Capo I
Le Sagre di qualità
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Puglia promuove e valorizza le “Sagre di qualità”
che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti tipici dei territori e la
tutela del turismo, della economia, della cultura, del folklore e delle
tradizioni del territorio pugliese.
2. L’obiettivo è quello di rendere facilmente identificabili le
sagre tradizionali e di qualità che realmente operano per la promozione e la
tutela del territorio, al fine di essere valorizzate e soprattutto tutelate
anche da eventuali plagi.
3. I principali obiettivi
della ‘Sagra di qualità’ sono:
a) valorizzazione dei prodotti tipici dei territori
individuati tra quelli a denominazione di origine protetta (DOP), a
denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a indicazione
geografica tipica (IGT), a denominazione comunale di origine (DECO), oppure
che risultino essere iscritti nell’elenco ministeriale dei prodotti
agroalimentari tradizionali della Puglia (PAT) e nel registro regionale delle
risorse genetiche autoctone di cui alla legge
regionale 11 dicembre 2013, n. 39 (Tutela delle risorse genetiche
autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico);
b) valorizzazione dei prodotti a chilometro zero di cui alla
legge
regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la
promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in
materia di vendita diretta dei prodotti agricoli);
c) valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
provenienti da agricoltura biologica ai sensi della normativa vigente;
d) valorizzazione dei prodotti provenienti da agricoltura
sociale ai sensi della legge
regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura
sociale).
Art.
2
Definizione
1. Sono “Sagre di qualità” esclusivamente quelle che rispondono
ai seguenti requisiti:
a) manifestazioni temporanee che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico, aventi la finalità di valorizzare un territorio
mediante l’utilizzo, la vendita e la somministrazione di uno o più prodotti o
lavorazioni di carattere enogastronomico rappresentativi della cultura, della
tradizione e dell’identità del territorio stesso;
b) le sagre di qualità non possono avere una durata superiore
a quattro giorni e devono:
1. prevedere iniziative e manifestazioni che valorizzino le
realtà agricole, rurali, turistiche, paesaggistiche, ambientali,
naturalistiche, folkloristiche, culturali e storiche del territorio;
2. assicurare che i prodotti oggetto della sagra rientrino
in prevalenza tra quelli indicati all’articolo 1, comma 3;
3.svolgersi da almeno dieci anni;
4. prevedere il coinvolgimento degli operatori locali al
fine di favorire la valorizzazione dei prodotti oggetto della sagra di
tradizione e qualità;
5. organizzare nell’ambito della manifestazione la raccolta
differenziata ai sensi della normativa vigente e prevedere l’utilizzo di
stoviglie, posate, bicchieri e tovaglie realizzate in materiali
biodegradabili e compostabili.
Art. 3
Compiti della Regione
1. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa statale e
comunitaria vigente, l’organizzazione di “Sagre di qualità” nel proprio
territorio valorizzando il ruolo del volontariato e
dell’associazionismo.
2. Per le finalità indicate all’articolo 1,
la Regione assegna l’attestazione di “Sagre di qualità” a progetti volti alla
realizzazione di manifestazioni aventi i requisiti di cui all’articolo 2.
3. I progetti individuano le specifiche modalità attuative
della sagra. Il comune assicura le forme di verifica che garantiscano un
controllo documentato in ordine al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2
nella fase attuativa della manifestazione.
4. La Regione inserisce le manifestazioni che hanno
ottenuto l’attestazione di “Sagra di qualità” nel calendario di cui all’articolo
4 dandone comunicazione al comune interessato.
5. Gli esiti dei controlli indicati al comma 3 sono
comunicati alla Regione.
Art. 4
Calendario regionale delle Sagre di
qualità
1. La Giunta regionale istituisce e diffonde il calendario
regionale delle “Sagre di qualità” e lo pubblica sul sito istituzionale della
Regione.
2. Il calendario regionale include la denominazione, la
durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre.
3. Non possono essere iscritte nel calendario regionale
dell’anno successivo, le sagre che non rispondono ai requisiti di cui
all’articolo 2 o che non hanno superato positivamente i controlli di cui
all’articolo 3, comma 3.
Art.
5
Regolamento
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
permanente competente, adotta il regolamento entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il regolamento in particolare individua:
a) i criteri, le modalità e i termini per
l’inserimento nel registro delle sagre di qualità;
b) le modalità di costituzione e tenuta del
calendario di cui all’articolo 4.
Art. 6
Logo
1. Gli organizzatori delle “Sagre di qualità” riconosciute ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, possono fregiarsi del logo “Sagra di qualità
Puglia”.
2. L’Unione nazionale delle pro loco (UNPLI) Puglia e le
associazioni di categoria riconosciute a livello regionale che operano negli
ambiti indicati all’articolo 1 possono aggiungere il loro logo.
Capo
II
Modifiche a disposizioni vigenti
Art. 7
Integrazioni all’articolo 11
alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59
1. Al comma 5 dell’articolo 11
alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)” aggiungere infine le
seguenti parole: “, in una percentuale non inferiore al 5 per cento da
riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento.”.
Art. 8
Modifica all’articolo 26
della legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 26
della l.r.
59/2017, come sostituito dall’articolo 68,
comma 1, lettera c), della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia (legge di stabilità regionale)), sostituire la parola: “tre” con la
seguente: “sei”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.