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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2020
Numero
9
Data
27/03/2020
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
“Promozione e valorizzazione delle sagre di qualità e modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)”.
Note
Bollettino n. 44, pubblicato il 30\03\2020
Allegati
Nessun allegato

 



Capo I
 Le Sagre di qualità

 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia promuove e valorizza le “Sagre di qualità” che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti tipici dei territori e la tutela del turismo, della economia, della cultura, del folklore e delle tradizioni del territorio pugliese.

2. L’obiettivo è quello di rendere facilmente identificabili le sagre tradizionali e di qualità che realmente operano per la promozione e la tutela del territorio, al fine di essere valorizzate e soprattutto tutelate anche da eventuali plagi.
  
3.  I principali obiettivi della ‘Sagra di qualità’ sono:

a) valorizzazione dei prodotti tipici dei territori individuati tra quelli a denominazione di origine protetta (DOP), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione comunale di origine (DECO), oppure che risultino essere iscritti nell’elenco ministeriale dei prodotti agroalimentari tradizionali della Puglia (PAT) e nel registro regionale delle risorse genetiche autoctone di cui alla legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico);

b) valorizzazione dei prodotti a chilometro zero di cui alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli);

c) valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da agricoltura biologica ai sensi della normativa vigente;

d) valorizzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale ai sensi della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).


Art. 2
Definizione

1. Sono “Sagre di qualità” esclusivamente quelle che rispondono ai seguenti requisiti:


a) manifestazioni temporanee che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, aventi la finalità di valorizzare un territorio mediante l’utilizzo, la vendita e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico rappresentativi della cultura, della tradizione e dell’identità del territorio stesso;

b) le sagre di qualità non possono avere una durata superiore a quattro giorni e devono:

1. prevedere iniziative e manifestazioni che valorizzino le realtà agricole, rurali, turistiche, paesaggistiche, ambientali, naturalistiche, folkloristiche, culturali e storiche del territorio;

2. assicurare che i prodotti oggetto della sagra rientrino in prevalenza tra quelli indicati all’articolo 1, comma 3;

3.svolgersi da almeno dieci anni;

4. prevedere il coinvolgimento degli operatori locali al fine di favorire la valorizzazione dei prodotti oggetto della sagra di tradizione e qualità;

5. organizzare nell’ambito della manifestazione la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevedere l’utilizzo di stoviglie, posate, bicchieri e tovaglie realizzate in materiali biodegradabili e compostabili.

 

Art. 3
Compiti della Regione

1. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, l’organizzazione di “Sagre di qualità” nel proprio territorio valorizzando il ruolo del volontariato e dell’associazionismo.
 
2. Per le finalità indicate all’articolo 1, la Regione assegna l’attestazione di “Sagre di qualità” a progetti volti alla realizzazione di manifestazioni aventi i requisiti di cui all’articolo 2.

3. I progetti individuano le specifiche modalità attuative della sagra. Il comune assicura le forme di verifica che garantiscano un controllo documentato in ordine al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2 nella fase attuativa della manifestazione.

4.  La Regione inserisce le manifestazioni che hanno ottenuto l’attestazione di “Sagra di qualità” nel calendario di cui all’articolo 4 dandone comunicazione al comune interessato.

5.  Gli esiti dei controlli indicati al comma 3 sono comunicati alla Regione.


Art. 4
Calendario regionale delle Sagre di qualità

1. La Giunta regionale istituisce e diffonde il calendario regionale delle “Sagre di qualità” e lo pubblica sul sito istituzionale della Regione.
 
2. Il calendario regionale include la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre.

3. Non possono essere iscritte nel calendario regionale dell’anno successivo, le sagre che non rispondono ai requisiti di cui all’articolo 2 o che non hanno superato positivamente i controlli di cui all’articolo 3, comma 3.


Art. 5
Regolamento

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, adotta il regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento in particolare individua:

  a) i criteri, le modalità e i termini per l’inserimento nel registro delle sagre di qualità;

  b) le modalità di costituzione e tenuta del calendario di cui all’articolo 4.


Art. 6
Logo

1. Gli organizzatori delle “Sagre di qualità” riconosciute ai sensi dell’articolo 3, comma 4, possono fregiarsi del logo “Sagra di qualità Puglia”.

2.  L’Unione nazionale delle pro loco (UNPLI) Puglia e le associazioni di categoria riconosciute a livello regionale che operano negli ambiti indicati all’articolo 1 possono aggiungere il loro logo.


Capo II
            Modifiche a disposizioni vigenti

Art. 7
 Integrazioni all’articolo 11 alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1.  Al comma 5 dell’articolo 11 alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59  (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)” aggiungere infine le seguenti parole: “, in una percentuale non inferiore al 5 per cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento.”.

Art. 8
Modifica all’articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 26  della l.r. 59/2017, come sostituito dall’articolo 68, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale)), sostituire la parola: “tre” con la seguente: “sei”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.