pregiudizi all'utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore
e comunque nelle ore pomeridiane.
3. I comuni, d'intesa con le
organizzazioni di categoria, determinano i turni di riposo infrasettimanale
tenendo conto della necessità di assicurare il miglior servizio di distribuzione
in relazione alla concentrazione degli impianti, in particolare nei centri
urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale,
provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.
4. Gli impianti che
effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del
lunedì. Qualora questo sia festivo, l'attività viene sospesa nel primo giorno
feriale successivo.
5. Gli impianti
dotati di apparecchiature self-service post-payment devono osservare gli orari
previsti dal presente regolamento. ]
Art. 27
(Servizio
notturno)
[1. Il servizio
notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura
giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi e può essere
autorizzato agli impianti dotati di adeguato piazzale.
2. Gli impianti
autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero
l'orario di apertura.
3. Per lo svolgimento
del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal
Sindaco competente per territorio.
4. Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di
distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle
vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, tenendo
presente anche le condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio.
Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le
consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze,
in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di
vendita.
5. I titolari di impianti già
autorizzati al servizio notturno possono continuare l'attività purché richiedano
al Comune competente la continuazione del servizio entro gg. 60 dalla
pubblicazione del presente regolamento. In mancanza l' autorizzazione si intende
decaduta.]
Art. 28
(Ferie)
[1. I comuni
autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per periodi non superiori a
due settimane consecutive per ogni anno solare. L'autorizzazione alle ferie
viene determinata annualmente su domanda del gestore, d'intesa con il titolare,
in modo da garantire l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti per
assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi e
notturni.]
Art. 29
(Deroghe)
[1. I Comuni possono
derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni
di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di
carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere
superiore a 30 giorni nel corso dell'anno. ]
Art. 30
(Comunicazioni
all'utenza)
[1. E' fatto obbligo
ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre uno o
più cartelli, di dimensioni adeguate e ben visibile all'utente dalla carreggiata
e posizionato in prossimità degli accessi, indicante i prezzi praticati alla
pompa dei singoli prodotti erogati, l'orario di apertura e di chiusura, il
giorno in cui si effettua la chiusura settimanale, nonché l'impianto più vicino
che effettua il servizio notturno. In coincidenza con la chiusura degli impianti
per turno festivo o per ferie deve essere esposto, in modo ben visibile al
pubblico, un cartello riportante l'indicazione dei due impianti aperti più
vicini.
2. Lo scarico delle
autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è
consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e
comunque in presenza del gestore. ]
CAPO VIII
COMMISSIONE CONSULTIVA
REGIONALE
CARBURANTI
Art. 31
(Commissione
consultiva
regionale carburanti)
[1. In conformità a
quanto previsto dall'articolo 21 della legge, con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale è costituita la commissione consultiva regionale carburanti
della quale sono chiamati a far parte i componenti di enti ed organizzazioni di
categoria a carattere regionale e nazionale.
2. La commissione
consultiva regionale carburanti, presieduta dal dirigente della struttura
regionale competente in materia di commercio, o suo delegato, in qualità di
Presidente, si compone di:
a) un rappresentante
dell'Agenzia regionale delle Dogane;
b) un rappresentante
dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;
c) un rappresentante
dell'U.P. (Unione Petrolifera);
d) un rappresentante
nazionale dei commercianti all'ingrosso dei prodotti petroliferi operanti in
Puglia per ognuna delle seguenti associazioni: Assopetroli, Federpetroli,
Consorzio Grandi Reti;
e) un rappresentante
dell'Associazione Nazionale distribuzione stradale di gpl (gas petrolio
liquefatti) autotrazione maggiormente rappresentativa a livello regionale;
f) un rappresentante
dell'Associazione Nazionale distribuzione stradale di metano autotrazione
maggiormente rappresentativa a livello regionale;
g) un rappresentante per
ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria
dei gestori degli impianti rappresentate in Puglia: FAIB, FIGISC FEGICA-CISL;
h) un rappresentante
dell'ANAS (Azienda Nazionale per le Strade);
i) un rappresentante
dell'A.C.I. (Automobile Club Italia)
j) un rappresentante
dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);
k) un rappresentante
dell'UPI (Unione Province Italiane);
l) un rappresentante
dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani);
m) un rappresentante
dell'Unione regionale Camere di Commercio;
n) due rappresentanti
delle Associazioni delle Imprese Commerciali maggiormente rappresentativa a
livello regionale;
o) un rappresentante
delle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello
regionale;
p) due esperti nominati dall'Assessore
regionale allo Sviluppo Economico.
