IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 463 del
22/03/2021 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Disposizione generale
1. Le disposizioni del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19”, richiamate nei successivi articoli, sono
modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli
seguenti.
Art. 2
Abrogazione dell’art. 35
(Verifica di compatibilità per l’autorizzazione di strutture
sociosanitarie)
1. L’art. 35
(Verifica di compatibilità per l’autorizzazione di strutture
sociosanitarie) è abrogato.
Art. 3
Modifica all’art. 41 (Attività di vigilanza e controllo)
1. L’articolo 41
(Attività di vigilanza e controllo) è sostituito dal seguente:
“Art. 41 (Attività di vigilanza e controllo)
1.
I Comuni
competenti per territorio esercitano l’attività di vigilanza avvalendosi degli
uffici tecnici comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di
natura sanitaria, delle ASL competenti per territorio.
2 .
Il Comune
nell’esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata
il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti
dalla legge regionale e dal presente regolamento, comunica tempestivamente al
legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del
servizio, il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di
diffida deve indicare le necessarie prescrizioni e un termine da 30 a 90 giorni
per l’adeguamento.
Il Comune, nel caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, della legge regionale, sospende o revoca il provvedimento
di autorizzazione, in relazione alla gravità delle violazioni.
3.
In caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia,
il Comune può disporre, senza la preventiva diffida, la sospensione o la revoca
dello stesso provvedimento, individuando contestualmente le misure idonee a
tutelare gli utenti.
Art. 4
Modifica
all’art. 52
(Centro socio-educativo diurno)
1. L’art. 52
(Centro socio-educativo diurno) è
sostituito dal seguente:
“Articolo 52
(Centro socio-educativo diurno)
1. Il Centro socio-educativo
diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere; destinatari |
Il
Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta
a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di
attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira
in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o
esposti al rischio di emarginazione e di devianza. E’ necessario che il
centro socio-educativo diurno rivolga la propria attività alla totalità
dei minori residenti nel territorio di riferimento, al fine di promuoverne
l’integrazione sociale e culturale. Il Centro può accogliere anche minori
non residenti nello stesso Comune, qualora nell’ambito territoriale di
riferimento non vi siano centri diurni sufficienti a rispondere ai
molteplici bisogni di minori e famiglie. Il Centro diurno deve provvedere
in tal caso ad organizzare un servizio di trasporto per i minori. Il
centro offre sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie ed opera
in stretto collegamento con i servizi sociali dei Comuni e con le
istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità educative e
delle comunità di pronta accoglienza per minori.
|
Ricettività
|
Nel
Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori in
età compresa dai 6 ai 18 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o
Comune e nell’ambito territoriale di riferimento. E’ possibile la
suddivisione della struttura in moduli da 30 minori ciascuno, purché ogni
modulo rientri negli standard previsti dal presente articolo, assicurando
la fruizione comune di attività e servizi generali, non in contrasto con
il presente regolamento. Le attività formative e laboratoriali devono
essere svolte in gruppi di max 10 persone, preferibilmente aggregate per
classi d’età o in gruppi di max 5 persone, se presente un minore disabile.
|
Prestazioni
|
La
struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali,
caratterizzandosi per l’offerta di una pluralità di attività ed interventi
che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla
crescita, l’accompagnamento, l’orientamento. Assicura supporti educativi
nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto
alle famiglie. |
Il
Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli
ospiti, valorizzandone il protagonismo. Il Centro può organizzare, a
titolo esemplificativo, attività quali: · attività sportive;
·
attività ricreative;
·
attività culturali;
·
attività di supporto alla scuola ;
·
momenti di informazione;
·
somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura.
