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Codice delle Leggi
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Regolamento Storico

Anno
2021
Numero
3
Data
26/03/2021
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i..
Note
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R.  20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 463 del 22/03/2021 di adozione del Regolamento;


EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1

Disposizione generale


1. Le disposizioni del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”, richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti. 

                                                                           Art.   2

Abrogazione dell’art. 35  (Verifica di compatibilità per l’autorizzazione di strutture sociosanitarie)
 

 

1. L’art. 35 (Verifica di compatibilità per l’autorizzazione di strutture sociosanitarie) è abrogato. 

                                                                                                         Art. 3
                                                                      Modifica all’art. 41 (Attività di vigilanza e controllo)

1. L’articolo 41  (Attività di vigilanza e controllo) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 41  (Attività di vigilanza e controllo)

1.               I Comuni competenti per territorio esercitano l’attività di vigilanza avvalendosi degli uffici tecnici comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, delle ASL competenti per territorio.

 

2 .              Il Comune nell’esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti dalla legge regionale e dal presente regolamento, comunica tempestivamente al legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del servizio, il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida deve indicare le necessarie prescrizioni e un termine da 30 a 90 giorni per l’adeguamento.

Il Comune, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida, ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge regionale, sospende o revoca il provvedimento di autorizzazione, in relazione alla gravità delle violazioni.

 

3.      In caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia, il Comune può disporre, senza la preventiva diffida, la sospensione o la revoca dello stesso provvedimento, individuando contestualmente le misure idonee a tutelare gli utenti.

 

                                                                                                         Art. 4 

                                                                 Modifica all’art. 52 (Centro socio-educativo diurno)

1. L’art. 52  (Centro socio-educativo diurno)  è sostituito dal seguente:

“Articolo 52

(Centro socio-educativo diurno)

1. Il Centro socio-educativo diurno deve avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

Il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza. E’ necessario che il centro socio-educativo diurno rivolga la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio di riferimento, al fine di promuoverne l’integrazione sociale e culturale. Il Centro può accogliere anche minori non residenti nello stesso Comune, qualora nell’ambito territoriale di riferimento non vi siano centri diurni sufficienti a rispondere ai molteplici bisogni di minori e famiglie. Il Centro diurno deve provvedere in tal caso ad organizzare un servizio di trasporto per i minori. Il centro offre sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie ed opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei Comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità educative e delle comunità di pronta accoglienza per minori.

Ricettività

Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori in età compresa dai 6 ai 18 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o Comune e nell’ambito territoriale di riferimento. E’ possibile la suddivisione della struttura in moduli da 30 minori ciascuno, purché ogni modulo rientri negli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione comune di attività e servizi generali, non in contrasto con il presente regolamento. Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di max 10 persone, preferibilmente aggregate per classi d’età o in gruppi di max 5 persone, se presente un minore disabile.

Prestazioni

La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita, l’accompagnamento, l’orientamento. Assicura supporti educativi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie.

Il Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli ospiti, valorizzandone il protagonismo. Il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali: · attività sportive;

 · attività ricreative;

· attività culturali;

· attività di supporto alla scuola ;

· momenti di informazione;

· somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura.

Le attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati coni programmi e le attività degli altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel territorio. Le famiglie e le associazioni di rappresentanza delle stesse partecipano alla determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi. Gli ospiti partecipano alla determinazione del programma e del calendario delle attività del Centro. L’orario di funzionamento del Centro deve essere compatibile con le esigenze di studio e formative degli ospiti.

 

Personale

Operatori in possesso di qualifiche professionali funzionali alla realizzazione delle attività educative, formative, ludico-ricreative, di sostegno e supporto scolastico, laboratoriali, in rapporto di almeno 1 ogni 10 minori. Tra gli operatori devono figurare almeno 1 educatore ogni 30 minori. Se il centro accoglie anche minori con disabilità deve essere previsto personale qualificato nell’area socio-psico-pedagogica in rapporto di 1 ogni 3 minori diversamente abili. Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore di apertura del centro. Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa.

