IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
1081 del 09/07/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
ART. 1
All’articolo 3
del R.R.
10 aprile 2020, n. 7 (R.R.
8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche
ed integrazioni) sono soppresse le parole
“c) da enti gestori di strutture
di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R.
n. 12/2015”
e le parole
“fino ad un massimo di n. 3 Moduli per ente
richiedente per ASL”.
ART. 2
L’articolo 7
del R.R.
10 aprile 2020, n. 7 (R.R.
8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche
ed integrazioni) è sostituito dal seguente:
Art.10 “PARERE DI COMPATIBILITA’”
1. Al fine di favorire la valorizzazione di esperienze nel
trattamento dei disturbi dello spettro autistico, atteso che il presente
regolamento non prevede fabbisogno per le strutture di tipologia “Comunità
residenziale” di cui all’art. 6, sono ammissibili:
i. le istanze di autorizzazione alla
realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate
da enti gestori che non abbiano già ottenuto, nell’ambito del territorio
regionale, un parere favorevole di compatibilità per la medesima tipologia di
struttura per la quale viene presentata istanza (Moduli ex art. 4 o Centro
Diurno socio-educativo-riabilitativo ex art. 5), ferma restando la possibilità
di ottenere pareri favorevoli di compatibilità nel limite massimo di 3 Moduli
e di n. 1 Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo, al quale potrà
aggiungersi n. 1 Comunità residenziale nel caso di futura determinazione di
fabbisogno, per l’intero territorio regionale;
ii. in conseguenza di quanto innanzi,
le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del
parere di compatibilità per n. 1 o 2 Moduli ex art. 4 del presente regolamento
presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto parere favorevole di
compatibilità, rispettivamente, per n. 2 o n. 1 Modulo ex art. 4 nell’intero
territorio regionale.
2. Con riferimento alla struttura di tipologia “Modulo” ex
art. 4 del presente regolamento (R.R.
9/2016), in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati
ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare l’esperienza
maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali
tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di
compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di
fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze,
il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013
nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di
riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione regionale
competente, in via prioritaria dal possesso di un riconoscimento rilasciato da
Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai
trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD e, in via residuale,
dal possesso dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano
avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati, nei tre anni
anteriori al 1° gennaio 2020.
Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entra in vigore dalla
data di pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Puglia.