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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2018
Numero
16
Data
31/10/2018
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Attuazione della legge regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli).
Note
Bollettino n. 144, pubblicato il 09/11/2018
Allegati
Nessun allegato

 



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art.44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1843 del 24/10/2018 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

 

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è previsto all’art. 2 quinquies della legge regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”

 

Art. 2

 Principi generali

1          La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, disciplina i procedimenti amministrativi connessi all’attuazione della legge regionale n. 15/2017 conformandoli ai principi costituzionali, all’ordinamento Comunitario, alle garanzie al cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, cosi come definite dalla Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché al regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13 ‘Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo’. Per il raggiungimento del miglior risultato, in termini di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, la Regione si avvale degli istituti più idonei tra quelli previsti dall’ordinamento.

2          Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

3          Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, la Regione incentiva l’uso della telematica, nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e nei rapporti con i cittadini.

 

Art. 3 

finalità

 

1. Il presente Regolamento definisce:

            a. le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione del censimento dei beni di cui all’articolo 2, comma 6 e di quelli di cui all’articolo 2 bis, comma 1 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26;

            b. le modalità per la presentazione della richiesta di inserimento nella Banca della Terra di Puglia di beni di proprietà privata di cui all’articolo 2 bis, comma 2 della  legge regionale 20 maggio 2014, n. 26; e per la relativa istruttoria;

            c. le modalità e le forme per assicurare adeguata pubblicità agli elenchi contenuti nella  Banca   della Terra di Puglia;

 

            d. le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuta inclusione nell’elenco dei beni privati censiti, le modalità e i termini per la presentazione di osservazioni o richieste di coltivazione diretta o di cancellazione dall’elenco;

             e. i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione di cui all’articolo 2 ter,  comma 1 della  legge regionale 20 maggio 2014, n. 26;

             f. i criteri di valutazione delle richieste di assegnazione;

            g. le modalità di controllo sulla attuazione del piano di coltivazione;

            h. le condizioni generali regolanti i rapporti tra assegnatario e proprietario o avente titolo;

            i. i criteri di determinazione dei canoni dovuti al proprietario o avente titolo e le garanzie a copertura del regolare pagamento degli stessi;

            j. i casi di revoca delle assegnazioni;

            k. le procedure per l’aggiornamento della Banca della Terra di Puglia;

            I. l’informativa sulla privacy;

            m. le modalità di accesso ai dati identificativi dei proprietari o aventi titolo nelle ipotesi di cui all’articolo 2 ter, comma 7 della  legge regionale 20 maggio 2014, n. 26.

 

Art. 4

Norme tecniche e procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni incolti o abbandonati

1          Le presenti procedure sono applicate ai terreni incolti o abbandonati, di seguito ‘terreni’, intesi quali i terreni agricoli suscettibili di coltivazione, compresi i fabbricati rurali insistenti che non siano destinati a utilizzazione agraria o agro-zootecnica da almeno due anni. Per terreni agricoli si intendono i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2          Non costituiscono terreni abbandonati o incolti, ai sensi del presente Regolamento, quelli di cui all’art. 1 comma 3 della L.R.  legge regionale 20 maggio 2014, n. 26.

3.         I terreni incolti o abbandonati vengono individuati nella Banca della Terra della Puglia dai seguenti elementi:

            a) Terreni agricoli:

                   a.1 -Comune censuario;

                   a.2 -Dati catastali identificativi;

                   a.3 -Qualità colturale

                   a.4 -Proprietà catastale;

                  a.5 - Superficie catastale;

                  a.6 - Altre informazioni utili

            b) Fabbricati rurali:

                 b.1 -Comune censuario;

                 b.2 -Dati catastali identificativi;

                 b.3 -Proprietà catastale;

                b.4 -Categoria catastale;

                b.5 -Numero vani/superficie catastale;

               b.6 -Altre informazioni utili. L’assenza dei dati richiesti non consente l’iscrizione alla Banca della Terra di Puglia.

4.         Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano i terreni agricoli di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati idonei per l’affidamento in concessione, locazione o comodato a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. L’apposito elenco, risultante da detta attività, viene approvato dalla giunta regionale ai sensi dell’art. 44 comma 2 dello Statuto della Regione Puglia.