Le
attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati,
raccordati coni programmi e le attività degli altri servizi e strutture
educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel territorio. Le
famiglie e le associazioni di rappresentanza delle stesse partecipano alla
determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi. Gli ospiti
partecipano alla determinazione del programma e del calendario delle
attività del Centro. L’orario di funzionamento del Centro deve essere
compatibile con le esigenze di studio e formative degli ospiti.
|
|
Personale
|
Operatori
in possesso di qualifiche professionali funzionali alla realizzazione
delle attività educative, formative, ludico-ricreative, di sostegno e
supporto scolastico, laboratoriali, in rapporto di almeno 1 ogni 10
minori. Tra gli operatori devono figurare almeno 1 educatore ogni 30
minori. Se il centro accoglie anche minori con disabilità deve essere
previsto personale qualificato nell’area socio-psico-pedagogica in
rapporto di 1 ogni 3 minori diversamente abili. Personale ausiliario nel
numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore di
apertura del centro. Per la gestione della struttura e la organizzazione
delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della
struttura tra le figure professionali dell’area socio-psico-pedagogica,
impiegate nella stessa. |
Caratteristiche
|
La
struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una
superficie complessivamente non inferiore a 150 mq. per 30 minori, in ogni
caso rispondenti alle |
strutturali
|
norme
d’igiene e sicurezza, alle attività previste e al riposo. Deve inoltre
possedere un servizio igienico ogni dieci ospiti, di cui almeno uno
attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al
personale.” |
Art. 5
Abrogazione dell’art. 57 (Comunità socio–riabilitativa)
1.
L’art. 57
(Comunità socio–riabilitativa) è abrogato.
Art.
6
Abrogazione dell’art. 58 (Residenza sociosanitaria assistenziale per
diversamente abili)
1. L’art. 58
(Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili) è abrogato.
Art. 7
Abrogazione dell’art. 59 (Residenza
sociale assistenziale per
diversamente abili)
1. L’art. 59
(Residenza sociale assistenziale
per diversamente abili) è abrogato.
Art.
8
Abrogazione
dell’art. 60
(Centro
diurno socio-educativo e riabilitativo)
1. L’art. 60 (Centro
diurno socio-educativo e riabilitativo)
è abrogato.
Art.
9
Abrogazione dell’art. 60
ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai
soggetti affetti da demenza)
1. L’art. 60
ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza) è abrogato.
Art.
10
Abrogazione dell’art. 66 (Residenza sociosanitaria
assistenziale per anziani)
1. L’art. 66 (Residenza
sociosanitaria assistenziale per anziani) è abrogato.
Art.
11
Modifica dell’art. 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani)
1. L’art. 67
(Residenza sociale assistenziale per anziani) è sostituito dal seguente:
“1. 1. La residenza sociale
assistenziale per anziani deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere; destinatari |
La
residenza sociale assistenziale eroga servizi socio-assistenziali a
persone a con deficit funzionali, in età superiore ai 64 anni, in possesso
di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità
di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione
che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e
complesse. |
Ricettività
|
Ciascun
modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza
massima della struttura non può superare i 120 ospiti.
|
Prestazioni
|
Le
Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:
-assistenza
tutelare diurna e notturna;
-attività
socializzanti ed educative;
-prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della
somministrazione dei pasti. |
Personale
|
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi generali:
• cucina: 1 cuoco, 1
aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di 120
ospiti);
• lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4
quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore
quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia
deve essere garantito nell’intero arco della giornata. Prestazioni
socioassistenziali:
•
Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti per 36
ore settimanali;
• Assistente
sociale: 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;
|
•
Presenza programmata in misura funzionale alle attività di
socializzazione e animazione dell’educatore professionale socio-pedagogico
e dell’animatore. Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla
definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive
modificazioni. Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la
riqualificazione del personale in servizio per le strutture già
autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per
OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere
sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti, l’eventuale
personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro
il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
La struttura deve avere un coordinatore in possesso di diploma di laurea
dell’area socio psico-pedagogica impegnato per un minimo di 12 ore
settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti. |
|
Modulo
abitativo |
Camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due
posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che
deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni
stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo,
almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per
portatori di handicap. La struttura può prevedere moduli abitativi
distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve
comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle
attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di
condizionatori d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da
parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un
locale per il personale, di superficie non inferiore a mq. 4, con annesso
servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso
esclusivo dei visitatori. La palestra, destinata all’esercizio fisico deve
accogliere l’attrezzatura minima per consentire all’ospite un’adeguata
attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito
attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono
essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.”