Caratteristiche

La struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie complessivamente non inferiore a 150 mq. per 30 minori, in ogni caso rispondenti alle

strutturali

norme d’igiene e sicurezza, alle attività previste e al riposo. Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni dieci ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al personale.”

 

                                                                                                         Art. 5
                                                                  Abrogazione dell’art. 57 (Comunità socio–riabilitativa)

1. L’art. 57 (Comunità socio–riabilitativa) è abrogato.

                                                                                                       Art. 6 
                                  Abrogazione dell’art. 58  (Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili)

1. L’art. 58   (Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili) è abrogato.

 

                                                                                                        Art.  7

                                            Abrogazione  dell’art. 59  (Residenza sociale assistenziale  per diversamente abili)

1. L’art. 59  (Residenza sociale assistenziale  per diversamente abili) è abrogato.

 

                                                                       Art.  8

                     Abrogazione dell’art. 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo)

1. L’art. 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo)  è abrogato.

 

                                                                                             Art.  9

         Abrogazione dell’art. 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza)

1. L’art. 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza)  è abrogato.

 

                                                                                         Art. 10
                                        Abrogazione dell’art. 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani)
                                           

1. L’art. 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani) è abrogato.

                                                                                  Art. 11 
                                   Modifica  dell’art. 67 (Residenza sociale  assistenziale per anziani)

1. L’art. 67  (Residenza sociale assistenziale per anziani) è sostituito dal seguente:

“1. 1. La residenza sociale assistenziale per anziani deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La residenza sociale assistenziale eroga servizi socio-assistenziali a persone a con deficit funzionali, in età superiore ai 64 anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.

Ricettività

Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 120 ospiti.

Prestazioni

Le Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:

-assistenza tutelare diurna e notturna;

-attività socializzanti ed educative;

-prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della             somministrazione dei pasti.

Personale

Amministrazione: responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi; Servizi generali: 

    cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di 120 ospiti);

 • lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.

I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata. Prestazioni socioassistenziali:

 •         Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti per 36 ore settimanali;

 •     Assistente sociale: 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;

           Presenza programmata in misura funzionale alle attività di socializzazione e animazione dell’educatore professionale socio-pedagogico e dell’animatore. Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. La struttura deve avere un coordinatore in possesso di diploma di laurea dell’area socio psico-pedagogica impegnato per un minimo di 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.

 

Modulo abitativo

Camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap. La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie non inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori. La palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura minima per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.”

 

                                                                                                                    Art.  12

                                                                     Modifica dell’art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare)

 

     1. Il paragrafo Personale dell’art. 87  (Servizio di assistenza domiciliare) è sostituito dal seguente:

“Personale

Figure professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno nella misura di almeno 1 OSS per 36 ore settimanali ogni 10 utenti, per l’alimentazione e l’igiene della persona, oltre ad eventuali figure ausiliarie per l’igiene della casa. Coordinatore del servizio in possesso di diploma di laurea nell’area socio psico pedagogica, con funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività del servizio e gestione del personale impiegato.

Per le attività di teleassistenza e telemonitoraggio è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza con specifica formazione per l’assistenza di base alla persona anziana e in condizioni di disagio e/o solitudine, nella misura di almeno 1 postazione telefonica e web monitorata h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante l’impiego di specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio degli utenti assistiti. La attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte integrante del servizio di assistenza e possono essere assicurate dall’Ambito e dalla ASL avvalendosi delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni, ai sensi commi 3 e 4 dell’art. 21 del presente regolamento.”

 

2. Il paragrafo Articolazione territoriale dell’art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare) è sostituito dal seguente:

“Articolazione territoriale

Il servizio di assistenza domiciliare deve avere una sede operativa di partenza e articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli Ambiti territoriali.