3. La commissione dura
in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati per il
quinquennio successivo o sostituiti nello stesso periodo su richiesta dei
rispettivi enti ed organizzazioni.
4. Seguendo le procedure di
designazione e nomina dei componenti della commissione deve far parte anche un
componente supplente che partecipi alla seduta in caso di assenza
dell'effettivo.
5. La commissione è
convocata dal presidente o su richiesta di almeno i due terzi dei componenti,
almeno otto giorni prima della seduta.
6. In prima convocazione la riunione è
valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, in seconda
convocazione con la presenza di almeno 4 componenti oltre il Presidente e le
decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti
in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sedute in prima e seconda
convocazione devono essere tenute nella stessa giornata con l'intervallo di
almeno un'ora.
7. Le funzioni di
segreteria sono svolte dal Settore Commercio.
8. La partecipazione
alle riunioni della commissione è a titolo gratuito.
]
CAPO IX
COMUNICAZIONI
Art. 32
(Comunicazioni alla
Regione)
[1. Ai sensi di
quanto previsto dall'art. 19,
comma 2 della l.r.
23/2004 il Comune deve
comunicare alla Regione:
a) Tutte le nuove
autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge;
b) Le modifiche e i
potenziamenti intervenute sugli impianti;
c) La decadenza, le
chiusure, gli smantellamenti e le sospensioni dell'attività;
d) L'autorizzazione alle
attività integrative sugli impianti o la revoca delle stesse.
2. Il titolare
dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:
a) Il cambio di bandiera
dell'impianto;
b) Il cambio di gestione
dell'impianto;
c) Le attività
integrative presenti sull'impianto.
3. L'ANAS e
l'Amministrazione Provinciale devono comunicare alla Regione ogni variazione
all'assetto o denominazione delle strade di pertinenza sulle quali sono
installati gli impianti.
4. Gli Uffici
dell'Agenzia delle Dogane devono comunicare i dati relativi agli erogati degli
impianti.
5. La Regione, potrà
richiedere, con apposita nota, ogni altra informazione ritenuta utile al
monitoraggio della rete regionale carburanti. ]
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE
Art.
33
(Regolamentazione dei Comuni)
[1. La
regolamentazione di cui al comma 4 del precedente art. 8, al comma 1, lett. c),
del precedente art. 10 e al comma 8 del precedente art. 16, deve essere
disciplinata dal Comune all'interno del proprio regolamento di attuazione.
Art. 34
(Esame delle
domande precedenti)
1. Le domande di
autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto stradale o di
potenziamento dell'impianto esistente con l'aggiunta di G.P.L., metano, benzina
e gasolio, presentate al Comune prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate,
ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione con
provvedimento espresso entro 90 giorni, prima delle istanze di cui al comma 1,
del precedente art. 17, secondo l'ordine cronologico di arrivo.
2. Qualora il Comune
ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione ad
integrazione delle domande di cui al comma precedente, onde adeguarle alla
normativa previgente, si applica la procedura prevista dal precedente art. 16,
comma 3, del presente regolamento. ]
Art. 35
(Adeguamento
al regolamento)
[1. I Comuni, per
l'esercizio delle funzioni amministrative a loro demandate dall'art. 3,
comma 1, della l.r.
n.23/2004, provvedono ad adeguare
i propri regolamenti già approvati o in fase di approvazione, ai criteri e
parametri stabiliti dal presente regolamento.]
Art. 36
(Prevalenza
del regolamento)
[1. Il presente
regolamento prevale sulle norme regolamentari e sulle disposizioni locali
emanate dai Comuni.
2. Ove vi siano
disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto con il presente
regolamento si applicano i criteri ed i parametri qui stabiliti.
]
Il presente Regolamento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,n.
7 "
Statuto della Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.