5.         Per l’individuazione dei terreni di cui al precedente comma 1, i Comuni provvedono al censimento dei beni di cui all’articolo 2, comma 6 e di quelli di cui all’articolo 2 bis, comma 1 della  legge regionale 20 maggio 2014, n. 26, da destinare all’assegnazione in concessione, locazione o comodato, con le seguenti procedure:

        a) Per i terreni agricoli del proprio patrimonio, il Comune provvede alla ricognizione e all’individuazione dei beni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e approva il relativo elenco. Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente regolamento, il Comune trasmette l’elenco, completo dei dati di cui al precedente comma 3, al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.

        b) Per i terreni agricoli insistenti in proprietà privata il Comune, anche attraverso l’attivazione di forme di collaborazione con le Province e la città metropolitana di Bari, procede al loro censimento, potendosi avvalere del sistema informativo SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), per l’acquisizione delle informazioni sulla conduzione della particella e sulla presenza di eventuali aiuti, premi, certificazioni, nonché delle informazioni georeferenziate presenti nel sistema informativo agricoltura della Regione Puglia (SIT), ovvero di altre banche dati, fonti informative o della documentazione in proprio possesso. Nell’ambito di tale attività, il Comune verifica la sussistenza delle condizioni per cui il terreno è censibile quale terreno abbandonato o incolto.

Ai privati proprietari o aventi titolo dei terreni risultanti dal censimento è comunicato, con modalità telematiche, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale ovvero, in subordine, con raccomandata con avviso di ricevimento, l’inserimento dei medesimi in un elenco, da approvare con le modalità di cui al punto a).

6. Il Comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente con cadenza annuale, procede alla pubblicazione tramite il proprio sito web istituzionale, all’affissione sull’albo pretorio e ad altre forme di comunicazione istituzionale, di un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità, da parte di privati proprietari o aventi titolo, ad iscrivere i terreni nella Banca della Terra di Puglia di cui agli articoli n. 5 e 6 del presente regolamento ai fini dell’assegnazione in concessione, locazione o comodato a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, i proprietari o aventi titolo sui terreni inseriti nell’elenco possono inviare istanza al Comune:

     di conferma della disponibilità ad iscrivere detti terreni nella Banca della Terra di Puglia, ai fini dell’assegnazione;

    di cancellazione di detti terreni dagli elenchi, con istanza motivata. In tal caso, il Comune provvede a comunicare l’accettazione o il diniego dell’istanza medesima;

   di impegno alla rimessa a coltura di detti terreni. In tal caso, il Comune verifica l’effettiva rimessa in coltura e, in caso di esito negativo, provvede all’iscrizione dei terreni nell’elenco.

Decorsi i termini di cui al precedente periodo, il Comune approva in via definitiva l’elenco dei terreni abbandonati o incolti. Nell’elenco sono specificati i terreni per i quali non è stato possibile identificare o reperire i privati proprietari o gli aventi titolo. Nell’elenco sono inoltre specificati i terreni che non possono essere considerati incolti o abbandonati, di cui sia stata acquisita la disponibilità da parte dei privati proprietari o degli aventi titolo, all’assegnazione in concessione, locazione o comodato a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune trasmette l’elenco, completo dei dati di cui al precedente comma 3, al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.

7. Il Comune provvede all’aggiornamento dell’elenco e alla relativa comunicazione, da trasmettere al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni anno.

 

                                                                                                                              Art. 5

 Procedure per l’inserimento dei terreni di cui alle lettere a) e b), comma 2, art. 2 quater della  legge regionale 20 maggio 2014, n. 26, nella Banca della terra di Puglia e per la loro assegnazione

1          La Regione Puglia, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi relativi ai terreni pubblici e di proprietà privata di cui sia stata acquisita la disponibilità all’assegnazione, inserisce i suddetti terreni nella Banca della Terra di Puglia, dandone comunicazione ai Comuni. La Regione adotta le modalità e le forme idonee per assicurare l’adeguata pubblicità agli elenchi contenuti nella Banca della Terra di Puglia.

 2.    Le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione, locazione o comodato dei terreni, a favore di chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, sono attivate come di seguito:

            -per i beni di cui alla lettera a), comma 2, art. 2 quater della  legge regionale 20 maggio 2014, n. 26, l’assessorato regionale al demanio e patrimonio approva avvisi pubblici conformi alle previsioni contenute nelle leggi regionali 26 aprile 1995, n. 27 e 5febbraio 2013, n. 4 e del R.r. n. 23/2011;

            -per i beni di cui alla lettera b), comma 2, art. 2 quater della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26, l’assessorato regionale all’agricoltura approva avvisi pubblici, che prevedono:

              ° le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, il numero massimo di istanze presentabili dal medesimo richiedente, l’estensione massima del terreno oggetto di assegnazione, i criteri per l’individuazione dell’assegnatario;

              ° la predisposizione di un piano di coltivazione per la rimessa a coltura dei terreni;

              ° i criteri per l’assegnazione dei terreni previsti al comma 3 articolo 2 ter della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26,.

