IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
409 del 30/03/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
ART.
1
• L’articolo 1 “Livelli assistenziali territoriali specifici
per i disturbi dello spettro autistico” è così sostituito:
Art.1
LIVELLI ASSISTENZIALI TERRITORIALI SPECIFICI PER I
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
La Rete di assistenza dedicata ai Disturbi dello Spettro
Autistico (ASD), tenuto conto della legge 18 agosto 2015, n.134 “Disposizioni in
materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello
spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, delle “Linee Guida regionali
per l’Autismo “, approvate con DGR n.1521 del 2 agosto 2013 “Attuazione
dell’Accordo C.U. del 22 novembre 2012. Approvazione Linee Guida regionali per
l’Autismo”, dell’Intesa sancita con la C.U. 10 maggio 2018 “Aggiornamento delle
linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro
Autistico, nonché del DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione ed aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” si articola come di seguito riportato:
-Centri Territoriali per l’Autismo delle ASL (CAT): questi si inseriscono
nella organizzazione delle unità operative di NPIA, per i minori e del CSM
per gli adulti;
-Moduli/Centri territoriali ambulatoriali/domiciliari
dedicati terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi, pubblici e/o privati
accreditati, per gli ASD;
-Strutture educative e socio-ri/abilitative,
diurne e residenziali, di mantenimento e promozione dell’inclusione sociale e
lavorativa per gli ASD;
Centri di Ricovero e cura per acuti.
Centri di
Riferimento ad Alta Specializzazione.
ART. 2
• All’articolo 2 “NORME GENERALI DELLA RETE DI ASSISTENZA PER
GLI ASD”, dopo il comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
18. La Regione, di concerto con l’ARESS, predispone il
percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) finalizzato a definire la
sequenza di interventi più appropriati all’età ed ai bisogni specifici del
paziente. Il percorso, multi-professionale e interdisciplinare, dev’essere
declinato sia sul piano clinico che su quello dell’organizzazione e gestione dei
servizi. Il CAT competente, sulla base del PDTA così determinato, definisce i
profili diagnostici terapeutici coerenti con il singolo caso trattato.
ART. 3
• All’articolo 4 “MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI
INTENSIVI ED ESTENSIVI” il comma 1 è così sostituito:
1. Ogni Modulo territoriale dedicato
terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (di seguito indicato anche
come struttura) può essere attivato, secondo le procedure di cui al successivo
art. 10:
a) da ciascuna ASL presso il CAT, del quale costituirà nucleo
aggregato. Resta inteso che qualora nello stesso arco temporale pervengano più
richieste comunali di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, la
richiesta presentata dal Comune su istanza della ASL avrà la priorità rispetto
alle altre
istanze comunali pervenute nel medesimo arco temporale;
b)
dagli enti gestori che abbiano ricevuto un riconoscimento da Società
Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai
trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD;
[c) da enti
gestori di strutture di recupero e riabilitazione funzionale dei minori
portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex
R.R.
n. 12/2015; ] (1)
d) da enti
gestori di strutture sanitarie che abbiano maturato un’esperienza in campo
riabilitativo sanitario, vale a dire che abbiano gestito strutture
extraospedaliere riabilitative accreditate di riabilitazione ex art. 26 L. n.
833/1978 o di riabilitazione psichiatrica ex R.R.
n. 7/2002 che hanno stipulato contratti con le ASL del territorio
regionale da almeno 5 anni prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento;
e) da enti gestori di strutture socio-sanitarie, regolarmente
iscritte nei Registri di cui all’art. 53
della L.R.
n. 19/2006 e s.m.i. ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali
(UVM), per il periodo corrispondente al triennio precedente al 1° gennaio
2020, abbiano inviato– con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti in
età evolutiva in numero pari ad almeno il 40% dei posti autorizzati al
funzionamento per i tre anni precedenti al 1° gennaio 2020 ed
indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM.;
[fino ad un massimo di n.
3 Moduli per ente richiedente per ASL.] (2)
• Nel comma 4, il numero 100 è sostituito con il
numero “300”.
• All’ articolo 4, dopo il comma 9.2 è
aggiunto il seguente comma:
9.3 Lo standard minimo previsto per ciascun modulo dev’essere
composto dalle seguenti figure professionali:
• All’articolo 4, dopo il comma 9.5 sono aggiunti
aggiunto, in fine, i seguenti commi:
9.6 I professionisti sanitari della
riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo (terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000; terapista
della neuropsicomotricita’ dell’età evolutiva D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 - D.M.
27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 -D.M. 27 luglio
2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio
2000).
9.7 I professionisti sanitari della riabilitazione (logopedista
ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 -D.M. 27 luglio 2000; terapista della
neuropsicomotricita’ D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 -D.M. 27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 -D.M. 27 luglio 2000;) possono
essere tra loro intercambiabili in relazione ai bisogni assistenziali dei
soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione, fermo restando il numero
complessivo di unità riportato nelle tabelle 1, 2, 3 di cui al comma 9.3.
9.8 In riferimento agli educatori professionali in servizio
nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
rinvia a quanto previsto dall’art. 46
del R.R.
n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare
riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n.
205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie.