|
Art. 12
Modifica dell’art. 87
(Servizio di assistenza domiciliare)
1. Il paragrafo Personale
dell’art. 87
(Servizio di assistenza domiciliare) è sostituito dal seguente:
“Personale
Figure professionali di
assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree
di bisogno nella misura di almeno 1 OSS per 36 ore settimanali ogni 10 utenti,
per l’alimentazione e l’igiene della persona, oltre ad eventuali figure
ausiliarie per l’igiene della casa. Coordinatore del servizio in possesso di
diploma di laurea nell’area socio psico pedagogica, con funzioni di
programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività del servizio e
gestione del personale impiegato.
Per le attività di teleassistenza
e telemonitoraggio è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza
con specifica formazione per l’assistenza di base alla persona anziana e in
condizioni di disagio e/o solitudine, nella misura di almeno 1 postazione
telefonica e web monitorata h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante
l’impiego di specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio degli
utenti assistiti. La attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto
nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte
integrante del servizio di assistenza e possono essere assicurate dall’Ambito e
dalla ASL avvalendosi delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni, ai
sensi commi 3 e 4
dell’art. 21 del presente regolamento.”
2. Il paragrafo Articolazione
territoriale dell’art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare) è sostituito dal
seguente:
“Articolazione territoriale
Il servizio di assistenza
domiciliare deve avere una sede operativa di partenza e articolarsi
territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti
i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli
Ambiti territoriali.
Art.
13
Modifica dell’art. 87 bis (Assistenza educativa domiciliare)
1.Il paragrafo Personale
dell’art. 87
bis è modificato come segue:
“Il servizio
dovrà essere realizzato da educatori come disposto all’art. 46, comma 2, del
presente regolamento. Gli educatori domiciliari devono conoscere la rete dei
servizi offerti dal territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni
specifici dei minori e di relazionarsi con essi, di intervenire nell’ambito
delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, di valutare i
risultati ottenuti e di rapportarsi con gli operatori di altri servizi. Il
servizio deve prevedere la figura di un coordinatore in possesso di laurea
dell’area socio-psico-pedagogica con esperienza nelle attività di
programmazione, di organizzazione, di gestione e di coordinamento operativo del
gruppo degli educatori domiciliari, il quale deve collaborare attivamente con le
equipe multidisciplinari integrate dell’ambito territoriale e degli altri
servizi territoriali che si occupano di minori. Il personale deve operare in
raccordo con l’equipe del Centro servizi per le famiglie per la necessaria presa
in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare.
Tutti gli
operatori devono avere comprovata esperienza nel settore.”
Art. 14
Modifica dell’art. 89 (Ludoteca)
1. Il paragrafo Personale
dell’art. 89
(Ludoteca) è sostituito dal seguente:
“Il servizio di ludoteca deve
essere garantito da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo anche,
sulla base di progetti concordati, la collaborazione con mediatori linguistici e
interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati. Il rapporto
operatori/bambini richiede la presenza di 1 educatore ogni 8 bambini in età
compresa dai 3 ai 5 anni e di educatori o animatori socioculturali nel rapporto
di 1 ogni 12 bambini, dai 6 ai 12 anni di età”.
Art.