 

         Art.  13 
               Modifica dell’art. 87 bis (Assistenza educativa domiciliare)

1.Il paragrafo Personale dell’art. 87 bis   è modificato come segue:

“Il servizio dovrà essere realizzato da educatori come disposto all’art. 46, comma 2, del presente regolamento. Gli educatori domiciliari devono conoscere la rete dei servizi offerti dal territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni specifici dei minori e di relazionarsi con essi, di intervenire nell’ambito delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, di valutare i risultati ottenuti e di rapportarsi con gli operatori di altri servizi. Il servizio deve prevedere la figura di un coordinatore in possesso di laurea dell’area socio-psico-pedagogica con esperienza nelle attività di programmazione, di organizzazione, di gestione e di coordinamento operativo del gruppo degli educatori domiciliari, il quale deve collaborare attivamente con le equipe multidisciplinari integrate dell’ambito territoriale e degli altri servizi territoriali che si occupano di minori. Il personale deve operare in raccordo con l’equipe del Centro servizi per le famiglie per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare.

Tutti gli operatori devono avere comprovata esperienza nel settore.”

 

  Art. 14
Modifica dell’art. 89 (Ludoteca)
                                               

1. Il paragrafo Personale dell’art. 89 (Ludoteca) è sostituito dal seguente:

“Il servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con mediatori linguistici e interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati. Il rapporto operatori/bambini richiede la presenza di 1 educatore ogni 8 bambini in età compresa dai 3 ai 5 anni e di educatori o animatori socioculturali nel rapporto di 1 ogni 12 bambini, dai 6 ai 12 anni di età”.

 

                                                                                                             Art.  15 
                             Modifica dell’art.
93 (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)

1. L’art. 93  (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 93 (Centro servizi per le famiglie)

Tipologia/Carattere

Il Centro servizi per le famiglie rappresenta una risorsa territoriale rivolta a tutte le famiglie, finalizzata a sostenere la genitorialità, le relazioni che si stabiliscono all’interno del nucleo e tra il nucleo familiare e il suo contesto di vita, a promuovere lo sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell’essere genitori e il protagonismo delle famiglie. Il Centro, luogo fisico aperto al territorio dell’Ambito territoriale, secondo un’articolazione che può prevedere anche più sedi e flessibili modalità di intervento, integra e supporta le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale.

Prestazioni

Il Centro si configura quale servizio per:

 

  •    assicurare alle famiglie accesso rapido alle principali informazioni circa le opportunità offerte dal territorio (informazione e orientamento per l’organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli e sulle iniziative attivate dalla comunità locale in merito al tempo libero, alla dimensione ludica, culturale, sportiva, ecc; informazione mirata su forme di beneficio o agevolazione economica rivolte alle famiglie con figli; informazione e orientamento sui servizi socio-educativi, sanitari e socio-sanitari del territorio; prima informazione ed orientamento ai servizi per affidi ed adozioni e alle diverse forme di accoglienza e di affiancamento/sostegno);

  •  

       sostenere e riqualificare le competenze e responsabilità genitoriali (percorsi di orientamento e di informazione per genitori con figli; consulenze specialistiche socio-psico-pedagogiche; sostegno alla relazione genitore/i-figli; spazio neutro; assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e neo genitori, interventi a sostegno della fragilità genitoriale e dei minori in condizioni di difficoltà; attività laboratoriali dedicate a sostenere la relazione adulto-bambino, anche in stretto raccordo con i servizi per l’infanzia, i centri aperti polivalente e le scuole; gruppi di approfondimento legati alle fasi della vita familiare o tematici);

  •  

       rafforzare le reti sociali informali (lavoro di coordinamento fra gli interventi ed i servizi coinvolti; gruppi di auto-aiuto, gruppi di famiglie di appoggio e reti di famiglie, azioni di animazione territoriale; esperienze di scambio e socializzazione con particolare riferimento alla dimensione multiculturale; azioni tese a favorire i rapporti intergenerazionali nonché l’armonizzazione tra i tempi di vita e di lavoro delle famiglie);

  •  

       sostenere la corresponsabilità educativa dei genitori in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o di decisione di divorzio, garantendo la mediazione familiare a sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari, per aiutare le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli (anche con spazi di incontro specificatamente dedicato alla ricostruzione del rapporto genitori-figli).


Il Centro non eroga prestazioni di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla coppia genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o sospetta. In questi casi gli operatori sono tenuti ad orientare e/o a segnalare ai servizi specializzati antiviolenza (centri antiviolenza per le donne, servizi sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori). Eventuali interventi di “spazio neutro”, prescritti dall’Autorità giudiziaria, potranno essere erogati solo nell’ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai servizi competenti (equipe integrate di primo e/o di secondo livello) che garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi li accompagna.