9.9 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e della
salute sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono
operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3
di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per
arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per
frazioni inferiori allo 0,5.
(1) Lettera soppressa dal R.R.
13/2020, art. 1.
(2) Parole soppresse dal R.R.
13/2020, art. 1.
ART. 4
• All’articolo 5 “ART. 60
QUATER DEL REGOLAMENTO
REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N.4”, dopo il comma 1.8.2 sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
1.8.3 I professionisti sanitari della riabilitazione devono
essere in possesso di idoneo titolo (tecnico della riabilitazione psichiatrica
ex D.M 29 marzo 2001, n. 115 -D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex
D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000).
1.8.4 In riferimento agli educatori professionali in servizio
nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
rinvia a quanto previsto dall’art. 46
del R.R.
n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare
riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n.
205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie.
1.8.5 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e
della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori,
possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo
di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per
arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per
frazioni inferiori allo 0,5.
ART. 5
• All’articolo 6 “ART. 57 BIS DEL REGOLAMENTO
REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N.4”,
• All’articolo 6, dopo la tabella di cui al comma
1.8.1, è aggiunto il seguente comma:
1.8.2 E’ garantita l’assistenza durante le ore notturne.
• All’articolo 6, dopo il comma 1.9 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
1.10 I professionisti sanitari della riabilitazione devono
essere in possesso di idoneo titolo (tecnico della riabilitazione psichiatrica
ex D.M 29 marzo 2001, n. 115 - D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex
D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000).
1.11 In riferimento agli educatori professionali in servizio
nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
rinvia a quanto previsto dall’art. 46
del R.R.
n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare
riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n.
205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie.
1.12 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e
della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori,
possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo
di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per
arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per
frazioni inferiori allo 0,5.
ART. 6
• L’articolo 9 “DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO” è così
sostituito:
1. II fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli
ASD, ai sensi dell’art. 3 ter del Dlgs n. 502/92 e s.m.i. e della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., per il biennio 2020-2021, in via sperimentale, è così
determinato:
- almeno n. 1 Centro Territoriale per l’Autismo nell’ambito
di ciascuna ASL;
- n. 1,5 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000
abitanti per ciascuna ASL;
- n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni
ogni 100.000 abitanti;
- n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali
ogni 100.000 abitanti.
2. Oltre al fabbisogno di cui al comma 1, è aggiunto n. 1
centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico per ciascun capoluogo di provincia.
3. Nell’ambito del fabbisogno di cui al comma 1 rientrano:
a) i moduli di cui all’art. 4
del R.R.
n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5
e 6
del R.R.
n. 9/2016 pubbliche e private, già autorizzati all’esercizio o accreditati
alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) i moduli di cui
all’art. 4
del R.R.
n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt.5 e
6
del R.R.
n. 9/2016 pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di
compatibilità favorevole e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
ART. 7 (3)
• L’articolo 10 “AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO” è così
sostituito:
Art.10
“PARERE DI COMPATIBILITA’”
1. Al fine di favorire la valorizzazione di esperienze nel
trattamento dei disturbi dello spettro autistico, atteso che il presente
regolamento non prevede fabbisogno per le strutture di tipologia “Comunità
residenziale” di cui all’art. 6, sono ammissibili:
i. le istanze di autorizzazione alla
realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate
da enti gestori che non abbiano già ottenuto, nell’ambito del territorio
regionale, un parere favorevole di compatibilità per la medesima tipologia di
struttura per la quale viene presentata istanza (Moduli ex art. 4 o Centro
Diurno socio-educativo-riabilitativo ex art. 5), ferma restando la possibilità
di ottenere pareri favorevoli di compatibilità nel limite massimo di 3 Moduli
e di n. 1 Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo, al quale potrà
aggiungersi n. 1 Comunità residenziale nel caso di futura determinazione di
fabbisogno, per l’intero territorio regionale;
ii. in conseguenza di quanto innanzi,
le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del
parere di compatibilità per n. 1 o 2 Moduli ex art. 4 del presente regolamento
presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto parere favorevole di
compatibilità, rispettivamente, per n. 2 o n. 1 Modulo ex art. 4 nell’intero
territorio regionale.
2. Con riferimento alla struttura di tipologia “Modulo” ex
art. 4 del presente regolamento (R.R.
9/2016), in considerazione dell’elevata complessità dei
trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di
salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie
che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste
comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed
in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di
cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR
n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito
territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della
Sezione regionale competente, in via prioritaria dal possesso di un
riconoscimento rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri
concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età
evolutiva con ASD e, in via residuale, dal possesso dell’esperienza specifica
nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età
evolutiva, inviati, nei tre anni anteriori al 1° gennaio 2020.
(3) Articolo sostituito da lR.R.
13/2020, art.2.
ART. 8
• Dopo l’articolo 10 “AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO” è
aggiunto il seguente articolo:
Art.11
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO
Per quanto
attiene le procedure di autorizzazione e di accreditamento, nonché i requisiti
di carattere generale, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia,
ed, in particolare, alla L.
R. 9/2017 e s.m.i., al Regolamento
Regionale n. 3/2005 e ss. mm. ed ii, al Regolamento
Regionale n.16/2019.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.