CAPO I
Disposizioni in materia sanitaria
Art.
1
Abrogazione del comma 2 dell’articolo 49
della l.r.
52/2019
e definizione modalità di determinazione del fabbisogno
1. Il comma 2 dell’articolo 49
della legge
regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021) è
abrogato.
2. Il fabbisogno delle Risonanze magnetiche nucleari (RMN)
grandi macchine, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge regionale
2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e
all’articolo 3,
comma 32, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008- 2010 della Regione Puglia)
è determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale.
CAPO II
Ratifica variazione di
bilancio
Art. 2
Ratifica della variazione di bilancio adottata in
via d’urgenza dalla Giunta regionale con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070
(Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi
dell’articolo 109, comma 2 bis, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni,
dalla l. 27/2020
1. Ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall’articolo 1, comma 786, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, è ratificata la variazione al bilancio regionale
2021-2023 adottata con deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2021, n.
1070.
CAPO III
Disposizioni in materia
ambientale
Art. 3
Modifiche alla l.r.
17/2007
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2
della legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Diposizioni in campo ambientale, anche in
relazione al decentramento delle funzioni amministrative) è aggiunto il
seguente:
“2 bis. Nelle more dell’approvazione di una disciplina
normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia
ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere
che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate
all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui
all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata
all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa
anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano
già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui
procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53,
comma 1, della legge regionale
12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.