Al Centro servizi per le famiglie è possibile accedere direttamente o su invio da parte dei servizi territoriali. Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o formazione con altri operatori dei servizi socio-educativi presenti nel territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e progettualità.

 

Personale

Il Centro si avvale di un’èquipe integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e specifica formazione (pedagogista e/o educatore professionale socio-pedagogico, operatore con specifica formazione e qualifica in mediazione familiare, psicologo, assistente sociale, mediatore culturale, avvocato, operatore con consolidata esperienza nel lavoro di animazione di comunità, ecc.), contrattualizzate in base alle esigenze del servizio, nel rispetto delle competenze e degli interventi specifici. L’equipe è coordinata da una figura professionale in possesso di laurea dell’area socio-psico-pedagogica, con esperienza consolidata nella funzione di coordinamento. Sono previste attività di aggiornamento professionale annuale e di supervisione professionale dello staff di lavoro. Il personale del Centro opera in strettissimo raccordo con gli operatori del servizio ADE per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare, supporta le equipe territoriali preposte per l’inclusione sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l’affido e l’accoglienza dei minori, secondo le modalità di intervento e di approcci metodologici proposti nei principali documenti di riferimento nazionali e regionali vigenti.”

                                                                                                              Art.  16 
                                                                   Modifica dell’art.
103 (Servizi educativi e per il tempo libero)

1. Il paragrafo personale dell’art. 103  (Servizi educativi e per il tempo libero) è sostituito dal seguente:

“I servizi educativi per il tempo libero sono garantiti da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con mediatori linguistici e interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati e con figure funzionali allo svolgimento di attività programmate nel progetto educativo. Nella fascia di età 3-6 anni deve essere garantito il rapporto di 1 educatore ogni 8 bambini, nella fascia di età 7-14 anni il rapporto di 1 educatore o animatore socioculturale ogni 12 bambini. Il coordinamento è assicurato da figura in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista.”

                                                                                                           Art.  17 
                                                      Modifica dell’art.
105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili)

1. Il paragrafo Prestazioni dell’art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili) è sostituito dal seguente:

“Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie, e assicura l’apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate.

Per un Centro sociale polivalente per diversamente abili deve essere garantita l’apertura per almeno 6 ore per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio.

Il Centro pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti:

-attività educative indirizzate all’autonomia;

-attività di socializzazione e animazione

-attività espressive, psico-motorie e ludiche;

-attività culturali e di formazione;

-prestazioni a carattere assistenziale;

-attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico;

-organizzazione di vacanze invernali ed estive;

-somministrazione dei pasti (facoltativa);

-servizio trasporto (facoltativa).

 

2. Al paragrafo Personale dell’art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili) sono soppresse le parole “nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti”.

 

                                                                                                            Art.  18 
                                                               Modifica dell’art.
106 (Centro sociale polivalente per anziani)

1. Al paragrafo Personale dell’art. 106  (Centro sociale polivalente per anziani) sono soppresse le parole “nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti”.

 

                                                                                                         Art.  19 
                                                                                                 Norme transitorie

1.               In fase di prima applicazione le strutture di cui all’art. 67 del Reg. R. n. 4/07 si adeguano ai requisiti di cui all’art. 11 del presente regolamento entro 6 mesi a far data dall’entrata in vigore del predetto regolamento.

 

2.               In fase di prima applicazione le strutture di cui all’art. 57 del Reg. R. n. 4/07  già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento regionale del 21 febbraio 2019, n. 5, che non abbiano optato per la riconversione in strutture sociosanitarie -nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per persone disabili non gravi o privi del sostegno familiare, possono mantenere l’autorizzazione al funzionamento ai sensi del Reg. R. n. 4/2007 optando per una delle tipologie di strutture residenziali per diversamente abili disciplinate al Titolo V, Capo II, dello stesso regolamento n. 4/2007, conseguentemente adeguando i requisiti nei termini di seguito indicati a far data dall’entrata  in vigore del presente regolamento:

 

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e funzionali minimi e specifici

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.