3.         Le procedure di cui al comma precedente sono perfezionate con l’individuazione dei terreni che possono essere assegnati. Il provvedimento di assegnazione è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di un contratto, tra quelli previsti dalla normativa vigente in materia di contratti agrari ovvero, nel caso di terreni demaniali regionali, dalle leggi regionali 26 aprile 1995, n. 27 e 5febbraio 2013, n. 4 e del R.r. n. 23/2011; , stipulato con il proprietario o avente titolo.

4.         Esperite le procedure di evidenza pubblica previste dall’avviso e perfezionata l’assegnazione del terreno, entro i successivi 60 giorni si provvede all’aggiornamento della Banca della Terra della Puglia.

5.         Per i beni di proprietà comunale cui alla lettera a), comma 2, art. 2 quater e per i beni di cui alla lettera b) comma 2, art. 2 quater della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26, il Comune può attivare le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione, locazione o comodato dei terreni, procedendo autonomamente alla loro assegnazione. L’esercizio di tale facoltà deve essere comunicato dal Comune medesimo alla Regione, contestualmente alla trasmissione dell’elenco, o del suo aggiornamento.

6.         La Regione Puglia, nel caso di avviso pubblico attivato dal Comune, verificata la coerenza con le finalità della legge, della data di pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale del Comune, provvede alla pubblicazione del medesimo sulla Banca della Terra di Puglia, evidenziando la data di scadenza.

7.         Il Comune, al fine di provvedere all’aggiornamento della Banca della Terra di Puglia, entro i 30 giorni successivi all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica previste dall’avviso e perfezionate con l’assegnazione dei terreni, comunica alla Regione Puglia l’avvenuta assegnazione e ogni successiva variazione della stessa, ai fini dell’aggiornamento della Banca della Terra della Puglia.

 

Art. 6

Procedure per l’inserimento dei terreni di cui alla lettera c), comma 2, art. 2 quater della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26,, nella Banca della Terra di Puglia e per la loro assegnazione

1          La Regione Puglia, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi, completi dei dati catastali identificativi dei beni individuati e di ogni altra utile caratterizzazione, relativi ai terreni di proprietà privata di cui non sia stata acquisita la disponibilità all’assegnazione inserisce i suddetti terreni nella Banca della Terra di Puglia, dandone comunicazione ai Comuni.

2          Chiunque intenda ottenere l’assegnazione dei suddetti terreni presenta al proprietario o avente titolo, identificato attraverso gli estremi pubblicati sulla Banca della Terra di Puglia, una richiesta corredata dal piano di coltivazione di cui all’art. 7.

3          Il proprietario o l’avente titolo, nel caso in cui accolga la richiesta di cui al punto precedente, una volta perfezionato ai sensi di legge il relativo contratto con il richiedente l’assegnazione, ora assegnatario, ne dà comunicazione al Comune, evidenziando la data di scadenza ed ogni variazione dei termini dello stesso, comprese eventuali revoche o rinunce da parte dell’affidatario. Il Comune provvede ad effettuare l’aggiornamento di cui al comma 6 art. 2 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26,.

 

Art. 7

Criteri per la redazione del piano di coltivazione

1          Il Piano di coltivazione è presentato, nei modi e nei termini previsti dagli avvisi di cui all’art. 5, unitamente all’istanza, da chiunque intenda ottenere l’affidamento in concessione, locazione o comodato dei terreni, in forma singola o associata, per l’esercizio su di essi dell’attività agricola, ovvero da chiunque presenti al proprietario o avente titolo la richiesta di cui all’art. 6.

2          Il piano tiene conto di altri terreni già in conduzione da parte del richiedente, e comunque deve riguardare la superficie necessaria a garantire un tempo di lavoro complessivo pari ad almeno n. 15 ore lavorative annue, determinato in base ai parametri contenuti nell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 6191 del 28/07/1997, aggiornati con la D.D.S./ALI n. 356 del 30 agosto 2007.

            3. Il Piano di coltivazione contiene:

            a. l’identificazione della superficie attraverso dati disponibili nella Banca della Terra di Puglia;

            b. nel caso in cui non si tratti di nuova azienda, i dati identificativi, catastali e di proprietà/ possesso di terreni già in conduzione, nonché la situazione colturale ex ante;

            c. lo stato di fatto e la condizione agronomica dei terreni richiesti;

            d. gli obiettivi di ripristino produttivo e gli interventi per la rimessa a coltura dei terreni, la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi;

            e. l’inizio ed i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;

            f. la definizione dell’arco temporale per cui si richiede l’assegnazione, che deve risultare congruo rispetto all’attuazione del piano che non può comunque superare i quindici anni, assumendo quale riferimento i termini indicati nella Legge 3 maggio 1982, n. 203 recante ‘Norme sui contratti agrari’.

            g. l’eventuale gestione dell’irrigazione, con la descrizione dei sistemi di irrigazione secondo criteri di sostenibilità nell’uso della risorsa idrica;

            h. l’eventuale conversione del sistema di produzione in agricoltura biologica o di applicazione di metodi di produzione integrata.