15 Modifica
dell’art. 93 (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla
famiglia e alla genitorialità)
1. L’art. 93 (Centro di ascolto per le famiglie e
servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità) è sostituito dal
seguente:
“Art. 93 (Centro servizi per le
famiglie)
Tipologia/Carattere
Il Centro servizi per le famiglie
rappresenta una risorsa territoriale rivolta a tutte le famiglie, finalizzata a
sostenere la genitorialità, le relazioni che si stabiliscono all’interno del
nucleo e tra il nucleo familiare e il suo contesto di vita, a promuovere lo
sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell’essere genitori e
il protagonismo delle famiglie. Il Centro, luogo fisico aperto al territorio
dell’Ambito territoriale, secondo un’articolazione che può prevedere anche più
sedi e flessibili modalità di intervento, integra e supporta le attività dei
servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei
momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di
prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile,
adolescenziale.
Prestazioni
Il Centro si configura quale
servizio per:
-
assicurare alle famiglie accesso
rapido alle principali informazioni circa le opportunità offerte dal
territorio (informazione e orientamento per l’organizzazione della vita
quotidiana delle famiglie con figli e sulle iniziative attivate dalla comunità
locale in merito al tempo libero, alla dimensione ludica, culturale, sportiva,
ecc; informazione mirata su forme di beneficio o agevolazione economica
rivolte alle famiglie con figli; informazione e orientamento sui servizi
socio-educativi, sanitari e socio-sanitari del territorio; prima informazione
ed orientamento ai servizi per affidi ed adozioni e alle diverse forme di
accoglienza e di affiancamento/sostegno);
-
sostenere e riqualificare le
competenze e responsabilità genitoriali (percorsi di orientamento e di
informazione per genitori con figli; consulenze specialistiche
socio-psico-pedagogiche; sostegno alla relazione genitore/i-figli; spazio
neutro; assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e neo
genitori, interventi a sostegno della fragilità genitoriale e dei minori in
condizioni di difficoltà; attività laboratoriali dedicate a sostenere la
relazione adulto-bambino, anche in stretto raccordo con i servizi per
l’infanzia, i centri aperti polivalente e le scuole; gruppi di approfondimento
legati alle fasi della vita familiare o tematici);
-
rafforzare le reti sociali
informali (lavoro di coordinamento fra gli interventi ed i servizi coinvolti;
gruppi di auto-aiuto, gruppi di famiglie di appoggio e reti di famiglie,
azioni di animazione territoriale; esperienze di scambio e socializzazione con
particolare riferimento alla dimensione multiculturale; azioni tese a favorire
i rapporti intergenerazionali nonché l’armonizzazione tra i tempi di vita e di
lavoro delle
famiglie);
-
sostenere la corresponsabilità
educativa dei genitori in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti
di coppia o di decisione di divorzio, garantendo la mediazione familiare a
sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari, per aiutare le
parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei
bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei
figli (anche con spazi di incontro specificatamente dedicato alla
ricostruzione del rapporto genitori-figli).
Il Centro non eroga prestazioni
di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla coppia
genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o
sospetta. In questi casi gli operatori sono tenuti ad orientare e/o a segnalare
ai servizi specializzati antiviolenza (centri antiviolenza per le donne, servizi
sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori). Eventuali interventi
di “spazio neutro”, prescritti dall’Autorità giudiziaria, potranno essere
erogati solo nell’ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai
servizi competenti (equipe integrate di primo e/o di secondo livello) che
garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi li
accompagna.
Al Centro servizi per le famiglie
è possibile accedere direttamente o su invio da parte dei servizi territoriali.
Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o
formazione con altri operatori dei servizi socio-educativi presenti nel
territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e
progettualità.
Personale
Il Centro si avvale di un’èquipe
integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e specifica
formazione (pedagogista e/o educatore professionale socio-pedagogico, operatore
con specifica formazione e qualifica in mediazione familiare, psicologo,
assistente sociale, mediatore culturale, avvocato, operatore con consolidata
esperienza nel lavoro di animazione di comunità, ecc.), contrattualizzate in
base alle esigenze del servizio, nel rispetto delle competenze e degli
interventi specifici. L’equipe è coordinata da una figura professionale in
possesso di laurea dell’area socio-psico-pedagogica, con esperienza consolidata
nella funzione di coordinamento. Sono previste attività di aggiornamento
professionale annuale e di supervisione professionale dello staff di lavoro. Il
personale del Centro opera in strettissimo raccordo con gli operatori del
servizio ADE per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del
nucleo familiare, supporta le equipe territoriali preposte per l’inclusione
sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l’affido e l’accoglienza dei
minori, secondo le modalità di intervento e di approcci metodologici proposti
nei principali documenti di riferimento nazionali e regionali vigenti.”
Art.
16
Modifica dell’art. 103 (Servizi educativi e per il tempo libero)
1. Il paragrafo personale
dell’art. 103 (Servizi educativi e per il tempo libero)
è sostituito dal seguente:
“I servizi educativi per il tempo
libero sono garantiti da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo
anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con mediatori
linguistici e interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati e
con figure funzionali allo svolgimento di attività programmate nel progetto
educativo. Nella fascia di età 3-6 anni deve essere garantito il rapporto di 1
educatore ogni 8 bambini, nella fascia di età 7-14 anni il rapporto di 1
educatore o animatore socioculturale ogni 12 bambini. Il coordinamento è
assicurato da figura in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa
vigente per l’accesso alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico
e di pedagogista.”
Art.
17 Modifica
dell’art. 105
(Centro sociale polivalente per diversamente abili)
1. Il paragrafo Prestazioni
dell’art. 105
(Centro sociale polivalente per diversamente abili) è sostituito
dal seguente:
“Il Centro si colloca nella rete
dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una
pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei
diversamente abili e delle loro famiglie, e assicura l’apertura sulla base delle
prestazioni e attività erogate.
Per un Centro sociale polivalente
per diversamente abili deve essere garantita l’apertura per almeno 6 ore per 6
giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio.
Il Centro pianifica le attività
di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti:
-attività educative indirizzate all’autonomia;
-attività di socializzazione e animazione
-attività espressive, psico-motorie e ludiche;
-attività culturali e di formazione;
-prestazioni a carattere assistenziale;
-attività di laboratorio ludico-espressivo e
artistico;
-organizzazione di vacanze invernali ed estive;
-somministrazione dei pasti (facoltativa);
-servizio trasporto (facoltativa).
2. Al paragrafo Personale
dell’art. 105
(Centro sociale polivalente per diversamente abili) sono soppresse le parole
“nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per
alcuni utenti”.
Art.
18
Modifica dell’art. 106
(Centro sociale polivalente per anziani)
1. Al paragrafo Personale
dell’art. 106
(Centro sociale polivalente per anziani) sono soppresse le parole “nonché di
terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni
utenti”.
Art.
19
Norme transitorie
1.
In fase di
prima applicazione le strutture di cui all’art. 67
del Reg.
R. n. 4/07 si adeguano ai requisiti di cui all’art. 11 del presente
regolamento entro 6 mesi a far data dall’entrata in vigore del predetto
regolamento.
2.
In fase di
prima applicazione le strutture di cui all’art. 57
del Reg.
R. n. 4/07 già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in
vigore del regolamento
regionale del 21 febbraio 2019, n. 5, che non abbiano optato per la
riconversione in strutture sociosanitarie -nucleo di assistenza residenziale
mantenimento di tipo B per persone disabili non gravi o privi del sostegno
familiare, possono mantenere l’autorizzazione al funzionamento ai sensi del Reg.
R. n. 4/2007 optando per una delle tipologie di strutture residenziali per
diversamente abili disciplinate al Titolo V, Capo II, dello stesso regolamento
n. 4/2007, conseguentemente adeguando i requisiti nei termini di seguito
indicati a far data dall’entrata in
vigore del presente regolamento:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e funzionali minimi e
specifici
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
Il presente Regolamento è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti
dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
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