 

Art. 8 

Criteri per l’approvazione del piano di coltivazione e per la selezione dei richiedenti

1. Il Piano di coltivazione è valutato secondo i seguenti criteri:

            a. Chiarezza del piano. Il criterio è applicato sulla base dei seguenti elementi: chiarezza degli obiettivi, degli interventi e opere per la messa a coltura, delle metodologie e tecniche sostenibili di coltivazione.

            b. Qualità del piano. Il criterio è applicato sulla base dei seguenti elementi: coerenza tra gli obiettivi di ripristino produttivo, gli interventi per la rimessa a coltura dei terreni e le tecniche di coltivazione; sistemi produttivi proposti (agricoltura biologica, agricoltura integrata, ecc); gestione della risorsa idrica e del suolo; congruità dei tempi.

            c. Numero ore lavorative annue impiegate. Il criterio è applicato sulla base del maggior numero di ore lavorative impiegate.

            d. Durata. Il punteggio è applicato sulla base della maggiore durata del piano.

 

È assegnato un punteggio aggiuntivo ai piani di coltivazione presentati da:

 − coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, singoli o associati;

− richiedenti con meno di 40 anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione;

− donne;

− soggetti disoccupati di età superiore a 50 anni.

2. In caso di esito positivo della verifica da parte dell’Ente che ha attivato le procedure di cui al comma 2 o del comma 3 dell’art. 5 del presente regolamento, lo stesso approva il piano; in caso di esito negativo, provvede a darne comunicazione al richiedente nel rispetto dell’art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i.

 

Art. 9

Criteri di determinazione del canone dovuto ai proprietari dei terreni assegnati

1          Ai proprietari dei terreni assegnati di cui alla lettera a), comma 2, art. 2 quater della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26,, è dovuto un canone annuo determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%. In ogni caso il canone non può essere inferiore ad euro 50,00. I canoni sono aggiornati ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT.

2          Il proprietario o avente titolo dei beni di cui alle lettere b) e c), comma 2, art. 2 quater della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 e l’assegnatario possono accordarsi sull’importo di un canone diverso da quello previsto al precedente comma, se del caso facendo ricorso all’assistenza delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative ai sensi della vigenti norme sui contratti agrari.

 

Art. 10 

Criteri e modalità di controllo

1. Le modalità di controllo sul piano di coltivazione, di cui all’art. 2 quinquies della legge regionale 29 maggio 2017, n. 15, saranno disciplinate nei singoli avvisi di cui all’art. 5 del presente regolamento.

 

Art. 11 

Revoche delle assegnazioni

1. A seguito di formale comunicazione da parte del proprietario o avente titolo della risoluzione, a qualsiasi titolo, o del mancato rinnovo del contratto di cui al comma 3 art. 5 del presente regolamento stipulato tra esso e l’assegnatario, la Regione attiva le procedure di revoca dell’assegnazione e provvede all’aggiornamento della banca della terra.

 

Art. 12

Informativa sulla Privacy

1          I dati forniti dai Comuni, dai proprietari e dagli aventi diritto in attuazione della legge regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)” sono trattati, sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Regione Puglia, Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679.

2          In relazione al trattamento dei predetti dati, i proprietari e aventi titolo possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03.

3.      Il trattamento oggetto alla presente informativa è effettuato in riferimento agli obblighi previsti dalla legge regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni allalegge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”.

4.         La Regione Puglia si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte, fatto salvo il rispetto delle norme sul diritto di accesso e sulla tutela della privacy.

5.         Il Titolare del trattamento è la Regione Puglia.

 

Art. 13 

Modalità di accesso ai dati identificativi dei proprietari o aventi titolo nelle ipotesi di cui all’articolo 2 ter, comma 7

1          Con riferimento ai beni privati censiti come incolti o abbandonati dei quali non sia stata acquisita la disponibilità all’assegnazione ai sensi del comma 2 e inseriti nella Banca della Terra di Puglia, chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola in riferimento alle procedure di cui all’art. 6 del presente regolamento, può ottenere i riferimenti dei relativi proprietari o aventi titolo dal comune in cui i beni sono situati.

2          Il comune, previo assenso del proprietario o avente titolo, fornisce i dati richiesti. Le condizioni del relativo affidamento sono definite dalle parti ai sensi del presente regolamento e disciplinate dalla normativa vigente.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.